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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, RE
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1865/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1t
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2887/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 01420250000548236000, anno di imposta 2021, correlata al Modello Unico 2022, notificata in data 30.4.2025, dell'importo di euro 27.002,84.
Premetteva che:
· tale cartella era stata preceduta da comunicazione di irregolarità n. 0208619822001, per la quale aveva presentato istanza in autotutela, esponendo motivazioni che l'Ufficio non aveva ritenuto accogliere;
· le somme richieste con tale comunicazione derivavano dall'applicazione della disciplina delle società di comodo di cui alla legge 724/94, riservata alle società in perdita sistematica da 5 anni consecutivi;
· la società a cui era stata applicata la suddetta disciplina è la "Società_1. snc di Ricorrente_1”, CF P.IVA_1, nella quale il ricorrente ricopre, assieme al fratello, la carica di socio ed amministratore, con quota di partecipazione al 50%;
· dalla applicazione di tale disciplina per l'anno di imposta 2021, fu determinato un reddito minimo di euro 103.266,00 da imputare ai soci in parti uguali;
· sulla base di tale reddito minimo di euro 51.133,00 pro-capite, erano scaturite maggiori imposte lrpef nonché maggiori contributi lnps;
· le perdite dichiarate dalla società già a partire dall'anno 2016 furono determinate innanzitutto da una crisi generale del settore tessile e dell'abbigliamento sportivo in cui la stessa operava;
· le perdite dichiarate dal 2017 al 2021 erano state determinate dalla effettiva situazione di crisi aziendale, e non da una volontà elusiva, che aveva portato alla sospensione dell'attività manifatturiera svolta per oltre un trentennio;
· la disciplina delle società di comodo discendente dalla perdita sistematica era stata abolita dal periodo di imposta 2022, ad opera dell'articolo 9 comma 1, del Decreto Semplificazioni;
Tutto ciò premesso in punto di fatto, chiedeva disporsi l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In uno al ricorso introduttivo formulava istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta-Andria e Trani, in via preliminare opponeva e documentava che:
· con comunicazione di irregolarità n. 0208619822001, aveva comunicato al contribuente, odierno ricorrente, gli esiti del controllo automatizzato ex articolo 36-bis, DPR n. 600/1973, svolto sulla dichiarazione dei redditi modello Unico PF 2022 presentato per l'anno d'imposta 2021;
· in particolare, aveva chiesto al contribuente il versamento dell'irpef, delle addizionali regionale e comunale nonché dei contributi previdenziali dichiarati e non versati, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni per omesso versamento in misura ridotta;
· avverso tale comunicazione il contribuente aveva presentato istanza di riesame, che si concludeva con esito negativo per insufficienza di elementi a chiarimento;
· a fronte della mancata acquiescenza del contribuente, in data 30 aprile 2025 seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 01420250000548236, con la quale veniva confermata la richiesta delle imposte di cui alla comunicazione di irregolarità, unitamente agli interessi e alle sanzioni in misura piena.
Ciò premesso, l'Ufficio eccepiva l'infondatezza del motivo di ricorso introdotto dal ricorrente – secondo cui le somme richieste derivano dalla applicazione della disciplina delle società di comodo di cui alla Legge 724/94, riservata alle società in perdita sistematica da 5 anni consecutivi» nei confronti della società Società_1
snc di Ricorrente_1 - a tal fine opponendo e documentando che le somme richieste con il controllo automatizzato non discendevano dall'applicazione della disciplina delle società di comodo o da un disconoscimento di perdite, bensì da un mero recupero di imposte dichiarate dal contribuente nella dichiarazione relativa alla persona fisica (modello Unico PF 2022) e non versate.
In particolare: euro 794,00 per addizionale regionale, euro 381,00 per addizionale comunale ed euro
18.067,00 per irpef, peraltro richiesta in misura inferiore rispetto a quella di euro 19.027,00 dichiarata e non versata dal contribuente, avendo (esso Ufficio) ridotto da euro 2.937,00 a euro 1.977,00 la compensazione dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
Opponendosi all'avversa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, concludeva per sentir rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla previsione dell'art. 18, D. Lgs. n. 546/1992, i motivi espressi dal ricorrente costituiscono la c.
d. causa petendi;
ovverosia: l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.
E, considerato che l'enunciazione dei motivi consente di valutare la fondatezza del ricorso, va da sé che tale elemento è assolutamente essenziale, atteso che la parte non solo ha l'interesse, ma anche l'obbligo di fornire al giudice ogni ragione, motivazione o indicazione che sia utile a sostenere il suo reclamo diretto all'annullamento della pretesa fiscale e/o al suo ridimensionamento.
Per l'effetto, l'impugnazione di una pretesa tributaria basata su motivazioni sbagliate, nel senso che viene chiesto l'annullamento di un atto impositivo per motivi estranei rispetto a quelli che lo legittimerebbero, non può che comportare il rigetto del ricorso nel merito.
Ciò premesso in punto di diritto, nel merito della fattispecie qui in esame il Collegio rileva che, come opposto e documentato dall'Ufficio e non contrastato dal ricorrente, le somme richieste con il controllo automatizzato non discendono dall'applicazione della disciplina delle società di comodo o da un disconoscimento di perdite, come erroneamente eccepito dalla parte, bensì da un mero recupero di imposte da egli dovute e non versate correlate alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021.
Talchè, non avendo tali allegazioni formato oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., consegue la pacificità dei fatti dedotti dalla resistente Agenzia delle
Entrate e, per l'effetto, l'assoluta legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Da qui, consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia, liquidandole in euro 2.500.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, RE
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1865/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1t
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250000548236000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2887/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 01420250000548236000, anno di imposta 2021, correlata al Modello Unico 2022, notificata in data 30.4.2025, dell'importo di euro 27.002,84.
Premetteva che:
· tale cartella era stata preceduta da comunicazione di irregolarità n. 0208619822001, per la quale aveva presentato istanza in autotutela, esponendo motivazioni che l'Ufficio non aveva ritenuto accogliere;
· le somme richieste con tale comunicazione derivavano dall'applicazione della disciplina delle società di comodo di cui alla legge 724/94, riservata alle società in perdita sistematica da 5 anni consecutivi;
· la società a cui era stata applicata la suddetta disciplina è la "Società_1. snc di Ricorrente_1”, CF P.IVA_1, nella quale il ricorrente ricopre, assieme al fratello, la carica di socio ed amministratore, con quota di partecipazione al 50%;
· dalla applicazione di tale disciplina per l'anno di imposta 2021, fu determinato un reddito minimo di euro 103.266,00 da imputare ai soci in parti uguali;
· sulla base di tale reddito minimo di euro 51.133,00 pro-capite, erano scaturite maggiori imposte lrpef nonché maggiori contributi lnps;
· le perdite dichiarate dalla società già a partire dall'anno 2016 furono determinate innanzitutto da una crisi generale del settore tessile e dell'abbigliamento sportivo in cui la stessa operava;
· le perdite dichiarate dal 2017 al 2021 erano state determinate dalla effettiva situazione di crisi aziendale, e non da una volontà elusiva, che aveva portato alla sospensione dell'attività manifatturiera svolta per oltre un trentennio;
· la disciplina delle società di comodo discendente dalla perdita sistematica era stata abolita dal periodo di imposta 2022, ad opera dell'articolo 9 comma 1, del Decreto Semplificazioni;
Tutto ciò premesso in punto di fatto, chiedeva disporsi l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
In uno al ricorso introduttivo formulava istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione del merito in pubblica udienza.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta-Andria e Trani, in via preliminare opponeva e documentava che:
· con comunicazione di irregolarità n. 0208619822001, aveva comunicato al contribuente, odierno ricorrente, gli esiti del controllo automatizzato ex articolo 36-bis, DPR n. 600/1973, svolto sulla dichiarazione dei redditi modello Unico PF 2022 presentato per l'anno d'imposta 2021;
· in particolare, aveva chiesto al contribuente il versamento dell'irpef, delle addizionali regionale e comunale nonché dei contributi previdenziali dichiarati e non versati, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni per omesso versamento in misura ridotta;
· avverso tale comunicazione il contribuente aveva presentato istanza di riesame, che si concludeva con esito negativo per insufficienza di elementi a chiarimento;
· a fronte della mancata acquiescenza del contribuente, in data 30 aprile 2025 seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 01420250000548236, con la quale veniva confermata la richiesta delle imposte di cui alla comunicazione di irregolarità, unitamente agli interessi e alle sanzioni in misura piena.
Ciò premesso, l'Ufficio eccepiva l'infondatezza del motivo di ricorso introdotto dal ricorrente – secondo cui le somme richieste derivano dalla applicazione della disciplina delle società di comodo di cui alla Legge 724/94, riservata alle società in perdita sistematica da 5 anni consecutivi» nei confronti della società Società_1
snc di Ricorrente_1 - a tal fine opponendo e documentando che le somme richieste con il controllo automatizzato non discendevano dall'applicazione della disciplina delle società di comodo o da un disconoscimento di perdite, bensì da un mero recupero di imposte dichiarate dal contribuente nella dichiarazione relativa alla persona fisica (modello Unico PF 2022) e non versate.
In particolare: euro 794,00 per addizionale regionale, euro 381,00 per addizionale comunale ed euro
18.067,00 per irpef, peraltro richiesta in misura inferiore rispetto a quella di euro 19.027,00 dichiarata e non versata dal contribuente, avendo (esso Ufficio) ridotto da euro 2.937,00 a euro 1.977,00 la compensazione dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
Opponendosi all'avversa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, concludeva per sentir rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alla previsione dell'art. 18, D. Lgs. n. 546/1992, i motivi espressi dal ricorrente costituiscono la c.
d. causa petendi;
ovverosia: l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.
E, considerato che l'enunciazione dei motivi consente di valutare la fondatezza del ricorso, va da sé che tale elemento è assolutamente essenziale, atteso che la parte non solo ha l'interesse, ma anche l'obbligo di fornire al giudice ogni ragione, motivazione o indicazione che sia utile a sostenere il suo reclamo diretto all'annullamento della pretesa fiscale e/o al suo ridimensionamento.
Per l'effetto, l'impugnazione di una pretesa tributaria basata su motivazioni sbagliate, nel senso che viene chiesto l'annullamento di un atto impositivo per motivi estranei rispetto a quelli che lo legittimerebbero, non può che comportare il rigetto del ricorso nel merito.
Ciò premesso in punto di diritto, nel merito della fattispecie qui in esame il Collegio rileva che, come opposto e documentato dall'Ufficio e non contrastato dal ricorrente, le somme richieste con il controllo automatizzato non discendono dall'applicazione della disciplina delle società di comodo o da un disconoscimento di perdite, come erroneamente eccepito dalla parte, bensì da un mero recupero di imposte da egli dovute e non versate correlate alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021.
Talchè, non avendo tali allegazioni formato oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., consegue la pacificità dei fatti dedotti dalla resistente Agenzia delle
Entrate e, per l'effetto, l'assoluta legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Da qui, consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia, liquidandole in euro 2.500.