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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6575/2022 + 7548/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6575/2022, cui è stata riunita la causa 7548/2022, del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
e Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Controparte_1
CASTELLANI SARA e dall'avv.to BARTOLI LORENZO;
ATTORI OPPONENTI nel procedimento RG 6575/2022
, e appresentati Parte_3 Parte_4 Parte_5
e difesi dall'avv.to PASQUINI ALESSANDRO
ATTORI OPPONENTI nel procedimento RG 7548/2022
E uale rappresentante di rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso dall'avv.to ROSELLI ELIO
CONVENUTA OPPOSTA nel procedimento RG 6575/2022 e RG 7548/2022
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 Aprile 2022 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1606/2022 in forza del quale intimava a
[...]
, ed inoltre quali fideiussori a Controparte_1 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, di pagare a quale rappresentante di Parte_5 Controparte_2 [...]
[..
[...] la somma di € 188.629,09, oltre interessi e spese, entro i limiti degli importi CP_4
garantiti dai rispettivi fideiussori.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che Controparte_5
, in cui si era fusa per incorporazione aveva
[...] Controparte_6
ceduto in blocco ai sensi della L. n.130/1999 a crediti tra i quali rientrava Controparte_3
quello vantato nei confronti di (NDG n. Controparte_1
7211802577000).
Aveva specificato che tale credito derivava dalla lettera di riconoscimento di debito del
9 Luglio 2014, in cui la società si riconosceva debitrice della somma di € 188.629,09, di cui
€ 43.829,09 per esposizione sul c/c n. 00197/0000/7591 ed € 144.800,00, per anticipi fatture scadute. Tale riconoscimento di debito era stato sottoscritto anche dai fideiussori.
Tuttavia, la società non aveva in seguito rispettato il piano di rientro previsto unitamente alla lettera di riconoscimento di debito e, perciò, la creditrice aveva agito in giudizio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione, nel giudizio RG
6575/2022, , e Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva del diritto di credito
L'opponente ha eccepito che l'asserita creditrice non ha provato che sia Controparte_7
divenuta titolare del credito vantato in giudizio a seguito delle operazioni di cessione menzionate. Ha eccepito, infatti, che è stata prodotta unicamente la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'estratto del contratto di cessione, ma non è stata fornita la prova della cessione dello specifico credito oggetto del giudizio.
b. Nullità dei rispettivi contratti di fideiussione omnibus
Nel merito, l'opponente ha dedotto la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti, in quanto redatte in conformità allo schema ABI, censurato con provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia per accertata intesa anticoncorrenziale.
In particolare, a fronte della nullità della clausola di sopravvivenza (art. 2), della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e della clausola di reviviscenza (art. 8),
2 l'opponente ha lamentato che ne è derivata la nullità dell'intero contratto, o in via subordinata, la nullità parziale delle menzionate clausole contrattuali.
c. Decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Dunque, a fronte della nullità della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., parte opponente ha dedotto l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di credito nei confronti dei fideiussori, in quanto la creditrice non ha diligentemente proposto istanze contro il debitore principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).
Nel piano di rientro del 9 Luglio 2014, accettato dalla banca creditrice, era previsto il rimborso della somma di € 188.629,09 in rate mensili. Tuttavia, la banca creditrice aveva comunicato con lettera raccomandata del 19 Gennaio 2016 la decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro e richiesto il pagamento immediato della somma.
Poiché al 19 Gennaio 2016 corrispondeva, a detta dell'opponente, il momento della scadenza dell'obbligazione principale, la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della debitrice principale ( entro i successivi 6 Controparte_1
mesi, ossia entro il 19 Luglio 2016, per non incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c.
d. Nullità degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondo comma, 12 delle fideiussioni, in quanto clausole vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore
Ha ulteriormente dedotto, in caso di non riconoscimento della nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione, che gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondo comma, 12 devono essere comunque dichiarati nulli, in quanto clausole vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore.
e. Difetto di rappresentanza sostanziale della creditrice per violazione della norma imperativa di obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 Dicembre 2024, parte opponente ha sollevato l'ulteriore eccezione di difetto di rappresentazione sostanziale di Controparte_3
da parte di per non essere quest'ultima iscritta nell'albo ai sensi dell'art. Controparte_2
106 TUB.
3 L'art. 2 comma 6 della L. n. 130/1999 è norma imperativa che impone che la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo (società ) può essere affidata solo ai cd. servicer iscritti all'albo tenuto ai sensi dell'art. 106 TUB.
Poiché non è iscritta a tale albo, ne deriva che difetta la rappresentanza Controparte_2
sostanziale di nel presente giudizio e sono nulli tutti gli atti processuali Controparte_3
relativi al giudizio di opposizione e a quello monitorio.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo hanno separatamente proposto opposizione, nel giudizio RG 7548/2022, anche , , Parte_3 Parte_4
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_5
In via preliminare, gli opponenti hanno disconosciuto la corrispondenza di documenti n. 5, 6, 7, 8 (lettera di riconoscimento di debito, fideiussioni degli opponenti) prodotti dalla convenuta opposta nel procedimento monitorio rispetto agli originali.
Dunque, nel merito, gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno proposto i seguenti motivi di opposizione:
a. Nullità dei contratti di fideiussione omnibus
Anche gli opponenti di tale giudizio hanno dedotto la nullità dei contratti di fideiussione per aver riprodotto lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per intesa anticoncorrenziale.
Le fideiussioni sono nulle, almeno parzialmente, quanto alle clausole degli articoli 2, 6 e 8.
b. Decadenza dal diritto di credito ex art. 1957 c.c.
Parimenti alle deduzioni degli altri opponenti, hanno evidenziato che, stante la nullità clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni), la creditrice è decaduta dal proprio diritto di credito per non aver rispettato quel termine, proponendo istanze giudiziali contro la debitrice principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
In particolare, poiché l'obbligazione è scaduta quando la banca ne ha richiesto il pagamento con raccomandata del 19 Dicembre 2013, la creditrice avrebbe dovuto proporre le proprie istanze giudiziali entro il 19 Giugno 2014.
c. Ulteriori profili di nullità delle fideiussioni per violazione degli articoli 119
TUB, 1175 e 1375 c.c.
4 Parte opponente ha dedotto la nullità dei contratti di fideiussione anche sotto il profilo della violazione dell'art. 119 TUB, per aver omesso di trasmettere ai fideiussori comunicazioni periodiche in relazione alle garanzie personali assunte.
Inoltre, hanno evidenziato che non è mai stata consentita ai fideiussori la conoscenza o conoscibilità delle clausole vessatorie contenute nei modelli, considerato che i moduli sono stati predisposti unilateralmente dalla banca senza alcuna trattativa o discussione.
d. Contestazione sul quantum del credito ingiunto
Gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno contestato il quantum ingiunto, evidenziando che l'importo è superiore a quanto in realtà vantato dalla creditrice.
Difatti, è stata emessa dal Tribunale di Firenze sentenza n. 2645/2020, all'esito di un giudizio di accertamento negativo del credito promosso dalle medesime parti del presente giudizio nei confronti della banca originariamente creditrice. Nella sentenza, sarebbe stato accertato che l'esposizione del c/c ordinario n. 10007591, pari ad € 33.375,43, era in realtà da rideterminare nella minor somma di € 24.392,87, alla luce di addebiti illegittimi.
Perciò, parte opponente ha dedotto che deve essere ridotto in misura corrispondente il debito al 9 Luglio 2014 di € 43.829,00, che è stato usato quale base dell'importo rivendicato in sede monitoria.
e. Difetto di rappresentanza sostanziale della creditrice per violazione della norma imperativa di obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
In sede di precisazione delle conclusioni, associandosi all'eccezione di parte opponente del giudizio RG 6575/2022, anche gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale di da parte di Controparte_3 Controparte_2
per non essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB.
Hanno, infatti, esposto le medesime doglianze in ordine alla violazione dell'art. 2 della L.
n. 130/1999 che costituisce norma imperativa e determina la nullità del conferimento della procura, riverberandosi tale nullità sul potere di rappresentanza processuale della società veicolo nel presente giudizio.
In entrambi i procedimenti, RG 6575/2022 e RG 7548/2022, si è costituita
[...]
QUALE RAPPRESENTANTE DI che ha chiesto CP_2 Controparte_3
il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
5 Parte convenuta opposta ha preliminarmente eccepito, in entrambi i giudizi,
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Firenze a favore della sezione specializzata in materia di impresa del medesimo Tribunale. L'art. 33 della L. n.287/1990 dispone una cd. riserva di competenza per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
In riferimento all'eccezione del difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva del credito per mancata prova della cessione di quest'ultimo, promossa dagli opponenti del giudizio RG 6575/2022, ha replicato che, invece, ne è stata fornita prova documentale.
Ciò si ricava dall'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco dei criteri pubblicato sul sito internet della società cedente, nonché dalla dichiarazione della stessa cedente, prodotta a seguito di richiesta di integrazione documentale in sede monitoria, nella quale viene anche indicato il codice identificativo (cd. NDG) del debitore ceduto.
Nel merito, ha replicato alle deduzioni circa la nullità delle fideiussioni e la conseguente decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In primo luogo, ha evidenziato che gli attori opponenti hanno meramente eccepito la nullità dei contratti di fideiussione senza allegare e provare l'uniforme applicazione di tali clausole per effetto dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito, che è elemento costitutivo della nullità dedotta. Difatti, non sarebbe stato prodotto il modello
ABI di contratti di fideiussione omnibus, non è stato dimostrato lo specifico pregiudizio conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata, non è stata allegata l'applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti sarebbero conseguiti dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa e, infine, non è stato provato che la banca cedente abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali sanzionate.
In ogni caso, in riferimento alla decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957
c.c., parte opposta ha replicato che non è stato determinato correttamente da nessuna delle due parti opponenti l'esatto momento di scadenza dell'obbligazione e relativo decorso del termine semestrale.
Ha specificato che nei contratti di conto corrente il decorso del termine decadenziale deve essere ricondotto alla data di chiusura del conto (18 Agosto 2017). Inoltre, in quella
6 data era già pendente la domanda di accertamento negativo del credito intentata dagli odierni opponenti conclusasi con la sentenza n. 2645/2020. A detta dell'opposta, è dalla data di emissione della sentenza che dovrebbe essere fatto decorrere il termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
Poiché il 29 Gennaio 2021 è stato depositato un primo ricorso per decreto ingiuntivo, tuttavia respinto, e in seguito è stato depositato un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo, accolto e opposto nel presente giudizio, secondo l'opposta, risulta, invece, che la creditrice abbia proposto le azioni giudiziali senza incorrere nella decadenza del diritto di credito di cui all'art. 1957 c.c.
Avuto riguardo alla doglianza di vessatorietà delle clausole dei contratti di fideiussione, parte opposta ha evidenziato che e non possono Parte_1 Parte_2
considerarsi consumatori, in quanto il primo proprietario del 25 % della società debitrice garantita e il secondo amministratore unico della società al tempo della sottoscrizione della fideiussione.
Neppure gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 possono essere considerati consumatori né professionisti di rimbalzo, in quanto tutti partecipavano alle attività svolte dalla società garantita. era legale rappresentante pro tempore di Gida Parte_4
Immobiliare s.r.l. e era legale rappresentante pro tempore di Gruppo Gida Parte_3
s.r.l., entrambe società collegate alla società garantita.
Sulla nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 119 TUB, eccepita solamente dagli opponenti e e l'opposta ha replicato che la Pt_3 Parte_4 Parte_5
notifica dell'atto di citazione per accertamento negativo del credito in qualità di fideiussori esclude che non fossero a conoscenza dell'andamento del rapporto bancario.
Infine, in riferimento alla contestazione del quantum del credito, anch' essa promossa unicamente dagli opponenti del fascicolo 7548/2022, l'opposta ha precisato che il credito accertato in sentenza n. 2645/2020 è calcolato al 31 Dicembre 2013, mentre l'oggetto del presente giudizio è il credito come calcolato al momento della sottoscrizione della lettera di riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014.
I due procedimenti sono stati riuniti 28 Novembre 2023 e la causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in
7 decisione all'udienza del 17 Dicembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale e sostanziale della società per non essere iscritta presso l'albo di cui all'art. Controparte_2
106 TUB
Deve preliminarmente trattarsi l'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della rappresentante poiché trattasi di eccezione che, se Controparte_2
accolta, imporrebbe, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per la costituzione in giudizio della persona a cui spetta la rappresentanza per la sanatoria dei vizi e degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
1.1 In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17 Dicembre 2024, entrambe le parti opponenti hanno sollevato eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
per non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto ai sensi dell'art. 106 TUB.
Hanno richiesto nelle rispettive comparse conclusionali la dichiarazione della nullità della procura rilasciata da a e conseguente nullità di tutti Controparte_3 Controparte_2
gli atti processuali del presente procedimento, in quanto l'art. 2 L.n.130/1999 prevede che l'attività di cd. servicing, finalizzata al recupero del credito cartolarizzato, possa essere svolta solamente da società vigilate, iscritte all'Albo ex art. 106 TUB e preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
1.2 L'eccezione merita di essere esaminata, in quanto trattasi di mera difesa proponibile in qualunque stato del giudizio. In tal senso, il Giudice nomofilattico ha chiarito, infatti, non solo che «le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti», ma anche che «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa», tenuto conto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
8 costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto».
(Cass. SS.UU. n.2951/2016).
1.3 Sul punto, si intende aderire all'orientamento espresso in merito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n.7243/2024. In particolare, la recente Corte di Legittimità ha argomentato che «in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale
e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
- in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.);» (Cass. n. 7243/2024).
1.4 Dunque, l'eventuale violazione di una norma tesa ad assicurare l'esercizio del potere di vigilanza da parte della Banca d'Italia avrà valenza sul piano amministrativo, ma non si ritiene che possa avere ripercussioni civilistiche in un procedimento di cognizione volto a valutare la sussistenza o meno di un credito di Controparte_3
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2. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze a favore della sezione specializzata imprese del Tribunale di Firenze.
Si deve pure respingere l'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta opposta relativa alla competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di
Firenze prevista dall'art. 33 della L. n.287/1990 per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
2.1 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente chiarito che «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022).
2.2 Tuttavia, nel caso in esame, le parti opponenti non hanno formulato una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione, ma una eccezione riconvenzionale che si distingue dalla prima nella misura in cui con essa il convenuto, da un lato, chiede l'accertamento (eventualmente anche costitutivo) di un rapporto diverso e più ampio, mentre, dall'altro lato, la richiesta è volta soltanto allo scopo di paralizzare l'azione.
2.3 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ulteriormente chiarito la questione con ordinanza n. 3248/2023 affermando che «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, confermando la competenza del Tribunale di Firenze.
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3. Sulla titolarità attiva dell'asserito credito da parte di a seguito Controparte_3
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n.130/1999
Deve essere, quindi, trattata l'eccezione di mancanza di prova di titolarità attiva del credito dall'opposta in seguito alle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.
130/1999 e della pubblicità delle cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
3.1 Hanno proposto tale eccezione solamente gli opponenti e Pt_1 Parte_2
e la società Controparte_1
Tuttavia, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, considerato che attiene al fondamento della domanda proposta dalla cessionaria, convenuta opposta.
3.2 Dunque, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022).
3.3 Non è contestata la lettera di riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014, né
l'esistenza dei contratti di conto corrente e di anticipo su fatture scadute da cui si è originato il credito di riconosciuto dalla debitrice Controparte_6
principale e dai garanti.
Si tratta, dunque, di accertare se risulti provata la titolarità in capo all'odierna convenuta opposta del credito dedotto in giudizio a seguito delle cessioni intervenute, comprese le cessioni in blocco ex art. 58 TUB e art. 4 L. n.130/1999.
3.4 A detta della convenuta opposta, l'originaria creditrice della somma ingiunta era che si è fusa in la quale ha Controparte_6 Controparte_5
infine ceduto tale credito nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti a
Controparte_3
La convenuta ha provato la fusione per incorporazione di Controparte_6
in (doc. 3 fascicolo monitorio).
[...] Controparte_5
3.5 In riferimento alla cessione in blocco in favore di si precisa che la Controparte_3
cd. cartolarizzazione dei crediti, la cui speciale disciplina è prevista dalla L. n.130/1999,
11 consiste nella cessione in blocco di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato, precisato che tali operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (cd. SPV). Per quello che interessa nel caso di specie, l'art. 58 TUB prevede uno specifico regime di pubblicità per le cessioni in blocco, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia di avvenuta cessione, avente i medesimi effetti previsti dall'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto.
3.6 La pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha mera efficacia pubblicitaria ed è volta a semplificare la procedura dettata dal codice in tema di notificazioni delle cessioni, in modo tale da dar certezza ai traffici giuridici ed evitare che possano essere effettuati pagamenti liberatori al creditore apparente. Si intende, infatti, aderire all'orientamento per cui «la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. (...) In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto» (Cass. n. 22548/2018).
Pertanto, sebbene nelle operazioni di cartolarizzazione la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito sia idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, questa non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. n. 2780/2019).
3.7 Recentemente, in tema di prova della cessione di un credito a mezzo di pubblicità ex art. 58 TUB, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione: «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in
12 mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario» (Cass. n. 5478/2024).
3.8 Ebbene, si rileva che parte convenuta opposta ha prodotto nel ricorso monitorio l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12 Dicembre 2020 (doc. 5 fascicolo monitorio), laddove a pag. 12 della Gazzetta si legge: «La società […] Controparte_3
comunica che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e Controparte_5
7.1 della Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da Controparte_5
, […] tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...]
indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_5
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.
fino alla loro estinzione». Email_1
È stato prodotto l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet www.intesasanpaolo.com (doc. 16, memoria di costituzione per l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel fascicolo 6575/2022 sub-
1) con il codice NDG riferibile ai contratti da cui è originato il debito riconosciuto.
13 3.9 A ciò si aggiunga che con doc. 15 del fascicolo monitorio, su richiesta di integrazione del giudice della fase monitoria, l'odierna opposta ha prodotto la dichiarazione della società cedente in merito all'avvenuta cessione del credito vantato Controparte_5
nei confronti di (ndg 7211802577000) in riferimento ai Controparte_1
due contratti n. 950100000307 e n. 951100000717.
Difatti, qualora non si volessero ritenere sufficienti i dati forniti per l'identificazione del credito, costituisce orientamento della Corte di Cassazione quello per cui la prova dell'avvenuta cessione possa essere integrata anche con eventuali comunicazioni stragiudiziali al ceduto con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, dichiarazioni confessorie del cedente o possesso di un titolo esecutivo (Cass. n.10200/2021 in parte motiva).
Producendo anche la dichiarazione da parte della società cedente, parte convenuta opposta ha, dunque, senz'altro adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di parte opponente.
4. Sul diritto di credito vantato nei confronti della debitrice principale
[...]
Controparte_1
In riferimento al merito del diritto di credito vantato da parte convenuta opposta, bisogna distinguere le posizioni della debitrice principale, Controparte_1
e dei fideiussori.
4.1 Ebbene, nonostante la debitrice principale si sia opposta al decreto ingiuntivo, instaurando insieme a due fideiussori il procedimento RG 6575/2022, in realtà non ha proposto alcuna difesa o eccezione in riferimento alla propria posizione processuale e sostanziale. Parte opponente del procedimento RG 6575/2022, costituita da e Pt_2
oltre che dalla società debitrice principale, si è infatti limitata a proporre Parte_1
eccezioni sulle fideiussioni rilasciate, senza contestare alcunché in riferimento alla posizione della debitrice principale.
4.2 Il credito è fondato sulla lettera di riconoscimento del debito del 9 Luglio 2014, che peraltro realizza una relevatio ab onere probandi in favore dell'opposta creditrice, e non è stata fatta valere né l'insussistenza del rapporto sottostante né la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio.
14 4.3 Ne deriva che, nei confronti della debitrice principale Controparte_1
, si deve ritenere provata la sussistenza del credito vantato da
[...] [...]
pari a € 188.629,09, oltre interessi come da domanda del ricorso monitorio, che CP_3
a loro volta richiamano il computo convenzionalmente pattuito dalle parti e parimenti riconosciuto nella lettera di riconoscimento di debito.
5. Sul diritto di credito vantato nei confronti dei fideiussori affrontare congiuntamente le eccezioni, proposte egualmente sia dai fideiussori Pt_6
opponenti del procedimento RG 6575/2022 che dai fideiussori opponenti del procedimento RG 7548/2022, circa la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in favore della società debitrice principale per essere riproduttiva di uno schema di clausole contrattuali predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di cui è stata accertata la natura di intesa anticoncorrenziale con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Dalla nullità delle fideiussioni, o della parziale nullità delle singole clausole contrattuali riproduttiva dell'intesa concorrenziale, per gli opponenti di entrambi i procedimenti discenderebbe l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di credito nei confronti dei fideiussori per non avere proposte le proprie istanze giudiziali contro la debitrice principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si precisa che, nonostante il titolo fatto valere dalla creditrice sia il riconoscimento di debito da parte sia della debitrice principale che dei fideiussori, quest'ultimo non produce alcun effetto sostanziale, risolvendosi come già specificato in un'astrazione processuale del fatto costitutivo. Ne deriva che la parte può comunque eccepire l'inesistenza o l'invalidità del profilo sostanziale, tanto che l'effetto vincolante della promessa unilaterale ex art. 1988 c.c. può venire meno qualora sia giudizialmente provato che «il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (da ultimo, Cass. n. 2091/2022, ma anche Cass. n. 10574/2007).
5.1 Venendo ai contratti di fideiussione prodotti già nel fascicolo monitorio, questi sono tutti da qualificarsi come contratti di fideiussione omnibus, stante l'assunzione dell'obbligo di adempimento sino alla concorrenza di una determinata cifra (€ 75.000,00, € 130.000,00
15 e € 50.000,00) di tutte le obbligazioni già assunte o che sarebbero state assunte in futuro da Parte_7
Oltre a ciò, bisogna pure considerare che sebbene all'art. 7 di ciascuna polizza
[...]
fideiussoria sia previsto che il fideiussore debba pagare immediatamente, «a semplice richiesta scritta», l'inserimento di una clausola di pagamento «a prima richiesta» non è automaticamente idoneo a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia.
Infatti, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola alla luce dell'intero contratto (Cass. n. 4717/2019, Cass. n.
31105/2024).
5.1.2 In questo caso, non viene previsto che il fideiussore non possa opporre le eccezioni del rapporto principale garantito. Ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, è proprio l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dalla preclusione per il garante di far valere le eccezioni nascenti dal rapporto principale (cd. clausola a prima richiesta e senza eccezioni) (Cass. SS.UU. n. 3947/2010 e da ultimo, tra le tante, Cass. n. 19693/2022).
5.2 Qualificate le fideiussioni come fideiussioni omnibus, si deve accogliere l'eccezione di nullità parziale delle rispettive fideiussioni prestate dagli opponenti, in quanto il testo contrattuale da essi sottoscritto riporta le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), clausole dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge
n. 287/90 con provvedimento della Banca d'Italia del 2 Maggio 2005.
5.2.1 Entrambe le parti opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, la cui produzione costituisce una prova privilegiata sull'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in riferimento alla predisposizione di uno schema contrattuale diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) riguardante la prestazione di fideiussioni omnibus. Essa costituisce una presunzione della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso (Cass. n.
13846/2019).
Peraltro, le parti hanno prodotto pure i modelli dell'Associazione Bancaria Italiana diffusi per la stesura delle rispettive fideiussioni omnibus.
16 5.2.2 Inoltre, entrambe le parti opponenti hanno prodotto pure modelli di fideiussione omnibus di altri istituti bancari, diversi dalla Controparte_6
In particolare, sono state prodotte fideiussioni rese in favore di Chiantibanca Credito
Cooperativo, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Credito Artigiano, Banca dei Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza, Banca di Credito Cooperativo di Vignole nel medesimo periodo di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto del presente giudizio
(doc. A, fascicolo di parte opponente nel procedimento RG 7548/2022).
Parimenti, anche gli opponenti del procedimento RG 6575/2022 hanno prodotto plurimi modelli di fideiussioni rese nel medesimo periodo in favore di Banca dei Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (doc. n. 10 e 13, fascicolo di parte opponente RG 6575/2022).
Dal confronto di tali modelli, si deve ritenere provata ai fini del presente giudizio la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale già censurata dalla Banca d'Italia tramite la riproduzione delle medesime clausole limitative della concorrenza.
5.3 Dunque, sulle conseguenze per i contratti di fideiussione omnibus conclusi a valle dell'accertata intesa anticoncorrenziale, è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite per comporre il contrasto giurisprudenziale, stabilendo che «i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Si tratta, quindi, di nullità parziale in quanto la nullità dell'intesa a monte determina la
«nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
5.3.1. In particolare, le clausole nulle sono:
17 1) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la c.d. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
5.3.2 Per quello che interessa nel caso di specie, pertanto, bisogna dichiarare la nullità dell'art. 6 dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti (doc. 6, 7, 8 fascicolo monitorio).
Tanto comporta che torni ad applicarsi la regola statuita ex art. 1957 c.c.
6. Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., rimane da indagare l'eccezione di entrambe le parti opponenti e, in particolare se, nel caso di specie, la creditrice abbia agito nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale o se, invece, la creditrice sia decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, come eccepito dalle opponenti.
L'art. 1957 c.c. stabilisce, infatti, che «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate».
6.1 Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, si reputa incompatibile con la clausola di pagamento «a prima richiesta» la necessità di proporre un'azione giudiziale contro il debitore principale, come da tradizionale interpretazione dell'art. 1957 cc.
Non potrebbe, infatti, considerarsi come “a prima richiesta” l'adempimento che sia subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tuttavia, ciò non significa che, qualora
18 sia contenuta una clausola “a prima richiesta” in un contratto di fideiussione, sia sufficiente un atto stragiudiziale perché il creditore non decada dal diritto alla garanzia del fideiussore.
L'art. 1957 cc non richiede solo che le istanze contro il debitore principale siano promosse entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ma prevede pure che queste siano «con diligenza continuate». La ratio di tale norma, infatti, è quella di far sì che il creditore si attivi sollecitamente e seriamente per recuperare il proprio credito, senza lasciare la posizione del garante sospesa per un tempo indefinito.
6.2 Ricostruita in questo senso la norma, bisogna rilevare:
i. non si può ricondurre, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti del procedimento RG 7548/2022, quale momento di scadenza dell'obbligazione principale quello del 19 Dicembre 2013, data in cui la banca allora creditrice avrebbe dichiarato decaduta dal beneficio del termine la debitrice principale, poiché costituisce causa petendi del diritto di credito vantato nel presente giudizio il successivo riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014 e relativo piano di rientro ivi pattuito;
ii. in data 19 Gennaio 2016 l'allora creditrice inviava lettera raccomandata alla debitrice principale in cui ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del piano di decurtazione del 9 Luglio 2014 (accettato dalla banca in data 8 Agosto 2014) e ha chiesto il pagamento immediato anche ai garanti (doc. 12, fascicolo parte opponente RG
6575/2022). Nello stesso anno veniva introdotto il giudizio R.G. 15333/2016 di accertamento negativo del diritto di credito di cui al contratto di conto corrente promosso dalle odierne parti opponenti, conclusosi con sentenza2 645/2020 emessa in data
27.11.2020; iv. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto il 20 Aprile 2022, Controparte_3
sulla base di ricorso del 18 Marzo 2022.
Nel lasso temporale tra la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro al deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, circa 5 anni, non risulta alcun tentativo di recupero del credito nei confronti né della debitrice principale né dei fideiussori opponenti.
6.3 Appare dunque evidente che non solo non siano state proposte istanze, stragiudiziali o giudiziali, nei confronti della debitrice principale entro i 6 mesi dalla revoca del beneficio
19 del termine, ma anche che, in ogni caso, considerato il lasso temporale intercorso, non sia state coltivate come prescritto dall'art. 1957 c.c.
Tanto comporta l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dal diritto della creditrice di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria da parte degli opponenti, che devono intendersi liberati.
7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, accertata la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. inserita nel contratto di fideiussione omnibus riproduttivo dello schema contrattuale costituente intesa anticoncorrenziale come accertata dalla Banca
d'Italia, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., la creditrice deve essere dichiarata decaduta dal diritto di garanzia fideiussoria nei confronti di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca del decreto ingiuntivo, nonché l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza sollevati unicamente dagli opponenti del procedimento RG 7548/2022, rimanendo la società debitrice principale, , tenuta al pagamento Controparte_1
della somma ingiunta di cui al decreto ingiuntivo n.1606/2022.
8. Spese di lite
Quanto al rapporto tra la convenuta opposta e gli opponenti del procedimento RG
7548/2022, le spese di lite seguono la soccombenza totale di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 188.629,09), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
In riferimento alla posizione processuale tra la convenuta opposta e parte opponente del procedimento RG 6575/2022 si rileva che l'opponente risulta soccombente quanto alla posizione della debitrice principale e vittoriosa quanto alla posizione dei due fideiussori. Si ritiene, dunque, che si debba seguire il criterio della soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite.
20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1606/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
20 Aprile 2022 in favore di odierna parte convenuta opposta quale Controparte_2
rappresentante di Controparte_3
-Respinge l'opposizione proposta da parte attrice opponente
[...]
, confermando il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1606/2022 in parte qua;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente costituita da , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in
€ 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per
€ 406,50;
- COMPENSA le spese di lite tra parte convenuta opposta e parte opponente costituita da Parte_1 [...]
. Controparte_8
Firenze, 8 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
21
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6575/2022, cui è stata riunita la causa 7548/2022, del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
e Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Controparte_1
CASTELLANI SARA e dall'avv.to BARTOLI LORENZO;
ATTORI OPPONENTI nel procedimento RG 6575/2022
, e appresentati Parte_3 Parte_4 Parte_5
e difesi dall'avv.to PASQUINI ALESSANDRO
ATTORI OPPONENTI nel procedimento RG 7548/2022
E uale rappresentante di rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso dall'avv.to ROSELLI ELIO
CONVENUTA OPPOSTA nel procedimento RG 6575/2022 e RG 7548/2022
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 Aprile 2022 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1606/2022 in forza del quale intimava a
[...]
, ed inoltre quali fideiussori a Controparte_1 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, di pagare a quale rappresentante di Parte_5 Controparte_2 [...]
[..
[...] la somma di € 188.629,09, oltre interessi e spese, entro i limiti degli importi CP_4
garantiti dai rispettivi fideiussori.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che Controparte_5
, in cui si era fusa per incorporazione aveva
[...] Controparte_6
ceduto in blocco ai sensi della L. n.130/1999 a crediti tra i quali rientrava Controparte_3
quello vantato nei confronti di (NDG n. Controparte_1
7211802577000).
Aveva specificato che tale credito derivava dalla lettera di riconoscimento di debito del
9 Luglio 2014, in cui la società si riconosceva debitrice della somma di € 188.629,09, di cui
€ 43.829,09 per esposizione sul c/c n. 00197/0000/7591 ed € 144.800,00, per anticipi fatture scadute. Tale riconoscimento di debito era stato sottoscritto anche dai fideiussori.
Tuttavia, la società non aveva in seguito rispettato il piano di rientro previsto unitamente alla lettera di riconoscimento di debito e, perciò, la creditrice aveva agito in giudizio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione, nel giudizio RG
6575/2022, , e Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva del diritto di credito
L'opponente ha eccepito che l'asserita creditrice non ha provato che sia Controparte_7
divenuta titolare del credito vantato in giudizio a seguito delle operazioni di cessione menzionate. Ha eccepito, infatti, che è stata prodotta unicamente la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'estratto del contratto di cessione, ma non è stata fornita la prova della cessione dello specifico credito oggetto del giudizio.
b. Nullità dei rispettivi contratti di fideiussione omnibus
Nel merito, l'opponente ha dedotto la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti, in quanto redatte in conformità allo schema ABI, censurato con provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia per accertata intesa anticoncorrenziale.
In particolare, a fronte della nullità della clausola di sopravvivenza (art. 2), della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e della clausola di reviviscenza (art. 8),
2 l'opponente ha lamentato che ne è derivata la nullità dell'intero contratto, o in via subordinata, la nullità parziale delle menzionate clausole contrattuali.
c. Decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Dunque, a fronte della nullità della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., parte opponente ha dedotto l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di credito nei confronti dei fideiussori, in quanto la creditrice non ha diligentemente proposto istanze contro il debitore principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).
Nel piano di rientro del 9 Luglio 2014, accettato dalla banca creditrice, era previsto il rimborso della somma di € 188.629,09 in rate mensili. Tuttavia, la banca creditrice aveva comunicato con lettera raccomandata del 19 Gennaio 2016 la decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro e richiesto il pagamento immediato della somma.
Poiché al 19 Gennaio 2016 corrispondeva, a detta dell'opponente, il momento della scadenza dell'obbligazione principale, la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della debitrice principale ( entro i successivi 6 Controparte_1
mesi, ossia entro il 19 Luglio 2016, per non incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c.
d. Nullità degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondo comma, 12 delle fideiussioni, in quanto clausole vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore
Ha ulteriormente dedotto, in caso di non riconoscimento della nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione, che gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondo comma, 12 devono essere comunque dichiarati nulli, in quanto clausole vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore.
e. Difetto di rappresentanza sostanziale della creditrice per violazione della norma imperativa di obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 Dicembre 2024, parte opponente ha sollevato l'ulteriore eccezione di difetto di rappresentazione sostanziale di Controparte_3
da parte di per non essere quest'ultima iscritta nell'albo ai sensi dell'art. Controparte_2
106 TUB.
3 L'art. 2 comma 6 della L. n. 130/1999 è norma imperativa che impone che la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo (società ) può essere affidata solo ai cd. servicer iscritti all'albo tenuto ai sensi dell'art. 106 TUB.
Poiché non è iscritta a tale albo, ne deriva che difetta la rappresentanza Controparte_2
sostanziale di nel presente giudizio e sono nulli tutti gli atti processuali Controparte_3
relativi al giudizio di opposizione e a quello monitorio.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo hanno separatamente proposto opposizione, nel giudizio RG 7548/2022, anche , , Parte_3 Parte_4
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_5
In via preliminare, gli opponenti hanno disconosciuto la corrispondenza di documenti n. 5, 6, 7, 8 (lettera di riconoscimento di debito, fideiussioni degli opponenti) prodotti dalla convenuta opposta nel procedimento monitorio rispetto agli originali.
Dunque, nel merito, gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno proposto i seguenti motivi di opposizione:
a. Nullità dei contratti di fideiussione omnibus
Anche gli opponenti di tale giudizio hanno dedotto la nullità dei contratti di fideiussione per aver riprodotto lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per intesa anticoncorrenziale.
Le fideiussioni sono nulle, almeno parzialmente, quanto alle clausole degli articoli 2, 6 e 8.
b. Decadenza dal diritto di credito ex art. 1957 c.c.
Parimenti alle deduzioni degli altri opponenti, hanno evidenziato che, stante la nullità clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni), la creditrice è decaduta dal proprio diritto di credito per non aver rispettato quel termine, proponendo istanze giudiziali contro la debitrice principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
In particolare, poiché l'obbligazione è scaduta quando la banca ne ha richiesto il pagamento con raccomandata del 19 Dicembre 2013, la creditrice avrebbe dovuto proporre le proprie istanze giudiziali entro il 19 Giugno 2014.
c. Ulteriori profili di nullità delle fideiussioni per violazione degli articoli 119
TUB, 1175 e 1375 c.c.
4 Parte opponente ha dedotto la nullità dei contratti di fideiussione anche sotto il profilo della violazione dell'art. 119 TUB, per aver omesso di trasmettere ai fideiussori comunicazioni periodiche in relazione alle garanzie personali assunte.
Inoltre, hanno evidenziato che non è mai stata consentita ai fideiussori la conoscenza o conoscibilità delle clausole vessatorie contenute nei modelli, considerato che i moduli sono stati predisposti unilateralmente dalla banca senza alcuna trattativa o discussione.
d. Contestazione sul quantum del credito ingiunto
Gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno contestato il quantum ingiunto, evidenziando che l'importo è superiore a quanto in realtà vantato dalla creditrice.
Difatti, è stata emessa dal Tribunale di Firenze sentenza n. 2645/2020, all'esito di un giudizio di accertamento negativo del credito promosso dalle medesime parti del presente giudizio nei confronti della banca originariamente creditrice. Nella sentenza, sarebbe stato accertato che l'esposizione del c/c ordinario n. 10007591, pari ad € 33.375,43, era in realtà da rideterminare nella minor somma di € 24.392,87, alla luce di addebiti illegittimi.
Perciò, parte opponente ha dedotto che deve essere ridotto in misura corrispondente il debito al 9 Luglio 2014 di € 43.829,00, che è stato usato quale base dell'importo rivendicato in sede monitoria.
e. Difetto di rappresentanza sostanziale della creditrice per violazione della norma imperativa di obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
In sede di precisazione delle conclusioni, associandosi all'eccezione di parte opponente del giudizio RG 6575/2022, anche gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 hanno eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale di da parte di Controparte_3 Controparte_2
per non essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB.
Hanno, infatti, esposto le medesime doglianze in ordine alla violazione dell'art. 2 della L.
n. 130/1999 che costituisce norma imperativa e determina la nullità del conferimento della procura, riverberandosi tale nullità sul potere di rappresentanza processuale della società veicolo nel presente giudizio.
In entrambi i procedimenti, RG 6575/2022 e RG 7548/2022, si è costituita
[...]
QUALE RAPPRESENTANTE DI che ha chiesto CP_2 Controparte_3
il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
5 Parte convenuta opposta ha preliminarmente eccepito, in entrambi i giudizi,
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Firenze a favore della sezione specializzata in materia di impresa del medesimo Tribunale. L'art. 33 della L. n.287/1990 dispone una cd. riserva di competenza per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
In riferimento all'eccezione del difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva del credito per mancata prova della cessione di quest'ultimo, promossa dagli opponenti del giudizio RG 6575/2022, ha replicato che, invece, ne è stata fornita prova documentale.
Ciò si ricava dall'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dall'elenco dei criteri pubblicato sul sito internet della società cedente, nonché dalla dichiarazione della stessa cedente, prodotta a seguito di richiesta di integrazione documentale in sede monitoria, nella quale viene anche indicato il codice identificativo (cd. NDG) del debitore ceduto.
Nel merito, ha replicato alle deduzioni circa la nullità delle fideiussioni e la conseguente decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In primo luogo, ha evidenziato che gli attori opponenti hanno meramente eccepito la nullità dei contratti di fideiussione senza allegare e provare l'uniforme applicazione di tali clausole per effetto dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito, che è elemento costitutivo della nullità dedotta. Difatti, non sarebbe stato prodotto il modello
ABI di contratti di fideiussione omnibus, non è stato dimostrato lo specifico pregiudizio conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata, non è stata allegata l'applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti sarebbero conseguiti dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa e, infine, non è stato provato che la banca cedente abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali sanzionate.
In ogni caso, in riferimento alla decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957
c.c., parte opposta ha replicato che non è stato determinato correttamente da nessuna delle due parti opponenti l'esatto momento di scadenza dell'obbligazione e relativo decorso del termine semestrale.
Ha specificato che nei contratti di conto corrente il decorso del termine decadenziale deve essere ricondotto alla data di chiusura del conto (18 Agosto 2017). Inoltre, in quella
6 data era già pendente la domanda di accertamento negativo del credito intentata dagli odierni opponenti conclusasi con la sentenza n. 2645/2020. A detta dell'opposta, è dalla data di emissione della sentenza che dovrebbe essere fatto decorrere il termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
Poiché il 29 Gennaio 2021 è stato depositato un primo ricorso per decreto ingiuntivo, tuttavia respinto, e in seguito è stato depositato un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo, accolto e opposto nel presente giudizio, secondo l'opposta, risulta, invece, che la creditrice abbia proposto le azioni giudiziali senza incorrere nella decadenza del diritto di credito di cui all'art. 1957 c.c.
Avuto riguardo alla doglianza di vessatorietà delle clausole dei contratti di fideiussione, parte opposta ha evidenziato che e non possono Parte_1 Parte_2
considerarsi consumatori, in quanto il primo proprietario del 25 % della società debitrice garantita e il secondo amministratore unico della società al tempo della sottoscrizione della fideiussione.
Neppure gli opponenti del giudizio RG 7548/2022 possono essere considerati consumatori né professionisti di rimbalzo, in quanto tutti partecipavano alle attività svolte dalla società garantita. era legale rappresentante pro tempore di Gida Parte_4
Immobiliare s.r.l. e era legale rappresentante pro tempore di Gruppo Gida Parte_3
s.r.l., entrambe società collegate alla società garantita.
Sulla nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 119 TUB, eccepita solamente dagli opponenti e e l'opposta ha replicato che la Pt_3 Parte_4 Parte_5
notifica dell'atto di citazione per accertamento negativo del credito in qualità di fideiussori esclude che non fossero a conoscenza dell'andamento del rapporto bancario.
Infine, in riferimento alla contestazione del quantum del credito, anch' essa promossa unicamente dagli opponenti del fascicolo 7548/2022, l'opposta ha precisato che il credito accertato in sentenza n. 2645/2020 è calcolato al 31 Dicembre 2013, mentre l'oggetto del presente giudizio è il credito come calcolato al momento della sottoscrizione della lettera di riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014.
I due procedimenti sono stati riuniti 28 Novembre 2023 e la causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in
7 decisione all'udienza del 17 Dicembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale e sostanziale della società per non essere iscritta presso l'albo di cui all'art. Controparte_2
106 TUB
Deve preliminarmente trattarsi l'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della rappresentante poiché trattasi di eccezione che, se Controparte_2
accolta, imporrebbe, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per la costituzione in giudizio della persona a cui spetta la rappresentanza per la sanatoria dei vizi e degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
1.1 In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17 Dicembre 2024, entrambe le parti opponenti hanno sollevato eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
per non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto ai sensi dell'art. 106 TUB.
Hanno richiesto nelle rispettive comparse conclusionali la dichiarazione della nullità della procura rilasciata da a e conseguente nullità di tutti Controparte_3 Controparte_2
gli atti processuali del presente procedimento, in quanto l'art. 2 L.n.130/1999 prevede che l'attività di cd. servicing, finalizzata al recupero del credito cartolarizzato, possa essere svolta solamente da società vigilate, iscritte all'Albo ex art. 106 TUB e preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
1.2 L'eccezione merita di essere esaminata, in quanto trattasi di mera difesa proponibile in qualunque stato del giudizio. In tal senso, il Giudice nomofilattico ha chiarito, infatti, non solo che «le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti», ma anche che «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa», tenuto conto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
8 costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto».
(Cass. SS.UU. n.2951/2016).
1.3 Sul punto, si intende aderire all'orientamento espresso in merito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n.7243/2024. In particolare, la recente Corte di Legittimità ha argomentato che «in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale
e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
- in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione […] - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.);» (Cass. n. 7243/2024).
1.4 Dunque, l'eventuale violazione di una norma tesa ad assicurare l'esercizio del potere di vigilanza da parte della Banca d'Italia avrà valenza sul piano amministrativo, ma non si ritiene che possa avere ripercussioni civilistiche in un procedimento di cognizione volto a valutare la sussistenza o meno di un credito di Controparte_3
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2. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze a favore della sezione specializzata imprese del Tribunale di Firenze.
Si deve pure respingere l'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta opposta relativa alla competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di
Firenze prevista dall'art. 33 della L. n.287/1990 per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
2.1 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente chiarito che «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022).
2.2 Tuttavia, nel caso in esame, le parti opponenti non hanno formulato una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione, ma una eccezione riconvenzionale che si distingue dalla prima nella misura in cui con essa il convenuto, da un lato, chiede l'accertamento (eventualmente anche costitutivo) di un rapporto diverso e più ampio, mentre, dall'altro lato, la richiesta è volta soltanto allo scopo di paralizzare l'azione.
2.3 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ulteriormente chiarito la questione con ordinanza n. 3248/2023 affermando che «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, confermando la competenza del Tribunale di Firenze.
10
3. Sulla titolarità attiva dell'asserito credito da parte di a seguito Controparte_3
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n.130/1999
Deve essere, quindi, trattata l'eccezione di mancanza di prova di titolarità attiva del credito dall'opposta in seguito alle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.
130/1999 e della pubblicità delle cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
3.1 Hanno proposto tale eccezione solamente gli opponenti e Pt_1 Parte_2
e la società Controparte_1
Tuttavia, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, considerato che attiene al fondamento della domanda proposta dalla cessionaria, convenuta opposta.
3.2 Dunque, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022).
3.3 Non è contestata la lettera di riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014, né
l'esistenza dei contratti di conto corrente e di anticipo su fatture scadute da cui si è originato il credito di riconosciuto dalla debitrice Controparte_6
principale e dai garanti.
Si tratta, dunque, di accertare se risulti provata la titolarità in capo all'odierna convenuta opposta del credito dedotto in giudizio a seguito delle cessioni intervenute, comprese le cessioni in blocco ex art. 58 TUB e art. 4 L. n.130/1999.
3.4 A detta della convenuta opposta, l'originaria creditrice della somma ingiunta era che si è fusa in la quale ha Controparte_6 Controparte_5
infine ceduto tale credito nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti a
Controparte_3
La convenuta ha provato la fusione per incorporazione di Controparte_6
in (doc. 3 fascicolo monitorio).
[...] Controparte_5
3.5 In riferimento alla cessione in blocco in favore di si precisa che la Controparte_3
cd. cartolarizzazione dei crediti, la cui speciale disciplina è prevista dalla L. n.130/1999,
11 consiste nella cessione in blocco di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato, precisato che tali operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (cd. SPV). Per quello che interessa nel caso di specie, l'art. 58 TUB prevede uno specifico regime di pubblicità per le cessioni in blocco, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia di avvenuta cessione, avente i medesimi effetti previsti dall'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto.
3.6 La pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha mera efficacia pubblicitaria ed è volta a semplificare la procedura dettata dal codice in tema di notificazioni delle cessioni, in modo tale da dar certezza ai traffici giuridici ed evitare che possano essere effettuati pagamenti liberatori al creditore apparente. Si intende, infatti, aderire all'orientamento per cui «la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. (...) In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto» (Cass. n. 22548/2018).
Pertanto, sebbene nelle operazioni di cartolarizzazione la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito sia idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, questa non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. n. 2780/2019).
3.7 Recentemente, in tema di prova della cessione di un credito a mezzo di pubblicità ex art. 58 TUB, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione: «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in
12 mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario» (Cass. n. 5478/2024).
3.8 Ebbene, si rileva che parte convenuta opposta ha prodotto nel ricorso monitorio l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12 Dicembre 2020 (doc. 5 fascicolo monitorio), laddove a pag. 12 della Gazzetta si legge: «La società […] Controparte_3
comunica che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e Controparte_5
7.1 della Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da Controparte_5
, […] tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
[...]
indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_5
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.
fino alla loro estinzione». Email_1
È stato prodotto l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet www.intesasanpaolo.com (doc. 16, memoria di costituzione per l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel fascicolo 6575/2022 sub-
1) con il codice NDG riferibile ai contratti da cui è originato il debito riconosciuto.
13 3.9 A ciò si aggiunga che con doc. 15 del fascicolo monitorio, su richiesta di integrazione del giudice della fase monitoria, l'odierna opposta ha prodotto la dichiarazione della società cedente in merito all'avvenuta cessione del credito vantato Controparte_5
nei confronti di (ndg 7211802577000) in riferimento ai Controparte_1
due contratti n. 950100000307 e n. 951100000717.
Difatti, qualora non si volessero ritenere sufficienti i dati forniti per l'identificazione del credito, costituisce orientamento della Corte di Cassazione quello per cui la prova dell'avvenuta cessione possa essere integrata anche con eventuali comunicazioni stragiudiziali al ceduto con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, dichiarazioni confessorie del cedente o possesso di un titolo esecutivo (Cass. n.10200/2021 in parte motiva).
Producendo anche la dichiarazione da parte della società cedente, parte convenuta opposta ha, dunque, senz'altro adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di parte opponente.
4. Sul diritto di credito vantato nei confronti della debitrice principale
[...]
Controparte_1
In riferimento al merito del diritto di credito vantato da parte convenuta opposta, bisogna distinguere le posizioni della debitrice principale, Controparte_1
e dei fideiussori.
4.1 Ebbene, nonostante la debitrice principale si sia opposta al decreto ingiuntivo, instaurando insieme a due fideiussori il procedimento RG 6575/2022, in realtà non ha proposto alcuna difesa o eccezione in riferimento alla propria posizione processuale e sostanziale. Parte opponente del procedimento RG 6575/2022, costituita da e Pt_2
oltre che dalla società debitrice principale, si è infatti limitata a proporre Parte_1
eccezioni sulle fideiussioni rilasciate, senza contestare alcunché in riferimento alla posizione della debitrice principale.
4.2 Il credito è fondato sulla lettera di riconoscimento del debito del 9 Luglio 2014, che peraltro realizza una relevatio ab onere probandi in favore dell'opposta creditrice, e non è stata fatta valere né l'insussistenza del rapporto sottostante né la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio.
14 4.3 Ne deriva che, nei confronti della debitrice principale Controparte_1
, si deve ritenere provata la sussistenza del credito vantato da
[...] [...]
pari a € 188.629,09, oltre interessi come da domanda del ricorso monitorio, che CP_3
a loro volta richiamano il computo convenzionalmente pattuito dalle parti e parimenti riconosciuto nella lettera di riconoscimento di debito.
5. Sul diritto di credito vantato nei confronti dei fideiussori affrontare congiuntamente le eccezioni, proposte egualmente sia dai fideiussori Pt_6
opponenti del procedimento RG 6575/2022 che dai fideiussori opponenti del procedimento RG 7548/2022, circa la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in favore della società debitrice principale per essere riproduttiva di uno schema di clausole contrattuali predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di cui è stata accertata la natura di intesa anticoncorrenziale con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Dalla nullità delle fideiussioni, o della parziale nullità delle singole clausole contrattuali riproduttiva dell'intesa concorrenziale, per gli opponenti di entrambi i procedimenti discenderebbe l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di credito nei confronti dei fideiussori per non avere proposte le proprie istanze giudiziali contro la debitrice principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si precisa che, nonostante il titolo fatto valere dalla creditrice sia il riconoscimento di debito da parte sia della debitrice principale che dei fideiussori, quest'ultimo non produce alcun effetto sostanziale, risolvendosi come già specificato in un'astrazione processuale del fatto costitutivo. Ne deriva che la parte può comunque eccepire l'inesistenza o l'invalidità del profilo sostanziale, tanto che l'effetto vincolante della promessa unilaterale ex art. 1988 c.c. può venire meno qualora sia giudizialmente provato che «il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (da ultimo, Cass. n. 2091/2022, ma anche Cass. n. 10574/2007).
5.1 Venendo ai contratti di fideiussione prodotti già nel fascicolo monitorio, questi sono tutti da qualificarsi come contratti di fideiussione omnibus, stante l'assunzione dell'obbligo di adempimento sino alla concorrenza di una determinata cifra (€ 75.000,00, € 130.000,00
15 e € 50.000,00) di tutte le obbligazioni già assunte o che sarebbero state assunte in futuro da Parte_7
Oltre a ciò, bisogna pure considerare che sebbene all'art. 7 di ciascuna polizza
[...]
fideiussoria sia previsto che il fideiussore debba pagare immediatamente, «a semplice richiesta scritta», l'inserimento di una clausola di pagamento «a prima richiesta» non è automaticamente idoneo a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia.
Infatti, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola alla luce dell'intero contratto (Cass. n. 4717/2019, Cass. n.
31105/2024).
5.1.2 In questo caso, non viene previsto che il fideiussore non possa opporre le eccezioni del rapporto principale garantito. Ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, è proprio l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dalla preclusione per il garante di far valere le eccezioni nascenti dal rapporto principale (cd. clausola a prima richiesta e senza eccezioni) (Cass. SS.UU. n. 3947/2010 e da ultimo, tra le tante, Cass. n. 19693/2022).
5.2 Qualificate le fideiussioni come fideiussioni omnibus, si deve accogliere l'eccezione di nullità parziale delle rispettive fideiussioni prestate dagli opponenti, in quanto il testo contrattuale da essi sottoscritto riporta le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), clausole dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge
n. 287/90 con provvedimento della Banca d'Italia del 2 Maggio 2005.
5.2.1 Entrambe le parti opponenti hanno prodotto il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, la cui produzione costituisce una prova privilegiata sull'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in riferimento alla predisposizione di uno schema contrattuale diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) riguardante la prestazione di fideiussioni omnibus. Essa costituisce una presunzione della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato del suo eventuale abuso (Cass. n.
13846/2019).
Peraltro, le parti hanno prodotto pure i modelli dell'Associazione Bancaria Italiana diffusi per la stesura delle rispettive fideiussioni omnibus.
16 5.2.2 Inoltre, entrambe le parti opponenti hanno prodotto pure modelli di fideiussione omnibus di altri istituti bancari, diversi dalla Controparte_6
In particolare, sono state prodotte fideiussioni rese in favore di Chiantibanca Credito
Cooperativo, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Credito Artigiano, Banca dei Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza, Banca di Credito Cooperativo di Vignole nel medesimo periodo di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto del presente giudizio
(doc. A, fascicolo di parte opponente nel procedimento RG 7548/2022).
Parimenti, anche gli opponenti del procedimento RG 6575/2022 hanno prodotto plurimi modelli di fideiussioni rese nel medesimo periodo in favore di Banca dei Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (doc. n. 10 e 13, fascicolo di parte opponente RG 6575/2022).
Dal confronto di tali modelli, si deve ritenere provata ai fini del presente giudizio la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale già censurata dalla Banca d'Italia tramite la riproduzione delle medesime clausole limitative della concorrenza.
5.3 Dunque, sulle conseguenze per i contratti di fideiussione omnibus conclusi a valle dell'accertata intesa anticoncorrenziale, è intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite per comporre il contrasto giurisprudenziale, stabilendo che «i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Si tratta, quindi, di nullità parziale in quanto la nullità dell'intesa a monte determina la
«nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
5.3.1. In particolare, le clausole nulle sono:
17 1) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la c.d. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
5.3.2 Per quello che interessa nel caso di specie, pertanto, bisogna dichiarare la nullità dell'art. 6 dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti (doc. 6, 7, 8 fascicolo monitorio).
Tanto comporta che torni ad applicarsi la regola statuita ex art. 1957 c.c.
6. Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., rimane da indagare l'eccezione di entrambe le parti opponenti e, in particolare se, nel caso di specie, la creditrice abbia agito nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale o se, invece, la creditrice sia decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, come eccepito dalle opponenti.
L'art. 1957 c.c. stabilisce, infatti, che «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate».
6.1 Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, si reputa incompatibile con la clausola di pagamento «a prima richiesta» la necessità di proporre un'azione giudiziale contro il debitore principale, come da tradizionale interpretazione dell'art. 1957 cc.
Non potrebbe, infatti, considerarsi come “a prima richiesta” l'adempimento che sia subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tuttavia, ciò non significa che, qualora
18 sia contenuta una clausola “a prima richiesta” in un contratto di fideiussione, sia sufficiente un atto stragiudiziale perché il creditore non decada dal diritto alla garanzia del fideiussore.
L'art. 1957 cc non richiede solo che le istanze contro il debitore principale siano promosse entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ma prevede pure che queste siano «con diligenza continuate». La ratio di tale norma, infatti, è quella di far sì che il creditore si attivi sollecitamente e seriamente per recuperare il proprio credito, senza lasciare la posizione del garante sospesa per un tempo indefinito.
6.2 Ricostruita in questo senso la norma, bisogna rilevare:
i. non si può ricondurre, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti del procedimento RG 7548/2022, quale momento di scadenza dell'obbligazione principale quello del 19 Dicembre 2013, data in cui la banca allora creditrice avrebbe dichiarato decaduta dal beneficio del termine la debitrice principale, poiché costituisce causa petendi del diritto di credito vantato nel presente giudizio il successivo riconoscimento di debito del 9 Luglio 2014 e relativo piano di rientro ivi pattuito;
ii. in data 19 Gennaio 2016 l'allora creditrice inviava lettera raccomandata alla debitrice principale in cui ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del piano di decurtazione del 9 Luglio 2014 (accettato dalla banca in data 8 Agosto 2014) e ha chiesto il pagamento immediato anche ai garanti (doc. 12, fascicolo parte opponente RG
6575/2022). Nello stesso anno veniva introdotto il giudizio R.G. 15333/2016 di accertamento negativo del diritto di credito di cui al contratto di conto corrente promosso dalle odierne parti opponenti, conclusosi con sentenza2 645/2020 emessa in data
27.11.2020; iv. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto il 20 Aprile 2022, Controparte_3
sulla base di ricorso del 18 Marzo 2022.
Nel lasso temporale tra la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del piano di rientro al deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, circa 5 anni, non risulta alcun tentativo di recupero del credito nei confronti né della debitrice principale né dei fideiussori opponenti.
6.3 Appare dunque evidente che non solo non siano state proposte istanze, stragiudiziali o giudiziali, nei confronti della debitrice principale entro i 6 mesi dalla revoca del beneficio
19 del termine, ma anche che, in ogni caso, considerato il lasso temporale intercorso, non sia state coltivate come prescritto dall'art. 1957 c.c.
Tanto comporta l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dal diritto della creditrice di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria da parte degli opponenti, che devono intendersi liberati.
7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, accertata la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. inserita nel contratto di fideiussione omnibus riproduttivo dello schema contrattuale costituente intesa anticoncorrenziale come accertata dalla Banca
d'Italia, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., la creditrice deve essere dichiarata decaduta dal diritto di garanzia fideiussoria nei confronti di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca del decreto ingiuntivo, nonché l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza sollevati unicamente dagli opponenti del procedimento RG 7548/2022, rimanendo la società debitrice principale, , tenuta al pagamento Controparte_1
della somma ingiunta di cui al decreto ingiuntivo n.1606/2022.
8. Spese di lite
Quanto al rapporto tra la convenuta opposta e gli opponenti del procedimento RG
7548/2022, le spese di lite seguono la soccombenza totale di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 188.629,09), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
In riferimento alla posizione processuale tra la convenuta opposta e parte opponente del procedimento RG 6575/2022 si rileva che l'opponente risulta soccombente quanto alla posizione della debitrice principale e vittoriosa quanto alla posizione dei due fideiussori. Si ritiene, dunque, che si debba seguire il criterio della soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite.
20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1606/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
20 Aprile 2022 in favore di odierna parte convenuta opposta quale Controparte_2
rappresentante di Controparte_3
-Respinge l'opposizione proposta da parte attrice opponente
[...]
, confermando il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1606/2022 in parte qua;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente costituita da , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in
€ 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per
€ 406,50;
- COMPENSA le spese di lite tra parte convenuta opposta e parte opponente costituita da Parte_1 [...]
. Controparte_8
Firenze, 8 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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