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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1374/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TUFANI, dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
MARCELLO LUCA MAGRO e dell'avv. STEFANO PICCOLI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CALZOLAI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/10/2024:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria Pt_1 integrativa e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione (ad eccezione della domanda riconvenzionale), chiedendo, pertanto: «in via principale, dichiarare nullo e/o comunque invalido e/o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 235/2023 pubblicato in data 20 febbraio 2023 nell'ambito della procedura monitoria n. RG 94/2023; […]; in ogni caso, Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge» e per effetto dell'accoglimento la restituzione di quanto medio tempore versato in ottemperanza al provvedimento di concessione della p.e.
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie di cui alla seconda Controparte_1 memoria integrativa e ha concluso, nel merito, come da prima memoria integrativa, chiedendo, pertanto:
«respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa e dunque confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto
n. 235/2023 (R.G. n. 94/2023) emesso in data 20.02.2023 dal Tribunale di Prato, Giudice dott.ssa pagina 1 di 6 Mariella Galano per l'importo di € 220.185,60; In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 220.185,60 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 4.394,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver svolto attività tecnico-professionali di consulenza e assistenza in favore di Pt_1 continuativamente sino ad ottobre 2022;
- di aver emesso fatture per complessivi € 220.185,60, non saldate.
Ha proposto opposizione , chiedendo in via preliminare, di “disporre, ai sensi dell'art. 40 Pt_1
c.p.c., la riunione del presente giudizio al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Firenze, RG n.
3616/2023”, in via preliminare subordinata l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , e proponendo domanda
[...] CP_7 CP_8 CP_9 riconvenzionale nei confronti di onché domanda nei confronti dei terzi volta Controparte_1 al risarcimento del danno nella misura non inferiore ad € 2.165.986,59, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Pt_1
- di aver trasmesso il 2.12.22 a e ad altre società e persone fisiche” una diffida con CP_1 contestazione di attività di concorrenza sleale con riferimento al cliente che aveva Per_1 determinato una perdita di fatturato annuo di € 2.500.000,00;
- che, ciò nonostante, veva proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
Controparte_1
- di prestare “servizi di data center hosted private and hybrid cloud per aziende e di servizi di gestione di applicazioni critiche e di business continuity” anche in favore della CP_10
avvalendosi della della e della e
[...] Controparte_1 Controparte_7 [...] che svolgevano attività di supporto e consulenza applicativa e Controparte_6 sistemistica, ed avvalendosi altresì dei dipendenti , , CP_3 CP_4
, e del collaboratore;
Controparte_5 CP_8 CP_9
- che questi ultimi, in breve torno di tempo, nella primavera-estate del 2022 avevano rassegnato le proprie dimissioni o cessato la collaborazione;
- che e avevano interrotto la collaborazione con Controparte_1 Controparte_7
con effetto dal 31.10.22; Pt_1
pagina 2 di 6 - che “pressoché contestualmente” aveva cessato le proprie richieste a , con riduzione Per_1 Pt_1 dell'80% del volume delle richieste;
- che i medesimi servizi ha continuato a chiedere i medesimi servizi a Per_1 CP_1 CP_1
della della e con gli ex dipendenti
[...] Controparte_7 Controparte_6
e collaboratori di , e con NETCOM ENGINEERING SPA, presso la quale prestavano Pt_1 attività CP_3 CP_4
- che vi era stata attività di concorrenza illecita volta a sottrarre il cliente con storno di Per_1 dipendenti, abusivo sfruttamento di informazioni riservate e, per l'effetto, illecito sviamento di clientela;
- che la convenuta aveva realizzato un illecito extracontrattuale di tipo anticoncorrenziale, nonché integrato un inadempimento contrattuale agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per opporre l'eccezione di inadempimento, e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa doveva riunirsi per connessione al giudizio RG 3616/2023 pendente innanzi al
Tribunale di Firenze, introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto di
[...]
, nell'ambito del quale era stata formulata domanda riconvenzionale volta al CP_6 risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale e richiesta la chiamata in causa degli altri soggetti evocati nel presente giudizio.
Disposto il differimento dell'udienza per consentire la chiamata dei terzi, si è costituita in giudizio la convenuta opposta he ha esposto: Controparte_1
- che le vicende narrate dalla controparte non avevano nulla a che vedere con il credito azionato in sede monitoria;
- che non v'era alcuna contestazione delle prestazioni oggetto della domanda monitoria e, dunque, l'importo ingiuntivo era pacificamente dovuto;
- che non v'era rapporto tra le dimissioni del la cessazione del rapporto di collaborazione CP_3 con;
CP_1
- che, anzi, dopo le dimissioni di non aveva più effettuato commesse in favore di CP_3 Pt_1
; CP_1
- di aver quindi cercato nuovi committenti;
- che la morosità, al tempo, già sussisteva;
- che non sussistevano gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale, la cui cognizione, comunque, risultava di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005;
pagina 3 di 6 - che non poteva disporsi la riunione richiesta dalla controparte, essendo la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo funzionale ed inderogabile;
a, quindi, chiesto, dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice adito Controparte_1 in relazione alla domanda riconvenzionale, con separazione delle cause e rimessione al giudice competente della riconvenzionale, rigettarsi la richiesta di riunione formulata dall'attrice, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
. CP_8
All'udienza del 21 novembre 2023, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di . CP_9
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 è stata disposta la dispone la separazione dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasta pendente tra e della causa tra Pt_1 Controparte_1 Pt_1
(attore) e , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
(convenuti), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da Controparte_6 concorrenza sleale, con formazione di autonomo fascicolo, portante RG 2770/2023 poi riunito ex art. 273 c.p.c. al procedimento RG 2769/2023, all'interno del quale, con ordinanza del 18 gennaio 20204 è stata dichiarata, con riferimento alla causa pendente tra e , la litispendenza Pt_1 CP_6 rispetto al giudizio RG 3616/23 pendente innanzi al Tribunale di Firenze, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e, con riferimento alle cause tra , da una parte, e Pt_1 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , dall'altra, la connessione tra
[...] CP_7 CP_8 CP_9 il giudizio e quello portante RG 3616/23 pendente innanzi al Tribunale di Firenze e assegnando termine perentorio di un mese dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Firenze, preventivamente adito.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Indi la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve premettersi che, a seguito del provvedimento di separazione in parte motiva, la presente causa ha, unicamente, ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla , Controparte_1 odierna convenuta opposta.
Tanto premesso l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 4 di 6 Deve, invero, osservarsi che l'opponente non contesta l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, né la quantificazione dei corrispettivi richiesti, limitando a sollevare l'exceptio non rite adimpleti contractus al fine di ottenere il rigetto della pretesa della controparte.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di inadempimento, nel caso di specie, non risulti efficacemente sollevata dalla parte opponente, difettandone i presupposti.
Deve, infatti, osservarsi, il contraente virtuoso che incorra nell'inadempimento della controparte contrattuale dispone, sostanzialmente, di quattro rimedi: l'azione di adempimento, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.), o comunque il ricorso agli altri istituti che portano alla risoluzione del contratto, e, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno
(art. 1218 c.c.). Tra questi, solo la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458
c.c.) e, pertanto, comporta, salvi i necessario adattamenti in ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, o di prestazione non ripetibile in quanto definitivamente acquisita alla sfera patrimoniale di chi agisce in risoluzione, effetti integralmente restitutori. Esclusi, naturalmente, effetti consimili all'azione di adempimento (volta a far conseguire a chi la propone l'esatta prestazione pagina 4 di 6 contrattuale), e all'azione di risarcimento del danno, debbono esaminarsi gli effetti dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente.
L'eccezione di inadempimento, che consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la propria prestazione, se l'altro non adempie od offre di adempiere la propria, e che è esercitabile solo laddove il rifiuto non sia contrario a buona fede, ha portata non liberatoria ma dilatoria: essa, infatti, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, «è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: [1]) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
[2]) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, all'adempimento; il quale sarà perciò obbligato [3]) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale» (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019).
Nel caso di specie, poiché, per un verso, non è stata richiesta la risoluzione del contratto e, per altro verso,
l'eccezione di inadempimento, come visto, non ha effetti liberatori, deve ritenersi che, fermo restando, in astratto, il diritto al risarcimento del danno (oggetto di un diverso giudizio) non potrebbe in questo giuridio pervenirsi, anche in caso di accertamento di un pregiudizio, all'esclusione dell'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, e non contestato.
Né soccorre il riferimento, compiuto dall'opponente, a Cass. civ., sent n. 36295/2023, secondo la quale
«[l]'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al pagina 5 di 6 fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se
l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento».
Nel caso di specie l'inadempimento contestato opposta non appare temporaneo e, quindi, suscettibile di cessare ma, semmai, potrebbe in futuro sopravvenire il risarcimento del danno, con ripristino, per equivalente, dello status quo antea. La prospettazione dell'opponente che, all'esito del presente giudizio, la pretesa dell'opposto potrebbe “paralizzarsi”, sino a che non venga risarcito il danno patito si sostanzia in una applicazione della compensazione giudiziale che nel caso di specie non può operare sia perché il controcredito risarcitorio, illiquido, non è oggetto di cognizione di questo giudice, sia perché ne difetterebbero comunque i presupposti di facile e pronta liquidazione ex art. 2243, co. 2, c.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
A fronte del rigetto dell'opposizione, il provvedimento monitorio diviene definitivamente esecutivo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di . Pt_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (ad esclusione delle cause separata e riunite, che, non appartenendo al presente processo, non possono in questa sede farsi oggetto di liquidazione), dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, portante n. 235/2023, pronunciato il 20 febbraio 2023;
2. condanna la a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano Pt_1 Controparte_1 in € 11.268,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1374/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TUFANI, dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
MARCELLO LUCA MAGRO e dell'avv. STEFANO PICCOLI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CALZOLAI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/10/2024:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria Pt_1 integrativa e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione (ad eccezione della domanda riconvenzionale), chiedendo, pertanto: «in via principale, dichiarare nullo e/o comunque invalido e/o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 235/2023 pubblicato in data 20 febbraio 2023 nell'ambito della procedura monitoria n. RG 94/2023; […]; in ogni caso, Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge» e per effetto dell'accoglimento la restituzione di quanto medio tempore versato in ottemperanza al provvedimento di concessione della p.e.
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie di cui alla seconda Controparte_1 memoria integrativa e ha concluso, nel merito, come da prima memoria integrativa, chiedendo, pertanto:
«respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa e dunque confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto
n. 235/2023 (R.G. n. 94/2023) emesso in data 20.02.2023 dal Tribunale di Prato, Giudice dott.ssa pagina 1 di 6 Mariella Galano per l'importo di € 220.185,60; In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 Pt_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 220.185,60 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 4.394,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver svolto attività tecnico-professionali di consulenza e assistenza in favore di Pt_1 continuativamente sino ad ottobre 2022;
- di aver emesso fatture per complessivi € 220.185,60, non saldate.
Ha proposto opposizione , chiedendo in via preliminare, di “disporre, ai sensi dell'art. 40 Pt_1
c.p.c., la riunione del presente giudizio al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Firenze, RG n.
3616/2023”, in via preliminare subordinata l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , e proponendo domanda
[...] CP_7 CP_8 CP_9 riconvenzionale nei confronti di onché domanda nei confronti dei terzi volta Controparte_1 al risarcimento del danno nella misura non inferiore ad € 2.165.986,59, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Pt_1
- di aver trasmesso il 2.12.22 a e ad altre società e persone fisiche” una diffida con CP_1 contestazione di attività di concorrenza sleale con riferimento al cliente che aveva Per_1 determinato una perdita di fatturato annuo di € 2.500.000,00;
- che, ciò nonostante, veva proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
Controparte_1
- di prestare “servizi di data center hosted private and hybrid cloud per aziende e di servizi di gestione di applicazioni critiche e di business continuity” anche in favore della CP_10
avvalendosi della della e della e
[...] Controparte_1 Controparte_7 [...] che svolgevano attività di supporto e consulenza applicativa e Controparte_6 sistemistica, ed avvalendosi altresì dei dipendenti , , CP_3 CP_4
, e del collaboratore;
Controparte_5 CP_8 CP_9
- che questi ultimi, in breve torno di tempo, nella primavera-estate del 2022 avevano rassegnato le proprie dimissioni o cessato la collaborazione;
- che e avevano interrotto la collaborazione con Controparte_1 Controparte_7
con effetto dal 31.10.22; Pt_1
pagina 2 di 6 - che “pressoché contestualmente” aveva cessato le proprie richieste a , con riduzione Per_1 Pt_1 dell'80% del volume delle richieste;
- che i medesimi servizi ha continuato a chiedere i medesimi servizi a Per_1 CP_1 CP_1
della della e con gli ex dipendenti
[...] Controparte_7 Controparte_6
e collaboratori di , e con NETCOM ENGINEERING SPA, presso la quale prestavano Pt_1 attività CP_3 CP_4
- che vi era stata attività di concorrenza illecita volta a sottrarre il cliente con storno di Per_1 dipendenti, abusivo sfruttamento di informazioni riservate e, per l'effetto, illecito sviamento di clientela;
- che la convenuta aveva realizzato un illecito extracontrattuale di tipo anticoncorrenziale, nonché integrato un inadempimento contrattuale agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per opporre l'eccezione di inadempimento, e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa doveva riunirsi per connessione al giudizio RG 3616/2023 pendente innanzi al
Tribunale di Firenze, introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto di
[...]
, nell'ambito del quale era stata formulata domanda riconvenzionale volta al CP_6 risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale e richiesta la chiamata in causa degli altri soggetti evocati nel presente giudizio.
Disposto il differimento dell'udienza per consentire la chiamata dei terzi, si è costituita in giudizio la convenuta opposta he ha esposto: Controparte_1
- che le vicende narrate dalla controparte non avevano nulla a che vedere con il credito azionato in sede monitoria;
- che non v'era alcuna contestazione delle prestazioni oggetto della domanda monitoria e, dunque, l'importo ingiuntivo era pacificamente dovuto;
- che non v'era rapporto tra le dimissioni del la cessazione del rapporto di collaborazione CP_3 con;
CP_1
- che, anzi, dopo le dimissioni di non aveva più effettuato commesse in favore di CP_3 Pt_1
; CP_1
- di aver quindi cercato nuovi committenti;
- che la morosità, al tempo, già sussisteva;
- che non sussistevano gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale, la cui cognizione, comunque, risultava di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005;
pagina 3 di 6 - che non poteva disporsi la riunione richiesta dalla controparte, essendo la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo funzionale ed inderogabile;
a, quindi, chiesto, dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice adito Controparte_1 in relazione alla domanda riconvenzionale, con separazione delle cause e rimessione al giudice competente della riconvenzionale, rigettarsi la richiesta di riunione formulata dall'attrice, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
. CP_8
All'udienza del 21 novembre 2023, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di . CP_9
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 è stata disposta la dispone la separazione dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasta pendente tra e della causa tra Pt_1 Controparte_1 Pt_1
(attore) e , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
(convenuti), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da Controparte_6 concorrenza sleale, con formazione di autonomo fascicolo, portante RG 2770/2023 poi riunito ex art. 273 c.p.c. al procedimento RG 2769/2023, all'interno del quale, con ordinanza del 18 gennaio 20204 è stata dichiarata, con riferimento alla causa pendente tra e , la litispendenza Pt_1 CP_6 rispetto al giudizio RG 3616/23 pendente innanzi al Tribunale di Firenze, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e, con riferimento alle cause tra , da una parte, e Pt_1 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , dall'altra, la connessione tra
[...] CP_7 CP_8 CP_9 il giudizio e quello portante RG 3616/23 pendente innanzi al Tribunale di Firenze e assegnando termine perentorio di un mese dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Firenze, preventivamente adito.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Indi la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve premettersi che, a seguito del provvedimento di separazione in parte motiva, la presente causa ha, unicamente, ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla , Controparte_1 odierna convenuta opposta.
Tanto premesso l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 4 di 6 Deve, invero, osservarsi che l'opponente non contesta l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, né la quantificazione dei corrispettivi richiesti, limitando a sollevare l'exceptio non rite adimpleti contractus al fine di ottenere il rigetto della pretesa della controparte.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di inadempimento, nel caso di specie, non risulti efficacemente sollevata dalla parte opponente, difettandone i presupposti.
Deve, infatti, osservarsi, il contraente virtuoso che incorra nell'inadempimento della controparte contrattuale dispone, sostanzialmente, di quattro rimedi: l'azione di adempimento, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.), o comunque il ricorso agli altri istituti che portano alla risoluzione del contratto, e, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno
(art. 1218 c.c.). Tra questi, solo la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458
c.c.) e, pertanto, comporta, salvi i necessario adattamenti in ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, o di prestazione non ripetibile in quanto definitivamente acquisita alla sfera patrimoniale di chi agisce in risoluzione, effetti integralmente restitutori. Esclusi, naturalmente, effetti consimili all'azione di adempimento (volta a far conseguire a chi la propone l'esatta prestazione pagina 4 di 6 contrattuale), e all'azione di risarcimento del danno, debbono esaminarsi gli effetti dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente.
L'eccezione di inadempimento, che consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la propria prestazione, se l'altro non adempie od offre di adempiere la propria, e che è esercitabile solo laddove il rifiuto non sia contrario a buona fede, ha portata non liberatoria ma dilatoria: essa, infatti, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, «è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: [1]) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
[2]) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, all'adempimento; il quale sarà perciò obbligato [3]) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale» (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019).
Nel caso di specie, poiché, per un verso, non è stata richiesta la risoluzione del contratto e, per altro verso,
l'eccezione di inadempimento, come visto, non ha effetti liberatori, deve ritenersi che, fermo restando, in astratto, il diritto al risarcimento del danno (oggetto di un diverso giudizio) non potrebbe in questo giuridio pervenirsi, anche in caso di accertamento di un pregiudizio, all'esclusione dell'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, e non contestato.
Né soccorre il riferimento, compiuto dall'opponente, a Cass. civ., sent n. 36295/2023, secondo la quale
«[l]'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al pagina 5 di 6 fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se
l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento».
Nel caso di specie l'inadempimento contestato opposta non appare temporaneo e, quindi, suscettibile di cessare ma, semmai, potrebbe in futuro sopravvenire il risarcimento del danno, con ripristino, per equivalente, dello status quo antea. La prospettazione dell'opponente che, all'esito del presente giudizio, la pretesa dell'opposto potrebbe “paralizzarsi”, sino a che non venga risarcito il danno patito si sostanzia in una applicazione della compensazione giudiziale che nel caso di specie non può operare sia perché il controcredito risarcitorio, illiquido, non è oggetto di cognizione di questo giudice, sia perché ne difetterebbero comunque i presupposti di facile e pronta liquidazione ex art. 2243, co. 2, c.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
A fronte del rigetto dell'opposizione, il provvedimento monitorio diviene definitivamente esecutivo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di . Pt_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (ad esclusione delle cause separata e riunite, che, non appartenendo al presente processo, non possono in questa sede farsi oggetto di liquidazione), dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, portante n. 235/2023, pronunciato il 20 febbraio 2023;
2. condanna la a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano Pt_1 Controparte_1 in € 11.268,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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