CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6017/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11279/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- 097772021000005 n. 09777202100000550000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: La parte chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello attiene alla sentenza di primo grado n. 112791/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma Sezione 29 del 3/10/22 depositata il17/10/2022.
Si è costituito l'Ufficio che ha chiesto la conferma della sentenza.
Nelle more della discussione del giudizio l'appellante ha optato per la cd “rottamazione quater” chiedendo la rateizzazione delle somme dovute.
In udienza è presente l'Ufficio che, confermando quanto in atti circa la rottamazione conferma la cessazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'adozione del contribuente alla cd "rottamazione", e avendo confermato l'Ufficio il pagamento della prima rata del piano di rateizzo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per l'adesione della parte alla definizione agevolata dai carichi iscritti a ruolo in dipendenza del pagamento, tra le altre, della prima rata di quanto dovuto in base al piano di rateizzo. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6017/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11279/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- 097772021000005 n. 09777202100000550000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: La parte chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello attiene alla sentenza di primo grado n. 112791/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma Sezione 29 del 3/10/22 depositata il17/10/2022.
Si è costituito l'Ufficio che ha chiesto la conferma della sentenza.
Nelle more della discussione del giudizio l'appellante ha optato per la cd “rottamazione quater” chiedendo la rateizzazione delle somme dovute.
In udienza è presente l'Ufficio che, confermando quanto in atti circa la rottamazione conferma la cessazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'adozione del contribuente alla cd "rottamazione", e avendo confermato l'Ufficio il pagamento della prima rata del piano di rateizzo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per l'adesione della parte alla definizione agevolata dai carichi iscritti a ruolo in dipendenza del pagamento, tra le altre, della prima rata di quanto dovuto in base al piano di rateizzo. Spese compensate.