Art. 9.
Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.
I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.
I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.
Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.
Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.
I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.
I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.
Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.
Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.