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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 39/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO IAVARONE (CF: ) e dall'avv. FABIANA PORTANOVA (CF: C.F._2
), i quali hanno eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ORAZIO CANCIELLO (CF: - subentrato al procuratore originariamente costituito - C.F._4 il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto di costituzione depositato in data 11.12.2023
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'attore) conveniva in giudizio il
[...] [...]
(d'ora in poi, anche: il convenuto) al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1 nella causazione e produzione dell'evento de quo agitur, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 C.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi ed effetti dell'art. 2043 C.c.; b) condannare il convenuto , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in quanto tenuto alla manutenzione, alla gestione, alla vigilanza ed alla pulizia delle strade, delle piazze, delle loro pertinenze nonché delle parti del fabbricato sede del Municipio in cui si è verificato l'evento, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni alla persona subiti in occasione del Parte_1 sinistro de quo agitur, quantificati nella complessiva somma di euro 8.544,24, oltre spese mediche, giusta consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Per_1
, o di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, per
[...] le ragioni in narrativa indicate, debitamente rivalutate e con gli interessi legali maturati dal dì dell'evento al suo effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
2. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) in data 03.02.15 alle ore 10.30 circa in Frattamaggiore (NA) e, precisamente, nella Piazza Umberto I, mentre si accingeva ad entrare nel plesso dove ha sede il Comune di dalla CP_1 porta principale, scivolava improvvisamente su una grata in ferro coperta da cocci di vetro frantumato e, nel tentativo di attutire con le mani la imminente e violenta caduta al suolo, impattava su ulteriori frammenti di vetro non segnalati e presenti sulla pavimentazione ferendosi alla mano destra;
b) l'evento, prontamente denunciato dall'istante alle autorità competenti, si verificava a causa della presenza di frammenti di vetro, occulti, non rilevabili, né visibili, né segnalati presenti sulla parte prospiciente la pavimentazione e la grata in ferro della porta d'ingresso ai locali del c) i CP_1 detti frammenti di vetro erano il prodotto del danneggiamento delle vetrate del portone di entrata principale del Comune di operato qualche giorno CP_1 prima da ignoti;
d) l'attore riportava lesioni refertate dal vicino Presidio Ospedaliero
“S. Giovanni di Dio” dove gli veniva diagnosticata una ferita lacero-contusa al lembo della mano destra V raggio e prognosi di giorni 8 salvo complicazioni;
e) in data 11.02.15 l'attore si recava per il successivo controllo presso il medico Dott.
[...]
(Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord) che gli prescriveva ulteriore Per_2 periodo di riposo per giorni 15; f) in data 26.02.15, a seguito di ulteriore controllo, gli era prescritto un periodo di riposo di altri 15 giorni;
g) in data 10.03.15 presso lo Studio “Medicina di Gruppo” di Sant'Anastasia veniva riscontrata la persistenza della patologia ed era diagnosticata una sospetta lesione del nervo digitale;
h) al controllo del 13.03.15 veniva prescritto un periodo di riposo di ulteriori 15 giorni, successivamente rinnovato per la stessa durata;
i) in data 05.10.15 si sottoponeva ad esame elettro-neurografico del nervo mediano destro ed ulnare destro dal quale risultava una riduzione di ampiezza del potenziale evocato sensitivo del nervo ulnare destro in confronto con il contro laterale;
l) il sinistro determinava (secondo la prospettazione attorea) una invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 8, una inabilità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile, in giorni 15 al 50% e in giorni 45 al 25% ed un danno biologico pari a 5 punti percentuali quantificati in complessivi € 8.544,24 oltre spese mediche;
m) in data 18.01.17 il sig. formulava richiesta di risarcimento danni al Comune di Parte_1
. CP_1
3. A dire dell'attore la responsabilità per l'evento dannoso occorso era imputabile al ai sensi dell'art. 2051 c.c. considerata sia la Controparte_1 sussistenza del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno, sia l'omessa rimozione e segnalazione dei frammenti di vetro pericolosi e/o l'inibizione dell'area. Riteneva esistenti i presupposti (oggettivo e soggettivo) della responsabilità da danni in custodia individuati nella invisibilità del pericolo occulto e nella imprevedibilità.
4. Si costituiva il contestando punto per punto Controparte_1
l'avverso dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
“1. principaliter, ex art. 1227, comma 2, 2043 e 2051 c.c., rigettare integralmente la domanda attrice e la sottostante pretesa risarcitoria, comechè infondate in fatto e in diritto;
2. In subordine, ex art. 1227, comma 1, c.c., accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo;
conseguentemente, ridurre sensibilmente, in proporzione del riconosciuto apporto causale, il quantum debeatur con contestuale relativa espunzione del non dovuto danno morale ex art. 2059 c.c. Spese vinte ex d.m. n. 55/14.”.
5. In sintesi, a dire del convenuto, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c., dal momento che la condotta del danneggiato, avendo i requisiti del fortuito, era tale da interrompere il nesso eziologico fra fatto e l'evento lesivo.
6. A sostegno di ciò il convenuto evidenziava: i) che la presenza dei cocci di vetro fosse ben visibile per il danneggiato (e che comunque quest'ultimo non avesse dimostrato l'occultamento); ii) che il comportamento del danneggiato era stato colposo – negligente - perché trasgressivo del principio di autoresponsabilità imposta all'utenza. Pertanto, doveva escludersi il risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c., considerata l'applicabilità della disposizione anche ai casi di responsabilità oggettiva poiché l'elemento colposo doveva intendersi come requisito legale della rilevanza causale anziché criterio di imputazione.
Sempre nel merito contestava la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. anche per la carenza di prova e criticava il ricorso ad una valutazione equitativa alla luce dell'elaborazione delle Tabelle del Tribunale di Milano che includono nel danno biologico anche il danno non patrimoniale.
7. La causa è stata istruita: in specie, si è proceduto all'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore ed alla escussione di testimoni (in merito ai profili indicati nel provvedimento dell'11.1.2021); è stata conferita consulenza CP_2 tecnica d'ufficio in merito ai quesiti formulati con ordinanza del 13.9.2021; con provvedimento del 16.12.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni siccome ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 23.2.2022 (celebrata in modalità cartolare) la causa è stata trattenuta in decisione;
con successiva ordinanza il G.I. ha rimesso la causa sul ruolo dichiarando l'interruzione del giudizio per le ragioni indicate nell'istanza, presentata dalla difesa del convenuto, in data 30.4.2023; all'esito della riassunzione del giudizio, la causa – chiamata per l'udienza del 22.1.2024 - è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 14.10.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo in data 30.9.2024), è stata celebrata (nuovamente) l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi (ulteriormente specificandone i contenuti), concludendo in conformità.
8. La domanda va accolta nei termini e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
9. Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, risultano applicabili alla presente fattispecie i seguenti principi:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “nel contesto dei danni dovuti a oggetti in custodia, il soggetto leso da una caduta su una grata o una caditoia d'acqua, agendo secondo l'articolo 2051 c.c., è tenuto esclusivamente a dimostrare che i danni subiti provengono dall'oggetto. Questa dimostrazione si basa sul verificarsi dell'evento dannoso e sul suo nesso causale con l'oggetto custodito, che può essere stabilito anche tramite ragionamenti presuntivi. Poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo” (Cass. 24.4.2024, n. 11060);
3) “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [Cass. 14.12.2024, n. 32546].
10. Appare pacifico tra le parti che la res da cui è promanato il danno sia in custodia dell'odierno convenuto: in ragione di tanto, per come la dinamica del sinistro è stata narrata - prima - e accertata a seguito dell'istruttoria - poi -, l'attore ha assolto all'onere probatorio richiesto nell'ambito della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. (al riguardo sia sufficiente evidenziare, ad ulteriore conforto di quanto sopra, che entrambi i testi escussi in data 27.5.2021, hanno riconosciuto i luoghi di cui alla narrativa dell'atto introduttivo come quelli ove si è verificato il sinistro).
11. Va escluso invece, così come allegato dal convenuto, che l'evento sia stato causato (o concausato) dalla condotta imprudente o negligente dell'attore.
Difatti, pur essendo vero che i testi escussi abbiano dato contezza del fatto che “il vetro a terra era ben visibile” (teste ) e che “sul pavimento, nel punto ove Tes_1
era scivolato, c'erano dei cocci di vetro che notai subito e che dovetti Parte_1 spostare per evitare di scivolare anche io” (teste ), è anche vero che tali Tes_2 affermazioni si collocano, nel racconto offerto dai testi, nel momento temporale in cui, dopo la caduta del , gli stessi si sono avvicinati per soccorrerlo;
in Parte_1 questo senso, va evidenziato che il teste dapprima ha riferito di essersi Tes_1
“precipitato per soccorrere l'uomo, che poi saputo chiamarsi ” Parte_1
e quindi di avere “notato che dove era scivolato a terra vi erano dei pezzi di vetro e che perdeva sangue dalla mano destro ove erano conficcati dei pezzi di vetro”; mentre la dichiarazione del teste , sopra riportata, va anch'essa intesa nel Tes_2 senso che il teste stesse indicando, una volta accorso sui luoghi, la causa della caduta, e non nel senso (certamente non evincibile dal tenore letterale della dichiarazione) che i vetri fossero chiaramente visibili da lontano e quindi la caduta evitabile non utilizzando quel passaggio.
Altrimenti detto, le riportate dichiarazioni non consentono di ritenere dimostrato che i cocci fossero visibili ex ante del e che lo stesso, nel passare comunque Parte_1 in prossimità degli stessi, abbia tenuto una condotta negligente.
Al contrario, è emerso (e trattasi di circostanza mai confutata dal convenuto) che i vetri derivassero dal danneggiamento di una porta di ingresso di pertinenza dell'immobile comunale occorso qualche giorno prima: pertanto deve ritenersi che il ebbe modo (in ragione proprio del tempo trascorso) di avvedersi di tale CP_1 pericolo e di segnalarlo debitamente, circostanza invece mai verificatasi, come concordemente dichiarato dai testi escussi.
Al riguardo, va ulteriormente osservato che, secondo la giurisprudenza di merito: a)
“in tema di danni da cose in custodia il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Inoltre, la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Corte App. Napoli, 14.11.2024, n. 4600); b) “il comportamento del danneggiato che interagisce con la cosa si atteggia in maniera diversa in dipendenza del grado di incidenza causale sull'evento lesivo, in applicazione -anche ufficiosa- dell'art. 1227, co. 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riferibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Ne discende che, tanto più la situazione di possibile danno possa essere prevista e superata mediante l'assunzione delle cautele normalmente stabilite e prevedibili in rapporto alle circostanze da parte del danneggiato, quanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale della condotta imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che siffatta condotta interrompa il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, ove sia da escludere che la medesima condotta rappresenti un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, caratterizzandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella verificazione del sinistro” (Trib. Palermo, 16.9.2024, n. 4458); c) “per valutare la sussistenza di una responsabilità da omessa vigilanza e manutenzione del bene, di cui all'art. 2051 c.c., deve valutarsi se la situazione di pericolo fosse preesistente o comunque visibile e prevedibile con la ordinaria diligenza ed il custode abbia perciò avuto il tempo e la possibilità di avvedersene per tempo e provvedere alla sua rimozione o segnalazione. Dunque, solo ove abbia conoscenza della situazione e non provveda alla sua tempestiva segnalazione e rimozione, potrà sorgere una responsabilità per omessa manutenzione da cose in custodia” (Trib. Taranto, 8.1.2024, n. 40).
Pertanto, non risulta provato, all'esito dell'istruttoria compiuta, alcun comportamento negligente del che, ponendosi come antecedente causale esclusivo o Parte_1 concomitante rispetto all'evento, sia stato tale da recidere il nesso causale, così come ritenuto (infondatamente) dal convenuto.
D'altro canto, i riportati precedenti giurisprudenziali fanno riferimento ad una condotta colposa del danneggiato e cioè ad un comportamento che, tenuto conto di tutte le circostanze, appaia violativo di obblighi di cautela generici o specifici, comportamento che, nei casi esaminati, si era puntualmente verificato;
al contrario, nel caso oggi in discussione non vi è ragione di ritenere (per come emerso dall'istruttoria) che la pericolosità (non intrinseca) della cosa fosse in qualche modo prevedibile ed evitabile dal il quale, in assenza di una opportuna Parte_1 segnalazione (pur possibile e doverosa, la rottura del vetro risalendo a diversi giorni prima), stava compiendo un'attività non imprudente, donde l'impossibilità di configurare, da parte di questi, la violazione di obblighi cautelari come sopra indicati.
12. Quanto alla entità del danno patito, assumono rilievo le conclusioni (congruenti con le premesse e debitamente motivate) cui è pervenuto il CTU, che, premessa la riconducibilità della lesione lamentata al sinistro verificatosi (pag. 5 dell'elaborato), ha ritenuto quanto segue: “riteniamo che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute vale nella misura del 3 % (tre) con una ITT di giorni 8 (otto), ITP di giorni 10 (dieci) al 50% ed ulteriori 10 (dieci) al 25%”, laddove “per ciò che concerne le menomazioni relative alla vita di relazione, nonché quelli di ordine estetico o attinenti alla sfera sessuale possiamo ritenere che la vita di relazione abbia avuto una limitazione lieve, per quanto attiene alla sfera sessuale non riteniamo esserci stata limitazione”.
13. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 6.602,50, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (3.2.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.400,00 di cui: euro 700,00 per la fase di studio;
euro 500,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria;
euro 1.200,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 39/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore del sig. , della somma di Parte_1 euro 6.602,50 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della controparte, spese quantificate in complessivi euro 3.400,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore degli avv.ti DOMENICO IAVARONE e FABIANA PORTANOVA, dichiaratisi anticipatari delle stesse;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come CP_1 liquidate con decreto del 14.12.2021).
Così deciso in Aversa, il 22.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 39/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO IAVARONE (CF: ) e dall'avv. FABIANA PORTANOVA (CF: C.F._2
), i quali hanno eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nell'atto introduttivo
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ORAZIO CANCIELLO (CF: - subentrato al procuratore originariamente costituito - C.F._4 il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto di costituzione depositato in data 11.12.2023
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'attore) conveniva in giudizio il
[...] [...]
(d'ora in poi, anche: il convenuto) al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1 nella causazione e produzione dell'evento de quo agitur, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 C.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi ed effetti dell'art. 2043 C.c.; b) condannare il convenuto , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in quanto tenuto alla manutenzione, alla gestione, alla vigilanza ed alla pulizia delle strade, delle piazze, delle loro pertinenze nonché delle parti del fabbricato sede del Municipio in cui si è verificato l'evento, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni alla persona subiti in occasione del Parte_1 sinistro de quo agitur, quantificati nella complessiva somma di euro 8.544,24, oltre spese mediche, giusta consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Per_1
, o di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, per
[...] le ragioni in narrativa indicate, debitamente rivalutate e con gli interessi legali maturati dal dì dell'evento al suo effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
2. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) in data 03.02.15 alle ore 10.30 circa in Frattamaggiore (NA) e, precisamente, nella Piazza Umberto I, mentre si accingeva ad entrare nel plesso dove ha sede il Comune di dalla CP_1 porta principale, scivolava improvvisamente su una grata in ferro coperta da cocci di vetro frantumato e, nel tentativo di attutire con le mani la imminente e violenta caduta al suolo, impattava su ulteriori frammenti di vetro non segnalati e presenti sulla pavimentazione ferendosi alla mano destra;
b) l'evento, prontamente denunciato dall'istante alle autorità competenti, si verificava a causa della presenza di frammenti di vetro, occulti, non rilevabili, né visibili, né segnalati presenti sulla parte prospiciente la pavimentazione e la grata in ferro della porta d'ingresso ai locali del c) i CP_1 detti frammenti di vetro erano il prodotto del danneggiamento delle vetrate del portone di entrata principale del Comune di operato qualche giorno CP_1 prima da ignoti;
d) l'attore riportava lesioni refertate dal vicino Presidio Ospedaliero
“S. Giovanni di Dio” dove gli veniva diagnosticata una ferita lacero-contusa al lembo della mano destra V raggio e prognosi di giorni 8 salvo complicazioni;
e) in data 11.02.15 l'attore si recava per il successivo controllo presso il medico Dott.
[...]
(Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord) che gli prescriveva ulteriore Per_2 periodo di riposo per giorni 15; f) in data 26.02.15, a seguito di ulteriore controllo, gli era prescritto un periodo di riposo di altri 15 giorni;
g) in data 10.03.15 presso lo Studio “Medicina di Gruppo” di Sant'Anastasia veniva riscontrata la persistenza della patologia ed era diagnosticata una sospetta lesione del nervo digitale;
h) al controllo del 13.03.15 veniva prescritto un periodo di riposo di ulteriori 15 giorni, successivamente rinnovato per la stessa durata;
i) in data 05.10.15 si sottoponeva ad esame elettro-neurografico del nervo mediano destro ed ulnare destro dal quale risultava una riduzione di ampiezza del potenziale evocato sensitivo del nervo ulnare destro in confronto con il contro laterale;
l) il sinistro determinava (secondo la prospettazione attorea) una invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 8, una inabilità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile, in giorni 15 al 50% e in giorni 45 al 25% ed un danno biologico pari a 5 punti percentuali quantificati in complessivi € 8.544,24 oltre spese mediche;
m) in data 18.01.17 il sig. formulava richiesta di risarcimento danni al Comune di Parte_1
. CP_1
3. A dire dell'attore la responsabilità per l'evento dannoso occorso era imputabile al ai sensi dell'art. 2051 c.c. considerata sia la Controparte_1 sussistenza del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno, sia l'omessa rimozione e segnalazione dei frammenti di vetro pericolosi e/o l'inibizione dell'area. Riteneva esistenti i presupposti (oggettivo e soggettivo) della responsabilità da danni in custodia individuati nella invisibilità del pericolo occulto e nella imprevedibilità.
4. Si costituiva il contestando punto per punto Controparte_1
l'avverso dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
“1. principaliter, ex art. 1227, comma 2, 2043 e 2051 c.c., rigettare integralmente la domanda attrice e la sottostante pretesa risarcitoria, comechè infondate in fatto e in diritto;
2. In subordine, ex art. 1227, comma 1, c.c., accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo;
conseguentemente, ridurre sensibilmente, in proporzione del riconosciuto apporto causale, il quantum debeatur con contestuale relativa espunzione del non dovuto danno morale ex art. 2059 c.c. Spese vinte ex d.m. n. 55/14.”.
5. In sintesi, a dire del convenuto, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c., dal momento che la condotta del danneggiato, avendo i requisiti del fortuito, era tale da interrompere il nesso eziologico fra fatto e l'evento lesivo.
6. A sostegno di ciò il convenuto evidenziava: i) che la presenza dei cocci di vetro fosse ben visibile per il danneggiato (e che comunque quest'ultimo non avesse dimostrato l'occultamento); ii) che il comportamento del danneggiato era stato colposo – negligente - perché trasgressivo del principio di autoresponsabilità imposta all'utenza. Pertanto, doveva escludersi il risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c., considerata l'applicabilità della disposizione anche ai casi di responsabilità oggettiva poiché l'elemento colposo doveva intendersi come requisito legale della rilevanza causale anziché criterio di imputazione.
Sempre nel merito contestava la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. anche per la carenza di prova e criticava il ricorso ad una valutazione equitativa alla luce dell'elaborazione delle Tabelle del Tribunale di Milano che includono nel danno biologico anche il danno non patrimoniale.
7. La causa è stata istruita: in specie, si è proceduto all'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore ed alla escussione di testimoni (in merito ai profili indicati nel provvedimento dell'11.1.2021); è stata conferita consulenza CP_2 tecnica d'ufficio in merito ai quesiti formulati con ordinanza del 13.9.2021; con provvedimento del 16.12.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni siccome ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 23.2.2022 (celebrata in modalità cartolare) la causa è stata trattenuta in decisione;
con successiva ordinanza il G.I. ha rimesso la causa sul ruolo dichiarando l'interruzione del giudizio per le ragioni indicate nell'istanza, presentata dalla difesa del convenuto, in data 30.4.2023; all'esito della riassunzione del giudizio, la causa – chiamata per l'udienza del 22.1.2024 - è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 14.10.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo in data 30.9.2024), è stata celebrata (nuovamente) l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi (ulteriormente specificandone i contenuti), concludendo in conformità.
8. La domanda va accolta nei termini e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
9. Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, risultano applicabili alla presente fattispecie i seguenti principi:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “nel contesto dei danni dovuti a oggetti in custodia, il soggetto leso da una caduta su una grata o una caditoia d'acqua, agendo secondo l'articolo 2051 c.c., è tenuto esclusivamente a dimostrare che i danni subiti provengono dall'oggetto. Questa dimostrazione si basa sul verificarsi dell'evento dannoso e sul suo nesso causale con l'oggetto custodito, che può essere stabilito anche tramite ragionamenti presuntivi. Poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo” (Cass. 24.4.2024, n. 11060);
3) “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [Cass. 14.12.2024, n. 32546].
10. Appare pacifico tra le parti che la res da cui è promanato il danno sia in custodia dell'odierno convenuto: in ragione di tanto, per come la dinamica del sinistro è stata narrata - prima - e accertata a seguito dell'istruttoria - poi -, l'attore ha assolto all'onere probatorio richiesto nell'ambito della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. (al riguardo sia sufficiente evidenziare, ad ulteriore conforto di quanto sopra, che entrambi i testi escussi in data 27.5.2021, hanno riconosciuto i luoghi di cui alla narrativa dell'atto introduttivo come quelli ove si è verificato il sinistro).
11. Va escluso invece, così come allegato dal convenuto, che l'evento sia stato causato (o concausato) dalla condotta imprudente o negligente dell'attore.
Difatti, pur essendo vero che i testi escussi abbiano dato contezza del fatto che “il vetro a terra era ben visibile” (teste ) e che “sul pavimento, nel punto ove Tes_1
era scivolato, c'erano dei cocci di vetro che notai subito e che dovetti Parte_1 spostare per evitare di scivolare anche io” (teste ), è anche vero che tali Tes_2 affermazioni si collocano, nel racconto offerto dai testi, nel momento temporale in cui, dopo la caduta del , gli stessi si sono avvicinati per soccorrerlo;
in Parte_1 questo senso, va evidenziato che il teste dapprima ha riferito di essersi Tes_1
“precipitato per soccorrere l'uomo, che poi saputo chiamarsi ” Parte_1
e quindi di avere “notato che dove era scivolato a terra vi erano dei pezzi di vetro e che perdeva sangue dalla mano destro ove erano conficcati dei pezzi di vetro”; mentre la dichiarazione del teste , sopra riportata, va anch'essa intesa nel Tes_2 senso che il teste stesse indicando, una volta accorso sui luoghi, la causa della caduta, e non nel senso (certamente non evincibile dal tenore letterale della dichiarazione) che i vetri fossero chiaramente visibili da lontano e quindi la caduta evitabile non utilizzando quel passaggio.
Altrimenti detto, le riportate dichiarazioni non consentono di ritenere dimostrato che i cocci fossero visibili ex ante del e che lo stesso, nel passare comunque Parte_1 in prossimità degli stessi, abbia tenuto una condotta negligente.
Al contrario, è emerso (e trattasi di circostanza mai confutata dal convenuto) che i vetri derivassero dal danneggiamento di una porta di ingresso di pertinenza dell'immobile comunale occorso qualche giorno prima: pertanto deve ritenersi che il ebbe modo (in ragione proprio del tempo trascorso) di avvedersi di tale CP_1 pericolo e di segnalarlo debitamente, circostanza invece mai verificatasi, come concordemente dichiarato dai testi escussi.
Al riguardo, va ulteriormente osservato che, secondo la giurisprudenza di merito: a)
“in tema di danni da cose in custodia il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Inoltre, la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Corte App. Napoli, 14.11.2024, n. 4600); b) “il comportamento del danneggiato che interagisce con la cosa si atteggia in maniera diversa in dipendenza del grado di incidenza causale sull'evento lesivo, in applicazione -anche ufficiosa- dell'art. 1227, co. 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riferibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Ne discende che, tanto più la situazione di possibile danno possa essere prevista e superata mediante l'assunzione delle cautele normalmente stabilite e prevedibili in rapporto alle circostanze da parte del danneggiato, quanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale della condotta imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che siffatta condotta interrompa il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, ove sia da escludere che la medesima condotta rappresenti un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, caratterizzandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella verificazione del sinistro” (Trib. Palermo, 16.9.2024, n. 4458); c) “per valutare la sussistenza di una responsabilità da omessa vigilanza e manutenzione del bene, di cui all'art. 2051 c.c., deve valutarsi se la situazione di pericolo fosse preesistente o comunque visibile e prevedibile con la ordinaria diligenza ed il custode abbia perciò avuto il tempo e la possibilità di avvedersene per tempo e provvedere alla sua rimozione o segnalazione. Dunque, solo ove abbia conoscenza della situazione e non provveda alla sua tempestiva segnalazione e rimozione, potrà sorgere una responsabilità per omessa manutenzione da cose in custodia” (Trib. Taranto, 8.1.2024, n. 40).
Pertanto, non risulta provato, all'esito dell'istruttoria compiuta, alcun comportamento negligente del che, ponendosi come antecedente causale esclusivo o Parte_1 concomitante rispetto all'evento, sia stato tale da recidere il nesso causale, così come ritenuto (infondatamente) dal convenuto.
D'altro canto, i riportati precedenti giurisprudenziali fanno riferimento ad una condotta colposa del danneggiato e cioè ad un comportamento che, tenuto conto di tutte le circostanze, appaia violativo di obblighi di cautela generici o specifici, comportamento che, nei casi esaminati, si era puntualmente verificato;
al contrario, nel caso oggi in discussione non vi è ragione di ritenere (per come emerso dall'istruttoria) che la pericolosità (non intrinseca) della cosa fosse in qualche modo prevedibile ed evitabile dal il quale, in assenza di una opportuna Parte_1 segnalazione (pur possibile e doverosa, la rottura del vetro risalendo a diversi giorni prima), stava compiendo un'attività non imprudente, donde l'impossibilità di configurare, da parte di questi, la violazione di obblighi cautelari come sopra indicati.
12. Quanto alla entità del danno patito, assumono rilievo le conclusioni (congruenti con le premesse e debitamente motivate) cui è pervenuto il CTU, che, premessa la riconducibilità della lesione lamentata al sinistro verificatosi (pag. 5 dell'elaborato), ha ritenuto quanto segue: “riteniamo che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute vale nella misura del 3 % (tre) con una ITT di giorni 8 (otto), ITP di giorni 10 (dieci) al 50% ed ulteriori 10 (dieci) al 25%”, laddove “per ciò che concerne le menomazioni relative alla vita di relazione, nonché quelli di ordine estetico o attinenti alla sfera sessuale possiamo ritenere che la vita di relazione abbia avuto una limitazione lieve, per quanto attiene alla sfera sessuale non riteniamo esserci stata limitazione”.
13. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 6.602,50, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (3.2.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.400,00 di cui: euro 700,00 per la fase di studio;
euro 500,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria;
euro 1.200,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 39/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore del sig. , della somma di Parte_1 euro 6.602,50 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della controparte, spese quantificate in complessivi euro 3.400,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore degli avv.ti DOMENICO IAVARONE e FABIANA PORTANOVA, dichiaratisi anticipatari delle stesse;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come CP_1 liquidate con decreto del 14.12.2021).
Così deciso in Aversa, il 22.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta