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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa RE ZZ Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3290/17 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Fabio Caiazza) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv. Stefano Maliandi)
PARTE APPELLATA E
Controparte_2 CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1203/2016 emessa dal Tribunale di Civitavecchia RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1203/2016, ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 oltre che di per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del Parte_1 sinistro stradale verificatosi il giorno 4.2.2011 in Civitavecchia. E ha così statuito “..dichiara l'esclusiva responsabilità dei convenuti contumaci, e conducente e proprietario dell'autovettura Controparte_2 CP_3 investitrice, Fiat Punto tg. AJ583KJ, nella causazione del sinistro avvenuto in data 4.2.2011 ai danni della parte attrice CP_1
2b) condanna, ex art. 2054 ed ex lege n. 990/69 e successive modificazioni, i signori e quali conducente e proprietario del veicolo Controparte_2 CP_3 investitore, l' in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_4 quale impresa civilmente responsabile ex lege 990/69 e successive modificazioni, in solido, al pagamento in favore del signor dei seguenti importi rivalutati CP_1 all'attualità: A) €. 329.822,00 a titolo di danno non patrimoniale (pari alla somma di
€. 284.822,00 a titolo di danno biologico di carattere permanente al 44%; €. 30.000,00 a titolo aumento del danno morale non patrimoniale esistenziale;
€. 9.000,00 a titolo di I.T.T. per 90 giorni;
€. 6.000,00 I.T.P. per 120 giorni al 50%) oltre interessi compensativi - moratori al saggio legale medio del 1,5% dal fatto illecito (4.2.2011) sulla somma devalutata di euro €.312.627,49 al deposito della sentenza, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo); B) €. 3.596,14 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre interessi compensativi- moratori al saggio legale medio del 1,5% dalla data media del 4.3.2011 sino al deposito della sentenza sulla somma devalutata di euro 3.421,64, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
C) €. 16.230,36 a titolo di invalidità lavorativa specifica oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, le ulteriori domande risarcitorie formulate dalla parte attrice;
dà atto dell'intervenuta corresponsione, prima del giudizio, da parte della compagnia di assicurazione convenuta dell'importo di euro 11.150,00 che, previa rivalutazione dal giorno del pagamento sino al deposito della sentenza e con decorrenza su esso degli interessi al saggio medio del 1,5% dal dì dell'illecito alla corresponsione e con decorrenza successivamente degli interessi corrispettivi, andrà decurtato dalle somme complessivamente dovute, indicate al punto 2 del dispositivo;
pone, per le ragioni esposte in motivazione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in atti definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
condanna le parti convenute in solido alla refusione, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di lite che, previa compensazione di un terzo, liquida nella restante parte in euro 14.000,00, oltre spese di C.T.U., spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.c. come per legge.”.
ha proposto appello e ha domandato, in riforma, che fosse Parte_1 dichiarata l'infondatezza della determinazione dei danni effettuata dal Tribunale concordemente alla quantificazione operata dal ctu dott. e che fosse liquidato il risarcimento nella minore somma di giustizia, tenendo conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore. ha chiesto che l'appello fosse dichiarato improcedibile e inammissibile, CP_1 con conferma della sentenza, respingendo la richiesta di rinnovazione della CTU, e con spese di lite. e hanno optato per la contumacia. Controparte_2 CP_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 4 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 17.12.2024 è stata rimessa sul ruolo, ritenendo opportuna la riconvocazione del ctu nominato per dare risposta agli ulteriori quesiti formulati, ed è stata poi nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La ricostruzione del fatto è così narrata nella sentenza gravata “Il signor
[...]
a citato in giudizio i signori conducente CP_1 Controparte_2 CP_3
e proprietaria del veicolo investitore, e la uale Controparte_5 compagnia di assicurazione civilmente responsabile per la r.c.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico, morale, esistenziale, alla capacità lavorativa, danno patrimoniale emergente) subiti da determinarsi in corso di causa già detratto quanto conseguito (euro 11.150,00) a titolo di risarcimento del danno e trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere, oltre interessi. …A tal fine ha esposto e dedotto: che, in data 4.5.2011, era intento ad attraversare le strisce pedonali poste sulla Via XVI Settembre in Civitavecchia allorchè, improvvisamente era stato investito dall'autovettura Fiat Punto tg. AJ583KJ di proprietà del signor e condotta dalla signora CP_3
All'esito dell'impatto interveniva la Polizia di Stato e veniva Controparte_2 ricoverato al P.S. dove veniva diagnosticato un politraumismo. Indi venne sottoposto ad intervento di artroprotesi all'anca destra, cui facevano seguito ulteriori laboriose cure ortopediche e fisioterapiche. In conseguenza dell'infortunio era stato sottoposto a numerosi accertamenti, interventi e cicli riabilitativi, dovendo abbandonare il lavoro per 120 giorni e con riduzione della capacità lavorativa al 50%. La compagnia di assicurazione aveva offerto la somma di euro 11.500,00, a mezzo di assegno circolare, che era stata incamerata, a titolo di acconto sul maggior credito dovuto.
Instauratosi il contradditorio nessuno si è costituito per le parti private mentre si è costituta l'assicurazione contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha chiesto il rigetto, con particolare riferimento al quantum debeatur, valorizzando il pregresso stato di salute della vittima che, prima dell'incidente, già aveva prenotato l'intervento di artroprotesi a causa della coxoartrosi di cui soffriva in stadio avanzato.
“.
La parte appellante ha criticato la sentenza solo con riguardo alla quantificazione del danno risarcibile, allegando che non si era tenuto conto delle preesistenti condizioni fisiche del danneggiato. In tal senso ha esplicitato le seguenti censure. Con la prima, ha eccepito la carenza di motivazione. In tal senso ha argomentato che le contestazioni espresse nel corso del giudizio di primo grado in relazione alla formazione della perizia ed al suo contenuto non avevano trovato riscontro nei chiarimenti del CTU, essendosi riportato alle conclusioni espresse nel primo elaborato senza aggiungervi alcuna argomentazione ulteriore. Nel precedente grado di giudizio, a dire dell'appellante, era stato contestato l'inadeguato metodo di accertamento delle presunte lesioni diagnosticate al
soprattutto evidenziata la mancata valutazione, ai fini della individuazione CP_1 della percentuale di invalidità, di un severo danno artrosico preesistente. Danno che era di tale gravità da avere determinato la necessità di prevedere un intervento chirurgico di protesizzazione all'anca in epoca anteriore al sinistro. Il CTU aveva sostenuto che la presunta lesione esitata dal sinistro era stata la causa esclusiva dell'intervento, mentre invece la necessità dell'intervento era stata determinata da almeno tre mesi. Con la seconda, ha evidenziato le incongruenze ed illogicità degli accessi al pronto Soccorso dell'Ospedale che erano state ignorate dal primo Giudice. Con la terza, ha contestato la mancata considerazione di un documento decisivo ai fini della valutazione e la grave discrepanza tra la documentazione in atti e le deduzioni del ctu. Il CTU aveva “sconosciuto la cartella clinica dell'ospedale C.T.O. Alesini”, ove il si era sottoposto all'intervento di protesizzazione all'anca. CP_1
Nel verbale di dimissione datato 3.11.11 alla voce “Degenza” emergeva inequivocabilmente la prenotazione di un intervento di protesizzazione a nome risalente al 20.10.10, ossia di oltre tre mesi antecedente al sinistro. I CP_1 chiarimenti richiesti non avevano modificato le conclusioni del primo elaborato e dunque, nella sostanza, non era stata presa in alcuna considerazione la patologia preesistente, ritenuta incidente nella incongrua misura del 4% . Con la quarta, ha dedotto la carenza di nesso causale tra il sinistro e l'intervento di protesizzazione, nonché tra il sinistro e il danno psichico. Il al momento del sinistro, aveva in atto una patologia di tipo artrosico grave CP_1
a tal punto da avere determinato la necessità di un intervento di protesizzazione all'anca destra, che già da tre mesi era stato prenotato all'ospedale CTO, che avrebbe comportato una invalidità tra il 15% ed il 25%. La protesizzazione era un intervento che doveva essere ricondotto all'evoluzione naturale della coxoartrosi e non al sinistro. Anche con riguardo al danno psichico il CTU aveva omesso una serie di concause: circostanze pregresse e contemporanee all'evento, tutte cause astrattamente idonee a determinare uno stato depressivo;
la CTU si era soffermata unicamente sulle presunte conseguenze psicologiche dell'incidente. Le cause stressanti dovevano essere ricondotte alle diverse situazioni di disagio sofferte in precedenza dall'attore: precoce condizione invalidante da poliartrosi deformante con necessità di ricorrere ad un altrettanto precoce intervento di sostituzione protesica totale dell'anca dx e con il rischio di dover operare – in tempi brevi – anche l'anca sx;
separazione coniugale e licenziamento dal posto di lavoro. Con la quinta, ha eccepito la nullità e/o inutilizzabilità della CTU nella parte relativa al danno psichico, poiché il Consulente si era avvalso di uno specialista in psichiatria le cui conclusioni però erano state acriticamente acquisite nella ctu. Con la sesta, ha contestato la quantificazione del danno;
i più esperti medici fiduciari della Compagnia avevano concordemente valutato l'esistenza di un danno in misura non superiore al 6%. Il ctu aveva espresso valutazioni opposte alle quali si era adeguato il Tribunale, quanto alle lesioni relative al distretto della spalla destra;
al distretto dell'anca destra;
al danno temporaneo alla salute;
all'incapacità lavorativa specifica.
Preliminarmente, con riguardo alle eccezioni d'inammissibilità e/o d'improcedibilità sollevate dalla parte appellata in relazione alla pretesa tardività dell'appello, è stata pronunciata da questa stessa Corte, in diversa composizione, sentenza parziale (n. 7398/2022) con la quale è stata rigettata siffatta eccezione, ed anche l'ulteriore aspetto della violazione dell'art. 342 c.p.c. che in verità per come asserito dall'appellata non era stata eccepita, essendo stata piuttosto contestata la violazione dell'art. 329 c.p.c.. Di tal che le riproposte eccezioni d'inammissibilità, reiterate negli ulteriori scritti difensivi dell'appellata, quanto alla tardività della proposizione dell'appello, devono ritenersi oramai decise con la sentenza resa, avverso la quale è stata fatta, come dedotto, riserva d'impugnazione.
L'eccezione di acquiescenza, che preliminarmente viene esaminata da questo Collegio, è da respingere. La parte appellata ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza per acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., poiché dal comportamento tenuto dalla Compagnia di assicurazione che chiedeva a titolo di cortesia l'invio di una copia della sentenza per procedere al pagamento della tassa di registro ed alla “definiva archiviazione della posizione”, era evidente la manifestazione di volontà tendente ad escludere la proposizione dell'appello, posto altresì che sin dal novembre 2016 era stato eseguito il pagamento integrale. Non sussistono nella specie i presupposti invocati per ritenere sussistente una acquiescenza preclusiva del diritto di impugnazione (in tal senso devono ritenersi assorbite tutte le diverse argomentazioni delle parti), poiché
“L'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione…” (Cass. 18187/2007). Con la medesima sentenza parziale la Corte oltretutto ha ritenuto che “Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata tra le parti quella secondo cui la preesistente patologia del non incida sul nesso di causalità materiale: la CP_1 stessa ha infatti riconosciuto che una parte dei postumi invalidanti Parte_1 riportati dall'odierno appellato sono eziologicamente riconducibili al sinistro occorsogli. Nel caso in esame si rende tuttavia necessario indagare circa l'incidenza sul nesso di causalità giuridica della pregressa malattia, costituendo essa una concausa di menomazione” ed ha rimesso la causa sul ruolo (con separata ordinanza)
“al fine di provvedere al rinnovo della c.t.u. medico-legale.”. A fronte di detta decisione, la conclusione evidenziata e riportata è stata da questo Collegio posta a fondamento dei quesiti formulati al C.T.U., incaricato in questa fase per l'espletamento di una nuova perizia. Nella relazione depositata, a firma del Dott. spec. Medico Parte_2
Legale, datata 21 aprile 2023, in risposta al quesito (“dica il CTU l'incidenza della pregressa malattia, quale concausa di menomazione incidente sui postumi invalidanti permanenti, determinandone eventualmente le percentuali.”), si legge “gli elementi anamnestico-documentali e clinico-peritali consentono di stabilire con certezza che l'odierno quadro clinico menomante è derivato da uno stato di malattia in parte – arto superiore destro - o del tutto – bacino ed arto inferiore destro – indifferente dalle conseguenze del sinistro del 4.2.11. Riguardo gli aspetti valutativi percentualistici, si rimanda alla discussione medico-legale di cui sopra. Spetterà alle competenze dell'Ill.mo Collegio d'Appello decidere se proseguire nella indagine peritale, previa sempre la necessità di prendere visione del fascicolo del primo grado di giudizio, adeguando i quesiti da formulare al CTU.”.
VISTOO TUTTO 28.6 VISTI VERB 23.2.23 E 14.4.23 30.6 Con riguardo all'arto superiore destro il Dott. ha per la spalla riportato le Pt_2 risultanze dell'esame ecografico del 22.2.2011 “lesione a carico della cuffia dei rotatori del diametro massimo di cm.
0.40 più evidente in abduzione, si segnalano ispessimenti segmentari da riferire a fenomeni artrosici diffusi....”. Aggiungendo che non erano stati effettuati accertamenti, trattamenti specialistici ortopedici e fisiatrici
“avendo seguito le indicazioni di riposo formulate dal medico del lavoro”. E che inoltre “in occasione della visita peritale è emerso un quadro invalidante bilaterale a carico delle spalle, probabilmente conseguente anche alla costituzione del soggetto ed al sovraccarico lavorativo;
al controllo ecografico – mai più ripetuto od approfondito con RMN – non risultano segni strumentali di lesività acuta post- traumatica, bensì segni derivati da una condizione degenerativa cronica sia legamentosa che osteo-articolare.”. Per il gomito ha poi rappresentato che si era trattato di una lesione “contusivo- distorsiva”; che “l'esame RX eseguito in sede di pronto soccorso il 4.2.11 poneva la diagnosi di “..presenza di frammento osseo che si proietta tra l'ulna e la troclea omerale di sospetta natura traumatica..”; ma che “tale sospetto o dubbio non è stato meritevole di considerazione clinica in quanto la diagnosi di pronto soccorso rimase di
“..CONTUSIONE DISTORSIONE DELLA SPALLA DX E DEL GINOCCHIO DX. CONTUSIONE DEL GOMITO DX. CONTUSIONE ESCORIATA ANCA DX..”; ne' al successivo controllo in sede di pronto soccorso del 9.2.11 si dirimeva il dubbio clinico, in quanto in assenza di ulteriori accertamenti, veniva confermata la “..SOSPETTA FRATTURA GOMITO
DX..”;….se ci si fosse trovati di fronte ad una condizione di frattura monotraumatica acuta del gomito.. si sarebbe imposto un ben diverso trattamento ortopedico caratterizzato da un periodo – non breve – di immobilizzazione del gomito stesso.”. Con riguardo all'anca destra ha evidenziato “appare innegabile …che il Sig. CP_1 all'atto del sinistro…fosse già affetto da una grave forma di precoce coxartrosi bilaterale..” ed ha poi aggiunto “..dopo il sinistro..malgrado vi sarebbe stata una diagnosi traumatica di “distacco parcellare della colonna anteriore dell'acetabolo di destra” il soggetto non ha effettuato mai visite e trattamenti specialistici ortopedici e fisiatrici, osservando solamente le indicazioni di riposo..del medico del lavoro...”. Con riguardo al danno psichico il Dott. ha riferito “L'odierno controllo Pt_2 clinico-generale – non specialistico – non ha posto in evidenza grossolane tare psichiatriche a distanza di tutti questi anni, ma ciò non esclude la possibilità che un approfondimento specialistico non faccia emergere gli aspetti clinici già in passato rilevati. Per rimanere coerente al quesito formulato, possiamo solamente evidenziare che dalla documentazione in atti e dal rilievo clinico odierno, non sono emersi elementi relativi ad un coinvolgimento concausale per patologie pregresse al sinistro in oggetto.”. Il perito ha poi risposto alle osservazioni e controdeduzioni svolte dai CTP, ribadendo anche in risposta alle contestazioni del c.t. di parte resistente (Dott.
) che la bozza era stata redatta in assenza del fascicolo di primo grado e, con Per_2 riguardo alla richiesta di fissare un nuovo incontro, che ciò non era necessario
“essendo molto chiare e delineate le linee difensive delle parti” (cosicché in tal senso devono ritenersi assorbite le critiche all'espletamento dell'incarico svolte in sede di comparsa conclusionale cfr. pag. 7 memoria del 29.8.2023); si è , poi, riportato alle diverse conclusioni cui era pervenuto. A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il CTU ha confermato (cfr. relazione del 25.4.2024) che “gli elementi anamnestico-documentali e clinico- peritali consentono di stabilire con certezza che l'odierno quadro clinico menomante è derivato da uno stato di malattia in parte – arto superiore destro - o del tutto – bacino ed arto inferiore destro – indifferente dalle conseguenze del sinistro del 4.2.11.”. Con ulteriore provvedimento, del 17.12.2024, la causa, posta in decisione, è stata nuovamente rimessa sul ruolo apparendo necessario che il ctu “accerti..quale sia l'invalidità permanente riscontrata al omplessivamente dopo l'incidente CP_1
e indichi – sempre in termini percentuali – quale sia l'invalidità permanente non causalmente riconducibile all'incidente stradale di cui è causa bensì alle pregresse patologie dallo stesso sofferte”. Il Dott. , con la relazione del 25 gennaio 2025, ha così risposto ai Parte_2 predetti quesiti “l'invalidita' permanente riscontrata al periziando e' valutabile nella misura del 26%; l'invalidita' permanente non causalmente riconducibile all'incidente stradale di cui e' causa e' valutabile nella misura del 26%. “. Dopo avere ricordato
l'obiettività clinica che era emersa nel corso della visita del 16.3.23, ha sintetizzato la diagnosi medico-legale in : “Artralgia della spalla destra con lieve limitazione funzionale ed artropatia del gomito destro con modesta limitazione articolare in soggetto destrimane;
cicatrice chirurgica ed esiti di artroprotesi di anca destra con lieve-modesta limitazione articolare”. Ha rappresentato che “Dal punto di vista valutativo, tenendo conto dei bareme di riferimento, per l'obiettivita' clinica dell'arto superiore destro potra' essere riconosciuta la valutazione del 13-15% e per gli esiti dell'artroprotesi dell'anca destra il 15%. Ne deriva che – tenendo presente la criteriologia della non sommabilita' algebrica delle singole invalidita' – l'odierna obiettivita' clinica sia meritoria di una valutazione del 26% di danno biologico permanente.”.
Ha ribadito la risposta al precedente quesito (circa l'incidenza della pregressa malattia quale concausa di menomazione incidente sui postumi invalidanti permanenti) ed ha specificato “in questa sede” che “l'odierna obiettivita' clinica valutata il 26% non è secondaria al sinistro in oggetto e che pertanto dallo stesso evento traumatico non sono residuati postumi permanenti invalidanti di ravvisabile valore percentuale.“. Innanzitutto, vi è da dire che, essendo stata ammessa ed espletata una nuova consulenza, tutte le critiche dell'appellante, incentrate piuttosto sulle conclusioni del perito nominato in primo grado, devono ritenersi assorbite. L'elaborato redatto dal consulente nominato nel presente grado di giudizio appare il frutto di un lavoro accurato, minuzioso, puntuale, immune da vizi logici, oltre che fondato su un dato di fatto incontestato, ovvero in sede di visita peritale il paziente ha confermato di soffrire di problematiche derivate da una coxartrosi bilaterale dell'anca già prima del sinistro, e che era in lista di attesa per l'intervento di artroprotesi (cfr. pag. 4 prima relazione). La circostanza non contestata che il era affetto già da anni prima del CP_1 sinistro della artrosi dell'anca bilaterale e che il rimedio chirurgico era stato previsto e programmato già prima che si concretasse l'evento traumatico del 4.2.11, rende assolutamente condivisibile – perché logica e coerente - la conclusione del Dott.
“In sintesi, la somma degli elementi desuntivi direttamente dalla Pt_2 documentazione sanitaria, e desuntivi dalla storia clinica e dagli elementi anamnestici consentono di stabilire con chiarezza e certezza che gli esiti dell'intervento di artroprotesi di anca destra non dipendono assolutamente dal sinistro in oggetto, ma in realtà rappresentano la normale evoluzione degenerativa della artrosi dell'anca bilaterale dalla quale il era affetto già da anni prima del sinistro, ed il cui CP_1 rimedio chirurgico era stato previsto e programmato già prima che si concretasse l'evento traumatico del 4.2.11. Né l'evento del 4.2.11 potrà essere considerato come concausa dell'accelerazione della storia clinica della coxartrosi, essendo l'intervento, eseguito dopo 9 mesi in programmazione già da tempo antecedente.”. Considerato, altresì, quanto aggiunto che la lesività rilevata tramite TAC, ovvero il “distacco parcellare della colonna anteriore dell'acetabolo di destra” – che a dire del ctu Dott. invece rivestiva carattere dominante rispetto alla Persona_3 preesistenza coxartosica - in nessun modo poteva incidere sulla valutazione odierna della invalidità del potendo, se del caso, la lesione iniziale avere comportato CP_1 un periodo prolungato di inabilità temporanea, essendo la menomazione accertata, ovvero gli esiti della artroprotesi dell'anca, del tutto svincolata dal sinistro. Ritiene, dunque, questo Collegio di potere porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). Del resto, la condivisione di questo secondo elaborato piuttosto che dell'altro, ovvero della relazione del ctu Dott. trova spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) - nel fatto sopra evidenziato. L'accertamento è stato fondato (come detto) su un dato incontestato, ovverosia sulla preesistenza dell'artrosi dell'anca, malattia che aveva indotto già il prima CP_1 che si verificasse il sinistro a programmare l'intervento chirurgico a cui poi si era sottoposto. Orbene, il Giudice di Primo grado ha quantificato il danno non patrimoniale, come detto, in complessivi € 329.822,00: ha infatti riconosciuto una IP al 44% pari alla somma di € 284.822,00; un danno morale pari a € 30.000,00; a titolo di I.T.A. di giorni 90 € 9.000,00, a titolo di I.T.P. al 50% di giorni 120 € 6.000,00, oltre interessi compensativi-moratori; nonchè € 16.230,36 per invalidità lavorativa specifica ed € 3.596,14 quale danno patrimoniale emergente, oltre interessi compensativi- moratori. Nella precedente relazione (oltre che nei chiarimenti e risposte alle note critiche) il consulente a indicato la percentuale di invalidità permanente nel 9% per gli esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra e di frattura del gomito destro (per la spalla destra il 4% e per la riduzione del movimento del gomito destro il 5%) e nel 25% per gli esiti di protesizzazione dell'anca. Ha, poi, calcolato l'invalidità permanente tenuto conto del danno psichico in un totale del 54%, poi ridotto al 47% applicando la formula di RD e di altri due punti di percentuale per una esigenza di equità, cosi pervenendo a un totale del 45%, e del 44% in caso di decurtazione del 4% per la causa naturale pregressa di coxartrosi. In tal senso ha specificato (cfr. pag. 5 chiarimenti) che “in assenza della lesione fratturativa subita allo stesso distretto a seguito dell'incidente stradale…l'intervento di protesizzazione avrebbe sicuramente avuto come esito positivo quello di eliminare qualsiasi esito permanente oppure residuare lievi postumi, fino ad un massimo del 3%-4%..”. Tenuto conto della risposta conclusiva ai quesiti da parte del CTU Dott. Parte_2 , che ha ritenuto come detto che l'invalidita' permanente valutabile nella
[...] misura del 26% non è causalmente riconducibile all'incidente stradale, va escluso che la percentuale di danno permanente (indicata in sentenza nel 44%), possa essere ascritta al sinistro verificatosi. Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui è giunto il perito, nel presente giudizio, è stato comunque riconosciuto dalla parte appellante (cfr. pag. 18 appello) che i medici fiduciari incaricati dalla Compagnia hanno “concordemente valutato l'esistenza di un danno in misura non superiore al 6%”, ed in tal senso è stato poi domandato (cfr. conclusioni appello) di riformare la sentenza per l'infondatezza della determinazione dei danni e conseguentemente “liquidare il risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia, tenendo conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore, delle effettive risultanze degli esami eseguiti.”. Dacchè, alla stregua di quanto riconosciuto e delle conclusioni rese, può essere riconosciuta la sola percentuale così indicata del 6% e ben può procedersi ad una quantificazione del danno subito dall'attore in misura diversa da quella ritenuta in sentenza. Quanto al danno psichico, attese le conclusioni finali cui è pervenuto il perito, le contestazioni nel riconoscimento di tale voce di danno sono condivisibili non potendo effettivamente ricondurre lo stesso con certezza al sinistro. Ciò tenuto anche conto delle osservazioni del Dott. , medico psichiatra di cui si è avvalso il ctu Testimone_1 nominato in primo grado come autorizzato, che dice che il paziente aveva trovato espressione e senso vitale nel lavoro, nell'attività sportiva, nel matrimonio e vi era un diretto nesso causale tra la presenza dell'attuale sintomatologia e l'evento traumatico;
il risultava affetto da “depressione maggiore, moderato, senza CP_1 sintomi psicotici”. Il Dott. – che ha ricostruito con la documentazione sanitaria presente in atti Pt_2 la storia clinica del danno psichico – ha comunque evidenziato che il controllo clinico- generale, ma non specialistico, non aveva posto in evidenza tare psichiatriche a distanza, sebbene poi non abbia escluso che un approfondimento specialistico potesse fare emergere aspetti clinici già in passato rilevati. Consegue che alla IP, così come riconosciuta dalla parte appellante pari al solo 6% perché così è stata comunque indicata (come riportato cfr. pag. 18 appello) dai medici fiduciari della Compagnia, va aggiunta sia l'I.T.T. per 90 giorni e sia l'I.T.P. per 120 giorni al 50%, ben potendo essere pari alla temporaneità ritenuta la durata della malattia residuata dal sinistro, atteso quanto dallo stesso perito indicato (e sopra riportato) che la lesione iniziale poteva avere comportato un periodo prolungato di inabilità temporanea, considerato altresì che il ctp della parte appellante ha piuttosto evidenziato non una esclusione della stessa, ma una riduzione del periodo (cfr. osservazioni ctp allegati alla relazione). Per quanto riguarda il danno “all'attività lavorativa specifica” appare corretta la censura sul punto. Invero, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.”. (Cass. 14517/2015). In sentenza è stato riconosciuto tale danno nella misura del 20% in rapporto al ritenuto danno biologico, per il fatto che l'attore aveva subito una limitazione della propria capacità lavorativa specifica;
misura questa indicata dal ctu Dott. (cfr. relazione di consulenza espletata in primo grado) che ha affermato che “la tipologia dei danni riscontrati agisce negativamente ed in forma diretta sui lavori richiedenti sforzi fisici brevi ma intensi e movimenti fisici rapidi, come quello di “ormeggiatore” di natanti e imbarcazioni”. Ora, premesso che le lesioni possono anche incidere sulla perdita della capacità lavorativa generica, il danno patrimoniale derivante da una incapacità lavorativa specifica va provato. Nessuna prova è stata data con riguardo al fatto che le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di guadagno, né alcuna allegazione è stata offerta a fondamento dell'attività prima esercitata e della riduzione o abbandono della stessa. Pertanto, nella specie considerate l'assenza di allegazione e prova della effettiva incidenza patrimoniale della invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica, deve essere escluso il danno come richiesto. Ciò posto, liquidato il danno biologico, temporaneo e permanente, secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, come applicati dal primo Giudice e non criticati con riguardo alla scelta delle “tabelle”, benchè all'attualità ovvero al 2024, tenuto conto del valore fissato per la liquidazione dell'età del danneggiato alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale che parziale al 50%, consegue che alla parte appellata è dovuto complessivamente - per IP al 6% € 8.851,00, per ITT 90 gg € 10.350,00 e per ITP 120 gg al 50% € 6.900,00 - l'importo di € 26.101,00.
La sentenza va in parte riformata e le parti, l'appellante e gli appellati Parte_1
e vanno condannate al pagamento dell'importo Controparte_2 CP_3 detto ed evidentemente delle ulteriori somme – relative ad € 3.596,14 a titolo di danno patrimoniale emergente - non attinte dalla presente riforma perché non contestate. Parimenti, in mancanza di alcuna doglianza deve ritenersi definitivo anche il punto di pronuncia circa la decurtazione della somma di € 11.150,00 ricevuta come acconto. Talchè, gli importi indicati, ovvero il risarcimento liquidato in questa sede e l'importo ricevuto, devono essere devalutati alla data del fatto, sulle somme devalutate vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento dell'importo di € 11.150,00, detratto il quale, per il periodo successivo, sulla differenza residua si applicheranno gli interessi al tasso legale e la rivalutazione secondo i criteri suindicati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023). Segue, altresì, che la parte appellata va condannata, come richiesto, CP_1 alla restituzione della somma in eccesso corrisposta in esecuzione della sentenza, come dedotto e non contestato, con interessi legali dalla ricezione alla restituzione effettiva. Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta nel presente grado, stante l'esito del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo e poste per la restante parte in capo alla parte appellante ed Parte_1 agli appellati e Controparte_2 CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: liquida la somma complessiva spettante a titolo di danni pari a € 26.101,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e dalla quale dovrà essere detratta la somma di € 11.150,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e per l'effetto condanna la parte appellante e gli appellati Parte_1
e in solido al pagamento dell'importo ottenuto, con Controparte_2 CP_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna la parte appellata alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1 della somma in eccesso versata, con interessi legali dalla data di ricezione alla restituzione effettiva;
liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 14.103,00 e del secondo grado in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge e spese generali e, compensandole nella misura di un terzo, condanna la parte appellante Parte_1
e gli appellati e alla rifusione della restante parte in Controparte_2 CP_3 favore della parte appellata CP_1
Roma, così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa RE ZZ Dr.ssa Marianna D'Avino
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3290/17 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Fabio Caiazza) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv. Stefano Maliandi)
PARTE APPELLATA E
Controparte_2 CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1203/2016 emessa dal Tribunale di Civitavecchia RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1203/2016, ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 oltre che di per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del Parte_1 sinistro stradale verificatosi il giorno 4.2.2011 in Civitavecchia. E ha così statuito “..dichiara l'esclusiva responsabilità dei convenuti contumaci, e conducente e proprietario dell'autovettura Controparte_2 CP_3 investitrice, Fiat Punto tg. AJ583KJ, nella causazione del sinistro avvenuto in data 4.2.2011 ai danni della parte attrice CP_1
2b) condanna, ex art. 2054 ed ex lege n. 990/69 e successive modificazioni, i signori e quali conducente e proprietario del veicolo Controparte_2 CP_3 investitore, l' in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_4 quale impresa civilmente responsabile ex lege 990/69 e successive modificazioni, in solido, al pagamento in favore del signor dei seguenti importi rivalutati CP_1 all'attualità: A) €. 329.822,00 a titolo di danno non patrimoniale (pari alla somma di
€. 284.822,00 a titolo di danno biologico di carattere permanente al 44%; €. 30.000,00 a titolo aumento del danno morale non patrimoniale esistenziale;
€. 9.000,00 a titolo di I.T.T. per 90 giorni;
€. 6.000,00 I.T.P. per 120 giorni al 50%) oltre interessi compensativi - moratori al saggio legale medio del 1,5% dal fatto illecito (4.2.2011) sulla somma devalutata di euro €.312.627,49 al deposito della sentenza, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo); B) €. 3.596,14 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre interessi compensativi- moratori al saggio legale medio del 1,5% dalla data media del 4.3.2011 sino al deposito della sentenza sulla somma devalutata di euro 3.421,64, oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
C) €. 16.230,36 a titolo di invalidità lavorativa specifica oltre interessi corrispettivi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, le ulteriori domande risarcitorie formulate dalla parte attrice;
dà atto dell'intervenuta corresponsione, prima del giudizio, da parte della compagnia di assicurazione convenuta dell'importo di euro 11.150,00 che, previa rivalutazione dal giorno del pagamento sino al deposito della sentenza e con decorrenza su esso degli interessi al saggio medio del 1,5% dal dì dell'illecito alla corresponsione e con decorrenza successivamente degli interessi corrispettivi, andrà decurtato dalle somme complessivamente dovute, indicate al punto 2 del dispositivo;
pone, per le ragioni esposte in motivazione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in atti definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
condanna le parti convenute in solido alla refusione, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di lite che, previa compensazione di un terzo, liquida nella restante parte in euro 14.000,00, oltre spese di C.T.U., spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.c. come per legge.”.
ha proposto appello e ha domandato, in riforma, che fosse Parte_1 dichiarata l'infondatezza della determinazione dei danni effettuata dal Tribunale concordemente alla quantificazione operata dal ctu dott. e che fosse liquidato il risarcimento nella minore somma di giustizia, tenendo conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore. ha chiesto che l'appello fosse dichiarato improcedibile e inammissibile, CP_1 con conferma della sentenza, respingendo la richiesta di rinnovazione della CTU, e con spese di lite. e hanno optato per la contumacia. Controparte_2 CP_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 4 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 17.12.2024 è stata rimessa sul ruolo, ritenendo opportuna la riconvocazione del ctu nominato per dare risposta agli ulteriori quesiti formulati, ed è stata poi nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La ricostruzione del fatto è così narrata nella sentenza gravata “Il signor
[...]
a citato in giudizio i signori conducente CP_1 Controparte_2 CP_3
e proprietaria del veicolo investitore, e la uale Controparte_5 compagnia di assicurazione civilmente responsabile per la r.c.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico, morale, esistenziale, alla capacità lavorativa, danno patrimoniale emergente) subiti da determinarsi in corso di causa già detratto quanto conseguito (euro 11.150,00) a titolo di risarcimento del danno e trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere, oltre interessi. …A tal fine ha esposto e dedotto: che, in data 4.5.2011, era intento ad attraversare le strisce pedonali poste sulla Via XVI Settembre in Civitavecchia allorchè, improvvisamente era stato investito dall'autovettura Fiat Punto tg. AJ583KJ di proprietà del signor e condotta dalla signora CP_3
All'esito dell'impatto interveniva la Polizia di Stato e veniva Controparte_2 ricoverato al P.S. dove veniva diagnosticato un politraumismo. Indi venne sottoposto ad intervento di artroprotesi all'anca destra, cui facevano seguito ulteriori laboriose cure ortopediche e fisioterapiche. In conseguenza dell'infortunio era stato sottoposto a numerosi accertamenti, interventi e cicli riabilitativi, dovendo abbandonare il lavoro per 120 giorni e con riduzione della capacità lavorativa al 50%. La compagnia di assicurazione aveva offerto la somma di euro 11.500,00, a mezzo di assegno circolare, che era stata incamerata, a titolo di acconto sul maggior credito dovuto.
Instauratosi il contradditorio nessuno si è costituito per le parti private mentre si è costituta l'assicurazione contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha chiesto il rigetto, con particolare riferimento al quantum debeatur, valorizzando il pregresso stato di salute della vittima che, prima dell'incidente, già aveva prenotato l'intervento di artroprotesi a causa della coxoartrosi di cui soffriva in stadio avanzato.
“.
La parte appellante ha criticato la sentenza solo con riguardo alla quantificazione del danno risarcibile, allegando che non si era tenuto conto delle preesistenti condizioni fisiche del danneggiato. In tal senso ha esplicitato le seguenti censure. Con la prima, ha eccepito la carenza di motivazione. In tal senso ha argomentato che le contestazioni espresse nel corso del giudizio di primo grado in relazione alla formazione della perizia ed al suo contenuto non avevano trovato riscontro nei chiarimenti del CTU, essendosi riportato alle conclusioni espresse nel primo elaborato senza aggiungervi alcuna argomentazione ulteriore. Nel precedente grado di giudizio, a dire dell'appellante, era stato contestato l'inadeguato metodo di accertamento delle presunte lesioni diagnosticate al
soprattutto evidenziata la mancata valutazione, ai fini della individuazione CP_1 della percentuale di invalidità, di un severo danno artrosico preesistente. Danno che era di tale gravità da avere determinato la necessità di prevedere un intervento chirurgico di protesizzazione all'anca in epoca anteriore al sinistro. Il CTU aveva sostenuto che la presunta lesione esitata dal sinistro era stata la causa esclusiva dell'intervento, mentre invece la necessità dell'intervento era stata determinata da almeno tre mesi. Con la seconda, ha evidenziato le incongruenze ed illogicità degli accessi al pronto Soccorso dell'Ospedale che erano state ignorate dal primo Giudice. Con la terza, ha contestato la mancata considerazione di un documento decisivo ai fini della valutazione e la grave discrepanza tra la documentazione in atti e le deduzioni del ctu. Il CTU aveva “sconosciuto la cartella clinica dell'ospedale C.T.O. Alesini”, ove il si era sottoposto all'intervento di protesizzazione all'anca. CP_1
Nel verbale di dimissione datato 3.11.11 alla voce “Degenza” emergeva inequivocabilmente la prenotazione di un intervento di protesizzazione a nome risalente al 20.10.10, ossia di oltre tre mesi antecedente al sinistro. I CP_1 chiarimenti richiesti non avevano modificato le conclusioni del primo elaborato e dunque, nella sostanza, non era stata presa in alcuna considerazione la patologia preesistente, ritenuta incidente nella incongrua misura del 4% . Con la quarta, ha dedotto la carenza di nesso causale tra il sinistro e l'intervento di protesizzazione, nonché tra il sinistro e il danno psichico. Il al momento del sinistro, aveva in atto una patologia di tipo artrosico grave CP_1
a tal punto da avere determinato la necessità di un intervento di protesizzazione all'anca destra, che già da tre mesi era stato prenotato all'ospedale CTO, che avrebbe comportato una invalidità tra il 15% ed il 25%. La protesizzazione era un intervento che doveva essere ricondotto all'evoluzione naturale della coxoartrosi e non al sinistro. Anche con riguardo al danno psichico il CTU aveva omesso una serie di concause: circostanze pregresse e contemporanee all'evento, tutte cause astrattamente idonee a determinare uno stato depressivo;
la CTU si era soffermata unicamente sulle presunte conseguenze psicologiche dell'incidente. Le cause stressanti dovevano essere ricondotte alle diverse situazioni di disagio sofferte in precedenza dall'attore: precoce condizione invalidante da poliartrosi deformante con necessità di ricorrere ad un altrettanto precoce intervento di sostituzione protesica totale dell'anca dx e con il rischio di dover operare – in tempi brevi – anche l'anca sx;
separazione coniugale e licenziamento dal posto di lavoro. Con la quinta, ha eccepito la nullità e/o inutilizzabilità della CTU nella parte relativa al danno psichico, poiché il Consulente si era avvalso di uno specialista in psichiatria le cui conclusioni però erano state acriticamente acquisite nella ctu. Con la sesta, ha contestato la quantificazione del danno;
i più esperti medici fiduciari della Compagnia avevano concordemente valutato l'esistenza di un danno in misura non superiore al 6%. Il ctu aveva espresso valutazioni opposte alle quali si era adeguato il Tribunale, quanto alle lesioni relative al distretto della spalla destra;
al distretto dell'anca destra;
al danno temporaneo alla salute;
all'incapacità lavorativa specifica.
Preliminarmente, con riguardo alle eccezioni d'inammissibilità e/o d'improcedibilità sollevate dalla parte appellata in relazione alla pretesa tardività dell'appello, è stata pronunciata da questa stessa Corte, in diversa composizione, sentenza parziale (n. 7398/2022) con la quale è stata rigettata siffatta eccezione, ed anche l'ulteriore aspetto della violazione dell'art. 342 c.p.c. che in verità per come asserito dall'appellata non era stata eccepita, essendo stata piuttosto contestata la violazione dell'art. 329 c.p.c.. Di tal che le riproposte eccezioni d'inammissibilità, reiterate negli ulteriori scritti difensivi dell'appellata, quanto alla tardività della proposizione dell'appello, devono ritenersi oramai decise con la sentenza resa, avverso la quale è stata fatta, come dedotto, riserva d'impugnazione.
L'eccezione di acquiescenza, che preliminarmente viene esaminata da questo Collegio, è da respingere. La parte appellata ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza per acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., poiché dal comportamento tenuto dalla Compagnia di assicurazione che chiedeva a titolo di cortesia l'invio di una copia della sentenza per procedere al pagamento della tassa di registro ed alla “definiva archiviazione della posizione”, era evidente la manifestazione di volontà tendente ad escludere la proposizione dell'appello, posto altresì che sin dal novembre 2016 era stato eseguito il pagamento integrale. Non sussistono nella specie i presupposti invocati per ritenere sussistente una acquiescenza preclusiva del diritto di impugnazione (in tal senso devono ritenersi assorbite tutte le diverse argomentazioni delle parti), poiché
“L'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione…” (Cass. 18187/2007). Con la medesima sentenza parziale la Corte oltretutto ha ritenuto che “Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata tra le parti quella secondo cui la preesistente patologia del non incida sul nesso di causalità materiale: la CP_1 stessa ha infatti riconosciuto che una parte dei postumi invalidanti Parte_1 riportati dall'odierno appellato sono eziologicamente riconducibili al sinistro occorsogli. Nel caso in esame si rende tuttavia necessario indagare circa l'incidenza sul nesso di causalità giuridica della pregressa malattia, costituendo essa una concausa di menomazione” ed ha rimesso la causa sul ruolo (con separata ordinanza)
“al fine di provvedere al rinnovo della c.t.u. medico-legale.”. A fronte di detta decisione, la conclusione evidenziata e riportata è stata da questo Collegio posta a fondamento dei quesiti formulati al C.T.U., incaricato in questa fase per l'espletamento di una nuova perizia. Nella relazione depositata, a firma del Dott. spec. Medico Parte_2
Legale, datata 21 aprile 2023, in risposta al quesito (“dica il CTU l'incidenza della pregressa malattia, quale concausa di menomazione incidente sui postumi invalidanti permanenti, determinandone eventualmente le percentuali.”), si legge “gli elementi anamnestico-documentali e clinico-peritali consentono di stabilire con certezza che l'odierno quadro clinico menomante è derivato da uno stato di malattia in parte – arto superiore destro - o del tutto – bacino ed arto inferiore destro – indifferente dalle conseguenze del sinistro del 4.2.11. Riguardo gli aspetti valutativi percentualistici, si rimanda alla discussione medico-legale di cui sopra. Spetterà alle competenze dell'Ill.mo Collegio d'Appello decidere se proseguire nella indagine peritale, previa sempre la necessità di prendere visione del fascicolo del primo grado di giudizio, adeguando i quesiti da formulare al CTU.”.
VISTOO TUTTO 28.6 VISTI VERB 23.2.23 E 14.4.23 30.6 Con riguardo all'arto superiore destro il Dott. ha per la spalla riportato le Pt_2 risultanze dell'esame ecografico del 22.2.2011 “lesione a carico della cuffia dei rotatori del diametro massimo di cm.
0.40 più evidente in abduzione, si segnalano ispessimenti segmentari da riferire a fenomeni artrosici diffusi....”. Aggiungendo che non erano stati effettuati accertamenti, trattamenti specialistici ortopedici e fisiatrici
“avendo seguito le indicazioni di riposo formulate dal medico del lavoro”. E che inoltre “in occasione della visita peritale è emerso un quadro invalidante bilaterale a carico delle spalle, probabilmente conseguente anche alla costituzione del soggetto ed al sovraccarico lavorativo;
al controllo ecografico – mai più ripetuto od approfondito con RMN – non risultano segni strumentali di lesività acuta post- traumatica, bensì segni derivati da una condizione degenerativa cronica sia legamentosa che osteo-articolare.”. Per il gomito ha poi rappresentato che si era trattato di una lesione “contusivo- distorsiva”; che “l'esame RX eseguito in sede di pronto soccorso il 4.2.11 poneva la diagnosi di “..presenza di frammento osseo che si proietta tra l'ulna e la troclea omerale di sospetta natura traumatica..”; ma che “tale sospetto o dubbio non è stato meritevole di considerazione clinica in quanto la diagnosi di pronto soccorso rimase di
“..CONTUSIONE DISTORSIONE DELLA SPALLA DX E DEL GINOCCHIO DX. CONTUSIONE DEL GOMITO DX. CONTUSIONE ESCORIATA ANCA DX..”; ne' al successivo controllo in sede di pronto soccorso del 9.2.11 si dirimeva il dubbio clinico, in quanto in assenza di ulteriori accertamenti, veniva confermata la “..SOSPETTA FRATTURA GOMITO
DX..”;….se ci si fosse trovati di fronte ad una condizione di frattura monotraumatica acuta del gomito.. si sarebbe imposto un ben diverso trattamento ortopedico caratterizzato da un periodo – non breve – di immobilizzazione del gomito stesso.”. Con riguardo all'anca destra ha evidenziato “appare innegabile …che il Sig. CP_1 all'atto del sinistro…fosse già affetto da una grave forma di precoce coxartrosi bilaterale..” ed ha poi aggiunto “..dopo il sinistro..malgrado vi sarebbe stata una diagnosi traumatica di “distacco parcellare della colonna anteriore dell'acetabolo di destra” il soggetto non ha effettuato mai visite e trattamenti specialistici ortopedici e fisiatrici, osservando solamente le indicazioni di riposo..del medico del lavoro...”. Con riguardo al danno psichico il Dott. ha riferito “L'odierno controllo Pt_2 clinico-generale – non specialistico – non ha posto in evidenza grossolane tare psichiatriche a distanza di tutti questi anni, ma ciò non esclude la possibilità che un approfondimento specialistico non faccia emergere gli aspetti clinici già in passato rilevati. Per rimanere coerente al quesito formulato, possiamo solamente evidenziare che dalla documentazione in atti e dal rilievo clinico odierno, non sono emersi elementi relativi ad un coinvolgimento concausale per patologie pregresse al sinistro in oggetto.”. Il perito ha poi risposto alle osservazioni e controdeduzioni svolte dai CTP, ribadendo anche in risposta alle contestazioni del c.t. di parte resistente (Dott.
) che la bozza era stata redatta in assenza del fascicolo di primo grado e, con Per_2 riguardo alla richiesta di fissare un nuovo incontro, che ciò non era necessario
“essendo molto chiare e delineate le linee difensive delle parti” (cosicché in tal senso devono ritenersi assorbite le critiche all'espletamento dell'incarico svolte in sede di comparsa conclusionale cfr. pag. 7 memoria del 29.8.2023); si è , poi, riportato alle diverse conclusioni cui era pervenuto. A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il CTU ha confermato (cfr. relazione del 25.4.2024) che “gli elementi anamnestico-documentali e clinico- peritali consentono di stabilire con certezza che l'odierno quadro clinico menomante è derivato da uno stato di malattia in parte – arto superiore destro - o del tutto – bacino ed arto inferiore destro – indifferente dalle conseguenze del sinistro del 4.2.11.”. Con ulteriore provvedimento, del 17.12.2024, la causa, posta in decisione, è stata nuovamente rimessa sul ruolo apparendo necessario che il ctu “accerti..quale sia l'invalidità permanente riscontrata al omplessivamente dopo l'incidente CP_1
e indichi – sempre in termini percentuali – quale sia l'invalidità permanente non causalmente riconducibile all'incidente stradale di cui è causa bensì alle pregresse patologie dallo stesso sofferte”. Il Dott. , con la relazione del 25 gennaio 2025, ha così risposto ai Parte_2 predetti quesiti “l'invalidita' permanente riscontrata al periziando e' valutabile nella misura del 26%; l'invalidita' permanente non causalmente riconducibile all'incidente stradale di cui e' causa e' valutabile nella misura del 26%. “. Dopo avere ricordato
l'obiettività clinica che era emersa nel corso della visita del 16.3.23, ha sintetizzato la diagnosi medico-legale in : “Artralgia della spalla destra con lieve limitazione funzionale ed artropatia del gomito destro con modesta limitazione articolare in soggetto destrimane;
cicatrice chirurgica ed esiti di artroprotesi di anca destra con lieve-modesta limitazione articolare”. Ha rappresentato che “Dal punto di vista valutativo, tenendo conto dei bareme di riferimento, per l'obiettivita' clinica dell'arto superiore destro potra' essere riconosciuta la valutazione del 13-15% e per gli esiti dell'artroprotesi dell'anca destra il 15%. Ne deriva che – tenendo presente la criteriologia della non sommabilita' algebrica delle singole invalidita' – l'odierna obiettivita' clinica sia meritoria di una valutazione del 26% di danno biologico permanente.”.
Ha ribadito la risposta al precedente quesito (circa l'incidenza della pregressa malattia quale concausa di menomazione incidente sui postumi invalidanti permanenti) ed ha specificato “in questa sede” che “l'odierna obiettivita' clinica valutata il 26% non è secondaria al sinistro in oggetto e che pertanto dallo stesso evento traumatico non sono residuati postumi permanenti invalidanti di ravvisabile valore percentuale.“. Innanzitutto, vi è da dire che, essendo stata ammessa ed espletata una nuova consulenza, tutte le critiche dell'appellante, incentrate piuttosto sulle conclusioni del perito nominato in primo grado, devono ritenersi assorbite. L'elaborato redatto dal consulente nominato nel presente grado di giudizio appare il frutto di un lavoro accurato, minuzioso, puntuale, immune da vizi logici, oltre che fondato su un dato di fatto incontestato, ovvero in sede di visita peritale il paziente ha confermato di soffrire di problematiche derivate da una coxartrosi bilaterale dell'anca già prima del sinistro, e che era in lista di attesa per l'intervento di artroprotesi (cfr. pag. 4 prima relazione). La circostanza non contestata che il era affetto già da anni prima del CP_1 sinistro della artrosi dell'anca bilaterale e che il rimedio chirurgico era stato previsto e programmato già prima che si concretasse l'evento traumatico del 4.2.11, rende assolutamente condivisibile – perché logica e coerente - la conclusione del Dott.
“In sintesi, la somma degli elementi desuntivi direttamente dalla Pt_2 documentazione sanitaria, e desuntivi dalla storia clinica e dagli elementi anamnestici consentono di stabilire con chiarezza e certezza che gli esiti dell'intervento di artroprotesi di anca destra non dipendono assolutamente dal sinistro in oggetto, ma in realtà rappresentano la normale evoluzione degenerativa della artrosi dell'anca bilaterale dalla quale il era affetto già da anni prima del sinistro, ed il cui CP_1 rimedio chirurgico era stato previsto e programmato già prima che si concretasse l'evento traumatico del 4.2.11. Né l'evento del 4.2.11 potrà essere considerato come concausa dell'accelerazione della storia clinica della coxartrosi, essendo l'intervento, eseguito dopo 9 mesi in programmazione già da tempo antecedente.”. Considerato, altresì, quanto aggiunto che la lesività rilevata tramite TAC, ovvero il “distacco parcellare della colonna anteriore dell'acetabolo di destra” – che a dire del ctu Dott. invece rivestiva carattere dominante rispetto alla Persona_3 preesistenza coxartosica - in nessun modo poteva incidere sulla valutazione odierna della invalidità del potendo, se del caso, la lesione iniziale avere comportato CP_1 un periodo prolungato di inabilità temporanea, essendo la menomazione accertata, ovvero gli esiti della artroprotesi dell'anca, del tutto svincolata dal sinistro. Ritiene, dunque, questo Collegio di potere porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). Del resto, la condivisione di questo secondo elaborato piuttosto che dell'altro, ovvero della relazione del ctu Dott. trova spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) - nel fatto sopra evidenziato. L'accertamento è stato fondato (come detto) su un dato incontestato, ovverosia sulla preesistenza dell'artrosi dell'anca, malattia che aveva indotto già il prima CP_1 che si verificasse il sinistro a programmare l'intervento chirurgico a cui poi si era sottoposto. Orbene, il Giudice di Primo grado ha quantificato il danno non patrimoniale, come detto, in complessivi € 329.822,00: ha infatti riconosciuto una IP al 44% pari alla somma di € 284.822,00; un danno morale pari a € 30.000,00; a titolo di I.T.A. di giorni 90 € 9.000,00, a titolo di I.T.P. al 50% di giorni 120 € 6.000,00, oltre interessi compensativi-moratori; nonchè € 16.230,36 per invalidità lavorativa specifica ed € 3.596,14 quale danno patrimoniale emergente, oltre interessi compensativi- moratori. Nella precedente relazione (oltre che nei chiarimenti e risposte alle note critiche) il consulente a indicato la percentuale di invalidità permanente nel 9% per gli esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra e di frattura del gomito destro (per la spalla destra il 4% e per la riduzione del movimento del gomito destro il 5%) e nel 25% per gli esiti di protesizzazione dell'anca. Ha, poi, calcolato l'invalidità permanente tenuto conto del danno psichico in un totale del 54%, poi ridotto al 47% applicando la formula di RD e di altri due punti di percentuale per una esigenza di equità, cosi pervenendo a un totale del 45%, e del 44% in caso di decurtazione del 4% per la causa naturale pregressa di coxartrosi. In tal senso ha specificato (cfr. pag. 5 chiarimenti) che “in assenza della lesione fratturativa subita allo stesso distretto a seguito dell'incidente stradale…l'intervento di protesizzazione avrebbe sicuramente avuto come esito positivo quello di eliminare qualsiasi esito permanente oppure residuare lievi postumi, fino ad un massimo del 3%-4%..”. Tenuto conto della risposta conclusiva ai quesiti da parte del CTU Dott. Parte_2 , che ha ritenuto come detto che l'invalidita' permanente valutabile nella
[...] misura del 26% non è causalmente riconducibile all'incidente stradale, va escluso che la percentuale di danno permanente (indicata in sentenza nel 44%), possa essere ascritta al sinistro verificatosi. Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui è giunto il perito, nel presente giudizio, è stato comunque riconosciuto dalla parte appellante (cfr. pag. 18 appello) che i medici fiduciari incaricati dalla Compagnia hanno “concordemente valutato l'esistenza di un danno in misura non superiore al 6%”, ed in tal senso è stato poi domandato (cfr. conclusioni appello) di riformare la sentenza per l'infondatezza della determinazione dei danni e conseguentemente “liquidare il risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia, tenendo conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore, delle effettive risultanze degli esami eseguiti.”. Dacchè, alla stregua di quanto riconosciuto e delle conclusioni rese, può essere riconosciuta la sola percentuale così indicata del 6% e ben può procedersi ad una quantificazione del danno subito dall'attore in misura diversa da quella ritenuta in sentenza. Quanto al danno psichico, attese le conclusioni finali cui è pervenuto il perito, le contestazioni nel riconoscimento di tale voce di danno sono condivisibili non potendo effettivamente ricondurre lo stesso con certezza al sinistro. Ciò tenuto anche conto delle osservazioni del Dott. , medico psichiatra di cui si è avvalso il ctu Testimone_1 nominato in primo grado come autorizzato, che dice che il paziente aveva trovato espressione e senso vitale nel lavoro, nell'attività sportiva, nel matrimonio e vi era un diretto nesso causale tra la presenza dell'attuale sintomatologia e l'evento traumatico;
il risultava affetto da “depressione maggiore, moderato, senza CP_1 sintomi psicotici”. Il Dott. – che ha ricostruito con la documentazione sanitaria presente in atti Pt_2 la storia clinica del danno psichico – ha comunque evidenziato che il controllo clinico- generale, ma non specialistico, non aveva posto in evidenza tare psichiatriche a distanza, sebbene poi non abbia escluso che un approfondimento specialistico potesse fare emergere aspetti clinici già in passato rilevati. Consegue che alla IP, così come riconosciuta dalla parte appellante pari al solo 6% perché così è stata comunque indicata (come riportato cfr. pag. 18 appello) dai medici fiduciari della Compagnia, va aggiunta sia l'I.T.T. per 90 giorni e sia l'I.T.P. per 120 giorni al 50%, ben potendo essere pari alla temporaneità ritenuta la durata della malattia residuata dal sinistro, atteso quanto dallo stesso perito indicato (e sopra riportato) che la lesione iniziale poteva avere comportato un periodo prolungato di inabilità temporanea, considerato altresì che il ctp della parte appellante ha piuttosto evidenziato non una esclusione della stessa, ma una riduzione del periodo (cfr. osservazioni ctp allegati alla relazione). Per quanto riguarda il danno “all'attività lavorativa specifica” appare corretta la censura sul punto. Invero, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.”. (Cass. 14517/2015). In sentenza è stato riconosciuto tale danno nella misura del 20% in rapporto al ritenuto danno biologico, per il fatto che l'attore aveva subito una limitazione della propria capacità lavorativa specifica;
misura questa indicata dal ctu Dott. (cfr. relazione di consulenza espletata in primo grado) che ha affermato che “la tipologia dei danni riscontrati agisce negativamente ed in forma diretta sui lavori richiedenti sforzi fisici brevi ma intensi e movimenti fisici rapidi, come quello di “ormeggiatore” di natanti e imbarcazioni”. Ora, premesso che le lesioni possono anche incidere sulla perdita della capacità lavorativa generica, il danno patrimoniale derivante da una incapacità lavorativa specifica va provato. Nessuna prova è stata data con riguardo al fatto che le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di guadagno, né alcuna allegazione è stata offerta a fondamento dell'attività prima esercitata e della riduzione o abbandono della stessa. Pertanto, nella specie considerate l'assenza di allegazione e prova della effettiva incidenza patrimoniale della invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica, deve essere escluso il danno come richiesto. Ciò posto, liquidato il danno biologico, temporaneo e permanente, secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, come applicati dal primo Giudice e non criticati con riguardo alla scelta delle “tabelle”, benchè all'attualità ovvero al 2024, tenuto conto del valore fissato per la liquidazione dell'età del danneggiato alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale che parziale al 50%, consegue che alla parte appellata è dovuto complessivamente - per IP al 6% € 8.851,00, per ITT 90 gg € 10.350,00 e per ITP 120 gg al 50% € 6.900,00 - l'importo di € 26.101,00.
La sentenza va in parte riformata e le parti, l'appellante e gli appellati Parte_1
e vanno condannate al pagamento dell'importo Controparte_2 CP_3 detto ed evidentemente delle ulteriori somme – relative ad € 3.596,14 a titolo di danno patrimoniale emergente - non attinte dalla presente riforma perché non contestate. Parimenti, in mancanza di alcuna doglianza deve ritenersi definitivo anche il punto di pronuncia circa la decurtazione della somma di € 11.150,00 ricevuta come acconto. Talchè, gli importi indicati, ovvero il risarcimento liquidato in questa sede e l'importo ricevuto, devono essere devalutati alla data del fatto, sulle somme devalutate vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento dell'importo di € 11.150,00, detratto il quale, per il periodo successivo, sulla differenza residua si applicheranno gli interessi al tasso legale e la rivalutazione secondo i criteri suindicati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023). Segue, altresì, che la parte appellata va condannata, come richiesto, CP_1 alla restituzione della somma in eccesso corrisposta in esecuzione della sentenza, come dedotto e non contestato, con interessi legali dalla ricezione alla restituzione effettiva. Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta nel presente grado, stante l'esito del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo e poste per la restante parte in capo alla parte appellante ed Parte_1 agli appellati e Controparte_2 CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: liquida la somma complessiva spettante a titolo di danni pari a € 26.101,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e dalla quale dovrà essere detratta la somma di € 11.150,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e per l'effetto condanna la parte appellante e gli appellati Parte_1
e in solido al pagamento dell'importo ottenuto, con Controparte_2 CP_3 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna la parte appellata alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1 della somma in eccesso versata, con interessi legali dalla data di ricezione alla restituzione effettiva;
liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 14.103,00 e del secondo grado in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge e spese generali e, compensandole nella misura di un terzo, condanna la parte appellante Parte_1
e gli appellati e alla rifusione della restante parte in Controparte_2 CP_3 favore della parte appellata CP_1
Roma, così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa RE ZZ Dr.ssa Marianna D'Avino