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15 gennaio 1976
15 gennaio 1976
Art. 3. Componenti eletti dai magistrati
L' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti:
otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.
Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
L' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti:
otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.
Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Commentari • 16
- 1. Dubbi di legittimità costituzionale sul sistema elettorale dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura secondo il "ddl Bonafede"Antonio Mondini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3.2124672
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 10/05/1982, n. 87Provvedimento: […] 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975 - sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, […]Leggi di più...
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- posti ad essi riservati·
- non fondatezza della questione.·
- magistrati di cassazione·
- sent. 87/82 c. consiglio superiore della magistratura·
- termini·
- sent. 87/82 b. consiglio superiore della magistratura·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- intervento del presidente del consiglio dei ministri·
- insussistenza·
- magistrati di appello·
- esclusione.·
- asserita violazione degli artt. 3, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, cost.·
- ipotesi di "conversione" dell'intervento·
- sent. 87/82 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale