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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9005/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 19.10.2018 iscritto al n. 2061/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025 e pendente TRA
(C.F ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce, su foglio separato, dall'Avv. Francesco Miragliotti (C.F. ) C.F._1
e dall'Avv. Umberto Cavalli (C.F. ); C.F._2
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F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.,
APP ELLA TO - C ON TU MAC E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.7.2014 la società CP_2 Parte_2 deduceva: di aver partecipato al bando ministeriale del 2003 denominato “settore
[...] turistico-alberghiero”, presentando istanza per la concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un'attività produttiva consistente in una palestra in Capua alla via Appia, rientrante nell'ambito 0.92.33.F “impianti e strutture ricreativi per il tempo libero”; che il progetto rientrava
1 nei primi posti della graduatoria ed era ammesso al finanziamento per l'importo di euro 187.000,00 pari al 100% della somma complessivamente consentita “per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva”, che pertanto con decreto n. 143644 del 21.07.2005, la Direzione
Generale per il coordinamento degli incentivi delle imprese del Ministero per le Attività Produttive disponeva in favore della la concessione del suddetto contributo in conto impianti;
che Parte_3
l'art. 2 del richiamato decreto stabiliva l'erogazione della somma da parte della banca concessionaria in tre quote annuali ciascuna di importo pari ad euro 61.240,00 da versarsi con le seguenti modalità: la prima entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale, la seconda alla stessa data dell'anno successivo, la terza alla stessa data del secondo anno successivo;
che la Società dava quindi avvio ai lavori, provvedendo alla presentazione della D.I.A. al Comune di Capua e alla stipula di un contratto d'appalto; che veniva altresì trasmessa tutta la documentazione richiesta dal decreto ministeriale e, di conseguenza, la banca concessionaria disponeva l'erogazione della prima e della seconda quota;
che i lavori edili venivano conclusi in data 25.09.2009, in osservanza dei termini fissati dal Decreto, e la palestra apriva al pubblico, avviando la propria attività tutt'ora in corso;
che tuttavia, in data 02.08.2012, la banca concessionaria trasmetteva al Ministero la relazione sullo stato finale del programma di investimenti, redatto a seguito di sopralluogo effettuato in data 16.10.2009 presso l'unità produttiva e dei rilievi della Guardia di Finanza di cui al verbale del 15.04.2010, dalla quale si evincevano elementi che potevano comportare la revoca delle agevolazioni;
che pertanto, alla luce di quanto emerso, in data 30.09.2013, il comunicava l'avvio del Controparte_1 procedimento di revoca del contributo fondato su tre motivi:
1) “le spese dichiarate dalla ditta beneficiaria non risultavano integralmente pagate alla data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate alla liquidazione della prima
e seconda quota di contributo”;
2) “sulla base delle informazioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza redatto dal nucleo di polizia tributaria di Caserta è emerso che i titoli di spesa attinenti al capitolo “opere murarie ed assimilabili” relativi alle forniture effettuate dalla ditta DC Service di sono Parte_4 stati ritenuti oggettivamente inesistenti;
3) “la ditta non ha ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 3 della lettera M del decreto di attribuzione provvisoria delle agevolazioni relativamente alla trasmissione delle dichiarazioni di monitoraggio relative agli esercizi 06/07/08/09/10/11”; che nonostante le controdeduzioni della
Società , con decreto n. 3884 del 04.12.2013, notificato il Controparte_3
26.01.2014, il Direttore Generale del Controparte_4 disponeva la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del D.M. n. 143644/2005 unitamente al
2 recupero dei ratei già erogati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la destinazione del terzo rateo non corrisposto al patrimonio dello Stato;
che sulla base di tali premesse, la Società proponeva ricorso innanzi al TAR Campania per l'annullamento del provvedimento di revoca, ed il TAR con sentenza 2698/2014 pubblicata il 15.05.2014, dichiarava il difetto di giurisdizione sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto premesso l'attrice chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'agevolazione finanziaria ed il conseguente diritto ad ottenere il terzo rateo, nonché il risarcimento del danno da parte della concessionaria. CP_5
Si costituiva il che eccepiva la correttezza del provvedimento Controparte_1 di revoca del contributo, a causa delle violazioni poste in essere dall'attrice in quanto: 1) le spese del programma erano irregolari per la parte rendicontata nel capitolo “Opere murarie ed assimilate”,
e per la carenza dei requisiti formali e sostanziali della documentazione presentata relativa al capitolo “Macchinari, impianti ed attrezzature;
2) i titoli di spesa relativi alle fatture della DC
Services di erano risultati oggettivamente inesistenti;
3) la beneficiaria non aveva Parte_5 ottemperato all'obbligo di cui all'art. 3 lett.m) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni relativamente alla trasmissione delle dichiarazioni di monitoraggio inerenti agli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010-2011; asseriva che l'istruttoria era stata correttamente svolta dalla banca concessionaria e che le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza avevano pieno valore probatorio, che le fatture presentate dalla per l'importo di euro 194.500,00 erano CP_6 giustificate solo per i lavori di fatto eseguiti, nei limiti di euro 45.100,00 per le fatture emesse da
DC Services, mentre le altre fatture emesse dalla DC Services avevano importi e/o date diverse ed Pa altre ancora erano difformi da quelle acquisite alla , che la non veridicità delle dichiarazioni e della documentazione avevano violato il rapporto di fiducia intercorrente tra la beneficiaria e la
Pubblica Amministrazione e che la società attrice non aveva rispettato le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto di concessione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 9005/2018 pubblicata il 19.10.2018, rigettava la domanda di annullamento del decreto di revoca ritenendola infondata.
In particolare, riteneva rilevante la violazione concernente il mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio inerenti gli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010-2011, che aveva comportato la violazione dell'art. 11 del Regolamento rubricato “Controlli ed ispezioni”, che prevede al comma 1 bis che la mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni richieste.
Riteneva, altresì, che la contestazione sul merito della scelta della revoca non era ammissibile in sede di giudizio ordinario, in quanto scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, che non
3 era neanche ingiustificata, considerato che la generale disciplina in tema di controlli di spesa impone alla Pubblica Amministrazione un particolare rigore nella spendita del denaro pubblico.
Riteneva, inoltre, fondato anche l'altro rilievo concernente la non corrispondenza tra le fatture presentate dalla e le fatture emesse dalla DC Services per i Controparte_3 lavori relativi alle opere murarie ed assimilate, ritenendo irrilevante l'esito del giudizio dinanzi alla
Commissione Tributaria che si riferiva all'illecito fiscale ed al quale il non aveva CP_1 partecipato.
Avverso tale sentenza la Società di ha proposto appello, con atto di CP_2 Controparte_3 citazione notificato il 18.04.2019, per i seguenti motivi: il Tribunale non aveva svolto attività istruttoria, e non aveva valutato adeguatamente la documentazione depositata da parte attrice che comprovava l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo;
non si era pronunciato sulla eccezione, concernente la contestazione del mancato pagamento delle spese alla data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, che l'onere era stato imposto solo con la circolare n.1/2007 successiva alla concessione del contributo ed alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che non aveva portata retroattiva;
non aveva valutato, quanto alla seconda contestazione relativa ai titoli di spesa oggettivamente inesistenti, l'esito del procedimento dinanzi alla
Commissione Tributaria che aveva accertato la responsabilità della sola DC Services;
aveva ritenuto giustificata la revoca per un motivo formale, costituito dal mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio, in contrasto con la consolidata prassi amministrativa.
Pur ritualmente citato, il non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 21.10.2025, la sola parte costituita ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda ritenendo che l'attrice non avesse “puntualmente dimostrato l'infondatezza dei rilievi posti a fondamento del reso provvedimento di revoca”.
L'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
a) il Tribunale non aveva svolto attività istruttoria e non aveva valutato adeguatamente la documentazione depositata da parte attrice che comprovava l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo;
b) non si era pronunciato sulla eccezione, concernente la contestazione del mancato pagamento delle spese alla data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, secondo la quale
4 l'onere era stato imposto solo con la circolare n.1/2007 successiva alla concessione del contributo ed alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che non aveva portata retroattiva;
c) non aveva valutato, quanto alla seconda contestazione relativa ai titoli di spesa oggettivamente inesistenti, l'esito del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria che aveva accertato la responsabilità della sola DC Services;
d) aveva ritenuto giustificata la revoca per un motivo meramente formale, costituito dal mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio, in contrasto con la contraria consolidata prassi amministrativa.
Gli argomenti suddetti sono stati dalla società appellante riassunti in tre motivi di appello;
con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, con il secondo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia, da parte del giudice, sulla eccezione della inesistenza dell'obbligo di integrale pagamento delle spese all'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della pronunzia sulla illegittimità della revoca per motivi formali, premessa .la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.
Ad avviso della Corte l'infondatezza del terzo motivo di appello, relativo alla illegittimità della revoca per motivi formali, comporta il rigetto dell'appello, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Ed infatti, diversamente da quanto opinato da parte appellante, la mancata osservanza di obblighi espressamente previsti dal decreto di assegnazione delle agevolazioni deve ritenersi sufficiente per legittimare della revoca del beneficio da parte della P.A..
L'art. 3 comma 2 del predetto decreto, nel prevedere che “le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del comma 1, oltre che nei casi in cui fossero state accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore”, non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione, prevedendo quale conseguenza fisiologica ed automatica della violazione degli obblighi di cui alle lettere a) – m) - tra cui quella in esame - la revoca delle agevolazioni. Solo per le altre e diverse ( da quelle tipizzate ) inadempienze viene fatto riferimento ad una valutazione sulla “gravità” dell'inadempienza.
Né potrebbe ritenersi che la disciplina dettata dal decreto sia ingiustificatamente rigorosa, posto che, come osservato anche dal giudice di primo grado, trattandosi di concessioni aventi ad oggetto la assegnazione di benefici economici di provenienza pubblica, il rigore formale nel rispetto della
5 procedura è ampiamente giustificato dalla necessità di operare controlli molto rigorosi volti a verificare che il denaro sia effettivamente destinato alle finalità dichiarate.
Ciò posto, deve concludersi che il mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio inerenti agli esercizi 2006/2007/2008/2009/2010/2011 costituisce, a parere di questa Corte, legittimo motivo di revoca delle agevolazioni.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, in quanto l'appellato non si è costituito.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza 9005/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 19.10.2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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