TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10696 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41448 2024 RG
FRA
Avv. PULIANI MANUELA, PACIFICI MASSIMILIANO Parte_1
E
Avv. MARIA PIA TETI CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 442 Cpc, ha convenuto in giudizio l' al Parte_1 CP_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di aprile 2023 sino al mese di novembre 2024 o dalla e sino alla diversa data accertata in corso di causa e e per
l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad CP_1 erogare la citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara antistatari”.
Ha allegato di aver presentato apposita domanda (prot. n.
.7004.01/07/2022.0254597) rappresentando di possedere tutti i requisiti di legge;
CP_1 di essere residente in [...]dal 2020 ed attualmente alla Vernio 18 (cfr. all. 3); di presentare la domanda in qualità di genitore della minore Persona_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) (cfr. all. 4); C.F._1 di essere l'unico genitore convivente con la minore (cfr. all. 5); di essere l'intero nucleo familiare regolarmente soggiornante sul territorio italiano, giusti permessi di soggiorno attualmente in fase di rinnovo (cfr. all.ti 6); che l'altro genitore sig.ra (CF Persona_2
) nata nelle Filippine il 28.11.1998 acconsentiva a che il C.F._2 pagamento della prestazione avvenisse al 100% in favore del padre (cfr. all. 7);
Ha poi precisato di aver richiesto anche la maggiorazione per i nuclei con isee superiore ad Euro 25.000 (cfr. all. 8) nonché perché entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro (cfr. all.ti 9 e 10) e di aver dichiarato che la figlia era fiscalmente a carico, come emergeva dal 730/2022 relativo ai redditi 2021 (cfr. all. 11).
In data 21.03.2023 aveva presentato richiesta di rinnovo dell'ISEE per l'anno 2023 (cfr. all. 13) ed in data 07.02.2024 per l'anno 2024 allegando alla domanda in data
04.08.2022 il proprio permesso di soggiorno (cfr. all. 15) rilasciato in data 14.06.2022 con scadenza al 09.10.2023 e quello della minore.
La sede di Roma Montesacro aveva accolto la domanda e provveduto al CP_1 pagamento dell'assegno unico sino al mese di marzo 2023, per poi provvedere al rigetto per “Mancata presentazione di un permesso di soggiorno valido”, senza aver mai comunicato alcun provvedimento di rigetto.
Aveva infine avanzato ricorso amministrativo, senza esito.
Ha quindi argomentato in diritto e concluso nei sensi sopra rappresentati. CP_ L' si è costituito resistendo alla domanda alla stregua delle seguenti considerazioni:
“Il ricorrente ha presentato domanda di Assegno Unico Universale n, 5817374, in data
30/06/2022, allegando il Permesso di soggiorno in corso di validità ma con scadenza
29/08/2022; l'Istituto, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, inviava alla ricorrente n. 4 richieste di DS , rimaste tutte senza riscontro;
la domanda veniva posta in decadenza in data 07/12/2023 e inviato provvedimento sia alla ricorrente che al patronato.
In data 04/11/2024 il ricorrente presente nuova domanda AUU senza allegare nuovamente il Permesso di soggiorno, richiesto nuovamente dall'Istituto in data 9/1/25 e ancora privo di riscontro. In assenza di DS in corso di validità la domanda non può essere accolta”. Alla odierna udienza concesso termine per scambio di note, del quale si è avvalsa solo la parte ricorrente, il processo è stato deciso.
In via preliminare questo Giudice intende integralmente richiamare i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 642/2015, in tema di motivazione, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (SS.UU. n°
9936/2014 e Cass. n° 12002/2014).
Ciò premesso si osserva che l'Istituto non comprova di aver sollecitato il ricorrente per comprovare la esistenza e vigenza temporale del permesso di soggiorno che in effetti, per come comprovato dalla parte ricorrente risulta tuttora in corso di validità (v. all. a, ultime note di parte ricorrente).
Non essendo in contestazione gli ulteriori requisiti, pertanto, il diritto va riconosciuto, con accollo delle spese all'Istituto secondo l'ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente , a percepire l'assegno unico Parte_1
e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di aprile 2023 e, per l'effetto, condannare l' alla conseguente erogazione sì come aggiornata annualmente in CP_1 base all'ISEE, oltre interessi di legge dal dovuto sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1200,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Roma lì, 24.10.2025 Il Giudice