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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3869/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 02890202500157148190 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha impugnato l'atto n. 02890202500157148190, notificato in data 18/06/2025, avente ad oggetto la comunicazione delle somme dovute a seguito della richiesta di riammissione alla "Rottamazione-quater" prevista dall'art.
3-bis del D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 15/2025, come previsto dall'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022.
Precisa che aveva presentato regolare istanza di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali nei termini previsti dalla normativa e richiedendo il pagamento in 10 rate del debito residuo, pari a € 33.197,24.
Fa ancora presente che per un errore materiale dovuto ad un malfunzionamento della tastiera durante la compilazione telematica della domanda, è stato erroneamente selezionato il numero "I" invece di "10", e ciò ha comportato l'invio di un piano di pagamento in un'unica soluzione, con la conseguenza che in data 18 giugno 2025 ha ricevuto l'atto in contestazione con allegato il modello di pagamento in unica soluzione.
Ritiene di aver dimostrato la propria buona fede e volontà di adempiere effettuando tempestivamente il pagamento della rata in data 29/05/2025, per l'importo di € 2.956,21e il pagamento della rata in data
29/07/2025, рer l'importo di € 2.956,18.
Tanto premesso chiede l'annullamento dell' l'atto impugnato n. 02890202500157148190, nella parte in cui dispone il pagamento in unica soluzione del debito residuo e di disporre la riammissione al piano di pagamento in 10 rate, come originariamente voluto;
di ricalcolare le 9 rate residue, detraendo quanto già corrisposto
(ovvero € 5.912,39).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.19 comma 3) del D.Lgs. n.546/92 in quanto l'atto in contestazione non rientra tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria adita osserva che il piano di pagamento in unica rata ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, pienamente conforme alla richiesta di adesione alla rottamazione-quater e non evidenzia quindi alcuna difformità rispetto al contenuto della domanda presentata, a nulla rilevando quanto rappresentato dal ricorrente nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. CC NA dottoressa ON MA TE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3869/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 02890202500157148190 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha impugnato l'atto n. 02890202500157148190, notificato in data 18/06/2025, avente ad oggetto la comunicazione delle somme dovute a seguito della richiesta di riammissione alla "Rottamazione-quater" prevista dall'art.
3-bis del D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 15/2025, come previsto dall'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022.
Precisa che aveva presentato regolare istanza di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali nei termini previsti dalla normativa e richiedendo il pagamento in 10 rate del debito residuo, pari a € 33.197,24.
Fa ancora presente che per un errore materiale dovuto ad un malfunzionamento della tastiera durante la compilazione telematica della domanda, è stato erroneamente selezionato il numero "I" invece di "10", e ciò ha comportato l'invio di un piano di pagamento in un'unica soluzione, con la conseguenza che in data 18 giugno 2025 ha ricevuto l'atto in contestazione con allegato il modello di pagamento in unica soluzione.
Ritiene di aver dimostrato la propria buona fede e volontà di adempiere effettuando tempestivamente il pagamento della rata in data 29/05/2025, per l'importo di € 2.956,21e il pagamento della rata in data
29/07/2025, рer l'importo di € 2.956,18.
Tanto premesso chiede l'annullamento dell' l'atto impugnato n. 02890202500157148190, nella parte in cui dispone il pagamento in unica soluzione del debito residuo e di disporre la riammissione al piano di pagamento in 10 rate, come originariamente voluto;
di ricalcolare le 9 rate residue, detraendo quanto già corrisposto
(ovvero € 5.912,39).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.19 comma 3) del D.Lgs. n.546/92 in quanto l'atto in contestazione non rientra tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria adita osserva che il piano di pagamento in unica rata ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, pienamente conforme alla richiesta di adesione alla rottamazione-quater e non evidenzia quindi alcuna difformità rispetto al contenuto della domanda presentata, a nulla rilevando quanto rappresentato dal ricorrente nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. CC NA dottoressa ON MA TE