Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2025, proposto da
RI BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 283/2025, depositata e resa pubblica il 03 marzo 2025, passata in giudicato e notificata all’ amministrazione in data 25 marzo 2025, rimasta ineseguita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. DA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, non impugnata e passata in giudicato, con cui il giudice ordinario ha condannato il Ministero resistente al pagamento di € 1.500,00 in suo favore per la mancata fruizione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per aver provveduto, in corso di causa, a emettere apposito voucher in favore di parte ricorrente, determinando la soddisfazione del bene della vita riconosciutogli dalla sentenza del g.o. di cui è stata chiesta esecuzione in questa sede processuale.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
4. Alla luce della dichiarazione resa dall’Amministrazione resistente, corroborata dal deposito della comunicazione di avvenuta erogazione della somma di cui trattasi adottata dall’USR Sicilia, Ambito Territoriale di Ragusa e in assenza di opposizione della parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Le spese del giudizio possono essere in parte compensate alla luce della serialità del contenzioso e del lasso di tempo non eccessivamente lungo per l’adempimento da parte della p.a., mentre in parte seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
DA FI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA FI | AU EN |
IL SEGRETARIO