TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1294/2023 del R.A.C.C. in data
15/05/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 04/05/2023
d a
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio degli avv. BIANCHINI LAURA e C.F._3
RE MA NZ, elettivamente domiciliati in VIA DELLA
CONCILIAZIONE 15 46100 MANTOVA, presso il difensore avv.
BIANCHINI LAURA, attori
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
degli avv. GIOVANNINI STEFANO e SANZANI CRISTIANA elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO,22 42124 REGGIO
EMILIA presso lo studio dell'avv. GIOVANNINI STEFANO, convenuto
e c o n t r o
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
CA IC, elettivamente domiciliata in VIA
Pag. 1 CONCILIAZIONE, 15 46100 MANTOVA presso il difensore avv.
CA IC;
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RONCONI MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA
VIANI, 3 46100 MANTOVA presso il difensore avv. RONCONI MATTEO;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._6
dell'avv. GOBBATO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in
CONTRADA S.FAUSTINO 12 36100 VICENZAVI presso il difensore avv.
GOBBATO MASSIMILIANO;
- Controparte_3
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TESTA ANGELANTONIO, elettivamente domiciliata in
VIA ZABARELLA, 64 35121 PADOVA presso il difensore avv. TESTA
ANGELANTONI; terzi chiamati avente per oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Preliminarmente, si dichiara di non accettare Parte_3
il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dalle altre parti
In via principale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova, contrariis reictis: accertare e dichiarare, ex art. 2052 cod. civ., la responsabilità esclusiva di per aver il suo cavallo “ ” cagionato in data Controparte_1 Pt_5
Pag. 2 30.11.2018 gravissime lesioni in danno di per tutte le ragioni Parte_3
esposte in atti o che emerse, anche singolarmente considerate, valutate ed approfondite in corso di causa e, per l'effetto, condannare a tale titolo il convenuto all'integrale risarcimento del danno biologico, non patrimoniale e patrimoniale, a favore della danneggiata e quantificato in complessivi €
1.624.434,26 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, anche alla luce dell'esperita Consulenza rassegnata in atti e quindi ed eventualmente per complessivi € 1.463.340,44 (Invalidità permanente (57%)
€ 725.000,00
Invalidità temporanea (135 gg 100%, 120 gg 75%) € 31.500,00
Danno patrimoniale futuro – perdita capacità lavorativa € 521.263,91
Personalizzazione danno biologico (25%) € 181.250,00
Spese documentate € 4.326,53)
- Con vittoria di competenze e spese legali, oltre accessori di Legge”;
- per “Nel merito - in via principale: Controparte_1
• rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata o come meglio.
Nel merito - in via subordinata:
• nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che C.F. , con sede legale Controparte_3 P.IVA_1
in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, Trento, itas.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Sig.ra Email_1
nata a [...] il [...], residente in [...], CP_2
Porto AN (MN), il Sig. sub-agente Parte_4 [...]
c/o Agenzia Vicenza Ovest (A310), Via Dell'Edilizia, n. 19, CP_3
Pag. 3 36100 Vicenza, e la Sig.ra Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], sono C.F._1
tenuti, in solido tra loro, a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, il convenuto Sig. da ogni conseguenza negativa del Controparte_1
giudizio e, conseguentemente condannare gli stessi a corrispondere in solido tra loro direttamente tutte le somme che risulteranno eventualmente dovute all'attrice o, comunque, a rifondere a tutte le somme che Controparte_1
eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a parte attrice, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali.
In ogni caso:
• Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed oneri come per legge”;
- per “- accertare e dichiarare l'estromissione immediata CP_2
dal giudizio della terza chiamata sig.ra e/o comunque non avendo CP_2
ella, per quanto invocato dal convenuto nella chiamata in causa di terzo, alcuna responsabilità, neppure in quota parte per l'incidente occorso alla piccola con condanna delle spese di lite a carico del Parte_3
convenuto CP_1
- accertare e dichiarare, nel merito, che le domande formulate dal convenuto nei propri confronti sono inammissibili, non proponibili e non accoglibili e comunque infondate, sia in fatto che diritto, con condanna delle spese di lite
a carico del convenuto CP_1
- In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori di Legge”;
- per “NEL MERITO Parte_1
Pag. 4 Reietta ogni diversa o contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed emessa ogni opportuna declaratoria,
- in via preliminare si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dalle altre parti ed in particolare dal convenuto principale;
- in via principale respingere nel migliore dei modi, le richiesta svolte dal convenuto principale nella Comparsa di Costituzione e Risposta datata
10.07.2023 -così come richiamate nell'Atto di Citazione del Terzo notificato in data 30.08.2023- in quanto del tutto infondate, in fatto e diritto, per i motivi tutti in atti esposti e/o per quelli diversi e/o ulteriori che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà congrui e pertinenti nella fattispecie concreta oggetto di causa, assolvendo comunque la terza chiamata dalle avversarie domande;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario del presente grado di giudizio”;
- per : “
1. Nel merito: rigettarsi la domanda di parte Parte_4
Attrice, e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale della minore in quanto infondata in fatto e diritto Parte_3
ed ora anche da parte di in proprio;
Parte_3
2. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda rigettarsi la domanda di manleva proposta Parte_6
con la chiamata in causa di nei confronti del signor Controparte_1
non sussistendone i presupposti in fatto e diritto;
Parte_4
3. NNrsi inoltre il signor attrice al risarcimento dei Controparte_1
danni per lite temeraria ex art.96 cpc.
Pag. 5
4. In ogni caso condannare il signor alla rifusione di spese Controparte_1
e compensi di causa con distrazione a favore del sottoscritto quale antistatario”;
- per
[...]
Controparte_3
: “Contrariis reiectis,
[...] CP_3
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità attiva di parte attrice in relazione alle domande di rifusione delle spese mediche e sanitarie sostenute per la minore Parte_3
- in via principale: respingersi le domande avanzate dal convenuto sig.
c.f. nei confronti della terza Controparte_1 C.F._4
chiamata c.f. , per intervenuta prescrizione ai sensi CP_3 P.IVA_1
e per gli effetti dell'art. 2952, II e III comma, c.c.;
- in via subordinata: respingersi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto sig. in quanto infondate in fatto Controparte_1
e in diritto e per l'effetto respingersi ogni domanda da quest'ultimo formulata nei confronti di come pure ogni domanda da chiunque CP_3
fosse proposta nei confronti di quest'ultima;
- in via ulteriormente subordinata:
- nella negata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte attrice, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo al convenuto tenuto conto del concorso di colpa ai sensi e per Controparte_1
gli effetti dell'art. 1227, I e II comma, c.c. della minore e del Persona_1
concorso dei colpa delle terze chiamate in causa sig.ra e CP_2 [...]
e limitarsi la condanna del convenuto al risarcimento dei soli Parte_1
Pag. 6 danni, che, a seguito di rigorosa prova in causa, risultassero accertati, causalmente riferibili al sinistro e dovuti, il tutto nei limiti dell'accertato grado di colpa, e per l'effetto ritenere , in forza di polizza n. CP_3
0E/M100554437, tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. CP_1
dei danni che quest'ultimo fosse tenuto a risarcire a parte attrice
[...]
soltanto nei limiti in cui la suddetta polizza fosse operativa, anche sotto il profilo temporale, e nei limiti delle garanzie, del massimale stabilito in €
500.000,00, dei patti e condizioni di polizza, con ogni esclusione, scoperto, franchigia e massimale;
- in ogni caso:
- spese e compensi di lite rifusi, rimborso forfetario, IVA e CPA comprese;
- respingersi ogni domanda di condanna al pagamento delle spese e compensi di lite che fosse da chiunque avanzata nei confronti di;
CP_3
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie non accolte formulate in causa da , in Comparsa di costituzione e risposta, in Memoria ex CP_3
art. 171 ter c.p.c. n. 1, in Memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie allegazioni, prospettazioni, eccezioni o domande”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I genitori di hanno evocato in giudizio per Parte_3 Controparte_4
chiedere il risarcimento del danno che la loro figlia, minorenne all'epoca dei fatti, ha subito a seguito dalla caduta da un cavallo di proprietà del convenuto presso il suo maneggio.
Pag. 7 Nel corso del procedimento è diventata maggiorenne e si è Parte_3
quindi costituita in proprio.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché la minore e la sua baby-sitter e per vero neppure la madre, non si sarebbero attenuti alle prescrizioni impartite in ordine al divieto di montare il cavallo e comunque di maneggiarlo ed in ogni caso di farlo uscire dal paddock.
Ha chiesto quindi di estendere il contraddittorio alla sua compagnia di assicurazioni, alla madre della minore ed alla baby-sitter per sentirli condannare a tenerlo indenne da quanto dovesse essere tenuto a corrispondere all'attrice.
Il convenuto ha altresì evocato in giudizio l'agente della compagnia assicurativa, deducendo di aver tempestivamente Parte_4
denunciato il sinistro e di aver scoperto che invece l'agente si era rifiutato di aprire il sinistro presso la compagnia così consentendo alla stessa di invocare la prescrizione del diritto al risarcimento.
Si è costituita la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate e per prescrizione del diritto al risarcimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in
Pag. 8 considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
1. Le domande di risarcimento svolte da parte attrice Parte_3
contro parte convenuta Controparte_1
Pag. 9 Quanto al merito appare necessario evidenziare in modo chiaro quali sono i fatti pacifici e non contestati da quelli che invece saranno oggetto di disamina poiché controversi e sui quali è stata fatta anche l'istruttoria orale e la CTU medico legale.
Il presente giudizio vede introdotta una domanda di risarcimento danni fondata sul disposto dell'art. 2052 c.c. sicché il convenuto si è difeso sulla sussistenza o meno del fatto fortuito dell'evento dannoso.
Il convenuto ritiene che sussista il caso fortuito allegandolo dal mancato rispetto (da parte dell'attrice, della di lei madre e della di lei baby-sitter) del divieto di far uscire il cavallo dal paddock il 30 novembre 2018. Pt_5
Tutte le parti concordano che in data 30 novembre 2018 l'odierna attrice sia rimasta coinvolta in un incidente con il cavallo di proprietà del Pt_5
convenuto poiché il cavallo ha colpito al volto con un calcio la minore provocandole le lesioni (poi accertate anche dalla CTU medico legale) per cui in questo giudizio l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno di cui in premessa.
Non è in contestazione il fatto storico, così come la proprietà dell'animale o che esso abbia o meno colpito la minore.
Ciò che invece è controverso ed è l'oggetto del presente giudizio, è se la minore, accompagnata dalla baby-sitter, potesse o meno fa uscire il cavallo dal paddock per farlo camminare e/o brucare.
Si deve altresì precisare come non sia oggetto del presente giudizio accertare se la minore abbia o meno “montato” il cavallo perché è pacifico in atti che l'incidente non sia avvenuto perché la minore sia caduta da cavallo nel mentre che lo montava (perlomeno se vi è unanimità che facendo riferimento al termine “montare un cavallo” si intende per esempio quello che riporta la
Pag. 10 enciclopedia Treccani: “"Montare a cavallo" significa salire su un cavallo per cavalcarlo, ed è un'espressione comune nell'equitazione. Definizione - Il termine "montare" deriva dal latino e indica l'azione di salire su un luogo più alto o staccato da terra. In particolare, "montare a cavallo" si riferisce all'atto di salire in sella a un cavallo per cavalcarlo. Questo può includere diverse modalità di cavalcata, come cavalcare con sella o senza, e può essere utilizzato in contesti sia sportivi che ricreativi. www.treccani.it”), ma il sinistro si è verificato perché il cavallo ha colpito con un calcio la faccia della minore.
Che la minore non fosse salita sul cavallo si ricava anche dalla deposizione del teste escusso all'udienza del 28 novembre 2024, Testimone_1
laddove il predetto teste, rispondendo sul cap. 7, ha dichiarato: “Vero che
e facevano uscire il cavallo dal Parte_3 CP_2 Pt_5
paddock in cui era ricoverato per farlo brucare? Si è vero, io sono arrivato presso la scuderia verso le 14 del giorno dell'incidente di fine novembre, come ogni giorno, c'era un'auto parcheggiata e mi sono recato dietro per fare una manutenzione ad un trattore, e mi sono venuti incontro ed Pt_3
una bambina che mi ha detto che portava il cavallo a brucare Pt_5
l'erba”.
Il teste appare del tutto estraneo alla vicenda e pertanto Tes_1
pienamente attendibile.
Il convenuto sostiene in atti di aver vietato alla madre e quindi alla minore, di far anche solo uscire il cavallo dal paddock, mentre la madre e l'attrice sostengono che il convenuto si fosse solo raccomandato di non montare il cavallo.
L'istruttoria ha quindi indagato tale aspetto controverso.
Pag. 11 Già dall'esame della documentazione versata in atti si ricava che tale assunto sia del tutto smentito.
Esiste in atti la corrispondenza intercorsa tra il convenuto e la minore sulla sua utenza cellulare nella quale si può leggere:
Come emerge dallo scambio di messaggi tra il convenuto e la minore, il 28 novembre (che dalla consultazione di un calendario risulta essere un mercoledì) l' diceva a che il venerdì seguente, che era appunto CP_1 Pt_3
il 30 novembre 2018 cioè il giorno del sinistro, la ragazza avrebbe potuto montare il cavallo. Si richiama l'attenzione sul fatto che la minore usa espressamente il termine “montare” e l' risponde “Si certo. Anche CP_1
domani”.
Pag. 12 Quindi il 29 o il 30 novembre il cavallo sarebbe stato “montabile”.
Solo dopo uno confronto tra la madre della minore e l' si può ricavare CP_1
che la minore non avrebbe più montato il cavallo come si può leggere nel messaggio che la madre invia alla baby-sitter:
Quindi il 28 novembre per il cavallo poteva essere montato, volendo CP_1
anche il giorno seguente oltre che il 30 novembre, ma il 30 novembre la madre riferisce alla baby-sitter, dopo aver parlato con il convenuto, che il cavallo non poteva essere montato perché fermo da dieci giorni.
L'istruttoria svolta non ha provato che la minore o la sua baby-sitter abbiano
“montato” il cavallo e che il convenuto avesse vietato finanche di far uscire l'animale dal paddock (anzi semmai la documentazione prodotta dimostra che l' avesse addirittura autorizzato la minore a montare a cavallo CP_1
anche lo stesso giorno del 29 novembre senza attendere il 30).
Tale circostanza già presente nel verbale Sommare informazioni testimoniali in atti (che però non può fare piena prova nel giudizio civile pur non incontrando alcun divieto legale di produzione nel processo civile) è stata confermata dal teste (escusso all'udienza del 16 maggio Testimone_2
2024) il quale ha esattamente dichiarato, rispondendo alle domande 3 e 7 (3.
Vero che il Sig. intimava alla Sig.ra di non far CP_1 Parte_1
Pag. 13 uscire il cavallo dal paddock in cui era ricoverato?) “Si è vero, lo so Pt_5
perché abbiamo escusso a SIT il sig. il quale ci ha riferito che a causa CP_1
di un problema che aveva il cavallo non era possibile montarlo e ci ha detto che aveva detto alla signora di non montarlo” ed al capitolo 7 (7. Vero che e facevano uscire il cavallo dal Parte_3 CP_2 Pt_5
paddock in cui era ricoverato per farlo brucare?) “Questo è quello che ci ha detto l' Quando noi siamo arrivati sul posto abbiamo trovato il CP_1
cavallo già ricoverato nel paddock, mentre sul posto abbiamo trovato la ragazza infortunata che successivamente è stata trasportata con l'elisoccorso in Ospedale”.
Il teste, quindi, conferma che il divieto che il convenuto aveva intimato alla madre dell'attrice era solo di non far montare il cavallo.
E' pacifico in atti che il cavallo non sia mai stato montato quel 30 novembre dalla minore e quindi che la minore e la sua baby-sitter si siano attenute esattamente alle prescrizioni imposte dal convenuto (questo conferma infatti il teste . Tes_1
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale ha Tes_3
assistito ad una telefonata tra la madre della minore ed il convenuto, avvenuta il 29 novembre 2018.
La teste appare pienamente credibile e per nulla mendace non avendo alcun interesse alla definizione del presente giudizio come invece potrebbe avere per esempio la teste che è una dipendente del convenuto e che quindi Tes_4
è certamente meno “serena” nel rispondere alle domande che le vengono rivolte atteso il suo rapporto di dipendenza dal convenuto.
Pag. 14 Infatti, l'unica testimone che ha riferito di un divieto di uscita dal paddock è
(sentita all'udienza del 16 maggio 2024), dipendente della Testimone_5
parte convenuta.
La testimone ha così dichiarato “
3. Vero che il Sig. intimava alla CP_1
Sig.ra di non far uscire il cavallo dal paddock Parte_1 Pt_5
in cui era ricoverato? Si è vero, lo so perché ero presente ad una telefonata dove lui ha spiegato alla signora che il cavallo era fermo da 10 giorni Pt_1
per una infezione allo zoccolo e quindi non poteva essere portato fuori dal paddock. ADR Ricordo che era un pomeriggio di novembre di cinque anni fa”. Successivamente rispondendo al capitolo 7 “
7. Vero che e Parte_3
facevano uscire il cavallo dal paddock in cui era CP_2 Pt_5
ricoverato per farlo brucare? Non lo so io ero in negozio, io ho solo assistito alla telefonata”.
La teste appare inattendibile per un duplice ordine di ragioni.
La prima è che essendo dipendente della parte convenuta ella non è apparsa pienamente serena nel rispondere alle domande sottoposte, ma soprattutto perché la sua dichiarazione si pone in evidente contrasto con quella resa dal teste di Polizia Giudiziaria e finanche con il messaggio che lo stesso CP_1
invia alla minore appena due giorni prima del sinistro.
La deposizione del teste che fa riferimento al fatto di aver Testimone_6
sentito dire dall' che non voleva che il cavallo venisse cavalcato senza CP_1
la presenza del fantino, è apparsa di scarsa rilevanza visto che è pacifico che il 30 novembre nessuno abbia cavalcato il cavallo . Pt_5
Il sinistro non si è quindi verificato a causa della condotta vietata posta in essere dalla minore, ma semplicemente perché il cavallo è un animale e come tale non ha comportamenti esattamente prevedibili motivo per il quale,
Pag. 15 peraltro, il codice civile prevede all'articolo 2052 c.c. una forma di responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell'animale, salvo solo il caso fortuito che ovviamente non può essere individuato nel fatto che le condotte degli animali sono imprevedibili perché quello rappresentano l'in sé della natura dell'animale.
Il convenuto va quindi condannato a risarcire i danni patiti dalla minore per il calcio che il suo cavallo le ha dato il giorno 30 novembre 2018.
Quanto alla quantificazione del danno è stata svolta apposita CTU medico- legale che ha restituito le seguenti valutazioni sull'anamnesi della minore e sulla evoluzione delle lesioni riportate: “Considerazioni medico-legali e conclusioni
Nel caso in oggetto trattasi di soggetto di sesso femminile di anni 12 all'epoca dei fatti che, in data 30/11/2018, era colpita al volto dal calcio di un cavallo. Soccorsa sul posto dai Sanitari del 118 era condotta in emergenza ed in stato di incoscienza al PS dell'Ospedale di Bergamo dove era sottoposta a vari accertamenti clinici e strumentali del caso ponendosi diagnosi di “trauma facciale e trauma cranico. Contusione frontale, focolaio lacerocontusivo temporo mesiale dx, danno assonale diffuso in sede talamica dx, edema cerebrale. Frattura frontotemporale e pterionale dx, frattura seni frontali, etmoidali, zigomo”. Era disposto ricovero con prognosi riservata ed era eseguito in emergenza intervento neurochirurgico. Si rimanda alla dettagliata storia clinica precedentemente delineata per i dettagli del lungo decorso clinico-certificativo successivo.
Ciò premesso, e venendo ora alle risposte ai quesiti posti dall'Ill.mo G.I., posso affermare che sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, il quadro clinico di
Pag. 16 pertinenza squisitamente meta traumatico di pare oggi ormai Parte_3
clinicamente stabilizzato e passibile di valutazione medico legale del danno.
Stante gli elementi a disposizione, posso affermare che nell'evento traumatico del 30/11/2008 la piccola ha subito un violento Parte_3
trauma contusivo alla regione malare e fronto-parieto-occipitale destra;
l'occorso traumatico, così come delineato sotto il profilo modale secondo quanto emerso dalla lettura degli atti di causa, appare idoneo sotto il profilo quali-quantitativo e crono-topografico con le lesioni ben delineate nel primo certificato di visita presso il PS dell'Ospedale di Bergamo ove era sottoposta ad iter traumi maggiori trauma facciale e trauma cranico grave da calcio di cavallo. Agli esami strumentali riscontro di contusione frontale, focolaio lacerocontusivo temporo mesiale dx, danno assonale diffuso in sede talamica dx, edema cerebrale, frattura frontotemporale e pterionale destra, frattura seni frontali, etmoidali, zigomo. Risulta altresì verificata la continuità fenomenica dei disturbi susseguentemente documentati nei vari e subentranti ricoveri ospedalieri e nei controlli clinico-specialistici post-dimissori. Nel caso in esame, quindi, sono soddisfatti i criteri medico-legali classici per il riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni-menomazioni così come precedentemente meglio inquadrate precedentemente, per le quali non sono emerse concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo (quesito 1:
“Descriva la C.T.U., esaminati gli atti ed eseguito ogni necessario accertamento, natura ed entità delle lesioni riportate dal ricorrente in conseguenza del fatto per cui è causa soffermandosi sulla compatibilità delle lesioni stesse con il fatto descritto in atti”).
Dall'attenta disamina del caso si può delimitare il periodo d'inabilità temporanea, valutata anche con criterio clinico-biologico ove necessario e
Pag. 17 tenendo conto della naturale evoluzione delle patologie oggetto di valutazione, in 135 gg (centotrentacinque giorni) a totale, 120 gg (centoventi giorni) a parziale al 75%, senza alcuna ripercussione di tipo patrimoniale/lavorativo in soggetto ancora in età scolare. Nel periodo
d'inabilità temporanea sin qui descritto si può delineare un quadro di sofferenza morale soggettiva temporanea di grado lieve-severo (score di 4-
5/5) secondo la scala di valutazione proposta dagli autori italiani.1,2,3
(quesito 2: “Indichi se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea to-tale e/o parziale (in quale percentuale e di che durata) anche in relazione alla specifica attività lavorativa svolta dalla parte al momento del fatto”).
Tenuto conto della sintomatologia lamentata dalla Perizianda e dell'obiettività clinica oggi riscontrata, il danno biologico può essere stimato complessivamente nella misura del 57% (cinquantasette percento) tenendo conto dei riferimenti tabellari di legge e dei principali barémes medico-legali in uso, nonché utilizzando il criterio della somma proporzionale delle singole menomazioni ove eventualmente coesistenti. Da tener conto, nel caso concreto, anche del pregiudizio alla cenestesi lavorativa inteso come maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività
e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti (tenendo conto del percorso scolastico formativo e della biografia del Soggetto, inteso nelle sue potenzialità future ed evolutive in soggetto ancora in crescita e sviluppo), in termini di più rilevante e precoce affaticabilità ed esauribilità e di consumo delle energie “vicarianti” e delle forze residue del Soggetto, sia fisiche che psichiche, nonché di una maggiore “usura” nell'arco della vita lavorativa dovute ad una incidenza in senso negativo rispetto allo stato quo
Pag. 18 ante per una indubbia incidenza negativa rispetto allo stato quo-ante, specialmente, ma non solo, per le difficoltà attentive e alla cefalea post- caniotomica, ancora oggi presente ed invalidante. È altresì delineabile un quadro di sofferenza morale soggettiva permanente di grado moderato- severo (score di 3-4/5) relativamente alle patologie ormai stabilizzate, tenendo conto della scala di valutazione proposta dai già citati autori italiani. (quesito 4: “Dica se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscono danno biologico e se gli stessi siano suscettibili di evoluzione migliorativa o peggiorativa;
indichi l'incidenza degli eventuali postumi permanenti sulla complessiva validità psicofisica della persona descrivendo le limitazioni che costei subisce nel compimento degli atti quotidiani dell'esistenza”; quesito 5: “Determini il consequenziale grado di sofferenza psicofisica patita in conseguenza delle lesioni riportate e dei suoi eventuali postumi permanenti”).
Nel caso di specie non risulta delineabile un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del Soggetto, intesa come impossibilità a svolgere una o più mansioni fra quelle specifiche o confacenti (tenendo conto del percorso scolastico in soggetto ancora in età evolutiva e non ancora proficuamente impiegata), ad eccezione del maggior affaticamento da cenestopatia già precedentemente identificato, descritto e valorizzato. Allo stato attuale non si evidenziano deficit cognitivo/comportamentali che possano inficiare/impedire l'apprendimento scolastico, dovendosi però evidenziare come le menomazioni residuali abbiano fino ad oggi condizionato il percorso scolastico costringendo la Paziente ad una contrazione delle lezioni in presenza, aspetti descrittivi tuttavia raccolti in anamnesi e che si rimettono al
Sig. Giudice per una più competente stima di tali elementi (quesito 6:
Pag. 19 “Accerti se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti psicofisici abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte, (indicandone la percentuale) l'attività di apprendimento e formazione scolastica, come pure quella lavorativa o se la menomazione renderà più usurante, e in che misura, l'apprendimento e la formazione scolastica, come pure l'attività sportiva (ed in particolare quella equestre) nonché le capacità lavorative.
Risultano allegate al fascicolo di parte attorea varie ricevute e fatture per le spese mediche sostenute che, analizzate precedentemente nel dettaglio, risultano giustificate e congrue per un ammontare complessivo di € 4.326,53
(All. 1). In considerazione del tempo trascorso, dell'intervenuta e completa stabilizzazione dei postumi, della documentazione visionata, non si prevede la necessità di ulteriori esborsi per cure mediche, fisioterapiche e/o farmacologiche future e continuative, nonché determinate e correlate agli esiti del presente sinistro (quesito 7: “Esprima un parere di congruità sull'ammontare delle spese mediche sostenute e documentate in atti”)”.
Il CTU evidenzia quindi un danno biologico permanente pari al 57%.
Tale danno va tuttavia personalizzato, in base alle tabelle uniche di liquidazione del danno, alla luce delle considerazioni sul maggior affaticamento che il CTU individua nel futuro laddove evidenzia: “Da tener conto, nel caso concreto, anche del pregiudizio alla cenestesi lavorativa inteso come maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti (tenendo conto del percorso scolastico formativo e della biografia del Soggetto, inteso nelle sue potenzialità future ed evolutive in soggetto ancora in crescita e sviluppo), in termini di più rilevante e precoce affaticabilità ed esauribilità e di consumo delle energie “vicarianti” e delle
Pag. 20 forze residue del Soggetto, sia fisiche che psichiche, nonché di una maggiore
“usura” nell'arco della vita lavorativa dovute ad una incidenza in senso negativo rispetto allo stato quo ante per una indubbia incidenza negativa rispetto allo stato quo-ante, specialmente, ma non solo, per le difficoltà attentive e alla cefalea post-caniotomica, ancora oggi presente ed invalidante”.
La personalizzazione, da svolgersi ex art. 138 c. 3 Cod. Assicurazioni Private, che si ritiene congrua a ristorare il maggior danno è pari ad un valore medio del 25% poiché la parte subirà anche nel futuro un maggior affaticamento nello svolgere anche le attività più elementari e nello svolgere la sua attività di studio o lavorativa.
Va infine riconosciuto il risarcimento anche del danno morale, come conseguenza del fatto per cui è causa, per lesione di diritti costituzionalmente rilevanti visto che il CTU evidenzia come il grado di sofferenza dell'attrice è stato moderato/severo e questa sofferenza ha già avuto una incidenza immediata sul percorso scolastico dell'attrice: “È altresì delineabile un quadro di sofferenza morale soggettiva permanente di grado moderato- severo (score di 3-4/5) relativamente alle patologie ormai stabilizzate, tenendo conto della scala di valutazione proposta dai già citati autori italiani
… Allo stato attuale non si evidenziano deficit cognitivo/comportamentali che possano inficiare/impedire l'apprendimento scolastico, dovendosi però evidenziare come le menomazioni residuali abbiano fino ad oggi condizionato il percorso scolastico costringendo la Paziente ad una contrazione delle lezioni in presenza, aspetti descrittivi tuttavia raccolti in anamnesi e che si rimettono al Sig. Giudice per una più competente stima di tali elementi”.
Pag. 21 Quanto alla liquidazione di questo danno esso può essere individuato in un aumento “medio” rispetto al punto base che quindi si traduce in un aumento del 47% sul danno biologico permanente e del 45% sul punto di danno temporaneo come desumibile dai seguenti calcoli
All'importo finale di euro 781.399,78 (che, in quanto debito di valore, andrà devalutato alla data del sinistro e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla data del fatto alla presente
Pag. 22 decisione) andranno poi aggiunte le spese mediche riconosciute rimborsabili per euro 4.326,53 che, in quanto debito di valuta, andranno maggiorate di interessi legali (art. 1284 c. 1 c.c.) dalla data della domanda alla presente decisione.
La devalutazione dell'importo di euro 781.399.78 alla data del sinistro restituisce un valore di euro 656.087,14.
Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla data del fatto alla presente decisione per un valore di euro 865.847,85.
Dalla data della presente decisione al saldo effettivo andranno applicati gli interessi di mora di cui all'art. 1284 c. 4 c.c..
A questa somma andranno aggiunte le spese mediche ritenute congrue per euro 4.326,53 che maggiorati di interessi al saggio legali ex art. 1284 c. 1 c.c. alla data dell'odierna decisione corrispondono ad euro 4.636,03.
L'importo finale a cui ha diritto l'attrice a ristoro del danno subito è pari quindi ad euro 870.483,88.
Il convenuto va condannato a ristorare il predetto danno ed il terzo chiamato va condannato a manlevare il convenuto fino alla concorrenza Pt_4
dell'importo di euro 499.900 come si esporrà più oltre.
2. Le domande svolte dal convenuto alle parti terze Controparte_1
chiamate in giudizio
2.1 contro Parte_1
Le domande rivolte contro sono pacificamente infondate Parte_1
poiché il convenuto non ha dimostrato di aver detto alla madre della minore che il cavallo non poteva neppure essere fatto uscire dal box/paddock avendo
Pag. 23 solo concordato che la minore non avrebbe potuto montarlo, come già rilevato nel precedente paragrafo. Il convenuto sarà quindi tenuto a ristorare le spese di lite sostenute dalla parte a fronte di una chiamata in causa del tutto infondata.
2.2 contro CP_2
Medesima sorte segue la domanda rivolta contro la baby-sitter CP_2
con la quale peraltro non viene neppure dedotto dal convenuto che egli abbia mai concordato direttamente le condizioni alle quali poteva avvenire la visita della minore con il cavallo presso il suo maneggio.
La parte si è scrupolosamente attenuta alle indicazioni ricevute dalla madre ed infatti la minore non ha montato il cavallo . Pt_5
Il convenuto sarà quindi tenuto a ristorare le spese di lite sostenute dalla parte a fronte di una chiamata in causa del tutto infondata.
2.3 contro Parte_4
Il terzo chiamato ha invece evidenziato un comportamento Parte_4
gravemente negligente nella gestione del sinistro che ha coinvolto il suo
Pag. 24 cliente.
La difesa del terzo chiamato ha evidenziato che i colloqui intercorsi tra il e l' avrebbero avuto solo carattere “personale” (ammesso che Pt_4 CP_1
tale espressione possa avere un qualche rilievo giuridico nel presente giudizio) ed un tanto è stato sostenuto dalla comunicazione svolta dal suo procuratore ed indirizzata al procuratore della parte attrice
Dall'esame degli scambi avvenuti via messaggio nelle immediatezze del sinistro si ricava che il flusso di comunicazioni tra l' ed il suo agente di CP_1
riferimento ovvero il , abbiano avuto un tenore completamente Pt_4
difforme da quello invocato dal terzo chiamato e che nulla hanno di
“personale”.
Come si ricava dalla lettura dello scambio di messaggi, l' ha CP_1
certamente comunicato un evento rilevante ai fini dell'apertura di un sinistro
Pag. 25 alla data del 13 febbraio 2019 come si legge nel seguente scambio epistolare avvenuto a mezzo sms
Quella comunicazione del 13 febbraio 2019 era certamente rilevante ex art. 2952 c. 4 c.c. ed avrebbe certamente dovuto indurre il ad aprire Pt_4
immediatamente il sinistro presso la compagnia di assicurazioni cosa CP_3
che invece colpevolmente non fece forse per i motivi che si leggono nella trascrizione del messaggio audio che è poi seguito e che non è mai stato contestato nel suo contenuto.
L chiede al di conoscere il nome della compagnia con la CP_1 Pt_4
Pag. 26 quale era assicurato per l'evento che si era verificato
Ed il mette a conoscenza l' di quale sia la compagnia tramite Pt_4 CP_1
un messaggio vocale della durata di 52 secondi la cui trascrizione non è mai stata oggetto di contestazione da parte del terzo chiamato che ha solo cercato di sminuire i toni, certamente poco consoni al ruolo ed all'evento che si era appena verificato
Pag. 27 Dopo questa comunicazione il non può più ragionevolmente Pt_4
sostenere di non aver ricevuto dal suo cliente una richiesta di aprire un sinistro ed il è stato certamente sufficientemente chiaro ed esaustivo Pt_4
sul disagio professionale che un tale incombente gli provocava, ma al tempo stesso era perfettamente a conoscenza del verificarsi di un evento contrattualmente rilevante anche ai sensi dell'art. 2952 c.c. a cui peraltro, chi di lavoro fa l'agente assicurativo, dovrebbe essere abituato, perlomeno applicando la diligenza media che si può pretendere dall'homo eiusdem condicionis et professionis.
Poiché il termine prescrizionale per ottenere l'intervento della compagnia di assicurazioni è spirato certamente anche a causa della negligenza del terzo chiamato che inspiegabilmente non ha aperto il sinistro presso Pt_4 CP_3
in tempo utile, egli sarà chiamato a tenere indenne il convenuto da quanto
Pag. 28 sarà tenuto a pagare all'attrice, pur nei limiti di polizza e quindi 500.000 euro meno i 100 euro di franchigia che in ogni caso sarebbe stato l'importo massimo che l avrebbe potuto ottenere se la compagnia fosse CP_1
regolarmente intervenuta a manlevarlo per il sinistro occorso visto che, in ogni caso, la compagnia non avrebbe potuto garantire oltre i massimali di polizza.
Le spese di lite tra il convenuto ed il terzo chiamato vanno compensate tra le parti a fronte della reciproca parziale soccombenza e soprattutto perché la responsabilità dell'agente non manleva integralmente la parte dalla Pt_4
sua responsabilità economica per il sinistro occorso sicché sussistono in ogni caso giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le due parti.
2.4 contro l'assicuratore CP_3
La domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della compagnia terza chiamata è irrimediabilmente prescritta per essere Controparte_3
spirato il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. il cui dies a quo deve essere individuato in una data anteriore e prossima al 13 febbraio 2019, mentre la richiesta rivolta a mezzo pec all'assicurazione da parte dell'avvocato Sanzani è stata fatta con lettera del 22 dicembre 2021 e, dunque, ben oltre due anni dalla richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato.
Anche la precedente lettera di richiesta di risarcimento danni, datata 18 settembre 2021, non è idonea a superare l'eccezione di prescrizione essendo anch'essa stata inviata ben oltre due anni dopo la data di decorrenza del termine prescrizionale.
Pag. 29 Non ha invece alcun rilievo il fatto che la compagnia abbia versato la sua quota parte di fondo spese (poco meno di 700 euro) per l'espletamento della
CTU non avendo quel pagamento alcun rilievo sulla eccepita prescrizione.
Le domande rivolte alla compagnia dovranno pertanto essere rigettate.
Il convenuto sarà quindi tenuto a ristorare le spese di lite sostenute dalla parte a fronte di una chiamata in causa del tutto infondata.
Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta
. Controparte_1
Le altre spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi (con un aumento medio del
15% per l'ultimo scaglione da 520.000,01-1.000.000 euro) ed in ogni caso nei limiti delle note spese depositate dalle parti.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) NN (C.F. ) a Controparte_1 C.F._4
corrispondere a (C.F. ) la Parte_3 C.F._3
somma di euro 870.483,88 maggiorati degli interessi di mora di cui CP_5
all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) NN (C.F. ) a Parte_4 C.F._6
manlevare (C.F. ) fino alla Controparte_1 C.F._4
concorrenza dell'importo di euro 499.900 di quanto il convenuto è stato condannato a corrispondere alla parte attrice in ragione della presente decisione;
Pag. 30 3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di CP_1
C.F. );
[...] C.F._4
4) NN (C.F. ) a Controparte_1 C.F._4
rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_3 C.F._3
lite del presente procedimento che si liquidano in € 1.679,60 per esborsi ed €
25.825,55 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
5) NN (C.F. ) a Controparte_1 C.F._4
rifondere a (C.F. ) le Parte_1 C.F._1
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 25.825,55 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
6) NN (C.F. ) a Controparte_1 C.F._4
rifondere a (C.F. le spese di lite del CP_2 C.F._5
presente procedimento che si liquidano in € 25.825,55 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
7) NN (C.F. ) a Controparte_1 C.F._4
rifondere a
[...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in €
25.825,55 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
8) Compensa integralmente tra le parti (C.F. Parte_4
) e (C.F. C.F._6 Controparte_1
Pag. 31 ) le rispettive spese del giudizio per le loro posizioni C.F._4
reciproche.
Così deciso in Mantova, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
Pag. 32