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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14752/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14752/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MUSSO VALERIO GIULIO Parte_1
Per nessuno è presente CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa con rinuncia alle istanze istruttorie ivi formulate, ritenendole superflue.
Chiede di essere autorizzato a non presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 6 N. R.G. 14752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.3.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14752/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. MUSSO VALERIO GIULIO in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
ritenere come provate le circostanze dedotte sub 1–5 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4-bis,
D. Lgs. 28/2010;
pagina 2 di 6 ammettere, ove ritenuto necessario, prova per interrogatorio formale in ordine alle circostanze dedotte sub 1–5 da considerare qui integralmente trascritte premessa la locuzione “Vero che”;
Nel merito:
accertare che l'inadempimento di controparte è rilevante ai sensi dell'art. 9 del contratto intercorso tra le parti e/o dell'art. 1453 c.c.;
dichiarare risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti di cui in premessa per inadempimento del conduttore e conseguentemente condannare a rilasciare il sopraindicato immobile libero e CP_1
sgombro da persone e cose di sua proprietà, nella piena e completa disponibilità della locatrice;
In ogni caso:
con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese successive occorrende”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 CP_1
Torino, via Bonelli 15/C; la locatrice deduce che la conduttrice non ha corrisposto le mensilità di giugno e luglio 2024 e dichiara di aver compensato tale morosità con la garanzia cauzionale versata al momento della sottoscrizione del contratto. Conclude affermando che il debito azionabile, a fronte di tale compensazione, ammonta ad € 1.295,98.
All'udienza del 22.08.2024, la locatrice ha dato atto che i canoni oggetto di intimazione (giugno e luglio 2024) erano stati pagati, ma ha dedotto la mancata reintegrazione del deposito cauzionale da parte della conduttrice;
ed ha chiesto il mutamento del rito al fine di ottenere la pronuncia sulle spese di lite.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 2.10.2024 davanti al mediatore – doc. 3) non si è costituito in giudizio.
La locatrice, con la memoria integrativa depositata il 19.11.24, ha chiesto accertarsi e pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione.
Il giudice ha ordinato la notifica della memoria e del verbale di udienza del 18.12.2024 per gli effetti di cui all'art. 292 c.p.c. pagina 3 di 6 *
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Bonelli 15/C. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la Parte_1
sua domanda, costituito dal contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, stipulato in data 10.06.2021, registrato il 9.07.2021 (doc.
2 - fascicolo intimazione).
2. Nella memoria integrativa, la locatrice chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ritenendo sussistenti i presupposti per tale pronuncia: evidenzia, infatti, che la conduttrice ha provveduto al pagamento dei canoni solo a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto mentre non ha provveduto a corrispondere le spese legali relative alla procedura stessa.
Richiama l'art. 9 del contratto che prevede che “il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi 20 gironi dalla data di scadenza, nonché l'omesso pagamento di quant'altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone, determineranno la risoluzione di diritto del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile”.
Nel caso in esame, occorre rilevare che la morosità è stata sanata nel tempo intercorrente tra la data di notifica dell'intimazione di sfratto e l'udienza di convalida. Ciò non impedisce di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto: infatti, “l'eliminazione della mora debendi
(ovvero il pagamento dei canoni successivo alla scadenza dell'obbligazione, anche se avvenuto nel corso del giudizio di risoluzione), se impedisce al giudicante di convalidare lo sfratto poiché non persiste la morosità, non esonera il medesimo, appunto, dal delibare in via ordinaria la domanda di risoluzione per inadempimento” (Corte Appello, Napoli 4.03.2011). Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte che ha affermato che “qualora il conduttore di un immobile a uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo
a cancellare l'inadempimento” (Cass. civ. n. 10587/2008).
Si ritiene pertanto che la sanatoria della morosità, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi del citato art. 1453 C.C., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti. pagina 4 di 6 Quanto alla gravità dell'inadempimento, trattandosi nel caso in esame di locazione ad uso commerciale, si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1428/2017: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza”.
Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata anche alla luce della richiamata clausola 9 del contratto, con cui le parti hanno annesso rilevanza al mancato pagamento anche solo di una rata del canone.
La domanda di risoluzione proposta da va dunque accolta e parte Parte_1
convenuta va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
Tenuto conto dell'entità della morosità e dell'attività commerciale svolta nell'immobile, si reputa congruo fissare per il rilascio la data del 15.5.2025.
CP_ 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018, come aggiornata dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria € 450
E dunque in totale € 1.474, oltre € 194,10 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Oltre a e 284 per spese di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 9.07.2021, relativo all'immobile sito in Torino, via Bonelli n. 15/C e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 condanna al rilascio di tale immobile, libero da persone e cose, in favore di CP_1 [...]
fissando all'uopo termine al 15.5.2025; Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in € 1.474, oltre € 194,10 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
oltre € 284 per spese di mediazione.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14752/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MUSSO VALERIO GIULIO Parte_1
Per nessuno è presente CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa con rinuncia alle istanze istruttorie ivi formulate, ritenendole superflue.
Chiede di essere autorizzato a non presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 6 N. R.G. 14752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.3.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14752/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. MUSSO VALERIO GIULIO in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via istruttoria:
ritenere come provate le circostanze dedotte sub 1–5 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4-bis,
D. Lgs. 28/2010;
pagina 2 di 6 ammettere, ove ritenuto necessario, prova per interrogatorio formale in ordine alle circostanze dedotte sub 1–5 da considerare qui integralmente trascritte premessa la locuzione “Vero che”;
Nel merito:
accertare che l'inadempimento di controparte è rilevante ai sensi dell'art. 9 del contratto intercorso tra le parti e/o dell'art. 1453 c.c.;
dichiarare risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti di cui in premessa per inadempimento del conduttore e conseguentemente condannare a rilasciare il sopraindicato immobile libero e CP_1
sgombro da persone e cose di sua proprietà, nella piena e completa disponibilità della locatrice;
In ogni caso:
con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese successive occorrende”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 CP_1
Torino, via Bonelli 15/C; la locatrice deduce che la conduttrice non ha corrisposto le mensilità di giugno e luglio 2024 e dichiara di aver compensato tale morosità con la garanzia cauzionale versata al momento della sottoscrizione del contratto. Conclude affermando che il debito azionabile, a fronte di tale compensazione, ammonta ad € 1.295,98.
All'udienza del 22.08.2024, la locatrice ha dato atto che i canoni oggetto di intimazione (giugno e luglio 2024) erano stati pagati, ma ha dedotto la mancata reintegrazione del deposito cauzionale da parte della conduttrice;
ed ha chiesto il mutamento del rito al fine di ottenere la pronuncia sulle spese di lite.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 2.10.2024 davanti al mediatore – doc. 3) non si è costituito in giudizio.
La locatrice, con la memoria integrativa depositata il 19.11.24, ha chiesto accertarsi e pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione.
Il giudice ha ordinato la notifica della memoria e del verbale di udienza del 18.12.2024 per gli effetti di cui all'art. 292 c.p.c. pagina 3 di 6 *
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Bonelli 15/C. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la Parte_1
sua domanda, costituito dal contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, stipulato in data 10.06.2021, registrato il 9.07.2021 (doc.
2 - fascicolo intimazione).
2. Nella memoria integrativa, la locatrice chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ritenendo sussistenti i presupposti per tale pronuncia: evidenzia, infatti, che la conduttrice ha provveduto al pagamento dei canoni solo a seguito della notifica dell'intimazione di sfratto mentre non ha provveduto a corrispondere le spese legali relative alla procedura stessa.
Richiama l'art. 9 del contratto che prevede che “il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi 20 gironi dalla data di scadenza, nonché l'omesso pagamento di quant'altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone, determineranno la risoluzione di diritto del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile”.
Nel caso in esame, occorre rilevare che la morosità è stata sanata nel tempo intercorrente tra la data di notifica dell'intimazione di sfratto e l'udienza di convalida. Ciò non impedisce di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto: infatti, “l'eliminazione della mora debendi
(ovvero il pagamento dei canoni successivo alla scadenza dell'obbligazione, anche se avvenuto nel corso del giudizio di risoluzione), se impedisce al giudicante di convalidare lo sfratto poiché non persiste la morosità, non esonera il medesimo, appunto, dal delibare in via ordinaria la domanda di risoluzione per inadempimento” (Corte Appello, Napoli 4.03.2011). Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte che ha affermato che “qualora il conduttore di un immobile a uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo
a cancellare l'inadempimento” (Cass. civ. n. 10587/2008).
Si ritiene pertanto che la sanatoria della morosità, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi del citato art. 1453 C.C., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti. pagina 4 di 6 Quanto alla gravità dell'inadempimento, trattandosi nel caso in esame di locazione ad uso commerciale, si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1428/2017: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza”.
Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata anche alla luce della richiamata clausola 9 del contratto, con cui le parti hanno annesso rilevanza al mancato pagamento anche solo di una rata del canone.
La domanda di risoluzione proposta da va dunque accolta e parte Parte_1
convenuta va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
Tenuto conto dell'entità della morosità e dell'attività commerciale svolta nell'immobile, si reputa congruo fissare per il rilascio la data del 15.5.2025.
CP_ 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018, come aggiornata dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria € 450
E dunque in totale € 1.474, oltre € 194,10 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Oltre a e 284 per spese di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 9.07.2021, relativo all'immobile sito in Torino, via Bonelli n. 15/C e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 condanna al rilascio di tale immobile, libero da persone e cose, in favore di CP_1 [...]
fissando all'uopo termine al 15.5.2025; Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in € 1.474, oltre € 194,10 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
oltre € 284 per spese di mediazione.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6