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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 672/2020 del Tribunale di Tivoli
promossa da Parte 1 c.f. P.IVA 1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BARBACCI EMANUELE, per procura in atti,
Pare attrice nei confronti di CP 1 c.f. P.IVA 2 rappresentato e difeso dall'Avv.to
, ノ
RS NC, per procura in atti;
Parte convenuta
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la CP 1 al fine di sentire
accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato tra la Parte 1 e la CP 1 in data
25/09/2018;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento della CP 2 seguito delle condotte in premessa specificate;
3) accertare e dichiarare la responsabilità extra contrattuale per il grave danno di immagine causato dalla CP 1 nei confronti dell'attrice;
4) per l'effetto, condannare la CP 1 al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito dall'odierna attrice per la somma complessiva di € 100.000,00,
ovvero per le somme diverse, minori o maggiori, ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite".
Cont Si costituiva la la quale concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE A) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera n.203/18/CONS;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO B) Rigettare l'avversa richiesta di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum.
C) Rigettare, per l'effetto, la avversa richiesta di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito. IN SUBORDINE, D) Qualora venisse accertata la responsabilità contrattuale di [...]
CP_1 liquidare il risarcimento dei danni secondo i parametri stabiliti dall'art. 33
delle Condizioni generali di Abbonamento sottoscritte dal cliente;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA ed oneri accessori tutti di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 29/4/25 dinanzi a questo Giudice.
** **
La domanda attorea è infondata e destituita di fondamento probatorio e deve essere respinta. La Parte 1 agisce in giudizio chiedendo venirsi accertata la responsabilità contrattuale in capo alla convenuta CP 1 per mancata attivazione
dei servizi inerenti alla linea fissa ed internet sul presupposto del disservizio asseritamente subito;
ometteva quindi il pagamento delle tre fatture relative ai bimestri di settembre-ottobre, novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio 2019
invocando la disciplina dell'art. 1460 c.c. e chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. oltre ai danni quantificati in euro 100.000,00.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 01/03/2022 il precedente giudice così disponeva: "..letti gli atti di causa;
ritenuta la
Con inammissibilità dell'interrogatorio formale dei vari consulenti e dell'operatore intervenuto per la risoluzione delle problematiche, potendo essere deferito in via esclusiva alla parte convenuta in giudizio (quivi al suo legale rappresentante p.t.);
ammette la prova articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, VI° comma c.pc.
n. 2 limitatamente ai capitoli 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 17, vertendo gli altri capitoli su circostanze documentali non demandabili a testi (1, 2, 3, 4, 5 e 14), negative (6, 11 e
15) e ipotetiche (8); ammette la parte convenuta alla prova contraria con il teste indicato dalla controparte..".
Alla relativa udienza di escussione dei testi ammessi l'attrice non compariva e veniva dichiarata decaduta dalla prova. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda non è provata.
Vi è di contro prova in atti,
che dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge chiaramente come in data 4.10.2018 il tecnico CP 1 abbia dovuto sospendere l'attività di rimodulazione dell'appuntamento su espressa richiesta del cliente;
che una volta giunto sul posto per svolgere le operazioni richieste dal Parte 1 il
Con tecnico veniva informato dallo stesso circa la volontà, unilaterale, di posticipare il suddetto intervento, convenendo un secondo sopralluogo in data 18.10.2018;
Con che in quella stessa data, il Parte 1 comunicava al tecnico giunto nuovamente sul posto, la volontà di rinunciare definitivamente al suddetto intervento. Nessun inadempimento contrattuale, dunque, può essere imputato alla CP_1
[...] odierna convenuta che ha provato in giudizio di avere, di contro, esattamente adempiuto alla prestazione.
Deve anche essere rigettata in toto e conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni subiti in quanto totalmente destituita di fondamento probatorio.
La parte attrice con il suo comportamento inerte ha di fatto abbandonato la causa e conseguentemente la domanda è respinta.
vengono liquidate come da Le spese di lite seguono la soccombenza dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda attrice;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.493,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
e da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Francesco Orsomarso e Avv. Claudia
Maria Del Papa.
Tivoli 25/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 672/2020 del Tribunale di Tivoli
promossa da Parte 1 c.f. P.IVA 1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BARBACCI EMANUELE, per procura in atti,
Pare attrice nei confronti di CP 1 c.f. P.IVA 2 rappresentato e difeso dall'Avv.to
, ノ
RS NC, per procura in atti;
Parte convenuta
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la CP 1 al fine di sentire
accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato tra la Parte 1 e la CP 1 in data
25/09/2018;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento della CP 2 seguito delle condotte in premessa specificate;
3) accertare e dichiarare la responsabilità extra contrattuale per il grave danno di immagine causato dalla CP 1 nei confronti dell'attrice;
4) per l'effetto, condannare la CP 1 al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito dall'odierna attrice per la somma complessiva di € 100.000,00,
ovvero per le somme diverse, minori o maggiori, ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite".
Cont Si costituiva la la quale concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE A) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera n.203/18/CONS;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO B) Rigettare l'avversa richiesta di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum.
C) Rigettare, per l'effetto, la avversa richiesta di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito. IN SUBORDINE, D) Qualora venisse accertata la responsabilità contrattuale di [...]
CP_1 liquidare il risarcimento dei danni secondo i parametri stabiliti dall'art. 33
delle Condizioni generali di Abbonamento sottoscritte dal cliente;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA ed oneri accessori tutti di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 29/4/25 dinanzi a questo Giudice.
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La domanda attorea è infondata e destituita di fondamento probatorio e deve essere respinta. La Parte 1 agisce in giudizio chiedendo venirsi accertata la responsabilità contrattuale in capo alla convenuta CP 1 per mancata attivazione
dei servizi inerenti alla linea fissa ed internet sul presupposto del disservizio asseritamente subito;
ometteva quindi il pagamento delle tre fatture relative ai bimestri di settembre-ottobre, novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio 2019
invocando la disciplina dell'art. 1460 c.c. e chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. oltre ai danni quantificati in euro 100.000,00.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 01/03/2022 il precedente giudice così disponeva: "..letti gli atti di causa;
ritenuta la
Con inammissibilità dell'interrogatorio formale dei vari consulenti e dell'operatore intervenuto per la risoluzione delle problematiche, potendo essere deferito in via esclusiva alla parte convenuta in giudizio (quivi al suo legale rappresentante p.t.);
ammette la prova articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, VI° comma c.pc.
n. 2 limitatamente ai capitoli 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 17, vertendo gli altri capitoli su circostanze documentali non demandabili a testi (1, 2, 3, 4, 5 e 14), negative (6, 11 e
15) e ipotetiche (8); ammette la parte convenuta alla prova contraria con il teste indicato dalla controparte..".
Alla relativa udienza di escussione dei testi ammessi l'attrice non compariva e veniva dichiarata decaduta dalla prova. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda non è provata.
Vi è di contro prova in atti,
che dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge chiaramente come in data 4.10.2018 il tecnico CP 1 abbia dovuto sospendere l'attività di rimodulazione dell'appuntamento su espressa richiesta del cliente;
che una volta giunto sul posto per svolgere le operazioni richieste dal Parte 1 il
Con tecnico veniva informato dallo stesso circa la volontà, unilaterale, di posticipare il suddetto intervento, convenendo un secondo sopralluogo in data 18.10.2018;
Con che in quella stessa data, il Parte 1 comunicava al tecnico giunto nuovamente sul posto, la volontà di rinunciare definitivamente al suddetto intervento. Nessun inadempimento contrattuale, dunque, può essere imputato alla CP_1
[...] odierna convenuta che ha provato in giudizio di avere, di contro, esattamente adempiuto alla prestazione.
Deve anche essere rigettata in toto e conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni subiti in quanto totalmente destituita di fondamento probatorio.
La parte attrice con il suo comportamento inerte ha di fatto abbandonato la causa e conseguentemente la domanda è respinta.
vengono liquidate come da Le spese di lite seguono la soccombenza dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda attrice;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.493,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
e da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Francesco Orsomarso e Avv. Claudia
Maria Del Papa.
Tivoli 25/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane