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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2524/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16231/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL ZI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tribunale Napoli - Piazza Cenni N. 1 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00002277515 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2717/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare l'impugnato invito al pagamento e di condannare la Cancelleria della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli, al pagamento di spese e compensi, con ogni accessorio.
Resistente/Appellato: AL ZI PA chiede di rigettare il ricorso e confermare la piena legittimità dell'atto impugnato, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Cassa forense e Iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti in data 29/7/2025 presentavano tempestivo ricorso nei confronti del Tribunale di Napoli e di
AL ZI PA, impugnando l'invito al pagamento notificato il 25/6/2025 relativo al contributo unificato anno 2023, per complessivi €.786,00.
Il 25/9/2025 si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo di aver regolarmente pagato per tempo il tributo richiesto.
Il 16/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio AL ZI PA, depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Napoli non si costituiva in giudizio, pur avendo effettuato accesso agli atti il 2/10/2025.
Il 30/1/2025 i ricorrenti depositavano tempestivamente memorie illustrative, con cui insistevano per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di ZI Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati si evince che il 30/3/2023 i ricorrenti provvedevano al pagamento di €.786 complessivi, a titolo di contributo unificato (759,00) e spese (27,00) relativi alla causa RG 5774/2023 “Ricorrente_1+2 – Nominativo_2 ed altri”.
Oltre due anni dopo, il 25/6/2025, il Tribunale di Napoli chiedeva il pagamento di detti tributi, notificando l'invito al pagamento.
Il giorno successivo, il 26/6/2025, i ricorrenti inviavano istanza di annullamento ai due Enti, con la ricevuta del pagamento effettuato a suo tempo.
In data 1/7/2025 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di annullamento, indicando di aver trasmesso la pratica a AL ZI PA e comunicando che il tributo pagato avrebbe potuto essere utilizzato in altri giudizi. Inoltre, pur avendo avuto accesso agli atti richiesto il 2/10/2025, non si costituiva in giudizio.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di ZI Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Tribunale di Napoli alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.700, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Tribunale di Napoli alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.700, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16231/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL ZI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tribunale Napoli - Piazza Cenni N. 1 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00002277515 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2717/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare l'impugnato invito al pagamento e di condannare la Cancelleria della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli, al pagamento di spese e compensi, con ogni accessorio.
Resistente/Appellato: AL ZI PA chiede di rigettare il ricorso e confermare la piena legittimità dell'atto impugnato, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Cassa forense e Iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti in data 29/7/2025 presentavano tempestivo ricorso nei confronti del Tribunale di Napoli e di
AL ZI PA, impugnando l'invito al pagamento notificato il 25/6/2025 relativo al contributo unificato anno 2023, per complessivi €.786,00.
Il 25/9/2025 si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo di aver regolarmente pagato per tempo il tributo richiesto.
Il 16/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio AL ZI PA, depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Napoli non si costituiva in giudizio, pur avendo effettuato accesso agli atti il 2/10/2025.
Il 30/1/2025 i ricorrenti depositavano tempestivamente memorie illustrative, con cui insistevano per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di ZI Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati si evince che il 30/3/2023 i ricorrenti provvedevano al pagamento di €.786 complessivi, a titolo di contributo unificato (759,00) e spese (27,00) relativi alla causa RG 5774/2023 “Ricorrente_1+2 – Nominativo_2 ed altri”.
Oltre due anni dopo, il 25/6/2025, il Tribunale di Napoli chiedeva il pagamento di detti tributi, notificando l'invito al pagamento.
Il giorno successivo, il 26/6/2025, i ricorrenti inviavano istanza di annullamento ai due Enti, con la ricevuta del pagamento effettuato a suo tempo.
In data 1/7/2025 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di annullamento, indicando di aver trasmesso la pratica a AL ZI PA e comunicando che il tributo pagato avrebbe potuto essere utilizzato in altri giudizi. Inoltre, pur avendo avuto accesso agli atti richiesto il 2/10/2025, non si costituiva in giudizio.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di ZI Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Tribunale di Napoli alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.700, oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Tribunale di Napoli alla refusione delle spese di giudizio, determinate in €.700, oltre oneri accessori se dovuti per legge.