CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6790 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo COsigliere dott.ssa Federica Salvatore COsigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2401/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 P.IVA_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO
NO (c.f. ) e ON SO (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 presso lo C.F._2
CP_ studio di (già Avvocato Antonio Borraccino ed stp – c.f. COroparte_1
); P.IVA_2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. COroparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CO atto tempestivamente notificato in data 3.7.2020 (tenuto conto della sospensione di cui agli artt. 83, DL 18/2020 e 36, comma 1, DL 23/2020), la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2416/2019, pubblicata il 5.11.2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. COroparte_3
1 1445/2016 - emesso in data 7.10.2016 per l'importo di € 115.404,04, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per prestazioni sanitarie di assistenza sanitaria residenziale rese dalla RSA Villa Simpliciano in Meta (NA), di cui è proprietaria e gestore, in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, sulla base della fattura n. 13 del 30.11.2010 -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il Centro alla rifusione delle spese di lite. CO In particolare, il giudice del primo grado, nell'accogliere l'opposizione dell' dava atto che, essendo oggetto del giudizio il superamento del tetto di spesa annuale di macroarea, eccepito CO COr dall' e da ritenersi distinto dalla (capacità operativa massima del centro), l'
[...]
opponente aveva versato in atti copia della nota del Responsabile del Distretto 59 n. 3912 Parte_2 del 13.4.2011, “in cui si contestava al Centro opposto, relativamente all'anno 2010, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa”, mentre il Centro non aveva fornito nessuna prova in senso opposto.
Aggiungeva, infine, che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile da parte del
SSN per cui non sono remunerabili le prestazioni esorbitanti detto tetto di spesa anche se complessivamente risultassero inferiori erogativa di prestazioni riconosciuta al centro (COM)…” e che, quindi, nel caso di specie difettava il presupposto per il riconoscimento dei un diritto di credito in capo al centro opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società , lamentando, con un unico Pt_1 articolato motivo, l'erronea applicazione da parte del primo giudice delle regole di ripartizione dell'onere della prova, considerato che il superamento del tetto di spesa costituisce ormai pacificamente fatto impeditivo dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico CO dell' e che, comunque, nessuna prova “in ordine al quantum del tetto di spesa assegnato per
l'anno 2010” era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall' e in particolare della nota n. 3912 del 13.4.2011 e la possibilità per Parte_2
CO l' di fornire tale prova “solo ed esclusivamente mediante la produzione del summenzionato contratto di budget asseritamente sottoscritto tra le parti” (cfr. pagg. 7 e 8 appello). Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo con declaratoria di esecutorietà, CO nonché, in subordine, la condanna dell' al pagamento della somma di € 115.404,04 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. CO L nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 15.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei soli termini per il deposito delle comparse conclusionali.
2 L'appello è infondato e va respinto.
Va, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la produzione del contratto relativo alle prestazioni del 2010, a cui la fattura azionata nel presente giudizio si riferisce, sebbene tale CO mancanza non sia stata rilevata dal primo giudice, né sia stata eccepita dall' nel corso del giudizio: ed infatti, dall'esame degli atti risulta che il contratto non è stato mai depositato dal Centro appellante, il quale si è limitato a lamentare (erroneamente) il suo mancato deposito da parte CO dell' a ciò tenuta (cfr. appello pag. 8).
Ad ogni modo, l'appello è, comunque, inammissibile e infondato anche per le ragioni di seguito esposte. CO Nella fattispecie in esame, deve ritenersi definitivamente accertato che il rifiuto dell' di provvedere al pagamento delle prestazioni di cui alla fattura n. 13 del 30.11.2010 (unica realmente posta a base della richiesta monitoria, sebbene nella sentenza impugnata si faccia riferimento anche alla fattura n. 15), si fonda sull'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca o macroarea e che le prestazioni sono state rese dopo la data prevista in via preventiva per lo sforamento: in tal senso si è espresso chiaramente il primo giudice, il quale ha effettuato una specifica distinzione tra tale COr limite e la capacità operativa massima ( ) concessa al centro, specificando che le prestazioni COr esorbitanti il tetto di spesa non sono remunerabili neppure se contenute nei limiti della , senza nessun accertamento in relazione all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica.
Tale accertamento, costituente il presupposto della decisione, non è stato oggetto di uno specifico motivo di appello da parte del Centro Pitagora, il quale non solo non ha specificamente censurato l'errore della decisione nell'aver ricondotto la fattispecie al superamento del tetto di branca, ma, in modo confuso, anche nell'atto di appello (così come peraltro già nella comparsa di costituzione in primo grado) ha fatto più volte riferimento, da un lato, alla mancata produzione da CO parte dell' del contratto sottoscritto tra le parti quale unico strumento atto a provare il superamento del tetto di spesa fissato per la struttura sanitaria e, dall'altro - reiterando le deduzioni sul punto già esposte in primo grado in sede di atto di comparsa di costituzione e risposta - all'erroneità del dato relativo all'ammontare del limite di spesa fissato in € 1.396.000,00 in luogo dell'importo pari ad € 1.090.000,00. CO Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che l' ha negato il pagamento delle prestazioni per cui è causa per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, con la conseguenza che le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione alla mancata prova da parte CO dell' del superamento del tetto di struttura e del suo importo devono ritenersi irrilevanti alla luce della mancata specifica impugnazione della sentenza su tale punto.
Così delineato l'oggetto del giudizio, in linea generale, va ribadito che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, come correttamente dedotto
3 CO dall'appellante nel primo motivo di appello che sul punto va accolto, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. CO Ove si realizzi tale sforamento e l' ne fornisca la prova non è possibile configurare un diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ex multis, Cass. 10182/2021; Cass. 5661/2021), atteso che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite ineludibile alla remunerazione delle prestazioni, dettato da invalicabili e inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le tante, da ultimo Cass., 25184/2024 e in precedenza, Cass., 27608/2019 che richiama COs. Stato, n. 566/2016, n. 566 e Cass., 13884/2020).
La necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria (esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità) trova, comunque, un contrappeso nell'insussistenza di un obbligo in capo alla struttura privata accreditata di rendere le prestazioni eccedenti quelle concordate e nel godimento di una posizione di rilievo connessa all'affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., 26334/2021; Cass., 27608/2019) e, in ogni caso, costituisce il perseguimento di interessi collettivi e pubblici che non possono essere subordinati e condizionati agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cass. 27608/2019, la quale ha anche aggiunto che
“in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare CO corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui CO la e la non avrebbero potuto sottrarsi”). Pt_3
In ordine alla prova del fatto impeditivo la Suprema Corte ha anche precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»
(Cass. 4375 del 2023, la quale ha anche aggiunto che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). CO Orbene, nel caso in esame, l' in sede di opposizione al provvedimento monitorio, aveva eccepito l'avvenuto superamento del tetto di macroarea alla data del 15.9.2010, citando espressamente la Relazione a firma del Responsabile del Distretto sanitario prot. n. 12922 del
11.11.2016 e la nota prot. n. 0094017 del Direttore Coordinamento Socio Sanitario del 10.11.2016,
4 nella quale si comunicava l'impossibilità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 13 del
30.11.2010 in ragione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Il Centro già in primo grado non aveva contestato il contenuto di tali documenti, né la loro CO ricezione, tanto che il Tribunale citando la nota prot. 3912 del 13.4.2011 riconosceva che l' aveva dimostrato di aver contestato al Centro “l'impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa” e il Centro nulla aveva dedotto o prodotto per dimostrare il contrario.
A ben vedere, quindi, la sentenza, rinvenendo un principio di prova del superamento nella nota CO prodotta in primo grado dall' ha affermato che il Centro non aveva fornito una prova volta a scalfire tali risultanze.
Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice non è stato censurato nell'atto di appello, in cui l'appellante, dopo avere, in linea di principio, ribadito che l'onere della prova CO dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa ricade sull' ha dedotto la mancata prova riferendola confusamente (come emerge chiaramente dai passaggi dell'atto di appello riportati sopra) sia al tetto di branca, che a quello di struttura. Anche il passaggio dell'appello in cui si contesta l'idoneità probatoria della nota prot. 3912 del 13.4.2011 è evidentemente riferito al CO quantum del tetto di spesa di struttura, che l' avrebbe dovuto provare solo depositando in giudizio il contratto sottoscritto con il centro (il cui onere di deposito, pervero, incombe sulla parte attrice, trattandosi del titolo posto a base della pretesa azionata).
In altri termini, l'appello non contiene nessuna specifica censura sul superamento del tetto di spesa di macroarea, né lamenta la mancata adozione degli atti autoritativi posti a base delle note CO comunicate dall' ovvero la non corrispondenza del contenuto delle note stesse a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico ovvero ancora la mancata comunicazione al Centro da parte CO dell' dell'avvenuto sforamento. Né ancora, censura specificamente la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il superamento del tetto di macroarea in difformità dell'oggetto effettivo del giudizio.
Per completezza, va osservato che l'appellante ha invocato anche il contenuto della nota prot. CO 657/2011, da ricondursi nelle ricognizioni di debito, atteso che in essa l' avrebbe riconosciuto la correttezza delle fatture inviatele e, quindi, la liquidabilità delle prestazioni ivi indicate.
La nota in commento non risulta, tuttavia, prodotta agli atti, essendo stata, invece, con ogni probabilità, erroneamente depositata in suo luogo la nota prot. n. 12659 del 17.12.2010.
Anche dalla lettura della nota in esame, in ogni caso, non si ricava il contenuto invocato dall'appellante: nella nota, infatti, è contenuto il riconoscimento della congruità dell'importo indicato nella fattura rispetto al numero delle prestazioni rese nei mesi di novembre 2010; ciò non implica, però, nessun riconoscimento della loro effettiva remunerabilità.
5 Ad ogni modo, anche un eventuale riconoscimento non sarebbe stato, comunque, idoneo, per le ragioni già esposte sopra, a determinare l'obbligo del pagamento delle prestazioni rese oltre il budget di spesa annuale fissato per la macroarea (cfr. Cass., 25184/2024).
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. CO Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2416/2019, pubblicata il 5.11.2019,
[...] nei confronti dell , così provvede: COroparte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il COsigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo COsigliere dott.ssa Federica Salvatore COsigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2401/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 P.IVA_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO
NO (c.f. ) e ON SO (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 presso lo C.F._2
CP_ studio di (già Avvocato Antonio Borraccino ed stp – c.f. COroparte_1
); P.IVA_2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. COroparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CO atto tempestivamente notificato in data 3.7.2020 (tenuto conto della sospensione di cui agli artt. 83, DL 18/2020 e 36, comma 1, DL 23/2020), la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2416/2019, pubblicata il 5.11.2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. COroparte_3
1 1445/2016 - emesso in data 7.10.2016 per l'importo di € 115.404,04, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per prestazioni sanitarie di assistenza sanitaria residenziale rese dalla RSA Villa Simpliciano in Meta (NA), di cui è proprietaria e gestore, in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, sulla base della fattura n. 13 del 30.11.2010 -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il Centro alla rifusione delle spese di lite. CO In particolare, il giudice del primo grado, nell'accogliere l'opposizione dell' dava atto che, essendo oggetto del giudizio il superamento del tetto di spesa annuale di macroarea, eccepito CO COr dall' e da ritenersi distinto dalla (capacità operativa massima del centro), l'
[...]
opponente aveva versato in atti copia della nota del Responsabile del Distretto 59 n. 3912 Parte_2 del 13.4.2011, “in cui si contestava al Centro opposto, relativamente all'anno 2010, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa”, mentre il Centro non aveva fornito nessuna prova in senso opposto.
Aggiungeva, infine, che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile da parte del
SSN per cui non sono remunerabili le prestazioni esorbitanti detto tetto di spesa anche se complessivamente risultassero inferiori erogativa di prestazioni riconosciuta al centro (COM)…” e che, quindi, nel caso di specie difettava il presupposto per il riconoscimento dei un diritto di credito in capo al centro opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società , lamentando, con un unico Pt_1 articolato motivo, l'erronea applicazione da parte del primo giudice delle regole di ripartizione dell'onere della prova, considerato che il superamento del tetto di spesa costituisce ormai pacificamente fatto impeditivo dell'obbligazione di pagamento, con onere della prova a carico CO dell' e che, comunque, nessuna prova “in ordine al quantum del tetto di spesa assegnato per
l'anno 2010” era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall' e in particolare della nota n. 3912 del 13.4.2011 e la possibilità per Parte_2
CO l' di fornire tale prova “solo ed esclusivamente mediante la produzione del summenzionato contratto di budget asseritamente sottoscritto tra le parti” (cfr. pagg. 7 e 8 appello). Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo con declaratoria di esecutorietà, CO nonché, in subordine, la condanna dell' al pagamento della somma di € 115.404,04 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. CO L nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 15.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei soli termini per il deposito delle comparse conclusionali.
2 L'appello è infondato e va respinto.
Va, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la produzione del contratto relativo alle prestazioni del 2010, a cui la fattura azionata nel presente giudizio si riferisce, sebbene tale CO mancanza non sia stata rilevata dal primo giudice, né sia stata eccepita dall' nel corso del giudizio: ed infatti, dall'esame degli atti risulta che il contratto non è stato mai depositato dal Centro appellante, il quale si è limitato a lamentare (erroneamente) il suo mancato deposito da parte CO dell' a ciò tenuta (cfr. appello pag. 8).
Ad ogni modo, l'appello è, comunque, inammissibile e infondato anche per le ragioni di seguito esposte. CO Nella fattispecie in esame, deve ritenersi definitivamente accertato che il rifiuto dell' di provvedere al pagamento delle prestazioni di cui alla fattura n. 13 del 30.11.2010 (unica realmente posta a base della richiesta monitoria, sebbene nella sentenza impugnata si faccia riferimento anche alla fattura n. 15), si fonda sull'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca o macroarea e che le prestazioni sono state rese dopo la data prevista in via preventiva per lo sforamento: in tal senso si è espresso chiaramente il primo giudice, il quale ha effettuato una specifica distinzione tra tale COr limite e la capacità operativa massima ( ) concessa al centro, specificando che le prestazioni COr esorbitanti il tetto di spesa non sono remunerabili neppure se contenute nei limiti della , senza nessun accertamento in relazione all'applicazione della Regressione Tariffaria Unica.
Tale accertamento, costituente il presupposto della decisione, non è stato oggetto di uno specifico motivo di appello da parte del Centro Pitagora, il quale non solo non ha specificamente censurato l'errore della decisione nell'aver ricondotto la fattispecie al superamento del tetto di branca, ma, in modo confuso, anche nell'atto di appello (così come peraltro già nella comparsa di costituzione in primo grado) ha fatto più volte riferimento, da un lato, alla mancata produzione da CO parte dell' del contratto sottoscritto tra le parti quale unico strumento atto a provare il superamento del tetto di spesa fissato per la struttura sanitaria e, dall'altro - reiterando le deduzioni sul punto già esposte in primo grado in sede di atto di comparsa di costituzione e risposta - all'erroneità del dato relativo all'ammontare del limite di spesa fissato in € 1.396.000,00 in luogo dell'importo pari ad € 1.090.000,00. CO Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che l' ha negato il pagamento delle prestazioni per cui è causa per l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, con la conseguenza che le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione alla mancata prova da parte CO dell' del superamento del tetto di struttura e del suo importo devono ritenersi irrilevanti alla luce della mancata specifica impugnazione della sentenza su tale punto.
Così delineato l'oggetto del giudizio, in linea generale, va ribadito che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, come correttamente dedotto
3 CO dall'appellante nel primo motivo di appello che sul punto va accolto, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. CO Ove si realizzi tale sforamento e l' ne fornisca la prova non è possibile configurare un diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ex multis, Cass. 10182/2021; Cass. 5661/2021), atteso che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite ineludibile alla remunerazione delle prestazioni, dettato da invalicabili e inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le tante, da ultimo Cass., 25184/2024 e in precedenza, Cass., 27608/2019 che richiama COs. Stato, n. 566/2016, n. 566 e Cass., 13884/2020).
La necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria (esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità) trova, comunque, un contrappeso nell'insussistenza di un obbligo in capo alla struttura privata accreditata di rendere le prestazioni eccedenti quelle concordate e nel godimento di una posizione di rilievo connessa all'affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., 26334/2021; Cass., 27608/2019) e, in ogni caso, costituisce il perseguimento di interessi collettivi e pubblici che non possono essere subordinati e condizionati agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cass. 27608/2019, la quale ha anche aggiunto che
“in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare CO corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui CO la e la non avrebbero potuto sottrarsi”). Pt_3
In ordine alla prova del fatto impeditivo la Suprema Corte ha anche precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»
(Cass. 4375 del 2023, la quale ha anche aggiunto che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”). CO Orbene, nel caso in esame, l' in sede di opposizione al provvedimento monitorio, aveva eccepito l'avvenuto superamento del tetto di macroarea alla data del 15.9.2010, citando espressamente la Relazione a firma del Responsabile del Distretto sanitario prot. n. 12922 del
11.11.2016 e la nota prot. n. 0094017 del Direttore Coordinamento Socio Sanitario del 10.11.2016,
4 nella quale si comunicava l'impossibilità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 13 del
30.11.2010 in ragione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Il Centro già in primo grado non aveva contestato il contenuto di tali documenti, né la loro CO ricezione, tanto che il Tribunale citando la nota prot. 3912 del 13.4.2011 riconosceva che l' aveva dimostrato di aver contestato al Centro “l'impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa” e il Centro nulla aveva dedotto o prodotto per dimostrare il contrario.
A ben vedere, quindi, la sentenza, rinvenendo un principio di prova del superamento nella nota CO prodotta in primo grado dall' ha affermato che il Centro non aveva fornito una prova volta a scalfire tali risultanze.
Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice non è stato censurato nell'atto di appello, in cui l'appellante, dopo avere, in linea di principio, ribadito che l'onere della prova CO dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa ricade sull' ha dedotto la mancata prova riferendola confusamente (come emerge chiaramente dai passaggi dell'atto di appello riportati sopra) sia al tetto di branca, che a quello di struttura. Anche il passaggio dell'appello in cui si contesta l'idoneità probatoria della nota prot. 3912 del 13.4.2011 è evidentemente riferito al CO quantum del tetto di spesa di struttura, che l' avrebbe dovuto provare solo depositando in giudizio il contratto sottoscritto con il centro (il cui onere di deposito, pervero, incombe sulla parte attrice, trattandosi del titolo posto a base della pretesa azionata).
In altri termini, l'appello non contiene nessuna specifica censura sul superamento del tetto di spesa di macroarea, né lamenta la mancata adozione degli atti autoritativi posti a base delle note CO comunicate dall' ovvero la non corrispondenza del contenuto delle note stesse a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico ovvero ancora la mancata comunicazione al Centro da parte CO dell' dell'avvenuto sforamento. Né ancora, censura specificamente la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il superamento del tetto di macroarea in difformità dell'oggetto effettivo del giudizio.
Per completezza, va osservato che l'appellante ha invocato anche il contenuto della nota prot. CO 657/2011, da ricondursi nelle ricognizioni di debito, atteso che in essa l' avrebbe riconosciuto la correttezza delle fatture inviatele e, quindi, la liquidabilità delle prestazioni ivi indicate.
La nota in commento non risulta, tuttavia, prodotta agli atti, essendo stata, invece, con ogni probabilità, erroneamente depositata in suo luogo la nota prot. n. 12659 del 17.12.2010.
Anche dalla lettura della nota in esame, in ogni caso, non si ricava il contenuto invocato dall'appellante: nella nota, infatti, è contenuto il riconoscimento della congruità dell'importo indicato nella fattura rispetto al numero delle prestazioni rese nei mesi di novembre 2010; ciò non implica, però, nessun riconoscimento della loro effettiva remunerabilità.
5 Ad ogni modo, anche un eventuale riconoscimento non sarebbe stato, comunque, idoneo, per le ragioni già esposte sopra, a determinare l'obbligo del pagamento delle prestazioni rese oltre il budget di spesa annuale fissato per la macroarea (cfr. Cass., 25184/2024).
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. CO Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2416/2019, pubblicata il 5.11.2019,
[...] nei confronti dell , così provvede: COroparte_3
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il COsigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6