Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
E ) 6 N 8 06200/02 O 9 I . 1 / A Z N I 4 A / R 6 R E E 2 A T S T I L R . L K G P . A E B D I R B L R E A A T A T D I D I 1 REPUBBLICA ITALIANA S R 3 E N E 1 T E T S . N I E N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.000870/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Cron.17841 Finocchiaro Dott. Alfio Cicala Consigliere Rep. Dott. Mario Dott. Giuseppe Vito A. Magno Cons.rel. C.C. 22/01/02 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Oggetto Contenz. tributario. Legge 413.91. Dott. Francesco A. Genovese Consigliere Proroga dei termini d'impugnazione. ha pronunciato la seguente: SE N TE NZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio IVA di Palermo, in persona del legale domiciliati in Roma, via deirappresentante pro tempore, Portoghesi, n.12, presso 1'Avvocatur Generale dello a Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- ricorrenti -
contro
ND NT - intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, n. 50/26/98, depositata in data 11.12.1998. CORTE SUPREMA U. CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE G N. 67470 4 0 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.1.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22.5.1992 l'ufficio IVA di Palermo propose appello avverso la sentenza n. 7036/90, depositata in data 15.12.1990, della commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso di ND NT, parrucchiere in Monreale, annullando l'avviso di rettifica n.823465 della dichiarazione Iva prodotta dal contribuente per l'anno 1986. La commissione tributaria regionale di Palermo, investita del gravame, rilevato che il deposito in segreteria della sentenza di primo grado era stato effettuato in data 15.12.1990, e che l'appello dell'ufficio era stato proposto con atto notificato il 22.5.1992, oltre un anno dopo tale data, con sentenza n. 50/26/98 depositata in data 11.12.1998, lo inammissibile perchédichiarava intempestivo ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale, e poneva le spese del giudizio a carico dell'ufficio appellante. r 2 finanziaria, Avverso tale sentenza l'amministrazione rappresentata dall'avvocatura generale dello stato, propone ricorso per cassazione fondato su un solo motivo. L'intimato ND NT non si è costituito. Il ricorso, apparendo manifestamente fondato, viene trattato in camera di consiglio, previa acquisizione della richiesta del procuratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 48, co.1, legge 30 dicembre 1991, n.413, modificato dall'articolo 3, D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n.75, in quanto la sentenza impugnata esclude l'applicabilità al caso in esame della proroga dei termini d'impugnazione concessa dalla citata legge n.413/1991, sostenendo che, alla data di entrata in vigore (1.1.1992) della medesima, la decisione di primo grado era ormai divenuta inoppugnabile. Il motivo è fondato. Sostiene l'amministrazione ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'articolo 48, co.1, della legge n.413/1991 e le successive proroghe, l'ultima delle quali disposta dall'articolo 3, D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n.75, aveva sospeso i termini d'impugnazione fino al r 3 20.6.1993. Pertanto il termine per proporre appello avverso la decisione di primo grado, depositata il contoanche15.12.1990, non era scaduto, tenuto dell'interruzione dei termini nel periodo feriale. In effetti, il citato articolo 48, co.1, dispone, fra l'altro, che i termini d'impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge (1.1.1992: articolo 81) sono sospesi fino al 30.4.1992. Ora, alla data del 1°.1.1992, il termine previsto per proporre appello avverso la dall'articolo 327 c.p.c., sentenza di primo grado (15.12.1990) era ancora pendente in quanto, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto il 30.1.1992; sicché, in forza della norma citata, esso era automaticamente sospeso fino al 30.4.1992. Per conseguenza, la proposizione dell'appello in data 22.5.1992 deve ritenersi tempestiva, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 327 c.p.c. e della sospensione feriale. Per le ragioni esposte, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, devesi cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia, che deciderà anche riguardo alle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione 4 Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V - tributaria, il 22 gennaio 2002 sezione civile Quippe Megies Il presidents Il consigliere est. IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio DEPOST Oggi. 29 APR. 2002 Osvaldy h aZ IL CANCELLER I Z A R T S I G E R I R P D A L L D A T E E D U N T I B A S N I T N E E R E 1 I S S T 3 E R 1 I E A . T N A M 5