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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele Presidente
dr. Maurizio Petrelli Consigliere
dr. Virginia Zuppetta Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 410 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/7/2024.
TRA
(c.f.: ), nella qualità di Titolare della Parte_1 C.F._1
Impresa individuale C.S.A. COMMERCIAL SERVICES AGENCY Parte_2
(Codice Fiscale e Partita IVA ), e di fideiussore di
[...] P.IVA_1 [...]
(Codice Fiscale e Partita IVA ), elettivamente Parte_3 P.IVA_2
domiciliata in Galatina (Lecce), alla Via Marcello Pepio, 48, presso e nello Studio
dell'Avv. Antonio BALDARI e dell'Avv. Sandra BALDARI, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
(cod. fiscale e partita IVA n. ), incorporante Controparte_1 P.IVA_3
il elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Liborio Romano n°45, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Walter U. Liaci, che la rappresenta e difende in forza di mandato alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA-
All'udienza collegiale del 10/7/2024, previo deposito di note di trattazione scritta difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è
stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, con atto di citazione del 27/2/2017, nella qualità di titolare Parte_1
della Impresa individuale e di Controparte_3
fideiussore di in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra Parte_3 Pt_1
contestava la nullità parziale del rapporto di apertura di credito bancario e di anticipazione
[...]
bancaria di effetti e/o su c/c n. 1000/855, in essere tra presso la CP_4 Parte_3
Filiale di ON (Lecce) di nonché del rapporto di apertura di credito Controparte_5
bancario e di anticipazione bancaria di effetti e/o fatture s.b.f. su c/c n. 1000/900, in essere tra
[...]
presso la filiale di Controparte_6
ON (Lecce) di in relazione al complesso delle clausole Controparte_5
determinative dell'interesse debitore ultra legale, nonché in relazione alle singole clausole determinative di interessi debitori, capitalizzazione periodica dei conti debitori, commissioni sul massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese, nonché le capitalizzazioni, l'antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data di rispettiva contabilizzazione,
poiché nulle per contrarietà a norme di legge e di ordine pubblico, nonché illecite, inique, vessatorie e comunque inefficaci, e per l'effetto contestava i saldi contabili alla data di chiusura dei rispettivi conti poiché insussistenti ed illegittimi e, previa rideterminazione del saldo del conto corrente, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., a far tempo dalla data di inizio di esso secondo il regime contabile legale applicabile in via sostitutiva all'esito delle dedotte nullità. Quanto al contratto di mutuo chirografario, per l'importo di € 36.000,00, sottoscritto in data 1 agosto
2012 da presso la Filiale di ON (Lecce) di Parte_3 Controparte_5
impugnava ad ogni effetto l'obbligazione di interessi di cui all'indicato contratto di mutuo, poiché
risultano ivi applicati e pretesi interessi in misura eccedente i limiti di legge, indeterminata e/o indeterminabile, in difetto di accordo contrattuale, vessatoria ed abusiva, ed in ogni caso in violazione di norme imperative di legge o di ordine pubblico, e per l'effetto ne domandava la riclassificazione contabile secondo il regime legale applicabile in via sostitutiva, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
comma 2, c.c., nonché la condanna della convenuta all'adempimento del contratto nei termini CP_7
così risultanti;
per l'effetto, contesta la nullità ed inefficacia della fideiussione omnibus, dalla medesima sottoscritta in favore di er le obbligazioni con quest'ultima Controparte_5
intrattenute da Parte_3
La dunque, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il Pt_1 Controparte_5
invocando C.T.U. tecnico contabile per la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti e chiedendo che venisse ordinato, ai sensi dell'art.210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione di ogni documentazione relativa ai rapporti intercorsi.
nella qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_8 Controparte_5
si costitutiva in giudizio contestando ogni avversa tesi e richiesta, e chiedendone l'integrale
[...]
rigetto.
La causa, istruita mediante espletamento di c.t.u. contabile, veniva definita con sentenza n.
3180/2021, con la quale il Tribunale adito (1) rigettava le domande attoree (2) condannava la sig.
al pagamento, in favore del e per essa del suo procuratore Parte_1 Controparte_5
della somma di €. 5.088,36 per lo scoperto del c/c n. 1000/855; (3) compensava Controparte_8
interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dell'espletata c.t.u già posta in solido tra le parti. Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, proponevano appello cui si Parte_1
opponeva in persona del l.r.p.t., in qualità di incorporante il Controparte_9 Controparte_5
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
[...]
All'udienza collegiale del 10/7/2024, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante deduce “violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla condanna dell'attrice al pagamento, in favore della banca, della
somma di euro 5.088,36, a titolo di presunto effettivo saldo in dare su c/c n. 1000/855” benché la convenuta, non avesse mai formulato alcuna domanda riconvenzionale di pagamento e, comunque,
non entro i termini di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c..
Ciò in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.,
che implica il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto.
2. Detta censura è fondata.
È noto che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parli, altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente,
nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Ed invero, tenuto conto di quanto desumibile ex actis, non è revocabile in dubbio che la banca convenuta nel costituirsi – nel giudizio di primo grado – abbia contestato gli addebiti ex adverso mossi ai rapporti instaurati inter partes, senza mai chiedere la condanna dell'attrice al pagamento dell'eventuale saldo passivo, che sarebbe stato accertato, con riferimento ai conti correnti nn.
1000/855 e 1000/900 all'esito del ricalcolo. Neppure persuadono le argomentazioni difensive dell'appellata che invoca la conferma del capo di sentenza in oggetto, ritenendo che spetti al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio dalla parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Dette allegazioni non convincono, in quanto l'obbligo del contraente di adempiere alla propria prestazione, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento di condanna, in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti delle obbligazioni, chiedendone, o meno, l'adempimento.
Pertanto, in accoglimento del presente motivo, va revocata la statuizione condannatoria de qua.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per “erroneità e/o contraddittorietà della motivazione … con riferimento all'accertamento del complessivo saldo
dare/avere tra le parti contrattuali, quale somma algebrica dei saldi dare/avere rispettivamente sui c/c n. 1000/855 e n. 1000/900 alla data del loro appuramento, nella somma di euro 5.088,36, riferita quale
“scoperto del c/c n. 1000/855”.
Segnatamente si duole che il primo giudice abbia trascurato di considerare che le risultanze dell'indagine peritale avevano evidenziato l'esistenza di un effettivo saldo in conto avere, ovvero creditore in favore del correntista, sulle diverse ipotesi di ricalcolo del saldo contabile sul c/c n.
1000/900, il c.d. conto anticipi, di cui l'attrice nella propria domanda giudiziale aveva chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 1831 c.c..
Conclude instando acchè la Corte Territoriale, in riforma della impugnata sentenza, voglia accertare il saldo dare/avere del c/c n. 1000/855 e del c/c n. 1000/900 e, per l'effetto, condannare la
[...]
, ai sensi dell'art. 1831 c.c., del saldo in avere sul c/c n. 1000/900 in favore della CP_10
appellante, nella rispettiva qualità in atti.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante –con profusione di richiami giurisprudenziali e contabili noti all'ufficio – contesta che il Tribunale, pur riportando le risultanze dei saldi contabili relativi a ciascuno dei conti correnti, nella alternativa di opzioni tra un criterio di calcolo più
strettamente aderente alla previsione dell'art. 1, comma 6, Legge 108/1996, ovvero il metodo di calcolo riportato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, non abbia espresso alcuna preferenza, ché anzi, ha indicato un saldo in dare, relativo ad uno solo dei conti correnti, che non corrisponde ad alcuno di quelli accertati dal CTU nella propria relazione, sì che non è dato intendere, in quali termini sia stata compiuta la scelta sul metodo di calcolo del TEG contrattuale
Conclude instando acchè, in riforma della impugnata sentenza, venga accertato il saldo dare/avere
tra le parti in causa sui conti correnti de quibus, mediante riferimento al metodo di calcolo desumibile dalla applicazione dell'art. 1, comma 6, Legge 108/1996, ovvero, con riferimento alle risultanze della
CTU contabile in atti, con saldo in conto dare di € 4.816,00= su c/c n. 1000/855, e saldo in conto
avere di € 1.902,00= su c/c n. 1000/900.
5. Dette censure vanno accolte per quanto di ragione.
Preliminarmente rileva questo Collegio come il primo giudice erroneamente - a fronte della domanda di parte attrice, di rideterminazione del saldo del c/c n.855 e del c/c n.900, ai sensi degli artt. 1339 e
1419, comma 2, c.c. - abbia rigettato la domanda sul presupposto che, le evidenze documentali in atti,
nonché le risultanze della indagine contabile disposta con CTU, non consentono di accertare la
fondatezza delle domande attoree di accertamento di nullità parziale del contratto di apertura di
credito bancario e di anticipazione di effetti e/o su c/c n. 1000/855, … nonché nel CP_4
contratto di apertura di credito bancario e di anticipazione di effetti e/o fatture s.b.f. su c/c n.
1000/900.
Ed invero, il nominato c.t.u. ha accertato: “Per quanto attiene ai rapporti di conto corrente i saldi
dare-avere tra le parti sono i seguenti: PRIMA PO (TEG trimestrali calcolati secondo
l'algoritmo desunto dal quesito peritale): SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/855 (- ) € 4.816,00 SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/900 (+) € 1.902,00 TOTALE (-) €
2.914,00 SECONDA PO (TEG trimestrali calcolati secondo l'algoritmo riportato nelle
istruzioni della Banca d'Italia): SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/855 (-) €
5.084,97 SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/900 (+) € 1.878,16 TOTALE (-) €
3206,81”.
In particolare, va rilevato come il c.t.u. nominato in primo grado, ha dato atto che, con riferimento
al c/c di corrispondenza n.1000/855 – aperto in data 14/11/2006 e chiuso il 3/5/2016 – sono stati depositati in atti: a) copia del contratto di corrispondenza del 14/11/2006; b) copia del contratto in data 1/8/2012 relativo alla linea di credito per anticipo fatture;
c) serie continua degli estratti conto,
con annessi conti scalari, relativa all'intere durata del rapporto;
ed in applicazione del TEG calcolato secondo l'algoritmo desunto dal quesito peritale, lo ha ricalcolato nella misura di euro 4.816,00.
Dunque, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al c/c 1000/855 va accertato un saldo passivo ed una conseguente esposizione debitoria in danno della società titolare del rapporto di conto corrente e della appellante che ha prestato garanzia fideiussoria pari alla predetta somma.
Diversamente con riferimento al c/c 1000/900 – aperto in data 9/2/2007 e probabilmente chiuso il primo trimestre del 2016, epoca alla quale risale l'ultimo estratto conto depositato - il c.t.u. nominato
in primo grado, ha dato atto che risultano depositati: a) copia del contratto di corrispondenza del
9/2/2007; b) copia del contratto di apertura di credito dell'11/11/2010; c) copia atto integrativo del contratto di cui alla lettera del 28/6/2013; d) estratti conto con annessi conti scalari dall'accensione al 31/12/2012 e dall'1/1/2014 al 31/3/2016.
Sennonché il c.t.u., sul rilievo della mancanza di documentazione relativa a tutto il 2013, ed in applicazione del quesito di cui all'ordinanza del 5/4/2018 (punto 1 lett. e) è partito dal I trimestre del
2014 applicando il cd.“saldo zero”, risultando il saldo iniziale a debito del correntista.
Orbene, in merito, considerata la fondata eccezione di parte appellata, per cui l'onere probatorio incombe sulla parte attrice, ed in questo caso sul correntista che, mancando la continuità degli estratti conto non può beneficiare dell'applicazione del cd. saldo zero, va richiamato il c.t.u., mediante rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere - con riferimento al c/c n.1000/900 -
all'accertamento dell'esatto ricalcolo, periodo per periodo, partendo per ciascun periodo dal saldo effettivo risultante dall'estratto conto.
6. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce “omissione dell'accertamento, in violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1284, 1346, 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., della nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., con riferimento al contratto
di mutuo chirografario, per l'importo di € 36.000,00, sottoscritto in data 1° agosto 2012 da
[...]
con presso la rispettiva filiale in ON (Lecce), della clausola Parte_3 Controparte_5
di determinazione dell'interesse ultra legale corrispettivo, per difformità tra tasso di interesse
esplicitato in numero percentuale annuo e tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice
ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso”.
In particolare, si duole che il primo giudice abbia ritenuto vi fosse coincidenza “tra il tasso effettivo
del rapporto ed il tasso effettivo indicato in contratto”, ancorché il C.T.U. avesse trascurato di considerare l'incidenza - sul tasso effettivo dell'interesse corrispettivo - di ulteriori interessi per euro
1,50 per ogni rata di rimborso.
7. Anche con riguardo alla presente censura, andranno - mediante richiamo del CTU contabile già
nominato in primo grado - ricalcolato, sulla base della documentazione disponibile, il tasso effettivo dell'interesse corrispettivo, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c.,
convenuto nel piano di rimborso, avendo riguardo di rapportare il detto tasso all'anno solare, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., e considerando altresì l'incidenza di ulteriori interessi per € 1,50 per ogni rata di rimborso, e verificata la corrispondenza, ovvero difformità di esso, con il tasso di interesse corrispettivo convenuto in numero percentuale annuo, e, nell'ipotesi di accertata difformità tra il tasso di interesse corrispettivo, convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse,
a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso, accertato il dare/avere tra le parti dell'indicato rapporto, rideterminando gli interessi corrispettivi in regime di tasso legale, tempo per tempo vigente.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
in persona del l.r.p.t., incorporante avverso la sentenza n.31/80/2021, del Controparte_5
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Revoca la statuizione di condanna ad € 5.088,36;
- accerta che il saldo finale contabile del c/c n.1000/855 al 3/05/2016 è pari ad euro
4.816,00 a debito per il correntista;
- Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 6/02/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele Presidente
dr. Maurizio Petrelli Consigliere
dr. Virginia Zuppetta Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 410 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/7/2024.
TRA
(c.f.: ), nella qualità di Titolare della Parte_1 C.F._1
Impresa individuale C.S.A. COMMERCIAL SERVICES AGENCY Parte_2
(Codice Fiscale e Partita IVA ), e di fideiussore di
[...] P.IVA_1 [...]
(Codice Fiscale e Partita IVA ), elettivamente Parte_3 P.IVA_2
domiciliata in Galatina (Lecce), alla Via Marcello Pepio, 48, presso e nello Studio
dell'Avv. Antonio BALDARI e dell'Avv. Sandra BALDARI, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
(cod. fiscale e partita IVA n. ), incorporante Controparte_1 P.IVA_3
il elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Liborio Romano n°45, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Walter U. Liaci, che la rappresenta e difende in forza di mandato alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA-
All'udienza collegiale del 10/7/2024, previo deposito di note di trattazione scritta difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è
stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, con atto di citazione del 27/2/2017, nella qualità di titolare Parte_1
della Impresa individuale e di Controparte_3
fideiussore di in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra Parte_3 Pt_1
contestava la nullità parziale del rapporto di apertura di credito bancario e di anticipazione
[...]
bancaria di effetti e/o su c/c n. 1000/855, in essere tra presso la CP_4 Parte_3
Filiale di ON (Lecce) di nonché del rapporto di apertura di credito Controparte_5
bancario e di anticipazione bancaria di effetti e/o fatture s.b.f. su c/c n. 1000/900, in essere tra
[...]
presso la filiale di Controparte_6
ON (Lecce) di in relazione al complesso delle clausole Controparte_5
determinative dell'interesse debitore ultra legale, nonché in relazione alle singole clausole determinative di interessi debitori, capitalizzazione periodica dei conti debitori, commissioni sul massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese, nonché le capitalizzazioni, l'antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data di rispettiva contabilizzazione,
poiché nulle per contrarietà a norme di legge e di ordine pubblico, nonché illecite, inique, vessatorie e comunque inefficaci, e per l'effetto contestava i saldi contabili alla data di chiusura dei rispettivi conti poiché insussistenti ed illegittimi e, previa rideterminazione del saldo del conto corrente, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., a far tempo dalla data di inizio di esso secondo il regime contabile legale applicabile in via sostitutiva all'esito delle dedotte nullità. Quanto al contratto di mutuo chirografario, per l'importo di € 36.000,00, sottoscritto in data 1 agosto
2012 da presso la Filiale di ON (Lecce) di Parte_3 Controparte_5
impugnava ad ogni effetto l'obbligazione di interessi di cui all'indicato contratto di mutuo, poiché
risultano ivi applicati e pretesi interessi in misura eccedente i limiti di legge, indeterminata e/o indeterminabile, in difetto di accordo contrattuale, vessatoria ed abusiva, ed in ogni caso in violazione di norme imperative di legge o di ordine pubblico, e per l'effetto ne domandava la riclassificazione contabile secondo il regime legale applicabile in via sostitutiva, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
comma 2, c.c., nonché la condanna della convenuta all'adempimento del contratto nei termini CP_7
così risultanti;
per l'effetto, contesta la nullità ed inefficacia della fideiussione omnibus, dalla medesima sottoscritta in favore di er le obbligazioni con quest'ultima Controparte_5
intrattenute da Parte_3
La dunque, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il Pt_1 Controparte_5
invocando C.T.U. tecnico contabile per la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti e chiedendo che venisse ordinato, ai sensi dell'art.210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione di ogni documentazione relativa ai rapporti intercorsi.
nella qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_8 Controparte_5
si costitutiva in giudizio contestando ogni avversa tesi e richiesta, e chiedendone l'integrale
[...]
rigetto.
La causa, istruita mediante espletamento di c.t.u. contabile, veniva definita con sentenza n.
3180/2021, con la quale il Tribunale adito (1) rigettava le domande attoree (2) condannava la sig.
al pagamento, in favore del e per essa del suo procuratore Parte_1 Controparte_5
della somma di €. 5.088,36 per lo scoperto del c/c n. 1000/855; (3) compensava Controparte_8
interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dell'espletata c.t.u già posta in solido tra le parti. Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, proponevano appello cui si Parte_1
opponeva in persona del l.r.p.t., in qualità di incorporante il Controparte_9 Controparte_5
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
[...]
All'udienza collegiale del 10/7/2024, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante deduce “violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla condanna dell'attrice al pagamento, in favore della banca, della
somma di euro 5.088,36, a titolo di presunto effettivo saldo in dare su c/c n. 1000/855” benché la convenuta, non avesse mai formulato alcuna domanda riconvenzionale di pagamento e, comunque,
non entro i termini di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c..
Ciò in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.,
che implica il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto.
2. Detta censura è fondata.
È noto che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parli, altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente,
nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Ed invero, tenuto conto di quanto desumibile ex actis, non è revocabile in dubbio che la banca convenuta nel costituirsi – nel giudizio di primo grado – abbia contestato gli addebiti ex adverso mossi ai rapporti instaurati inter partes, senza mai chiedere la condanna dell'attrice al pagamento dell'eventuale saldo passivo, che sarebbe stato accertato, con riferimento ai conti correnti nn.
1000/855 e 1000/900 all'esito del ricalcolo. Neppure persuadono le argomentazioni difensive dell'appellata che invoca la conferma del capo di sentenza in oggetto, ritenendo che spetti al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio dalla parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Dette allegazioni non convincono, in quanto l'obbligo del contraente di adempiere alla propria prestazione, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento di condanna, in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti delle obbligazioni, chiedendone, o meno, l'adempimento.
Pertanto, in accoglimento del presente motivo, va revocata la statuizione condannatoria de qua.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per “erroneità e/o contraddittorietà della motivazione … con riferimento all'accertamento del complessivo saldo
dare/avere tra le parti contrattuali, quale somma algebrica dei saldi dare/avere rispettivamente sui c/c n. 1000/855 e n. 1000/900 alla data del loro appuramento, nella somma di euro 5.088,36, riferita quale
“scoperto del c/c n. 1000/855”.
Segnatamente si duole che il primo giudice abbia trascurato di considerare che le risultanze dell'indagine peritale avevano evidenziato l'esistenza di un effettivo saldo in conto avere, ovvero creditore in favore del correntista, sulle diverse ipotesi di ricalcolo del saldo contabile sul c/c n.
1000/900, il c.d. conto anticipi, di cui l'attrice nella propria domanda giudiziale aveva chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 1831 c.c..
Conclude instando acchè la Corte Territoriale, in riforma della impugnata sentenza, voglia accertare il saldo dare/avere del c/c n. 1000/855 e del c/c n. 1000/900 e, per l'effetto, condannare la
[...]
, ai sensi dell'art. 1831 c.c., del saldo in avere sul c/c n. 1000/900 in favore della CP_10
appellante, nella rispettiva qualità in atti.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante –con profusione di richiami giurisprudenziali e contabili noti all'ufficio – contesta che il Tribunale, pur riportando le risultanze dei saldi contabili relativi a ciascuno dei conti correnti, nella alternativa di opzioni tra un criterio di calcolo più
strettamente aderente alla previsione dell'art. 1, comma 6, Legge 108/1996, ovvero il metodo di calcolo riportato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, non abbia espresso alcuna preferenza, ché anzi, ha indicato un saldo in dare, relativo ad uno solo dei conti correnti, che non corrisponde ad alcuno di quelli accertati dal CTU nella propria relazione, sì che non è dato intendere, in quali termini sia stata compiuta la scelta sul metodo di calcolo del TEG contrattuale
Conclude instando acchè, in riforma della impugnata sentenza, venga accertato il saldo dare/avere
tra le parti in causa sui conti correnti de quibus, mediante riferimento al metodo di calcolo desumibile dalla applicazione dell'art. 1, comma 6, Legge 108/1996, ovvero, con riferimento alle risultanze della
CTU contabile in atti, con saldo in conto dare di € 4.816,00= su c/c n. 1000/855, e saldo in conto
avere di € 1.902,00= su c/c n. 1000/900.
5. Dette censure vanno accolte per quanto di ragione.
Preliminarmente rileva questo Collegio come il primo giudice erroneamente - a fronte della domanda di parte attrice, di rideterminazione del saldo del c/c n.855 e del c/c n.900, ai sensi degli artt. 1339 e
1419, comma 2, c.c. - abbia rigettato la domanda sul presupposto che, le evidenze documentali in atti,
nonché le risultanze della indagine contabile disposta con CTU, non consentono di accertare la
fondatezza delle domande attoree di accertamento di nullità parziale del contratto di apertura di
credito bancario e di anticipazione di effetti e/o su c/c n. 1000/855, … nonché nel CP_4
contratto di apertura di credito bancario e di anticipazione di effetti e/o fatture s.b.f. su c/c n.
1000/900.
Ed invero, il nominato c.t.u. ha accertato: “Per quanto attiene ai rapporti di conto corrente i saldi
dare-avere tra le parti sono i seguenti: PRIMA PO (TEG trimestrali calcolati secondo
l'algoritmo desunto dal quesito peritale): SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/855 (- ) € 4.816,00 SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/900 (+) € 1.902,00 TOTALE (-) €
2.914,00 SECONDA PO (TEG trimestrali calcolati secondo l'algoritmo riportato nelle
istruzioni della Banca d'Italia): SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/855 (-) €
5.084,97 SALDO FINALE RICALCOLATO DEL C/C 1000/900 (+) € 1.878,16 TOTALE (-) €
3206,81”.
In particolare, va rilevato come il c.t.u. nominato in primo grado, ha dato atto che, con riferimento
al c/c di corrispondenza n.1000/855 – aperto in data 14/11/2006 e chiuso il 3/5/2016 – sono stati depositati in atti: a) copia del contratto di corrispondenza del 14/11/2006; b) copia del contratto in data 1/8/2012 relativo alla linea di credito per anticipo fatture;
c) serie continua degli estratti conto,
con annessi conti scalari, relativa all'intere durata del rapporto;
ed in applicazione del TEG calcolato secondo l'algoritmo desunto dal quesito peritale, lo ha ricalcolato nella misura di euro 4.816,00.
Dunque, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al c/c 1000/855 va accertato un saldo passivo ed una conseguente esposizione debitoria in danno della società titolare del rapporto di conto corrente e della appellante che ha prestato garanzia fideiussoria pari alla predetta somma.
Diversamente con riferimento al c/c 1000/900 – aperto in data 9/2/2007 e probabilmente chiuso il primo trimestre del 2016, epoca alla quale risale l'ultimo estratto conto depositato - il c.t.u. nominato
in primo grado, ha dato atto che risultano depositati: a) copia del contratto di corrispondenza del
9/2/2007; b) copia del contratto di apertura di credito dell'11/11/2010; c) copia atto integrativo del contratto di cui alla lettera del 28/6/2013; d) estratti conto con annessi conti scalari dall'accensione al 31/12/2012 e dall'1/1/2014 al 31/3/2016.
Sennonché il c.t.u., sul rilievo della mancanza di documentazione relativa a tutto il 2013, ed in applicazione del quesito di cui all'ordinanza del 5/4/2018 (punto 1 lett. e) è partito dal I trimestre del
2014 applicando il cd.“saldo zero”, risultando il saldo iniziale a debito del correntista.
Orbene, in merito, considerata la fondata eccezione di parte appellata, per cui l'onere probatorio incombe sulla parte attrice, ed in questo caso sul correntista che, mancando la continuità degli estratti conto non può beneficiare dell'applicazione del cd. saldo zero, va richiamato il c.t.u., mediante rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere - con riferimento al c/c n.1000/900 -
all'accertamento dell'esatto ricalcolo, periodo per periodo, partendo per ciascun periodo dal saldo effettivo risultante dall'estratto conto.
6. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce “omissione dell'accertamento, in violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1284, 1346, 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., della nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., con riferimento al contratto
di mutuo chirografario, per l'importo di € 36.000,00, sottoscritto in data 1° agosto 2012 da
[...]
con presso la rispettiva filiale in ON (Lecce), della clausola Parte_3 Controparte_5
di determinazione dell'interesse ultra legale corrispettivo, per difformità tra tasso di interesse
esplicitato in numero percentuale annuo e tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice
ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso”.
In particolare, si duole che il primo giudice abbia ritenuto vi fosse coincidenza “tra il tasso effettivo
del rapporto ed il tasso effettivo indicato in contratto”, ancorché il C.T.U. avesse trascurato di considerare l'incidenza - sul tasso effettivo dell'interesse corrispettivo - di ulteriori interessi per euro
1,50 per ogni rata di rimborso.
7. Anche con riguardo alla presente censura, andranno - mediante richiamo del CTU contabile già
nominato in primo grado - ricalcolato, sulla base della documentazione disponibile, il tasso effettivo dell'interesse corrispettivo, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c.,
convenuto nel piano di rimborso, avendo riguardo di rapportare il detto tasso all'anno solare, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., e considerando altresì l'incidenza di ulteriori interessi per € 1,50 per ogni rata di rimborso, e verificata la corrispondenza, ovvero difformità di esso, con il tasso di interesse corrispettivo convenuto in numero percentuale annuo, e, nell'ipotesi di accertata difformità tra il tasso di interesse corrispettivo, convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse,
a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c., convenuto nel piano di rimborso, accertato il dare/avere tra le parti dell'indicato rapporto, rideterminando gli interessi corrispettivi in regime di tasso legale, tempo per tempo vigente.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
in persona del l.r.p.t., incorporante avverso la sentenza n.31/80/2021, del Controparte_5
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Revoca la statuizione di condanna ad € 5.088,36;
- accerta che il saldo finale contabile del c/c n.1000/855 al 3/05/2016 è pari ad euro
4.816,00 a debito per il correntista;
- Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 6/02/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele