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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1516/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1516/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio Parte_1 C.F._1 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MAMMINI MATTEO parte ricorrente
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA, (c.f. ), P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del marcatore di genere da maschile a femminile e il nome da
[...]
a “ ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di LAINATE (MI) o dove sia conservato Parte_1 Per_1
l'atto di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione 143/2024, accertare, specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere affermando il diritto della parte in tal senso. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti anche al fine del pagamento dell'imposta di registro o, in denegata ipotesi, la specifica del contributo ridotto perché non vi è un'effettiva controparte. Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2025, , ha adito il Tribunale per Parte_2 Per_1 chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'intervento per cambiare sesso.
Invero, parte ricorrente ha rappresentato che, pur presentando tratti anatomico-biologici propri del sesso maschile, sin dall'infanzia ha vissuto la propria identità psicosessuale come femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri bambini, ma anche con gli adulti, soffrendo una condizione che non creava problemi con il sé ma nei rapporti esterni. Quindi, crescendo, ha chiaramente maturato il proposito di voler cambiare sesso, rivolgendosi al Centro di Andrologia ed Endocrinologia di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze). Gli specialisti consultati, e segnatamente la dr.ssa Per_2 ha così relazionato “La Sig.ra (all'anagrafe ) Mestre presenta quadro di Incongruenza/Disforia Per_1 Parte_2 di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), del quale è perfettamente consapevole e che le provoca sofferenza psichica” … “La sig.ra esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico della sig.ra nella vita quotidiana.”. Parte_3
All'esito del positivo percorso psicologico, quindi, ha intrapreso la terapia ormonale, supportata Per_1 dal percorso psicologico.
***
All'udienza del 2/12/2025, parte ricorrente ha confermato la sua volontà di sottoporsi all'intervento chirurgico per completare la transizione e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, così come il Procuratore della Repubblica che si è associato alle conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso di , meriti accoglimento. Parte_2 Per_1
Invero, ai sensi dell'art. 1 L. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso si dispone in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali: la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, inoltre, hanno precisato che non occorre la preventiva modifica chirurgica dei caratteri sessuali per autorizzare la rettificazione del sesso.
E, infatti, con la sentenza n. 221/2015, la Corte costituzionale ha statuito che “la disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)” e che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti .... La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale. […] Interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha ulteriormente chiarito che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ha proseguito, rilevando che “in questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […], ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Consulta, comunque, impone un rigido controllo sulle modalità attraverso cui il cambio è avvenuto:
“rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Tali conclusioni sono condivise anche dalla Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 15138/2015, ha affermato che la scelta di sottoporsi ad intervento di modifica chirurgica dei caratteri sessuali è il risultato di un lungo processo di autodeterminazione e che il ricorso alla chirurgia rappresenta uno dei possibili esiti di tale percorso ma non l'unico: “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale è stata raggiunta la prova della volontà della ricorrente di acquisire l'identità di genere maschile: invero, la dr.ssa psicologa della ricorrente, ha rilevato Per_2
l'assenza di elementi ostativi ad avviare e proseguire il percorso di transizione e ha anche accertato un maggiore benessere della ricorrente con la comparsa dei tratti mascolini. Anche la dr.ssa Per_3 endocrinologa, ha confermato come l'unica area di disagio di parte ricorrente è rappresentata proprio dall'utilizzo dell'attuale documentazione con identità femminile.
Entrambi gli specialisti, inoltre, hanno dato atto della regolare assunzione della terapia ormonale, associata ai colloqui psicoterapici (da cui è emersa preferenza, sin da ragazzina, di abbigliamento maschile e attività ricreative maschili) e della chiara necessità di concludere tale processo in maniera irreversibile per definire ulteriormente la sua identità maschile.
Anche nel corso dell'interrogatorio libero del 2/12/2025, parte ricorrente ha dichiarato di aver sentito questa esigenza già quando era adolescente, che la sua famiglia appoggia la sua scelta così come la sua compagna.
A fronte del quadro istruttorio innanzi descritto, ritiene il Tribunale che la documentazione in atti sia sufficiente per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte attrice conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto naturalmente maschile, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice istruttore all'udienza fissata per l'interrogatorio libero della stessa, ed essendo riconosciuto come uomo nel contesto sociale e lavorativo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste, cionondimeno, alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c. 3 c.c. e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il prenome dell'attore deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessato, da a risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte è Parte_2 Per_1 conosciuta nel mondo esterno.
Deve inoltre essere accolta in questa sede anche la domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015 cit.) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte cost. 221/2015 cit.) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le già menzionate relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e, anzi, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M, così provvede: Parte_2
1. rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , (c.f. ), Parte_2 C.F._1 nato il [...] in Messico a [...], attribuendo il sesso femminile ed il prenome di
“ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lainate (MI) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita di facendo constatare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il Pt_2 prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“maschile” e come “ ” e non altrimenti;
Per_4
3. autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_2 Per_1
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
4. spese irripetibili.
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice rel.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1516/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio Parte_1 C.F._1 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MAMMINI MATTEO parte ricorrente
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA, (c.f. ), P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del marcatore di genere da maschile a femminile e il nome da
[...]
a “ ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di LAINATE (MI) o dove sia conservato Parte_1 Per_1
l'atto di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione 143/2024, accertare, specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere affermando il diritto della parte in tal senso. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti anche al fine del pagamento dell'imposta di registro o, in denegata ipotesi, la specifica del contributo ridotto perché non vi è un'effettiva controparte. Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2025, , ha adito il Tribunale per Parte_2 Per_1 chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'intervento per cambiare sesso.
Invero, parte ricorrente ha rappresentato che, pur presentando tratti anatomico-biologici propri del sesso maschile, sin dall'infanzia ha vissuto la propria identità psicosessuale come femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri bambini, ma anche con gli adulti, soffrendo una condizione che non creava problemi con il sé ma nei rapporti esterni. Quindi, crescendo, ha chiaramente maturato il proposito di voler cambiare sesso, rivolgendosi al Centro di Andrologia ed Endocrinologia di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze). Gli specialisti consultati, e segnatamente la dr.ssa Per_2 ha così relazionato “La Sig.ra (all'anagrafe ) Mestre presenta quadro di Incongruenza/Disforia Per_1 Parte_2 di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), del quale è perfettamente consapevole e che le provoca sofferenza psichica” … “La sig.ra esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico della sig.ra nella vita quotidiana.”. Parte_3
All'esito del positivo percorso psicologico, quindi, ha intrapreso la terapia ormonale, supportata Per_1 dal percorso psicologico.
***
All'udienza del 2/12/2025, parte ricorrente ha confermato la sua volontà di sottoporsi all'intervento chirurgico per completare la transizione e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, così come il Procuratore della Repubblica che si è associato alle conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso di , meriti accoglimento. Parte_2 Per_1
Invero, ai sensi dell'art. 1 L. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso si dispone in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali: la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, inoltre, hanno precisato che non occorre la preventiva modifica chirurgica dei caratteri sessuali per autorizzare la rettificazione del sesso.
E, infatti, con la sentenza n. 221/2015, la Corte costituzionale ha statuito che “la disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)” e che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti .... La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale. […] Interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha ulteriormente chiarito che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ha proseguito, rilevando che “in questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […], ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Consulta, comunque, impone un rigido controllo sulle modalità attraverso cui il cambio è avvenuto:
“rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Tali conclusioni sono condivise anche dalla Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 15138/2015, ha affermato che la scelta di sottoporsi ad intervento di modifica chirurgica dei caratteri sessuali è il risultato di un lungo processo di autodeterminazione e che il ricorso alla chirurgia rappresenta uno dei possibili esiti di tale percorso ma non l'unico: “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale è stata raggiunta la prova della volontà della ricorrente di acquisire l'identità di genere maschile: invero, la dr.ssa psicologa della ricorrente, ha rilevato Per_2
l'assenza di elementi ostativi ad avviare e proseguire il percorso di transizione e ha anche accertato un maggiore benessere della ricorrente con la comparsa dei tratti mascolini. Anche la dr.ssa Per_3 endocrinologa, ha confermato come l'unica area di disagio di parte ricorrente è rappresentata proprio dall'utilizzo dell'attuale documentazione con identità femminile.
Entrambi gli specialisti, inoltre, hanno dato atto della regolare assunzione della terapia ormonale, associata ai colloqui psicoterapici (da cui è emersa preferenza, sin da ragazzina, di abbigliamento maschile e attività ricreative maschili) e della chiara necessità di concludere tale processo in maniera irreversibile per definire ulteriormente la sua identità maschile.
Anche nel corso dell'interrogatorio libero del 2/12/2025, parte ricorrente ha dichiarato di aver sentito questa esigenza già quando era adolescente, che la sua famiglia appoggia la sua scelta così come la sua compagna.
A fronte del quadro istruttorio innanzi descritto, ritiene il Tribunale che la documentazione in atti sia sufficiente per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte attrice conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto naturalmente maschile, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice istruttore all'udienza fissata per l'interrogatorio libero della stessa, ed essendo riconosciuto come uomo nel contesto sociale e lavorativo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste, cionondimeno, alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c. 3 c.c. e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il prenome dell'attore deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessato, da a risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte è Parte_2 Per_1 conosciuta nel mondo esterno.
Deve inoltre essere accolta in questa sede anche la domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015 cit.) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte cost. 221/2015 cit.) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le già menzionate relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e, anzi, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M, così provvede: Parte_2
1. rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , (c.f. ), Parte_2 C.F._1 nato il [...] in Messico a [...], attribuendo il sesso femminile ed il prenome di
“ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lainate (MI) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita di facendo constatare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il Pt_2 prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“maschile” e come “ ” e non altrimenti;
Per_4
3. autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_2 Per_1
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
4. spese irripetibili.
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice rel.
Dr.ssa Maria AMORUSO