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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1910/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Paramucchi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Attanasio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8014 dell'8/7/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1 CP_
- d'ora in poi, breviter, “ ” - nei confronti dell , avverso l'avviso di addebito n. 2022
[...] CP_2
0000907092 000, notificato in data 19/3/2022. CP_ La suddetta Società interponeva gravame, cui resisteva l .
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. CP_ Va, preliminarmente, evidenziato che, con l'atto originariamente opposto, l aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.832.533,45 - di cui € 1.711.449 per omessi contributi - in relazione al verbale ispettivo n. 20170010251 del 19/4/2021, riguardante inadempimenti datoriali attinenti al periodo settembre 2015-gennaio 2020.
Nello specifico, in tale verbale ispettivo, si contestavano alla Società le seguenti irregolarità: 1) calcolo delle retribuzioni con minimali orari inferiori al dovuto;
2) mancato pagamento della retribuzione per numerose giornate di assenza;
3) mancato pagamento delle festività; 4) corresponsione di voci indennitarie non imponibili fuori dai casi di cui all'ordinamento; 5) corresponsione di buoni pasto non imponibili fuori dai casi di cui all'ordinamento.
Il Tribunale capitolino ha accolto in parte l'opposizione della Società - “confermando l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione” - e ha ridotto il debito contributivo a € 1.073.966,88, tanto che ha compensato per metà le spese di lite e ha posto quelle di CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50% a seguito della “reciproca soccombenza”. CP_ Ne consegue che, sui capi della sentenza che registrano soccombente l ed in ordine ai quali quest'ultimo non ha spiegato appello incidentale, si considera formato il giudicato interno, sicchè gli stessi non possono rientrare nel thema decidendum devoluto in questa sede: ci riferisce, in particolare, al “mancato pagamento delle festività” (punto 3).
Il presente appello è articolato in sei motivi, che - in disparte il giudizio (qui condiviso) di non facile comprensione della motivazione, contraddittorietà delle conclusioni, assiomaticità degli assunti e superficiale valutazione del compendio istruttorio - risultano concernenti le statuizioni della gravata sentenza sfavorevoli alla Società, per cui vanno esaminati partitamente con riferimento alle singole irregolarità di cui sopra.
Per quanto riguarda il “calcolo delle retribuzioni con minimali orari inferiori al dovuto” - punto n. 1) - la
Società rimprovera al primo giudice di non aver considerato l'accordo sindacale aziendale siglato in data
10/11/2014 (prodotto dall'opponente e non contestato ex adverso), “indirizzato ad adeguare le regole fissate dalla legge e dai contratti collettivi, al fine di garantire una maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, adottare forme di partecipazione dei lavoratori, incrementare la competitività ed i salari, migliorare la gestione delle crisi aziendali e occupazionali ed ottimizzare agli investimenti”.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'insegnamento dei giudici di legittimità (v., da ultimo, Cass., sez. lav., 16/4/2025, n. 9952), ad avviso dei quali la contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall'art. 1 della legge n. 389/1989 al fine del calcolo del c.d. minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
la materia previdenziale, infatti, è indisponibile, come si desume dall'art. 2115, comma 3, c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale. Per quanto riguarda il “mancato pagamento della retribuzione per numerose giornate di assenza” - punto n.
2 - si osserva che tali assenze non potevano essere unilateralmente disposte dalla a CP_3 carico del prestatore, essendo, invece, necessario che la dimostrasse, in concreto e in maniera CP_3 specifica, che era stato proprio il lavoratore ad assentarsi per sua scelta e per mesi dal servizio, estraniandosi così dalle sue incombenze senza il diritto a retribuzione - onere non assolto dall'odierno appellante - anziché riferirsi, come invece risulta fatto dalla Società, soltanto ad alcuni prestatori stranieri che si recavano nei loro Paesi di origine per un periodo di ferie superiore a 22 giorni.
Per quanto riguarda la “corresponsione di voci indennitarie non imponibili fuori dei casi di cui all'ordinamento” e la “corresponsione di buoni pasto non imponibili fuori dei casi di cui all'ordinamento” - punti nn. 4) e 5), che, stante la connessione, possono essere trattati congiuntamente - il primo giudice, da un lato, rileva che “i buoni pasto non possono essere normalmente monetizzati” e, dall'altro, desume “il meccanismo elusivo” messo in atto dal distacco di alcuni lavoratori presso altre Società.
Sotto il primo profilo, la mancata monetizzazione viene legittimamente giustificata dalla Società ricorrendo le condizioni previste dal CCNL, ossia l'assenza di servizi mensa e/o la difficoltà di approvigionamenti, laddove si rivela del tutto assiomatico l'assunto del Tribunale per cui i lavoratori, che andavano con l'auto nel luogo di lavoro, potessero incontrare, comunque, “alimentari e supermercati”.
Sotto il secondo profilo, la legittimità del distacco operato dalla Società ha ricevuto indiretta conferma dallo stesso Tribunale capitolino, nelle sentenze n. 1357 del 7/2/2024 e n. 3966 dell'1/4/2025 - passate in giudicato (a quanto consta) - emesse nei giudizi, rispettivamente, R.G. n. 32308/2022 e R.G. n. 31918/2022, incardinati dalle Società distaccatarie, ma che registravano la presenza sia della sia Parte_1 CP_ dell .
Per il resto, dissentendo dallo stesso perito d'ufficio, il primo giudice ha opinato corretta la condotta CP_ dell in ordine alla c.d. lordizzazione sempre ritenendo che le voci di buono pasto e trasferta presenti in busta paga celassero una sorta di “retribuzione simulata”, ma tale asserzione, basata sul fatto che il buono pasto e la trasferta costituissero elementi della retribuzione (diretti a coprire lo straordinario e/o una presunta retribuzione “sotto la soglia legale”), è rimasta totalmente priva di elementi probatori di supporto.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto (in proposito, si ritiene ultroneo il rinnovo della CTU sull'esatto CP_ ammontare dei versamenti effettuati dalla Società a titolo contributi a favore dell tramite i modelli DM10, ora Uniemens).
La parziale reciproca soccombenza, considerando anche che la complessità del contendere - CP_ l'ausiliario del giudice del primo grado ha impiegato più di due anni per decifrare i calcoli dell , tanto che il primo CTP dell non è stato in grado di comprenderli pienamente - inducono a ritenere la CP_1 sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, annulla l'avviso di addebito impugnato riguardo ai punti 4) e 5);
b - compensa le spese del grado.
Roma, 11/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO EL)