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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 75080/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ida Di Domenica, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bianchi e Paolo Coccanari, come da procura in Controparte_1 atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.12.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la LI il 28.3.2011, e di avere ottenuto la sentenza di separazione il Per_1
17.7.2020 (in atti), nonchè che il Tribunale pe i Minorenni aveva dichiarato lo stesso decaduto dalla responsabilità genitoriale, chiedeva la pronuncia di divorzio, l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, nonché di corrispondere per la LI la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo
Tribunale, con autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, dunque: affidamento esclusivo della LI alla madre, con diritto di visita padre-LI previo accordo con la madre e eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali, preso atto della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della LI pronunciata nei riguardi dell'odierno ricorrente dal T.M. nel 2015; assegno di mantenimento a carico del padre per la minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio, deduceva che il marito da anni si era disinteressato alla LI, sia moralmente che materialmente, e chiedeva l'affidamento esclusivo della LI, il suo collocamento presso la stessa, con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione, un assegno di mantenimento per la LI pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda del ricorrente inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Deve, poi, darsi atto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 31.10.2022, in atti, emergeva come la minore, che viveva con la madre e la nonna materna a casa di quest'ultima, non incontrasse il padre da anni, trasferitosi in IN pure da anni, nonché che non aveva alcuna intenzione di frequentarlo.
Ebbene, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita come vigenti, valutato l'interesse della LI minore, nonché l'atteggiamento di sostanziale disinteresse del ricorrente a ricostruire un rapporto con la LI, ormai quindicenne, specificandosi che la madre potrà decidere ogni questione riguardante la minore, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, e che, ove il padre volesse incontrare la ragazza, dovrà accordarsi previamente con la madre, potendosi svolgere un eventuale incontro, poi, previo consenso della minore, restando nella facoltà dello stesso attivare, eventualmente, l'intervento di Servizi Sociali per agevolare la loro frequentazione. D'altra parte, non risulta provata alcuna condotta ostacolante della resistente alla frequentazione padre-LI, risultando la messaggistica tra le parti prodotta dal ricorrente, che attesterebbe il suo interesse a vedere la LI e le difficoltà frapposte dalla comunque al 2020. CP_1
Quanto, poi, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla deve rilevarsi che la resistente non CP_1 ottemperava all'ordine del Giudice, di cui al provvedimento del 4.2.2022 e del 15.2.2024, di produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché della documentazione reddituale e bancaria, dunque omettendo di provare la sua complessiva situazione patrimoniale, come era suo onere. La domanda detta, dunque, deve essere rigettata.
Può, invece, accogliersi la domanda della circa la contribuzione economica a carico del padre per la CP_1 LI (euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), considerando che il padre non ha sostanzialmente alcun rapporto con la stessa, dunque non ha spese ordinarie di alcun genere, e rilevato che il ricorrente vive e lavora in IN (circostanza pacifica), senza che sia stato possibile ricostruire la sua effettiva capacità economica, avendo egli omesso di produrre tutta la documentazione richiesta e sopra detta e, per quanto riguarda quella depositata, senza alcuna traduzione;
d'altra parte, la somma chiesta e disposta di euro 400,00 mensili per la LI è da considerarsi quale minima indispensabile come contributo al suo sostentamento.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sia equo determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la LI da parte del ricorrente pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie per la LI, individuate in quelle di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-affida la LI minore in via esclusiva alla madre per ogni questione, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la LI a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore Parte_1 di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di CP_1 ogni mese);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 1.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 75080/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ida Di Domenica, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bianchi e Paolo Coccanari, come da procura in Controparte_1 atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.12.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la LI il 28.3.2011, e di avere ottenuto la sentenza di separazione il Per_1
17.7.2020 (in atti), nonchè che il Tribunale pe i Minorenni aveva dichiarato lo stesso decaduto dalla responsabilità genitoriale, chiedeva la pronuncia di divorzio, l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, nonché di corrispondere per la LI la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo
Tribunale, con autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, dunque: affidamento esclusivo della LI alla madre, con diritto di visita padre-LI previo accordo con la madre e eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali, preso atto della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della LI pronunciata nei riguardi dell'odierno ricorrente dal T.M. nel 2015; assegno di mantenimento a carico del padre per la minore pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio, deduceva che il marito da anni si era disinteressato alla LI, sia moralmente che materialmente, e chiedeva l'affidamento esclusivo della LI, il suo collocamento presso la stessa, con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione, un assegno di mantenimento per la LI pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda del ricorrente inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Deve, poi, darsi atto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 31.10.2022, in atti, emergeva come la minore, che viveva con la madre e la nonna materna a casa di quest'ultima, non incontrasse il padre da anni, trasferitosi in IN pure da anni, nonché che non aveva alcuna intenzione di frequentarlo.
Ebbene, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita come vigenti, valutato l'interesse della LI minore, nonché l'atteggiamento di sostanziale disinteresse del ricorrente a ricostruire un rapporto con la LI, ormai quindicenne, specificandosi che la madre potrà decidere ogni questione riguardante la minore, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, e che, ove il padre volesse incontrare la ragazza, dovrà accordarsi previamente con la madre, potendosi svolgere un eventuale incontro, poi, previo consenso della minore, restando nella facoltà dello stesso attivare, eventualmente, l'intervento di Servizi Sociali per agevolare la loro frequentazione. D'altra parte, non risulta provata alcuna condotta ostacolante della resistente alla frequentazione padre-LI, risultando la messaggistica tra le parti prodotta dal ricorrente, che attesterebbe il suo interesse a vedere la LI e le difficoltà frapposte dalla comunque al 2020. CP_1
Quanto, poi, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla deve rilevarsi che la resistente non CP_1 ottemperava all'ordine del Giudice, di cui al provvedimento del 4.2.2022 e del 15.2.2024, di produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché della documentazione reddituale e bancaria, dunque omettendo di provare la sua complessiva situazione patrimoniale, come era suo onere. La domanda detta, dunque, deve essere rigettata.
Può, invece, accogliersi la domanda della circa la contribuzione economica a carico del padre per la CP_1 LI (euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), considerando che il padre non ha sostanzialmente alcun rapporto con la stessa, dunque non ha spese ordinarie di alcun genere, e rilevato che il ricorrente vive e lavora in IN (circostanza pacifica), senza che sia stato possibile ricostruire la sua effettiva capacità economica, avendo egli omesso di produrre tutta la documentazione richiesta e sopra detta e, per quanto riguarda quella depositata, senza alcuna traduzione;
d'altra parte, la somma chiesta e disposta di euro 400,00 mensili per la LI è da considerarsi quale minima indispensabile come contributo al suo sostentamento.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sia equo determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la LI da parte del ricorrente pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie per la LI, individuate in quelle di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-affida la LI minore in via esclusiva alla madre per ogni questione, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la LI a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore Parte_1 di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di CP_1 ogni mese);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 1.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi