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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14275/2024, promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Dromi
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...] Parte_3 Parte_4 discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana
e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NT (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv.
Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_1 Controparte_2
o o (o o , nata a Controparte_2 Per_1 Persona_2 Per_3 CP_3 Per_3
NT (AL) in data 01/01/1889 (doc. 1), la quale, dopo essere emigrata in territorio argentino, contraeva matrimonio il 02/05/1908, presso Villa Huibodro, con e dalla loro unione CP_4 nasceva in Argentina, in data 06/08/1917, la figlia (doc. 4); Persona_4
- che il giorno 28/08/1943, presso Buenos Aires, la figlia dell'ava si Persona_4 univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data Parte_5
26/05/1944, la figlia (doc. 6); Persona_5
- che dall'unione tra e del 25/10/1963 nascevano in Persona_5 Persona_6
Argentina due figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 19/11/1964, (doc. Persona_7
8) e, in data 19/12/1967, (doc. 9); Parte_2
- che in data 04/06/1988, la ricorrente si sposava con Parte_2 Persona_8
e dal matrimonio nasceva in territorio argentino due figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: in data 09/05/2000, (doc. 11) e, in data 18/11/2002, (doc. 12); Persona_9 Persona_10
- ha infine precisato che l'ava mai ha rinunciato alla Persona_11 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata argentina (doc.3).
Il non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
All'udienza del 18/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadina italiana.
In particolare, i ricorrenti fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nata a [...] in data [...]; gli stessi Persona_11 sostengono che la cittadinanza li è dunque stata trasmessa dapprima attraverso Persona_4
(figlia di ) e poi tramite . Persona_11 Persona_5
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. doc. 1) nato in Italia in [...] Persona_11
01/01/1889 e, emigrato in Argentina, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. 3), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
In particolare, è documentato che , una volta trasferitasi in Persona_11
Argentina, ha sposato e insieme hanno avuto una figlia, nata in CP_4 Persona_4 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Argentina il 06/08/1917, la quale, sposatasi con dava poi alla luce, il Parte_5
26/05/1944 , madre dei ricorrenti e Persona_5 Persona_7 Parte_2
ai quali deve, pertanto, riconoscersi la cittadinanza italiana.
[...]
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli altri odierni ricorrenti in quanto figli di e precisamente: e . Parte_2 Persona_9 Persona_10
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14275/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14275/2024, promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Dromi
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...] Parte_3 Parte_4 discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana
e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NT (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv.
Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_1 Controparte_2
o o (o o , nata a Controparte_2 Per_1 Persona_2 Per_3 CP_3 Per_3
NT (AL) in data 01/01/1889 (doc. 1), la quale, dopo essere emigrata in territorio argentino, contraeva matrimonio il 02/05/1908, presso Villa Huibodro, con e dalla loro unione CP_4 nasceva in Argentina, in data 06/08/1917, la figlia (doc. 4); Persona_4
- che il giorno 28/08/1943, presso Buenos Aires, la figlia dell'ava si Persona_4 univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data Parte_5
26/05/1944, la figlia (doc. 6); Persona_5
- che dall'unione tra e del 25/10/1963 nascevano in Persona_5 Persona_6
Argentina due figli, ricorrenti nel presente giudizio: in data 19/11/1964, (doc. Persona_7
8) e, in data 19/12/1967, (doc. 9); Parte_2
- che in data 04/06/1988, la ricorrente si sposava con Parte_2 Persona_8
e dal matrimonio nasceva in territorio argentino due figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: in data 09/05/2000, (doc. 11) e, in data 18/11/2002, (doc. 12); Persona_9 Persona_10
- ha infine precisato che l'ava mai ha rinunciato alla Persona_11 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata argentina (doc.3).
Il non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
In data 18/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
All'udienza del 18/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadina italiana.
In particolare, i ricorrenti fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nata a [...] in data [...]; gli stessi Persona_11 sostengono che la cittadinanza li è dunque stata trasmessa dapprima attraverso Persona_4
(figlia di ) e poi tramite . Persona_11 Persona_5
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_1 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. doc. 1) nato in Italia in [...] Persona_11
01/01/1889 e, emigrato in Argentina, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. 3), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
In particolare, è documentato che , una volta trasferitasi in Persona_11
Argentina, ha sposato e insieme hanno avuto una figlia, nata in CP_4 Persona_4 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Argentina il 06/08/1917, la quale, sposatasi con dava poi alla luce, il Parte_5
26/05/1944 , madre dei ricorrenti e Persona_5 Persona_7 Parte_2
ai quali deve, pertanto, riconoscersi la cittadinanza italiana.
[...]
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli altri odierni ricorrenti in quanto figli di e precisamente: e . Parte_2 Persona_9 Persona_10
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14275/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._3
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli