Versione
20 agosto 1997
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22 novembre 1998
22 novembre 1998
Art. 9. Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi
giudiziari e collocamento fuori ruolo 1. ((Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,)) La nomina a giudice onorano aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell' articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 . Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576 , e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell' articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399)) .
3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."
giudiziari e collocamento fuori ruolo 1. ((Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,)) La nomina a giudice onorano aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell' articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 . Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576 , e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell' articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399)) .
3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."
Commentario • 1
- 1. Anche i GOA devono pagare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 19 giugno 2017 · 9.014024
[…] Per la Corte territoriale l'appellante, essendo rimasto iscritto alla Cassa ai sensi dell'art.9 1 comma della legge 276/1997 pur dopo la cancellazione dall'Albo degli avvocati e pur dopo il pensionamento, era tenuto al versamento dei contributi sui redditi professionali ed assimilati; da tale premessa discendeva l'obbligo di rispettare la disposizione dell'art. 17 della l. 576/1980 in materia di comunicazioni obbligatorie alla Cassa dell'ammontare del reddito annuale da egli percepito come GOA, in mancanza della quale era dovuta la sanzione richiesta; […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2017, n. 14659Provvedimento: […] Il motivo è infondato. L'art.9, della legge 276/1997 (intitolato "Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo”) stabilisce che La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. […]Leggi di più...
- cancellazione dall'albo degli avvocati·
- nomina giudice onorario aggregato·
- configurabilità·
- effetti·
- sussistenza·
- permanenza dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza·
- obbligo di comunicazione dell'indennità·
- tributi erariali diretti·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- redditi assimilati·
- redditi di lavoro·
- lavoro dipendente