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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 14766/2024 R.G.
Oggi 21.12.2025, il Giudice dott.ssa LI PE, dopo avere dato atto del deposito da ambo le parti delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata, promossa da contro il Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la Controparte_1 sentenza che segue che viene allegata a verbale.
LI PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 18- 21 dicembre 2025, avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale.” TRA
(cod. fisc. elettivamente domiciliata in , presso lo Parte_2 C.F._1 CP_1 studio dell'avv. Rosario Dolce (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende Email_1 per procura ad litem in atti,
ATTRICE
E
(cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini
(domicilio digitale: , Email_2
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 27.11.2024, la signora , nel convenire in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_2 semplicemente, anche solo il ”], impugnava, nella qualità di condomina del predetto stabile, CP_1 la delibera adottata dall'assemblea dei condomini, a maggioranza, nella seduta del 21.10.2024, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento nella parte in cui aveva riapprovato, in sua assenza, il progetto c.d. ” del 16.6.2023, che costituiva il primo progetto e computo metrico, superato dal Pt_3 progetto finale approvato nell'assemblea dell'11.3.2024, e che prevedeva la realizzazione senza il consenso dell'attrice di opere all'interno dell'unità di sua proprietà esclusiva.
Adduceva nello specifico che l'assemblea aveva deliberato (con la maggioranza di 596,037 millesimi, e quindi in violazione del quorum di cui all'art. 1120 c.c.) l'esecuzione sull'immobile di proprietà esclusiva dell'attrice di opere edili configurabili non come interventi di manutenzione (i), contenenti in particolare elementi qualificabili come innovazioni (ii), alterando lo schema strutturale preesistente e lo stato dei luoghi (iii), invadendo la proprietà privata dell'attrice (iv). Aggiungeva, che era pendente innanzi il medesimo Tribunale il proced. n. 12542/2024 R.G. di denunzia di danno temuto, finalizzato all'accertamento dei danni subiti nel suo immobile dalla mancata manutenzione del tetto , e CP_3 all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo e il ripristino dei luoghi.
2 1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 5.2.2025, il eccepiva in primo CP_1 luogo l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della mediazione, adducendo che il procedimento esperito riguardava altra precedente delibera (e precisamente quella dell'11.7.2024), ma non quella oggetto di impugnativa. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
1.3.- La causa - espletata su invito del Tribunale apposita mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii. con riferimento alla delibera del 21.10.2024 - era, successivamente, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e in particolare la CTU redatta tra le medesime parti nel procedimento di denunzia di danno temuto n. 12542/2024 R.G. Tribunale di Palermo (i), l'ordinanza del 30.7.2025 con cui tale procedimento era stato definito (ii), la delibera del 29.9.2025 con cui il convenuto aveva CP_1 nelle more del giudizio provveduto a revocare nella sostanza la delibera impugnata del 21.10.2024, facendo venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Indi, con le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per il 18.12.2025,
l'attrice concludeva perché, alla luce dell'adozione della delibera del 29.9.2025, adottata all'unanimità dall'assemblea condominiale all'esito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del 30.7.2025, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del , quale soccombente virtuale, CP_1 alle spese di lite, in esse comprese quelle per le due mediazioni, mentre il concludeva CP_1 perché, in via preliminare, l'opposizione venisse dichiarata improcedibile per omesso espletamento di rituale mediazione con riferimento alla delibera del 21.10.2024 con vittoria di spese, e, nel merito, perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione, in tale ultimo caso, delle spese di lite.
2.- Merito.
2.1.- Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omesso espletamento di rituale procedura di mediazione, atteso che, a seguito di apposito invito del Tribunale
l'attrice ha attivato la procedura conciliativa riferita alla delibera del 21.10.2024 e le parti, convocate dall'organismo di mediazione, hanno avuto la possibilità la concreta possibilità di prendere posizione e interloquire in modo pieno in ordine ai motivi di doglianza fatti valere con l'opposizione. L'opposto, peraltro, nulla ha allegato in ordine al pregiudizio che gli sarebbe derivato dal mero errore formale riportato nella prima convocazione, prontamente rimosso dall'organismo di convocazione nella seconda convocazione.
2.2.- Nel merito, deve essere dichiarata - in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente - la cessazione della materia del contendere, alla luce del contenuto della delibera adottata dal resistente, all'unanimità degli aventi diritto, nell'assemblea 29.9.2025, con la quale CP_1 all'esito dell'ordinanza cautelare resa tra le medesime parti dal Tribunale di Palermo il 30.7.2025 nel proced. n. 12542/2024 R.G., è stata sostanzialmente revocata la delibera del 21.10.2024, oggetto della presente opposizione. Con la suddetta delibera del 29.9.2025, infatti, è venuta ad integrarsi pacificamente in effetti la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, comprensive delle spese della mediazione riferita alla sola delibera del 21.10.2024, vanno poste a carico del , che va CP_1 considerato soccombente virtuale, anche alla luce di quanto emerso dall'ordinanza del 30.7.2025 del
Tribunale di Palermo, degli accertamenti e delle conclusioni di cui alla CTU ing. nel Persona_1 proced. n. 12542/2024 R.G., che confermano l'illegittimità della delibera del 21.10.2024, quanto meno
3 relativamente al primo e al secondo motivo di doglianza, risultando gli altri profili assorbiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- condanna il a rifondere all'attrice le spese di lite, comprensive della mediazione, che CP_1 liquida in complessivi €. 4.000, oltre €. 735,00 per esborsi, spese generali iva e cpa.
Palermo, li 21.12.2025.
LI PE – CP_4
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 14766/2024 R.G.
Oggi 21.12.2025, il Giudice dott.ssa LI PE, dopo avere dato atto del deposito da ambo le parti delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata, promossa da contro il Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la Controparte_1 sentenza che segue che viene allegata a verbale.
LI PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 18- 21 dicembre 2025, avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale.” TRA
(cod. fisc. elettivamente domiciliata in , presso lo Parte_2 C.F._1 CP_1 studio dell'avv. Rosario Dolce (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende Email_1 per procura ad litem in atti,
ATTRICE
E
(cod. fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini
(domicilio digitale: , Email_2
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 27.11.2024, la signora , nel convenire in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_2 semplicemente, anche solo il ”], impugnava, nella qualità di condomina del predetto stabile, CP_1 la delibera adottata dall'assemblea dei condomini, a maggioranza, nella seduta del 21.10.2024, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento nella parte in cui aveva riapprovato, in sua assenza, il progetto c.d. ” del 16.6.2023, che costituiva il primo progetto e computo metrico, superato dal Pt_3 progetto finale approvato nell'assemblea dell'11.3.2024, e che prevedeva la realizzazione senza il consenso dell'attrice di opere all'interno dell'unità di sua proprietà esclusiva.
Adduceva nello specifico che l'assemblea aveva deliberato (con la maggioranza di 596,037 millesimi, e quindi in violazione del quorum di cui all'art. 1120 c.c.) l'esecuzione sull'immobile di proprietà esclusiva dell'attrice di opere edili configurabili non come interventi di manutenzione (i), contenenti in particolare elementi qualificabili come innovazioni (ii), alterando lo schema strutturale preesistente e lo stato dei luoghi (iii), invadendo la proprietà privata dell'attrice (iv). Aggiungeva, che era pendente innanzi il medesimo Tribunale il proced. n. 12542/2024 R.G. di denunzia di danno temuto, finalizzato all'accertamento dei danni subiti nel suo immobile dalla mancata manutenzione del tetto , e CP_3 all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo e il ripristino dei luoghi.
2 1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 5.2.2025, il eccepiva in primo CP_1 luogo l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della mediazione, adducendo che il procedimento esperito riguardava altra precedente delibera (e precisamente quella dell'11.7.2024), ma non quella oggetto di impugnativa. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
1.3.- La causa - espletata su invito del Tribunale apposita mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii. con riferimento alla delibera del 21.10.2024 - era, successivamente, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e in particolare la CTU redatta tra le medesime parti nel procedimento di denunzia di danno temuto n. 12542/2024 R.G. Tribunale di Palermo (i), l'ordinanza del 30.7.2025 con cui tale procedimento era stato definito (ii), la delibera del 29.9.2025 con cui il convenuto aveva CP_1 nelle more del giudizio provveduto a revocare nella sostanza la delibera impugnata del 21.10.2024, facendo venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Indi, con le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per il 18.12.2025,
l'attrice concludeva perché, alla luce dell'adozione della delibera del 29.9.2025, adottata all'unanimità dall'assemblea condominiale all'esito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del 30.7.2025, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del , quale soccombente virtuale, CP_1 alle spese di lite, in esse comprese quelle per le due mediazioni, mentre il concludeva CP_1 perché, in via preliminare, l'opposizione venisse dichiarata improcedibile per omesso espletamento di rituale mediazione con riferimento alla delibera del 21.10.2024 con vittoria di spese, e, nel merito, perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione, in tale ultimo caso, delle spese di lite.
2.- Merito.
2.1.- Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omesso espletamento di rituale procedura di mediazione, atteso che, a seguito di apposito invito del Tribunale
l'attrice ha attivato la procedura conciliativa riferita alla delibera del 21.10.2024 e le parti, convocate dall'organismo di mediazione, hanno avuto la possibilità la concreta possibilità di prendere posizione e interloquire in modo pieno in ordine ai motivi di doglianza fatti valere con l'opposizione. L'opposto, peraltro, nulla ha allegato in ordine al pregiudizio che gli sarebbe derivato dal mero errore formale riportato nella prima convocazione, prontamente rimosso dall'organismo di convocazione nella seconda convocazione.
2.2.- Nel merito, deve essere dichiarata - in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente - la cessazione della materia del contendere, alla luce del contenuto della delibera adottata dal resistente, all'unanimità degli aventi diritto, nell'assemblea 29.9.2025, con la quale CP_1 all'esito dell'ordinanza cautelare resa tra le medesime parti dal Tribunale di Palermo il 30.7.2025 nel proced. n. 12542/2024 R.G., è stata sostanzialmente revocata la delibera del 21.10.2024, oggetto della presente opposizione. Con la suddetta delibera del 29.9.2025, infatti, è venuta ad integrarsi pacificamente in effetti la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, comprensive delle spese della mediazione riferita alla sola delibera del 21.10.2024, vanno poste a carico del , che va CP_1 considerato soccombente virtuale, anche alla luce di quanto emerso dall'ordinanza del 30.7.2025 del
Tribunale di Palermo, degli accertamenti e delle conclusioni di cui alla CTU ing. nel Persona_1 proced. n. 12542/2024 R.G., che confermano l'illegittimità della delibera del 21.10.2024, quanto meno
3 relativamente al primo e al secondo motivo di doglianza, risultando gli altri profili assorbiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- condanna il a rifondere all'attrice le spese di lite, comprensive della mediazione, che CP_1 liquida in complessivi €. 4.000, oltre €. 735,00 per esborsi, spese generali iva e cpa.
Palermo, li 21.12.2025.
LI PE – CP_4
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