Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' sostituito dal seguente:
"La pesca costiera e' quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia".
Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e' sostituito dal seguente:
"La pesca costiera e' quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia".