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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte ai numeri 5699 e
6408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenute in decisione all'udienza del giorno 19/03/2025, vertenti TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. , Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. ), Parte_9 C.F._9
(c.f. ), Parte_10 C.F._10
(c.f. ), Parte_11 C.F._11 difesi dall'avv. DE GRANDIS TOMMASO M. (c.f.
, C.F._12
APPELLANTI ed appellati
E
(c.f ), domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in VIA DEI PORTOGHESI 12 in ROMA, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO (c.f. , che la rappresenta C.F._13
e difende per legge,
APPELLATA ed appellante
OGGETTO: appelli avverso sentenza n. 10064/2023 emessa dal Tribunale
r.g. n. 1 di Roma in data 26/06/2023.
Conclusioni degli appellanti: “riquantificare l'indennità risarcitoria di parte attrice alla luce dei criteri dell'art. 8 della l. 604/1966, richiamato all'art. 32 della L. 183/2010, in applicazione dei principi euro-unitari e del
“dictum” della sent. n.5072/2016 delle SS. UU. della Suprema Corte di
Cassazione; condannare la al pagamento Controparte_2 degli onorari e delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori previsti per legge e ripetizione del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”. Conclusioni dell'appellata: “piaccia alla Corte di Appello, previa riunione al presente appello, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del gravame iscritto al proc. r.g.n. 6408/23:
a. rigettare l'appello principale siccome infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale:
b. escludere la responsabilità della Controparte_2 per danno euro-unitario e, per l'effetto, rigettare le domande degli
[...] attori in primo grado;
c. con condanna delle controparti al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]Gli attori in epigrafe, con atto di citazione notificato in data 06.04.2020, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale, la
[...]
esponendo di essere tutti insegnanti di religione Controparte_2 cattolica (di seguito per brevità IRC) presso la scuola pubblica con oltre trentasei mesi di servizio, titolari attualmente di contratti a termine, e lamentando di subire una discriminazione, in quanto di fatto esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati, anche tramite procedure concorsuali, previste invece per gli insegnanti di altre discipline.
In particolare, deducevano: - che il d.l. n. 126/2019 e la legge di conversione n. 159/2019, non contemplavano per gli IRC né un concorso né posti disponibili ai fini delle future immissioni in ruolo;
- che la riviviscenza delle precedenti graduatorie per il concorso, indetto nel 2004, prevista dal citato articolo, in alcune regioni italiane non avrebbe consentito di trovare collocazione, atteso che i posti vacanti sarebbero stati occupati dai soggetti presenti nelle vecchie graduatorie;
-che la
r.g. n. 2 stabilizzazione di questi ultimi soggetti lasciava privi di garanzie i cc.dd. precari storici della scuola, in quanto la riserva di posti fino al 50% dei posti messi a concorso per coloro che avevano maturato tre annualità di servizio, prevista dal citato articolo, sarebbe stata calcolata solo sul 70% delle disponibilità organiche e di fatto sarebbe stata esaurita dai soggetti rientranti nelle predette graduatorie risalenti al 2004.
Chiedevano che, previa disapplicazione delle norme interne che non contemplavano né posti riservati, né il computo di tutti i posti vacanti e disponibili, ma solo del 70% di questi ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato – ovvero in combinato disposto con la legge di conversione
n. 129/2019, 186/2003 - per essere le stesse in contrasto sanciti dai Trattati costitutivi, la fosse condannata al risarcimento Controparte_2 del danno, in via diretta ed in forma specifica, in applicazione, in quanto il diverso trattamento costituiva una discriminazione per motivi religiosi, ai sensi chiedevano che citata direttiva, fosse indeterminato, a far data dal superamento dei trentasei mesi dei contratti amministrazione convenuta, su tutti i posti vacanti.
In subordine, gli attori chiedevano la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per equivalente, per violazione delle Clausola 4 e 5 della Direttiva artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17, 20 e 21 della 14 della medesima Convenzione, liquidato secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c. o secondo i criteri ermeneutici indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.5072/2016.
Parte convenuta, costituita tempestivamente, eccepiva la prescrizione del diritto. Deduceva la peculiarità della posizione degli IRC, non equiparabili agli insegnanti curricolari, che giustificava una diversa regolamentazione, tenuto conto che la normativa assunzione e il rapporto di servizio degli IRC trovava fondamento nel recepimento di accordi con la
Sede. In particolare, evidenziava come la legge n. 186/2003 recasse CP_3 una disciplina speciale per gli IRC, prevedendo che la dotazione organica degli IRC con incarichi a tempo indeterminato coprisse solo il 70% dei posti funzionanti nel territorio di ciascuna diocesi (asili e scuole di infanzia compresi) e che alla stessa si accedesse tramite concorso per la
Conferenza Episcopale Italiana, di cui al d.P.R. n. 751/1985. Sottolineava come, per legge, erano qualificabili come posti non di ruolo
(istituzionalmente destinato alla precarietà), potesse essere coperto soltanto da incarichi a tempo determinato”.
r.g. n. 3 All'esito del giudizio, a seguito della intervenuta rinunzia degli attori alla domanda di risarcimento in via specifica, il Tribunale ha così deciso:
“condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli attori indicati in epigrafe, che quantifica nella misura pari a
2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dalle parti attrici, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro
7.384,30, oltre spese generali e accessori come per legge. […]”.
, , Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , e
[...] Parte_10 Parte_12
hanno proposto appello. Parte_11
La ha resistito al Controparte_2 gravame e spiegato appello incidentale, identico nel contenuto all'appello principale a sua volta spiegato avverso la medesima sentenza, rubricato al n.6408/23 rgac, di cui era disposta la riunione al precedente gravame degli originari attori.
Gli appelli così riuniti sono stati trattenuti in decisione all'udienza del 19/03/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
2.A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] Le parti attrici, nella comparsa conclusionale, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione
(sent. 13.06.2022, n. 19044), nn. 22436 e 22439 del 15.07.2022; n. 23974 del 2.08.2022; nn. 24144 e 24146 del 3.08.2022; n. 24260 del 4.08.2022; n.
24393 del 5.08.2022; nn. 24758, 24759; 24760 del 12.08.2022 e da ultimo la n. 4124 del 10.02.2023) insistevano esclusivamente per l'accoglimento della domanda formulata inizialmente in via subordinata, A fronte della giurisprudenza intervenuta nelle more del procedimento, gli attori hanno limitato la domanda, chiedendo esclusivamente la condanna della convenuta al risarcimento del danno (per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione, con applicazione dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016.
Trattandosi di violazione della Direttiva 2000/78/Ce quanto agli art.
r.g. n. 4 1,4,5,6,24, in applicazione della citata disposizione, devono ritenersi prescritti i diritti originati da illeciti maturatisi oltre il quinquennio antecedente la domanda introduttiva (06.04.2020). Ne consegue che la violazione contestata, ovvero la reiterazione del contratto a tempo determinato di durata triennale, alla data della domanda, può considerarsi verificata una sola volta, per tutti gli attori.
Alla luce dei principi sopra esposti ed in applicazione dei relativi criteri, tenuto conto delle dimensioni del datore di lavoro, nonché della consistenza della violazione (superamento della soglia dei 36 mesi per una sola annualità), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a 2,5 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto godute (alla data della domanda) dalle parti attrici, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (cfr. in tal senso Cass.
Sez. Lavoro n. 3062/2016).».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello principale contiene due motivi:
I) il primo è rubricato: «Nullità della sentenza, in parte qua, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e/o per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. in combinato disposto con l'art.118 disp. att. c.p.c., e degli artt. 11, 111, comma 6 e 117 Cost., nonché per violazione e per falsa applicazione dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art. 8 della L. 604/1966, laddove il Giudice di prime cure ha omesso di applicare, in “misura proporzionale”, il risarcimento del danno previsto dal menzionato art. 32, da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'interpretazione resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sent. nr. 5072/2016, nonché dalla successiva giurisprudenza di legittimità ad essa sentenza conforme.
Vi si sostiene che, quanto al rimedio risarcitorio, per equivalente, non potrà che farsi riferimento alla nota sentenza n. 5072 del 15.03.2016, delle
SS.UU. della Corte di Cassazione che ha introdotto, l'istituto del cd.
“danno comunitario”, individuando il “quantum” dell'”indennità risarcitoria” nei parametri stabiliti dall'art. 32, comma 5, della l. n.183 del 2010.
La citata sentenza ha statuito che trattasi di “indennità risarcitoria” per abuso da parte dello Stato italiano del ricorso ai contratti a termine, in violazione del punto b) della Clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla r.g. n. 5 Direttiva 1999/70/Ce e della violazione del limite dei 36 mesi statuito all'art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, di recepimento della citata Direttiva comunitaria.
Sentenza che, richiamando, peraltro, i principi statuiti dalla Consulta con la sent. n. 303/2011, ha chiarito che tale “indennità risarcitoria” assume valenza “sanzionatoria” nei confronti dello Stato italiano e dovrà essere quantificata, nel rispetto dei principi di “equivalenza, effettività e dissuasività”, prescritti dalla CGUE nella sentenza del Per_1
26.11.2014, “proporzionalmente”, alla luce dei criteri indicati dall'art. 8 della L. n.604/1966, articolo esplicitamente richiamato al comma 5 dell'art. 32 della L. n183/2010. […]”.
II) il secondo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art.132
c.p.c. in combinato disposto con l'art.118 disp. att. c.p.c., per omessa, apparente motivazione e/o per difetto di motivazione, nonché per violazione e per falsa applicazione dell'art. 4 della L. 183/2010, laddove il
Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la prescrizione quinquennale per mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato italiano di direttive o provvedimenti obbligatori comunitari, ai sensi del comma 43 dell'art. 4 della L. 183/2011 e sulla base di tale motivazione ha quantificato il risarcimento del danno al minimo edittale per tutti gli attori del procedimento di primo grado. […]»;
Vi si sostiene che le SS.UU. della Cassazione, alla p.12 della citata sentenza, hanno chiarito che è lo stesso art. 36, comma 5 del d.lgs.
165/2001 che ha definito il danno risarcibile, come derivante da prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita del posto di lavoro.
Nell'ambito di dette coordinate giuridiche ed interpretative la Corte di Cassazione con la sent. n. 5740 del 3.03.2020, in materia di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato dei dipendenti della Croce Rossa, in effetti, ha statuito la prescrizione ordinaria decennale, ai sensi del menzionato art. 36, ivi richiamando la giurisprudenza della stessa Corte n. 9402/2017 e 14996/2012.
Infine, lo stesso Tribunale di Roma, II Sez. Civile, con la sent. n.
15505 del 27.10.23, ha, correttamente, affermato, in un giudizio identico, che l'atto di citazione ha chiesto di accertare (tra l'altro) la violazione della Clausola 5 della Direttive 1999/70/Ce dell'Unione con conseguente risarcimento del danno alla luce dei criteri stabili dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5072/2016, non un danno patrimoniale di natura r.g. n. 6 retributiva, eventualmente assoggettato alla prescrizione quinquennale, per i quali sarebbe stato competente il Giudice del lavoro.
D'altronde, un esiguo risarcimento del danno, violativo dei principi euro-unitari e costituzionali non farebbe altro che incentivare lo Stato al precariato degli IRC, nel totale oblio dei diritti dell'Unione europea e della nostra Carta costituzionale;
esiguo risarcimento che, di fatto, condannerebbe intere categorie di lavoratori alla precarizzazione dei diritti ed alla instabilità socio-economica “sine die”, conclamando il cd. “danno da fragilizzazione”, così definito dalla CGUE.
2.L'appello incidentale e riunito contiene unico motivo, rubricato:
1. Nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 118 disp. att.
c.p.c., e dell'art. 111, comma 6, Cost., in quanto il giudice avrebbe omesso di valutare che, a differenza di quanto lamentato dagli appellanti principali, l'art.
1-bis del Decreto-Legge n. 126 del 2019, conv. in L. n. 159/2019, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2-ter, D.L. 29 settembre 2023, n.132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, e dall'art. 20, comma 6, lett. a), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L.
10 agosto 2023, n. 112, ha autorizzato il Controparte_4
a bandire, entro il 2024, non soltanto una procedura concorsuale
[...] ordinaria, ma anche una procedura straordinaria di assunzione che riserva la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili ai docenti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle scuole statali, la cui graduatoria è destinata al totale esaurimento dei posti banditi.
Con riguardo all'idoneità delle procedure assunzionali straordinarie a costituire una forma di risarcimento in forma specifica tesa ad eliminare le conseguenze dell'abuso - purché le stesse garantiscano una seria chance di stabilizzazione del rapporto - si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016.
La Consulta ha, infatti, considerato lo svolgimento di procedure straordinarie di assunzione dei docenti, attraverso o lo scorrimento della graduatoria o concorsi riservati, una misura riparatoria dissuasiva, proporzionata ed effettiva che fa venir meno la violazione del diritto eurounitario, come richiesto dalla Corte UE.
Nel caso di specie la procedura di assunzione straordinaria contemplata dall'art.
1-bis, comma 2, D.L. n. 126/2019, conv. in L.
r.g. n. 7 n.159/2019, e successive modificazioni e integrazioni, soddisfa gli anzidetti requisiti, in quanto garantisce agli insegnanti di religione precari, cui sono riservati il 70% dei posti vacanti e disponibili, una concreta chance di stabilizzazione.
Infine, si rappresenta che:
- con comunicato del 20 gennaio 2024 (doc. 1) il
[...]
ha dato notizia sul sito istituzionale che il Controparte_4
ha firmato il decreto (doc. 2) che disciplina le procedure CP_5 concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il 22 febbraio 2024 è stato emanato il decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (doc. 3) che autorizza il Controparte_4
ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di 6.428
[...] posti di insegnante di religione cattolica.
L'appellata sentenza del Tribunale di Roma omette di considerare del tutto lo ius superveniens intervenuto in corso di causa (sopra illustrato) che
- nell'ottica di conformazione dell'ordinamento nazionale alla giurisprudenza e al diritto dell'Unione europea - ha interessato l'art.
1-bis del D.L. n. 126/2019, al precipuo scopo di “sanare” la situazione di precariato degli insegnanti di religione cattolica (esattamente nella direzione di quanto gli attori chiedevano con l'atto di citazione). Alla stregua delle argomentazioni di cui sopra, in accoglimento del presente motivo di appello incidentale andava quindi dichiarato che la normativa introdotta dal Legislatore nazionale, a partire dal 2019, con la previsione di due procedure di assunzione, ordinaria e straordinaria, offre concrete chance di stabilizzazione per gli insegnanti di religione cattolica con oltre 36 mesi di servizio e costituisce, quindi, idonea misura riparatoria del danno eurounitario lamentato dagli odierni appellanti principali, che, peraltro, può essere valutato unicamente in relazione al periodo non coperto dall'eccepita prescrizione e, quindi, in relazione ad uno o, al più, a due rinnovi dell'incarico annuale oltre i 36 mesi di legittima durata del servizio a termine.
2.L'appello incidentale e quello principale riunito della
[...]
che va logicamente trattato per primo, in quanto Controparte_2 concerne la stessa accoglibilità della domanda subordinata (risarcimento r.g. n. 8 del danno per equivalente) spiegata dagli attori, tutti IRC precari, in primo grado, è infondato.
Riguardo all'idoneità delle procedure assunzionali straordinarie a costituire una forma di risarcimento in forma specifica tesa ad eliminare le conseguenze dell'abuso - purché le stesse garantiscano una seria chance di stabilizzazione del rapporto - di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 (che ha, infatti, considerato lo svolgimento di procedure straordinarie di assunzione dei docenti, attraverso o lo scorrimento della graduatoria o concorsi riservati, una misura riparatoria dissuasiva, proporzionata ed effettiva che fa venir meno la violazione del diritto eurounitario, come richiesto dalla Corte UE), deve va evidenziato che esso sarebbe eliso, in relazione alle singole posizioni dei ricorrenti, solo con la concreta intervenuta stabilizzazione ed immissione in graduatoria degli insegnanti.
In carenza di ciò, la mera chance, sul punto, non integra una riparazione in forma specifica.
Né la prescrizione (parziale) del diritto al risarcimento del danno fa venire meno l'illegittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione fino a che il concorso per il reclutamento in pianta stabile degli insegnanti non sia stato espletato, con soddisfazione degli originari attori.
E pertanto, pur in presenza dello ius superveniens, allegato dinanzi al giudice di primo grado, non poteva dirsi già intervenuta la soddisfazione in forma specifica (domanda principale) degli interessi dei ricorrenti.
Ciò osservato, ben poteva la parte attrice rinunziare a tale capo principale della sua domanda, chiedendo il risarcimento per equivalente (il danno euro-unitario riconosciuto), e parametrato per ciascun ricorrente dal giudicante in 2,5 mensilità della retribuzione da ultimo percepita da ciascuno di essi, atteso che veniva dichiarato prescritto il danno subito in periodo anteriore all'ultimo quinquennio precedente la domanda, del 2020 (con ciò uniformando le posizioni dei ricorrenti, sebbene allegata diversa anzianità di servizio tra gli stessi). E quindi correttamente il giudicante di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria subordinata.
1.Parimenti l'appello principale non è accoglibile.
-Quanto alla prescrizione, correttamente il giudicante di primo grado, come visto, riteneva di accogliere la domanda alla “condanna della convenuta al risarcimento del danno (per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione, con applicazione dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016”.
r.g. n. 9 Rilevava però il Tribunale che “trattandosi di violazione della
Direttiva 2000/78/Ce quanto agli art. 1,4,5,6,24, in applicazione della citata disposizione devono ritenersi prescritti i diritti originati da illeciti maturatisi oltre il quinquennio antecedente la domanda introduttiva
(06.04.2020). Ne consegue che la violazione contestata, ovvero la reiterazione del contratto a tempo determinato di durata triennale, alla data della domanda, può considerarsi verificata una sola volta, per tutti gli attori”.
Pertanto le posizioni delle parti dal punto di vista risarcitorio, trattandosi di insegnati con anzianità di servizio, rilevante a tale fine risarcitorio, da un minimo di tre anni (minimo di durata del servizio prestato previsto dalla direttiva in oggetto) ad un massimo di anni cinque valutabili in base alla correttamente ritenuta prescrizione in materia risarcitoria (art.2947 c.c.), come nel caso in oggetto, pure correttamente gli odierni appellanti principali sono stati equiparati quanto a risarcimento riconosciuto.
Vedi sul punto, in applicazione della suddetta norma, l'Ordinanza n. 35571/2023, depositata il 20 dicembre 2023, della Corte di Cassazione, sez. III civile, con cui si è affermato che: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente, avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni. Ciò in applicazione del criterio indicato dall'art. 252 disp. att. c.c..”. Tale principio è stato condiviso e ribadito di recente da Cass. civ., sez. III, Ord. 27 maggio 2024 n. 14804.
-Quanto alla lamentata esiguità ed inadeguatezza del risarcimento liquidato, si rileva la violazione dell'art.342 c.p.c.
Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza
36481/2022 ha ribadito che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice…..”
r.g. n. 10 Il Tribunale ha così liquidato il danno “alla luce dei principi sopra esposti ed in applicazione dei relativi criteri, tenuto conto delle dimensioni del datore di lavoro, nonché della consistenza della violazione
(superamento della soglia dei 36 mesi per una sola annualità), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a 2,5 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto godute (alla data della domanda) dalle parti attrici, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lavoro n. 3062/2016)….” Hanno censurato la sentenza i citati insegnanti di religione, limitandosi a dedurre che “….tale “indennità risarcitoria” assume valenza
“sanzionatoria” nei confronti dello Stato italiano e dovrà essere quantificata, nel rispetto dei principi di “equivalenza, effettività e dissuasività”, prescritti dalla CGUE nella sentenza del Per_1
26.11.2014, “proporzionalmente”, alla luce dei criteri indicati dall'art. 8 della L. n.604/1966, articolo esplicitamente richiamato al comma 5 dell'art. 32 della L. n183/2010”. Gli appellanti stessi, in violazione dell'art.342 c.p.c., non specificano però in maniera chiara come avrebbero dovuto trovare applicazione i criteri
(equitativi) previsti dalla citata ed applicata sentenza delle SS.UU. n.
5072/2016, posto che non viene neppure evidenziata e specificata in concreto per ciascuno degli appellati i parametri da utilizzare per una diversa valutazione la differenza di anzianità di servizio fra i vari docenti del presente giudizio, ed in che modo avrebbero quindi dovuto essere differenziati gli importi dei rispettivi risarcimenti, limitati al “minimo edittale” dal giudice di prime cure anche sulla scorta di una anzianità di servizio, valutabile, pressochè coincidente per tutti gli originari attori.
Per quanto sin qui spiegato, risulta evidente che la carente e generica motivazione dell'atto di appello, in ordine ad una pretesa inadeguatezza del criterio risarcitorio, ne determina l'inammissibilità stante l'impossibilità per questa Corte di stabilire in maniera certa e precisa il contenuto delle censure mosse dall'appellante principale alla sentenza in esame del
Tribunale di Roma, sul punto in oggetto, e quale ricostruzione alternativa della decisione si richiede.
Le spese del grado sono a tal punto compensate per intero tra le parti, alla luce del rigetto dei contrapposti gravami,
r.g. n. 11
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e , Parte_1 Parte_11 nei confronti di e da Controparte_2 questa ultima nei confronti dei predetti, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello principale di ed altri;
Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale e riunito della Controparte_2
[...]
c) compensa per intero tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio,
d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7
, , . Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e di un ulteriore importo Parte_1 Parte_11
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 21/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12