Art. 71-ter. (( 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. ))
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29 aprile 2003
29 aprile 2003
Commentario • 1
- 1. La Corte di Giustizia UE sulle biblioteche e il diritto di digitalizzare libriLuigi Manna · https://www.martinimanna.it/blog · 15 settembre 2014
[…] In Italia, l'eccezione al diritto di comunicazione al pubblico a favore delle biblioteche è prevista dall'art. 71-ter. della legge sul diritto d'autore (n 633/1941): “1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.”
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Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 07/11/2023, n. 1421Provvedimento: […] e) con le generalità di -OMISSIS-nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-, sentenza 2149 del 26.10.2006 emessa dalla Corte d'Appello di -OMISSIS- per i reati di cui all'art. 337 del c.p. (resistenza a p.u.), all'art. 14 della legge n. 248/2000 (norme di tutela del diritto d'autore), e all'art.71-ter della legge n. 633/1941 (violazione della proprietà intellettuale).Leggi di più...