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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 302 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c. del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Ciriaco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sè Controparte_1 C.F._2 medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro, via Buccarelli n. 49;
CONVENUTO
E CONTRO
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sè medesimo ex Controparte_2 C.F._3 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro, via A. Purificato n. 18;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., e, per essa, GIÀ elettivamente domiciliata in Catanzaro, via CP_4 CP_5
A. Turco n.83, presso lo studio dell'avv. Massimo Larussa che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Delle Mimose n. 11;
(C.F. ), residente in [...]; CP_7 C.F._5
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_2
p.t., con sede a Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 65;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e
1 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, l'avv. l'avv. la Controparte_1 Controparte_2 CP_7 Controparte_6
(per essa la e la al fine di sentire Controparte_3 CP_4 Controparte_8 accogliere le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. del diritto di proprietà del suolo descritto al Catasto Terreni del
Comune di Lamezia Terme, Sezione di Sant'Eufemia Lamezia, al foglio di mappa 24, particella 38, per effetto del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto esercitato per più di venti anni, e comunque a far data almeno dal 1962, dapprima dal dante causa dell'odierno attore (detto anche Parte_2 Parte_3
), nato a [...] il [...], cod. fisc. , e successivamente
[...] C.F._6 dall'attore e da questo tuttora esercitato;
- relativamente al citato terreno, ordini la cancellazione dell'ipoteca iscritta il 30.11.2015 con n. di Registro Generale 13853 e con n. di Registro Particolare 1362,
e del pignoramento trascritto presso la stessa Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro il 19.11.2018 con n. di
Registro Generale 14824 e con n. di Registro Particolare 11650, in quanto inefficaci, ordinando altresì la trascrizione dell'emananda sentenza e le conseguenti annotazioni, con esonero da ogni responsabilità; con condanna alla rifusione delle spese processuali in caso di opposizione dei convenuti”.
Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Signor Giudice Monocratico: - in via assolutamente preliminare ed assorbente, accogliere la formulata eccezione di inammissibilità ed improcedibilità, per mancata attivazione della obbligatoria procedura di mediazione;
- a tutto concedere e, comunque, in accoglimento del rilievo, assegnare un termine perentorio, entro il quale attivare la obbligatoria procedura di mediazione;
- nel merito rigettare l'atto di citazione avversario perché infondato sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNPA e rimborso spese generali, come per legge”.
Resisteva alla pretesa attorea anche l'avv. che rassegnava le conclusioni qui di seguito Controparte_2 riportate: “Voglia l'On.le Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1 che precede;
- nel merito, rigettare la domanda di usucapione promossa dal sig. in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i Parte_1 motivi esposti al paragrafo 2 che precede. Con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite”.
Si costituiva nel giudizio pure la (per essa la che concludeva per Controparte_3 CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito sig. Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento di quanto da parte concludente in atti dedotto, rigettare integralmente le domande di parte attrice, siccome tutte destituite di fondamento in fatto e in diritto, con adozione di ogni provvedimento consequenziale e con pronuncia di condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non si costituivano nella lite CP_7
e la che rimanevano contumaci. Controparte_6 Controparte_8
La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024
(sostituita ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte), con la concessione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. pari a giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e a giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di parte attrice.
Difatti, nel corso del giudizio, l'attore ha documentato di avere acquistato a titolo derivativo il bene immobile relativamente al quale ha rivendicato l'usucapione.
In particolare, dalla documentazione agli atti di causa risulta: 1) che l'attore ha presentato un'offerta per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa (riportato al Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme,
Sezione di Sant'Eufemia Lamezia, al foglio di mappa 24, particella 38); 2) che il è risultato Pt_1 aggiudicatario di tale bene a seguito dell'espletamento della vendita senza incanto, disposta per il
7.11.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Lamezia
Terme n. 63/2018 R.G.E., per il prezzo di euro 15.000,00 (cfr. verbale di vendita senza incanto del
7.11.2023; rapporto riepilogativo semestrale dell'8.2.2024); 3) che l'attore ha versato sia la cauzione pari al 10% del valore dell'offerta presentata (euro 1.500,00) sia la differenza del prezzo di aggiudicazione maggiorato del 20% per le spese di trasferimento del bene, per complessivi euro 18.000,00 (cfr. ricevuta di bonifico del 19.2.2024); 4) che con decreto di trasferimento rep. n. 59/2024, cron. n. 166/2024, depositato il 22.5.2024, il G.E. ha trasferito la piena proprietà del terreno oggetto di giudizio all'attore, ingiungendo al debitore esecutato e/o agli eventuali occupanti il rilascio dell'immobile in favore dell'aggiudicatario ed ordinando la trascrizione del decreto stesso e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni relative al bene trasferito.
Ne consegue che il sopravvenuto acquisto a titolo derivativo dell'immobile in questione da parte dell'odierno attore comporta inevitabilmente la cessazione della materia del contendere del presente giudizio volto ad accertare l'usucapione in quanto il è già divenuto proprietario della res prima Pt_1 della conclusione del presente giudizio non avendo più interesse ad alcuna pronuncia giudiziale.
Giova rammentare, quanto alla cessazione della materia del contendere, che essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003).
Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
In altri termini, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. tra le altre
Cass. n. 14775 del 02/08/2004): “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 271/2006).
La cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice
3 sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n. 18956/2003).
L'assenza di qualsiasi normativa nel codice di rito spiega, in buona misura, le diversità delle formule con le quali si è di volta in volta definito il processo a seguito della cessazione della materia del contendere in quanto, pur rimanendo fermo il principio dell'applicazione d'ufficio dell'istituto, i giudici di legittimità hanno talvolta ritenuto che alla cessazione della materia del contendere debba conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 26 maggio 1995 n. 5806; Cass. 5 marzo 1993 n. 2674; Cass. 25 ottobre 1990 n. 10361), altre volte hanno dichiarato l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Cass. 27 febbraio 1995 n. 2243), altre volte ancora hanno proceduto a cassare la sentenza impugnata senza rinvio, sul presupposto che solo con tale pronunzia si perviene alla rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (cfr. al riguardo: Cass. 9 aprile
1997 n. 3075; cfr. Cass. 23 luglio 1993 n. 8255).
Secondo il Tribunale, venuto meno con la cessazione della materia del contendere il fondamento della controversia, viene meno anche l'interesse ad agire e, quindi, la necessità di una pronunzia del giudice, che
- come visto - deve darne atto d'ufficio. Da ciò consegue che non risultando più di alcuna utilità
l'affermazione della volontà di legge, inizialmente richiesta sulla base di una controversia poi venuta meno per fatti sopravvenuti, la disciplina giuridica sia sostanziale che processuale invocata inizialmente per i fatti dedotti in giudizio non può più esplicare alcuna efficacia.
Rispetto alla formula definitoria del giudizio certamente a più certi approdi si è ormai giunti, oltre che nella definizione del contenuto e della portata della cessazione della materia del contendere, anche nella individuazione dei requisiti richiesti per la configurabilità dell'istituto.
Ed invero, sotto il primo aspetto, va affermato che la cessazione della materia del contendere si realizza in tutte quelle ipotesi - non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi - in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi oltre che alle spese giudiziali), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
Nel caso di specie, come poc'anzi illustrato, è certamente sopravvenuta una situazione (vale a dire l'acquisto a titolo derivativo del bene immobile oggetto di domanda di usucapione da parte dell'attore) che ha eliminato ogni posizione di contrasto fra le parti e ha, di conseguenza, fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice, come riconosciuto, peraltro, da tutte le parti costituite nel processo.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese
4 processuali (come nel caso in esame), il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990).
Va, altresì precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una loro compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86).
Ebbene, nella fattispecie che qui occupa, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti dal momento che non è possibile accertare una soccombenza virtuale di alcuna delle parti sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali.
Invero, nel presente giudizio, non è stata espletata alcuna attività istruttoria orale sicchè è impossibile formulare un giudizio prognostico circa l'esito complessivo del procedimento. Al fine di operare tale valutazione prognostica, difatti, non è sufficiente la documentazione in atti e neanche la circostanza che l'attore ha deciso di acquistare a titolo derivativo partecipando alla vendita esecutiva la proprietà dell'immobile in questione posto che il , considerato il non certo rilevante importo pagato per Pt_1 aggiudicarsi il terreno de quo, potrebbe anche avere voluto evitare l'alea del giudizio e i tempi necessariamente lunghi di definizione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 14 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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