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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2412 /2020 da:
L'avv. BRIA GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GIORDANO STEFANIA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2412 del RGAC dell'anno 2020, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di nonché
[...] C.F._4 Persona_1 quali eredi, pro quota hereditatis, anche di (padre di ), rappresentati e Persona_2 Per_1 difesi dall'Avv. Giancarlo Bria
Attori
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1
Giordano
Convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno convenuto la , chiedendo il risarcimento del danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale subito a seguito del sinistro verificatosi in data 14 novembre 2012, alle ore 18.15, in Corigliano Calabro, sul tratto di SP 178 loca lità Apollinara, allorquando dopo una curva a sinistra, su un tratto rettilineo, perdeva il controllo dell'auto Persona_1
Ford Focus tg.BR134WR, finendo fuori strada e perdendo la vita.
1 Hanno dedotto che la responsabilità sarebbe da attribuire alla a causa dell'assenza di CP_1 protezioni adeguate (in particolare per la presenza di un arginello di dimensioni maggiori di quelle regolari) sul tratto di strada teatro del sinistro.
1.2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto della pretesa. Controparte_1
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, la vicenda in esame deve certamente essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, “si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., 12 aprile 2013, n. 8935;
Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508)” (Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919).
2.2. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cass. civ.,
Sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 1896).
In altri termini, nell'ambito della responsabilità per cose in custodia grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il danneggiante deve dimostrare che il danno si è verificato per caso fortu ito.
2.3. Ciò premesso, nel caso di specie non è stata fornita prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Al riguardo, particolare rilievo assumono gli esiti del procedimento penale RGNR 1319/2013 avviato sulla vicenda, conclusosi con archiviazione del 18 dicembre 2013 per alcuni imputati e con sentenza di assoluzione n. 109/17 per altri, dovendosi ricordare che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840).
Inoltre, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la
2 relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. civ., Sez.
III, 2 luglio 2010, n. 15714).
Ciò chiarito, per quel che riguarda la dinamica del sinistro, dagli atti di causa è emerso che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, la vittima, procedendo in direzione Spezzano, all'uscita da una curva a sinistra, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada ed effettuando un salto a seguito dell'impatto con un “arginello” presente sul ciglio della carreggiata. A quel punto l'auto si è capottata più volte e il conducente è stato sb alzato fuori finendo schiacciato dall'auto stessa e perdendo, quindi, la vita.
Avviato il sopra indicato procedimento penale, nella citata richiesta di archiviazione, accolta dal
GIP, il PM ha evidenziato che l'auto della vittima procedeva al momento del sinistro a 80 km/h, secondo quanto accertato dal consulente della Procura, vale a dire a velocità notevolmente superiore rispetto al limite di 50 km/h fissato nel tratto di strada in esame.
Inoltre, ha specificato che non esiste alcun elemento idoneo a di mostrare che l'arginello, il quale, al momento degli accertamenti peritali è risultato di altezza superiore al limite, abbia assunto il ruolo di concausa dell'evento, vale a dire che, in presenza di un arginello di dimensioni regolari
(max 10 cm anziché 26 cm accertati) avrebbe determinato una diversa traiettoria dell'auto che avrebbe escluso l'esito fatale.
Ha, quindi, concluso, affermando che la causa del sinistro è da ricercarsi unicamente nella condotta di guida della vittima, non osservante dei limiti di velocità previsti.
Nella sentenza n. 109/17 del Tribunale di Castrovillari, poi, è stato evidenziato che la misurazione dell'arginello è stata effettuata circa tre mesi dopo l'evento, il che non consente di stabilire se, al momento del sinistro, lo stesso fosse di dimensioni regolari e abbia subito successivamente una modifica per effetto di condizioni metereologiche o accumulo di terra per coltivazione e aratura del campo adiacente alla strada ove l'auto ha terminato la sua corsa, né, in tali ipotesi, è possibile stabilire quando tali fatti modificativi si siano verificati.
Inoltre, è stata confermata l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare che, qualora l'arginello fosse stato di dimensioni regolari, l'auto avrebbe seguito una traiettoria diversa e non fatale per il conducente.
Tali conclusioni, condivise da questo Giudice, escludono il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, non essendo possibile affermare con ragionevole probabilità che l'esistenza di un arginello regolare avrebbe impedito l'esito fatale.
In tale prospettiva, quindi, considerata la dinamica del sinistro e la circostanza per cui la vittima è deceduta, in quanto, dopo essere stata sbalzata fuori dal veicolo, è rimasta schiacciata dallo stesso, sarebbe stato necessario acquisire elementi idonei a dimostrare che, in presenza di un arginello regolare l'auto non avrebbe fatto alcun salto o comunque non si sarebbe e capottata.
Inoltre, una ulteriore concausa dell'evento potrebbe certamente essere ricercata nel non uso o nell'uso non corretto delle cinture di sicurezza da parte della vittima, circostanza non esaminata in sede penale.
3 Infatti, è notorio che, qualora il soggetto a bordo del veicolo utilizzi correttamente le cinture di sicurezza, è estremamente improbabile che, in caso di urto, lo stesso venga sbalzato fuori dal veicolo, avendo le cinture anche la funzione di evitare una simile evenienza.
Nel caso di specie, quindi, considerato che il decesso si è verificato proprio per il fatto che la vittima è stata sbalzata fuori dal vei colo, rimanendo poi travolta dallo stesso, è ragionevole ritenere che la vittima medesima non indossasse le cinture di sicurezza al momento dell'evento.
Nessun rilievo, infine, assume l'assenza del guard rail, atteso che né il consulente della Procura né il consulente di parte attrice ha attribuito rilievo causale a tale circostanza (il consulente di parte attrice fonda la responsabilità esclusivamente sull'altezza irregolare dell'arginello).
Pertanto, non vi sono elementi che dimostrino che la presenza del la barriera laterale avrebbe salvato la vittima.
Al riguardo, si ricorda che “in tema di sinistro della strada, acclarata nel merito l'assenza del guard-rail, va comunque esclusa la responsabilità dell'ente gestore allorchè, alla luce della dinamica del sinistro, non è certo che la barriera avrebbe salvato l'uomo coinvolto nel sinistro”
(Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13187).
2.4. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere respinta.
3. Le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice e, tenuto conto del valore della causa pari a 1.235.644,20 euro, importo complessivamente richiesto dagli attori, vengono liquidate in euro 19.300,00 (di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.300,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocra tico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro in euro 19.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4
L'avv. BRIA GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GIORDANO STEFANIA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2412 del RGAC dell'anno 2020, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di nonché
[...] C.F._4 Persona_1 quali eredi, pro quota hereditatis, anche di (padre di ), rappresentati e Persona_2 Per_1 difesi dall'Avv. Giancarlo Bria
Attori
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1
Giordano
Convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno convenuto la , chiedendo il risarcimento del danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale subito a seguito del sinistro verificatosi in data 14 novembre 2012, alle ore 18.15, in Corigliano Calabro, sul tratto di SP 178 loca lità Apollinara, allorquando dopo una curva a sinistra, su un tratto rettilineo, perdeva il controllo dell'auto Persona_1
Ford Focus tg.BR134WR, finendo fuori strada e perdendo la vita.
1 Hanno dedotto che la responsabilità sarebbe da attribuire alla a causa dell'assenza di CP_1 protezioni adeguate (in particolare per la presenza di un arginello di dimensioni maggiori di quelle regolari) sul tratto di strada teatro del sinistro.
1.2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto della pretesa. Controparte_1
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, la vicenda in esame deve certamente essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, “si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., 12 aprile 2013, n. 8935;
Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508)” (Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919).
2.2. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cass. civ.,
Sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 1896).
In altri termini, nell'ambito della responsabilità per cose in custodia grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il danneggiante deve dimostrare che il danno si è verificato per caso fortu ito.
2.3. Ciò premesso, nel caso di specie non è stata fornita prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Al riguardo, particolare rilievo assumono gli esiti del procedimento penale RGNR 1319/2013 avviato sulla vicenda, conclusosi con archiviazione del 18 dicembre 2013 per alcuni imputati e con sentenza di assoluzione n. 109/17 per altri, dovendosi ricordare che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840).
Inoltre, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la
2 relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. civ., Sez.
III, 2 luglio 2010, n. 15714).
Ciò chiarito, per quel che riguarda la dinamica del sinistro, dagli atti di causa è emerso che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, la vittima, procedendo in direzione Spezzano, all'uscita da una curva a sinistra, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada ed effettuando un salto a seguito dell'impatto con un “arginello” presente sul ciglio della carreggiata. A quel punto l'auto si è capottata più volte e il conducente è stato sb alzato fuori finendo schiacciato dall'auto stessa e perdendo, quindi, la vita.
Avviato il sopra indicato procedimento penale, nella citata richiesta di archiviazione, accolta dal
GIP, il PM ha evidenziato che l'auto della vittima procedeva al momento del sinistro a 80 km/h, secondo quanto accertato dal consulente della Procura, vale a dire a velocità notevolmente superiore rispetto al limite di 50 km/h fissato nel tratto di strada in esame.
Inoltre, ha specificato che non esiste alcun elemento idoneo a di mostrare che l'arginello, il quale, al momento degli accertamenti peritali è risultato di altezza superiore al limite, abbia assunto il ruolo di concausa dell'evento, vale a dire che, in presenza di un arginello di dimensioni regolari
(max 10 cm anziché 26 cm accertati) avrebbe determinato una diversa traiettoria dell'auto che avrebbe escluso l'esito fatale.
Ha, quindi, concluso, affermando che la causa del sinistro è da ricercarsi unicamente nella condotta di guida della vittima, non osservante dei limiti di velocità previsti.
Nella sentenza n. 109/17 del Tribunale di Castrovillari, poi, è stato evidenziato che la misurazione dell'arginello è stata effettuata circa tre mesi dopo l'evento, il che non consente di stabilire se, al momento del sinistro, lo stesso fosse di dimensioni regolari e abbia subito successivamente una modifica per effetto di condizioni metereologiche o accumulo di terra per coltivazione e aratura del campo adiacente alla strada ove l'auto ha terminato la sua corsa, né, in tali ipotesi, è possibile stabilire quando tali fatti modificativi si siano verificati.
Inoltre, è stata confermata l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare che, qualora l'arginello fosse stato di dimensioni regolari, l'auto avrebbe seguito una traiettoria diversa e non fatale per il conducente.
Tali conclusioni, condivise da questo Giudice, escludono il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, non essendo possibile affermare con ragionevole probabilità che l'esistenza di un arginello regolare avrebbe impedito l'esito fatale.
In tale prospettiva, quindi, considerata la dinamica del sinistro e la circostanza per cui la vittima è deceduta, in quanto, dopo essere stata sbalzata fuori dal veicolo, è rimasta schiacciata dallo stesso, sarebbe stato necessario acquisire elementi idonei a dimostrare che, in presenza di un arginello regolare l'auto non avrebbe fatto alcun salto o comunque non si sarebbe e capottata.
Inoltre, una ulteriore concausa dell'evento potrebbe certamente essere ricercata nel non uso o nell'uso non corretto delle cinture di sicurezza da parte della vittima, circostanza non esaminata in sede penale.
3 Infatti, è notorio che, qualora il soggetto a bordo del veicolo utilizzi correttamente le cinture di sicurezza, è estremamente improbabile che, in caso di urto, lo stesso venga sbalzato fuori dal veicolo, avendo le cinture anche la funzione di evitare una simile evenienza.
Nel caso di specie, quindi, considerato che il decesso si è verificato proprio per il fatto che la vittima è stata sbalzata fuori dal vei colo, rimanendo poi travolta dallo stesso, è ragionevole ritenere che la vittima medesima non indossasse le cinture di sicurezza al momento dell'evento.
Nessun rilievo, infine, assume l'assenza del guard rail, atteso che né il consulente della Procura né il consulente di parte attrice ha attribuito rilievo causale a tale circostanza (il consulente di parte attrice fonda la responsabilità esclusivamente sull'altezza irregolare dell'arginello).
Pertanto, non vi sono elementi che dimostrino che la presenza del la barriera laterale avrebbe salvato la vittima.
Al riguardo, si ricorda che “in tema di sinistro della strada, acclarata nel merito l'assenza del guard-rail, va comunque esclusa la responsabilità dell'ente gestore allorchè, alla luce della dinamica del sinistro, non è certo che la barriera avrebbe salvato l'uomo coinvolto nel sinistro”
(Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13187).
2.4. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere respinta.
3. Le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice e, tenuto conto del valore della causa pari a 1.235.644,20 euro, importo complessivamente richiesto dagli attori, vengono liquidate in euro 19.300,00 (di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 5.300,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocra tico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro in euro 19.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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