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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10772 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29012/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. ES UL, nella causa in epigrafe proposta da rapp. e dif. dall'avv. CAPALBO AMALIA Parte_1
parte attrice
contro
, rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
STATO
parte convenuta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino egiziano, allo stato irregolarmente Parte_1 presente sul territorio, impugna il decreto del 20/05/2024, notificatogli il 01/06/2024, con il quale il
Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare quale coniuge di cittadina italiana.
Lamenta l'illegittimità del provvedimento negativo, che si fonderebbe unicamente su una sola denunzia, irrilevante ai fini che interessano, ed invoca il proprio diritto-dovere di assistere moralmente e materialmente la propria figlia minore, nata dal suo matrimonio con la cittadina italiana
Rileva l'incoerenza della condotta dell'amministrazione, che gli aveva inizialmente Parte_2 rilasciato un permesso di soggiorno con scadenza al 25/01/2025, mai ritirato e successivamente revocato. Si appella al principio della tutela della vita privata e familiare invocando perciò la propria inespellibilità ed ascrive all'amministrazione un difetto di motivazione del provvedimento, che non Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile avrebbe attuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo e sarebbe fondato «su rilievi di fatto manifestamente infondati».
Conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.
Si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Controparte_1
(unitamente alla Questura di Roma, sua mera articolazione territoriale interna priva di autonoma personalità giuridica e capacità processuale), riportandosi ad una relazione della stessa Questura e chiedendo il rigetto del gravame.
Prima di esaminare le circostanze di fatto della causa, conviene chiarire che, a norma dell'art. 5, c. 5 bis, D.LGS. n° 286/1998, «Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3».
La disposizione vale a conferire rilevanza alle sentenze di condanna per specifici reati, ma da tale precisazione non può trarsi il corollario secondo cui, in generale, soltanto le sentenze di condanna potrebbero fondare un giudizio di pericolosità sociale. Invero, è inerente al sistema penale e di prevenzione la distinzione tra responsabilità penale per la commissione di uno o più specifici reati, e pericolosità sociale desumibile da condotte anche non di per sé penalmente rilevanti che però sono indicative di uno stile di vita sintomatico di una contiguità con il mondo criminale o di una propensione alla commissione di illeciti, di per sé sufficienti a rendere l'individuo socialmente pericoloso ed a determinare l'applicazione di misure di prevenzione. Nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero, in sede di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno, possono e debbono, dunque, essere tenuti in considerazione tutti gli elementi che, a prescindere dall'accertata responsabilità penale per un fatto determinato, tratteggiano una personalità pericolosa per l'ordine pubblico. Segnatamente, poi, quando sia in giuoco il bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e rispetto di diritti individuali, ovvero tra pericolosità sociale e condizioni familiari dell'interessato, i comportamenti che incidono direttamente proprio sulla vita familiare di costui non possono che assumere un particolare rilievo, che può divenire dirimente allorché debba essere preso in considerazione il preminente interesse di un minore.
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Ciò premesso, il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il decreto si fonda su di una motivazione articolata e completa e sulla valutazione del giusto bilanciamento di interessi compiuto dall'amministrazione.
Emerge invero dagli atti che l' , entrato irregolarmente in Italia nel lontano 2010, Pt_1 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la nel 2014; nel 2017 la coppia aveva avuto Pt_2 una figlia e, nel 2022, aveva contratto matrimonio (a séguito delle «continue pressioni dell'uomo», si apprenderà poi: ma su questo v. infra). In data 25/01/2023, il ricorrente aveva quindi inoltrato la domanda di cui oggi si discorre e in pari data l'amministrazione, valutata la sua situazione familiare, gli aveva rilasciato un permesso di soggiorno di due anni, con scadenza al 25/01/2025, che l'interessato non aveva però mai ritirato. Inoltre, il ricorrente annovera numerosi precedenti penali e di polizia, per reati inerenti agli stupefacenti, ma anche per gravi reati contro la persona. Tra questi, appaiono di particolare rilevanza quelli perpetrati ai danni della moglie e della figlia minore, che hanno dato luogo ad un procedimento penale nel quale il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un articolato provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla donna ed alle figlie minori.
La lettura del documento, dal quale emerge tra l'altro una sorta di confessione impropria, rivolta alla moglie, della dedizione professionale del ricorrente allo spaccio di droga (che il ricorrente collega al fatto di essere stato “mandato in galera” dalla moglie già nel 2019, per ragioni non chiarite), unito alle altre notizie risultanti dagli atti, fornisce di costui un ritratto che induce a far propendere qualsiasi bilanciamento in favore di un suo allontanamento dal territorio e, soprattutto, proprio dalla sua famiglia: di certo sarebbe conforme all'interesse superiore delle figlie minorenni, assai più che di godere della presenza di un padre al quale è stato vietato di avvicinarsi a loro, di essere invece protette dall'esercizio, da parte del padre, del diritto-dovere di “assisterle” moralmente e materialmente.
Del resto, è l'insieme della condotta del ricorrente durante il suo lungo soggiorno in Italia a confermare la sua inidoneità a soggiornarvi legalmente ed a conferire netta prevalenza alle ragioni di ordine pubblico rispetto ai suoi diritti individuali.
Invero, solo dopo ben 13 anni di presenza clandestina sul territorio, nel corso dei quali risulta essersi dedicato ad attività illecite, il ricorrente, dopo aver intrapreso una relazione con una cittadina italiana ed averla indotta al matrimonio con continue pressioni, ha finalmente tentato – e con successo
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
– di regolarizzare la propria posizione, ma, significativamente, non ha neppure ritirato il permesso di soggiorno concessogli;
né ha inteso partecipare al procedimento amministrativo di revoca del beneficio, dopo la notifica del preavviso di rigetto, attivandosi soltanto, nella presente sede giurisdizionale, dopo l'adozione del provvedimento definitivo.
Il disinteresse effettivo per la regolarizzazione del soggiorno è chiaro sintomo di una mancanza di integrazione ed anche di volontà di integrarsi, e ciò non riguarda soltanto l'aspetto socio- economico ma anche, e prima di tutto, quello dell'adesione a regole di convivenza civile che il ricorrente ha manifestamente ignorato per tutto il corso del suo soggiorno in Italia, spingendosi fino a commettere atti di violenza nei confronti della coniuge e delle figlie minori.
Peraltro, non privo di rilievo è anche il fatto – pacifico – che il ricorrente non viva più con la moglie, da cui è separato ed alla quale, anzi, gli è fatto divieto di avvicinarsi. Lo stesso vale per le figlie, rispetto alle quali, pertanto, la presenza o l'assenza del padre in Italia assume un rilievo del tutto marginale, se si ha riguardo al loro interesse (da considerarsi preminente) e non a quello dello straniero (che è, invece, recessivo rispetto all'interesse delle minori).
Consegue a quanto sin qui argomentato che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95.
Così deciso in Roma, 05/05/2025. Il giudice
ES UL
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 4 di 4
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29012/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. ES UL, nella causa in epigrafe proposta da rapp. e dif. dall'avv. CAPALBO AMALIA Parte_1
parte attrice
contro
, rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
STATO
parte convenuta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino egiziano, allo stato irregolarmente Parte_1 presente sul territorio, impugna il decreto del 20/05/2024, notificatogli il 01/06/2024, con il quale il
Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare quale coniuge di cittadina italiana.
Lamenta l'illegittimità del provvedimento negativo, che si fonderebbe unicamente su una sola denunzia, irrilevante ai fini che interessano, ed invoca il proprio diritto-dovere di assistere moralmente e materialmente la propria figlia minore, nata dal suo matrimonio con la cittadina italiana
Rileva l'incoerenza della condotta dell'amministrazione, che gli aveva inizialmente Parte_2 rilasciato un permesso di soggiorno con scadenza al 25/01/2025, mai ritirato e successivamente revocato. Si appella al principio della tutela della vita privata e familiare invocando perciò la propria inespellibilità ed ascrive all'amministrazione un difetto di motivazione del provvedimento, che non Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile avrebbe attuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo e sarebbe fondato «su rilievi di fatto manifestamente infondati».
Conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.
Si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Controparte_1
(unitamente alla Questura di Roma, sua mera articolazione territoriale interna priva di autonoma personalità giuridica e capacità processuale), riportandosi ad una relazione della stessa Questura e chiedendo il rigetto del gravame.
Prima di esaminare le circostanze di fatto della causa, conviene chiarire che, a norma dell'art. 5, c. 5 bis, D.LGS. n° 286/1998, «Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3».
La disposizione vale a conferire rilevanza alle sentenze di condanna per specifici reati, ma da tale precisazione non può trarsi il corollario secondo cui, in generale, soltanto le sentenze di condanna potrebbero fondare un giudizio di pericolosità sociale. Invero, è inerente al sistema penale e di prevenzione la distinzione tra responsabilità penale per la commissione di uno o più specifici reati, e pericolosità sociale desumibile da condotte anche non di per sé penalmente rilevanti che però sono indicative di uno stile di vita sintomatico di una contiguità con il mondo criminale o di una propensione alla commissione di illeciti, di per sé sufficienti a rendere l'individuo socialmente pericoloso ed a determinare l'applicazione di misure di prevenzione. Nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero, in sede di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno, possono e debbono, dunque, essere tenuti in considerazione tutti gli elementi che, a prescindere dall'accertata responsabilità penale per un fatto determinato, tratteggiano una personalità pericolosa per l'ordine pubblico. Segnatamente, poi, quando sia in giuoco il bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e rispetto di diritti individuali, ovvero tra pericolosità sociale e condizioni familiari dell'interessato, i comportamenti che incidono direttamente proprio sulla vita familiare di costui non possono che assumere un particolare rilievo, che può divenire dirimente allorché debba essere preso in considerazione il preminente interesse di un minore.
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Ciò premesso, il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il decreto si fonda su di una motivazione articolata e completa e sulla valutazione del giusto bilanciamento di interessi compiuto dall'amministrazione.
Emerge invero dagli atti che l' , entrato irregolarmente in Italia nel lontano 2010, Pt_1 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la nel 2014; nel 2017 la coppia aveva avuto Pt_2 una figlia e, nel 2022, aveva contratto matrimonio (a séguito delle «continue pressioni dell'uomo», si apprenderà poi: ma su questo v. infra). In data 25/01/2023, il ricorrente aveva quindi inoltrato la domanda di cui oggi si discorre e in pari data l'amministrazione, valutata la sua situazione familiare, gli aveva rilasciato un permesso di soggiorno di due anni, con scadenza al 25/01/2025, che l'interessato non aveva però mai ritirato. Inoltre, il ricorrente annovera numerosi precedenti penali e di polizia, per reati inerenti agli stupefacenti, ma anche per gravi reati contro la persona. Tra questi, appaiono di particolare rilevanza quelli perpetrati ai danni della moglie e della figlia minore, che hanno dato luogo ad un procedimento penale nel quale il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un articolato provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla donna ed alle figlie minori.
La lettura del documento, dal quale emerge tra l'altro una sorta di confessione impropria, rivolta alla moglie, della dedizione professionale del ricorrente allo spaccio di droga (che il ricorrente collega al fatto di essere stato “mandato in galera” dalla moglie già nel 2019, per ragioni non chiarite), unito alle altre notizie risultanti dagli atti, fornisce di costui un ritratto che induce a far propendere qualsiasi bilanciamento in favore di un suo allontanamento dal territorio e, soprattutto, proprio dalla sua famiglia: di certo sarebbe conforme all'interesse superiore delle figlie minorenni, assai più che di godere della presenza di un padre al quale è stato vietato di avvicinarsi a loro, di essere invece protette dall'esercizio, da parte del padre, del diritto-dovere di “assisterle” moralmente e materialmente.
Del resto, è l'insieme della condotta del ricorrente durante il suo lungo soggiorno in Italia a confermare la sua inidoneità a soggiornarvi legalmente ed a conferire netta prevalenza alle ragioni di ordine pubblico rispetto ai suoi diritti individuali.
Invero, solo dopo ben 13 anni di presenza clandestina sul territorio, nel corso dei quali risulta essersi dedicato ad attività illecite, il ricorrente, dopo aver intrapreso una relazione con una cittadina italiana ed averla indotta al matrimonio con continue pressioni, ha finalmente tentato – e con successo
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
– di regolarizzare la propria posizione, ma, significativamente, non ha neppure ritirato il permesso di soggiorno concessogli;
né ha inteso partecipare al procedimento amministrativo di revoca del beneficio, dopo la notifica del preavviso di rigetto, attivandosi soltanto, nella presente sede giurisdizionale, dopo l'adozione del provvedimento definitivo.
Il disinteresse effettivo per la regolarizzazione del soggiorno è chiaro sintomo di una mancanza di integrazione ed anche di volontà di integrarsi, e ciò non riguarda soltanto l'aspetto socio- economico ma anche, e prima di tutto, quello dell'adesione a regole di convivenza civile che il ricorrente ha manifestamente ignorato per tutto il corso del suo soggiorno in Italia, spingendosi fino a commettere atti di violenza nei confronti della coniuge e delle figlie minori.
Peraltro, non privo di rilievo è anche il fatto – pacifico – che il ricorrente non viva più con la moglie, da cui è separato ed alla quale, anzi, gli è fatto divieto di avvicinarsi. Lo stesso vale per le figlie, rispetto alle quali, pertanto, la presenza o l'assenza del padre in Italia assume un rilievo del tutto marginale, se si ha riguardo al loro interesse (da considerarsi preminente) e non a quello dello straniero (che è, invece, recessivo rispetto all'interesse delle minori).
Consegue a quanto sin qui argomentato che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95.
Così deciso in Roma, 05/05/2025. Il giudice
ES UL
Sentenza n° 29012/2024 r.g. p. 4 di 4