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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario AT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N° 3661 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 Coppola e dall'Avv. Ippolita Riva, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
-Attore- CONTRO con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_1 società di diritto belga, con sede legale in Bastion Tower, 14 Etage, Place du Champs NumeroDi_1 de Mars, 5 Ixelles (Belgio), in persona della dott.ssa nella sua qualità di Controparte_2 procuratore speciale del Rappresentante per l'Italia, dott. , in forza di procura speciale CP_3 alla stessa conferita, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi, 86, in qualità di successore, con effetto a decorrere dal 30.12.2020, nella titolarità del detto certificato e nei diritti controversi a detto certificato riferibili, di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei in CP_1 conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) of 25 and 30 November 2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta M. Battaini, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- NONCHE' CONTRO che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Parte_2 assicurazione n. A7PAA03310J, domiciliati presso l' – Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia di con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 CP_1
-Convenuti contumaci- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale, sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che in data 29.03.2019 si recava presso Parte_1 l'abitazione della madre, per ritirare la bicicletta da corsa che aveva lasciato in CP_5 garage e riportarla a casa propria, per poi andare a bere un caffè a Selvino;
2. Vero che in data 29.03.2019 appena salito in sella alla propria bicicletta, perdeva l'equilibrio e rovinava Parte_1 a terra appoggiando la mano destra per attutire il colpo, avvertendo un violentissimo dolore al braccio destro e perdendo conoscenza;
3. Vero che poco dopo la caduta dell'attore accorreva il fratello Per_1 che aveva la propria attività di carrozzeria sotto casa della madre, con i colleghi di lavoro, a prestargli
1 soccorso e constatava che l'attore non poteva muovere il braccio destro;
4. Vero che mentre Per_2 prestava il primo aiuto al fratello, venivano chiamati i soccorsi e l'attore veniva trasportato
[...] immediatamente mediante un'autolettiga all'Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo ove era sottoposto a ricostruzione del gomito;
5. Vero che dal 2017 e fino al momento Parte_1 dell'incidente era seguito nella preparazione sportiva dall'allenatrice , con scheda Persona_3 quotidiana di allenamento che prevedeva l'alternanza di giorni di vario allenamento e giorni di riposo;
6. Vero che il 29.3.2019 il programma di allenamento di prevedeva il riposo in Parte_1 previsione della ” gara di corsa a piedi in montagna;
7. vero che Parte_3 Parte_1 nei 5 anni precedenti il sinistro ha partecipato, completandole, a una ventina di gare l'anno di corse in montagna con lunghezze dei percorsi da 20 a 180 km con dislivello attivo e poi passivo fino a 10.000 D+ e 10.000 D- e negli ultimi due anni si era avvicinato a gare di endurance in bicicletta;
8. Vero che dopo l'intervento chirurgico patisce la stabile limitazione del movimento del Parte_1 gomito, cui ovvia in parte e con dolore facendo leva col braccio e la spalla, ha forte riduzione della propria capacità di lavorare con gli strumenti della sua professione, non può esprimere la forza del braccio in modo completo;
9. Vero che dalla data dell'intervento è stabilmente impedito Parte_1 nel sollevamento del braccio destro verso l'angolo della spalla e impossibilitato alla sua completa estensione;
10.vero che l'attore dalla data dell'intervento non riesce a usare la bicicletta da corsa a causa del dolore nell'appoggio, per poter usare la motocicletta deve utilizzare un manubrio rialzato e usa con disagio auto non dotate di cambio automatico;
11.vero che è impossibilitato a Parte_1 praticare la corsa in montagna a piedi, e la corsa in bicicletta, ed è limitato anche nell'attività sportiva amatoriale cui ha dovuto rinunziare per due anni in modo assoluto e che oggi può praticare in modo blando e saltuario;
12. vero che l'attore dalla data del sinistro a tutto l'anno 2021 ha subito ripetute crisi psicologiche e di pianto dovute al dolore provocato dagli esiti della frattura e dall'attività di riabilitazione;
13.vero che l'attore ha eseguito la riabilitazione post- intervento presso lo studio Medico Fisiatrico in Bergamo, sottoponendosi a decine di sedute nel corso e in CP_6 funzione delle quali subiva la sedazione con farmaci analgesici di uso operatorio per potere restare vigile nel sopportare il dolore;
14. vero che l'attore nel corso del 2021 ha programmato, e poi rinviato a data da destinarsi per le conseguenze del covid sulle strutture ospedaliere, un intervento chirurgico teso alla riduzione delle calcificazioni ossee formatesi nel gomito, che comporterà, oltre alle inevitabili sofferenze, un nuovo percorso riabilitativo, da eseguire presso l'Ospedale di Sassuolo. Indica a testi:o , via S.Angeletti 105, Gazzaniga su tutti capitoli;
o , Persona_2 Testimone_1 via Rezzo, 7/g, Colzate sui capitoli da 1 a 4; o via G.Pascoli, 1, Parre sui capitoli da Persona_3 5 a 7; o , sui capitoli 8...14. nel merito - accertare l'operatività della polizza CP_6 n.A7PAA03310J stipulata in data 16.4.2018 dal Dott. con parte convenuta in relazione Parte_1 ai danni subiti dall'attore a seguito dell'infortunio occorso in data 29.3.2019; - dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i Convenuti a pagare all'Attore la somma di €.91.947,50 per le causali di cui in domanda, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
- somma da rivalutarsi dalla data del sinistro al suo effettivo pagamento;
- oltre interessi moratori dal fatto al saldo. - vinte le borsuali, i diritti e gli onorari, anche relativi alla fase di mediazione CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia il Tribunale di Bergamo, ogni contraria domanda respinta: -disporre l'estromissione degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato N. A7PAA03310J - accertare Parte_2 e dichiarare che nessun importo è dovuto da e – per quanto occorrer Controparte_1 possa – dagli che hanno assunto il rischio di cui al certificato N. Parte_2 A7PAA03310J, al dott. e, per l'effetto, respingere le domande svolte dall'attore. Si Parte_1 chiede il rigetto delle istanze istruttorie tutte formulate dall'attore. Con vittoria di spese e competenze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2022, il Dott. citava in giudizio Parte_1 nonché gli che avevano assunto il rischio Controparte_1 Parte_2
2 relativo al contratto di assicurazione n. A7PAA03310J, chiedendo al Tribunale di Bergamo di accertare l'operatività della polizza n. A7PAA03310J, stipulata in data 16 aprile 2018, in relazione ai danni subiti a seguito dell'infortunio occorso il 29 marzo 2019, di dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, di condannare a pagare all'attore la somma di €.104.263,30 per le causali di cui in domanda, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
- somma da rivalutarsi dalla data del sinistro al suo effettivo pagamento;
- oltre interessi moratori dal fatto al saldo. - vinte le borsuali, i diritti e gli onorari, anche relativi alla fase di mediazione.
2.In data 13 ottobre 2022, si costituiva in giudizio, contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo di disporre l'estromissione degli Assicuratori che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A7PAA03310J e rilevando l'errato calcolo dell'indennizzo eseguito dall'attore, sostenendo in ogni caso l'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda sulla scorta del principio indennitario, avendo il Dott. già ricevuto Pt_1 integrale rimborso da parte di altra compagnia di assicurazione, Controparte_7
3.All'udienza del 2.11.2022, il giudice, verificata la regolarità della notificazione della citazione nei confronti di parte convenuta di Londra, ne dichiarava la contumacia, assegnando alle parti i CP_1 richiesti termini per il deposito delle memorie ai sensi dell' art. 183, VI comma, c.p.c.. In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 VI n.1 c.p.c. di precisazione delle conclusioni, l'attore delimitava la richiesta a titolo di indennizzo di polizza per l'infortunio subito alla somma di €.91.947,50.
4.A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza dell'8 giugno 2023, veniva pronunciata ordinanza con cui si ordinava all'attore ed al terzo l'esibizione in giudizio Controparte_8 della polizza assicurativa stipulata dall'attore con la compagnia Parte_1 Controparte_8 e vigente all'epoca del sinistro per cui è causa;
la transazione e la quietanza relativa al pagamento
[...] dell'indennizzo effettuato sulla base della stessa.
5. A seguito del deposito dei documenti di cui all'ordine di esibizione, con ordinanza del 12.10.2023, ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni chiesta dall'attore con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. vertendo i capitoli di prova ivi dedotti su circostanze pacifiche o irrilevanti ai fini del decidere nonché preso atto che parte convenuta aveva chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza in modalità di trattazione scritta del 18.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli di precisazioni delle conclusioni depositati telematicamente e, davanti al nuovo giudice nominato in supplenza del precedente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie repliche ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate.
MOTIVI
Nel merito le domande di parte attrice devono essere rigettate, essendo infondate nei termini che seguono.
1.Sul principio indennitario
L'attore ha instaurato il presente giudizio nei confronti della convenuta compagnia di Parte_1 assicurazione citando e gli per sentirli Controparte_1 Parte_2 condannare al pagamento di un indennizzo sulla base della polizza assicurativa infortuni n.A7PAA03310J stipulata con la stessa in data 16.4.2018 in relazione ai danni subiti a seguito dell'infortunio occorso in data 29.3.2019.
Si prende atto preliminarmente che è subentrata come successore Controparte_1 nel contratto assicurativo n. A7PAA03310J di cui al presente giudizio, degli Parte_2 rimasti contumaci, in quanto come documentato dalla convenuta costituita, Controparte_1 è succeduta nel contratto assicurativo n. A7PAA03310J stipulato dagli Assicuratori
[...]
3 dei e nei diritti controversi a detto contratto riferibili, per quanto documentato, in conformità CP_1 ai provvedimenti della Controparte_9 hD) del 25 Novembre 2020 e del 30 novembre 2020 (doc.1 e 2 fascicolo
[...] convenuta) con effetto a decorrere dal 30.12.2020.
Il dott. chiede che gli riconosca, in forza della polizza Pt_1 Controparte_1 stipulata con i l'indennizzo dallo stesso calcolato inizialmente in citazione sulla base delle CP_1 tabelle del danno biologico, maggiorato di una personalizzazione massima, oltre alle spese mediche, per un importo complessivo indicato in euro 104.263,30, poi ridotto in sede di precisazione delle conclusioni in euro di euro 91.947,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori.
L'atto introduttivo, infatti, nella quantificazione richiama le seguenti voci: a. danno biologico
€.81.444,00 b. personalizzazione massima 37%: €.21.836,00 c. spese mediche: €.1.527,50, oltre le spese per il procedimento di mediazione di €.983,30.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 VI n.1 c.p.c. di precisazione delle conclusioni, l'attore così delimita la richiesta a titolo di indennizzo di polizza per l'infortunio subito alla somma di euro 91.947,50 indicando espressamente quali singole voci: a. indennizzo ex polizza €.66.000,00; b. personalizzazione: €.24.420,00 c. spese mediche: €.1.527,50. oltre ai costi sostenuti per attivare il procedimento di mediazione quantificati in €.983,30.
La convenuta nelle proprie difese, rileva che il dott. non ha diritto a percepire alcun CP_1 Pt_1 importo dai in base al principio indennitario, avendo già incassato la somma di euro CP_1
280.000.00 (oltre ad euro 25.000,00 oltre accessori per spese legali), per il medesimo sinistro, da
Controparte_7
Le domande dell'attore devono essere respinte in forza del principio indennitario, di ordine pubblico e, come tale, inderogabile, vigente nel nostro ordinamento.
Secondo il combinato disposto degli artt. 1905 e 1910 Cod. Civ., non può un soggetto, a mezzo dell'assicurazione, ottenere un indennizzo superiore all'effettivo danno dallo stesso patito, nel rispetto della funzione del contratto di assicurazione e allo scopo di evitare che, mediante la stipulazione di diversi contratti di assicurazione contro il medesimo rischio, il beneficiario ottenga un indebito arricchimento (Cfr. Cass. n. 10602/2018). Ai sensi dell'art. 1910 cod. civ. 3° comma l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. In materia di assicurazione sugli infortuni, dunque, il diritto all'indennità dell'assicurato si basa sul contratto da lui stipulato, nei limiti da questo stabiliti e sul fatto che egli abbia subito un danno da indennizzare.
Nel caso concreto, è pacifica l'esistenza di altra polizza infortuni stipulata con
[...]
essendo circostanza documentalmente provata, come da contratto di cui all'ordine di CP_7 esibizione e in quanto ammessa dal medesimo attore già nell'atto di citazione (e anche prima nella compilazione del questionario in relazione alla polizza sottoscritta con la convenuta cfr. doc.5 fascicolo convenuta).
Il relativo giudizio promosso nei confronti di instaurato dal dott. per Controparte_7 Pt_1 il pagamento dell'indennizzo in seguito al medesimo infortunio oggetto dell'attuale contenzioso, era già pendente all'instaurazione della presente controversia (Tribunale di Bergamo, sez. IV, RG 2396/20). Nel corso della causa nei confronti di è stata disposta una Controparte_7 consulenza medico legale, la cui relazione è stata prodotta nel presente giudizio e sulla cui base il dott. ha chiesto anche a il versamento dell'indennizzo Pt_1 Controparte_1 assicurativo.
L'attore, nel proprio atto di citazione, ha chiesto l'acquisizione della CTU svolta nel giudizio dal
4 medesimo instaurato contro la compagnia affinché della stessa se ne tenga Controparte_7 conto anche nel presente giudizio ai fini della quantificazione del danno subito (si veda citazione pag. 7 “si chiede sin d'ora l'acquisizione al fine di evitare il rinnovo della CTU, essendo stata redatta da un Consulente nominato dal Tribunale, perciò terzo ed imparziale e ben può assumere il carattere di prova documentale con riferimento alla quantificazione del danno”). La convenuta dal canto suo, pur non essendosi svolta la consulenza prodotta dall'attore in contraddittorio CP_1 con per ragioni di economia processuale e di costi, ha accettato la percentuale di invalidità CP_1 individuata dalla CTU svoltasi nel giudizio contro la TT (cfr. pag. 5 della comparsa CP_10 di costituzione), come richiesto da parte attrice.
La consulenza tecnica d'ufficio prodotta ha indicato una percentuale di invalidità a carico del dott. nella misura del 22% secondo le tabelle INAIL di cui al D.P.R. n 1124 del 30.6.1965 e sulla Pt_1 base di tale percentuale del 22 % l'attore medesimo quantifica l'indennizzo ex polizza in €.66.000,00 (si v. memoria ai sensi dell'art.183 VI comma n.1 c.p.c. attore).
La relazione del C.T.U., ritualmente esibita e prodotta dall'attore e le cui conclusioni adeguatamente motivate sono state accettate nella relativa quantificazione anche da parte convenuta, rappresenta mezzo di prova valido idoneo a fornire elementi di giudizio rilevanti ai fini del decidere.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. n.10599 del 2014; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 8585 del 1999).
Nelle more della corrente causa, a seguito dell'ordine di esibizione, è emerso che nel frattempo aveva già versato, per il medesimo sinistro, al dott. la somma di euro Controparte_7 Pt_1 280.000,00 (oltre le spese legali), come documentato dalla quietanza in data 11.11.2022 che sia sia il dott. hanno depositato in giudizio. CP_7 Pt_1
La disposizione da prendere in considerazione ai fini del calcolo indennitario, nella fattispecie, sarebbe l'art. 11 della polizza stipulata con (nella sezione “Norme che regolano CP_1 l'assicurazione infortuni” si v. docc. 12 fascicolo attoreo e 5 fascicolo convenuto) che indica i criteri di individuazione e calcolo dell'indennizzo spettante astrattamente all'assicurato in caso di invalidità permanente. In particolare, si stabilisce che “L'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per l'Invalidità Permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/6/65 e successive sue modificazioni.”. Trattasi della cosiddetta tabella INAIL in ambito infortunistica privata, come indicato anche nella CTU esperita nel giudizio promosso nei confronti di Il calcolo dell'indennizzo, in ipotesi per astratto liquidabile, Controparte_7 pertanto, va effettuato esclusivamente con i criteri indicati polizza e, per l'appunto, con il richiamo al citato D.P.R.n.1124/1965.
Tenuto conto della clausola della polizza sopra riportata, il calcolo dell'importo a titolo di indennizzo, una volta individuata la corretta percentuale di invalidità del 22%, indicata dalla CTU svoltasi nel contenzioso contro la che si ritiene, come sopra evidenziato, di utilizzare anche CP_7 nel presente giudizio, dovrebbe essere eseguito secondo la clausola contrattuale citata: percentuale di invalidità 100=X moltiplicato per il capitale assicurato=importo dovuto a titolo di indennizzo (22 x 100 x 300.000,00 = 66.000,00) pari pertanto a euro 66.000,00.
La polizza prevede, inoltre, ai sensi delle Condizioni speciali aggiuntive (pag. 6 della Polizza) l'applicazione di una franchigia laddove il sinistro derivi dallo svolgimento di attività sportiva;
in
5 particolare si prevede: “Franchigia fissa sulle somme assicurate per Invalidità Permanente da Infortunio derivante da attività sportiva. Le somme assicurate per invalidità permanente sono soggette ad una franchigia articolata come segue sulla somma assicurata: non verrà corrisposta alcuna indennità per invalidità non superiori al 10% della totale;
se invece l'invalidità è superiore al 10% della totale, verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente”.
Secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta, è incontestabile che il dott. sia caduto
Pt_1 dalla bicicletta da corsa che stava conducendo. In particolare nella denuncia di sinistro del 4.4.2019 ( doc. 6 fascicolo attore) si legge: “L'infortunio non è avvenuto durante gare o competizioni ma durante un giro amatoriale” (ultima parte della denuncia); -nell'accettazione del Pronto Soccorso all'atto della anamnesi, risulta “caduta accidentale in bici” (doc. 1 attore); -nelle dichiarazioni dell'attore all'atto della visita durante l'esperimento della CTU: “Circa le modalità dell'evento in oggetto, il periziando conferma quanto già dettagliatamente sopra esposto, ossia di aver perso il controllo della bicicletta che conduceva, cadendo a terra ed urtando la mano e il gomito destro”; - Che si sia trattato di caduta durante lo svolgimento di attività sportiva-intesa come attività fisica a livello amatoriale- sarebbe poi confermato dalla circostanza che il dott. al momento del
Pt_1 sinistro, indossava abbigliamento tecnico da corsa ciclistica, come risulta dalla testimonianza resa nel giudizio pendente tra il dott. e (Tribunale di Bergamo, IV sez,
Pt_1 Controparte_7 causa RG. 2369/2020) in cui un teste ( , interrogato in merito alla dinamica del Testimone_1 sinistro, dichiara:” Si trattava di una bicicletta da corsa, il indossava abbigliamento da corsa
Pt_1
-pantaloncini, scarpe con attacchi” (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto). Che il dott. tra le varie Pt_1 attività sportive, praticasse anche il ciclismo agonistico risulta altresì dal questionario dal medesimo sottoscritto all'atto della stipulazione della polizza (doc.5 fascicolo convenuta). CP_1
Nel caso di caduta durante attività sportiva andrebbe applicata la franchigia prevista in polizza in questione. Ne consegue che il calcolo dovrebbe essere effettuato prendendo a base dello stesso la percentuale di invalidità individuata nella misura del 22%, ma solo per la parte eccedente il 10% (articolo di polizza sopra riportato): nel caso specifico, la parte eccedente è pari al 12% (vale a dire 22% - 10%). Il calcolo dell'importo dell'indennizzo dovrebbe, dunque, essere il seguente: 12% (percentuale di invalidità):100=0,12 x 300.000,00 (capitale assicurato) = euro 36.000,00.
A detto importo andrebbero aggiunte le spese mediche così come richieste dall'attore.
La polizza non prevede il riconoscimento di un'invalidità temporanea e nessuna
“personalizzazione”, né sono contrattualmente previsti rivalutazione e interessi moratori. Nessun altro importo sarebbe dovuto in quanto non previsto dalla polizza.
Anche a voler considerare, dunque, l'indennizzo pieno calcolato ai sensi dell'art.11 della polizza per euro 66.000,00 e quindi non la minor quantificazione di euro 36.000,00 ritenuta invece dalla convenuta che invoca la franchigia per infortunio da attività sportiva ai sensi delle condizioni speciali aggiuntive, la somma complessivamente già riscossa supera in ogni caso ampiamente l'ammontare del danno, in quanto è pari a oltre il quadruplo della somma quantificata secondo l'art. 11 delle condizioni di contratto (a titolo di indennizzo Euro 66.000,00) e corrisponde a CP_1 circa otto volte la somma quantificata applicando l'invocata franchigia da attività sportiva e comunque al triplo della somma complessiva pretesa dall'attore pari a Euro 91.947,50, considerato che il Dr. ha già ricevuto a titolo di indennizzo per l'infortunio de quo euro 280.000,00. Pt_1
Nulla più, pertanto, è dovuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1905 e 1910 cod.civ..
Del resto, anche volendosi ammettere in astratto il riconoscimento di un indennizzo da parte dell'assicurazione come richiesto dall'attore per euro 66.000,00 calcolato con riferimento alla percentuale di invalidità del 22% ex D.P.R. N.1124/1965, o a maggior ragione per l' importo di euro 36.000,00 come individuato dalla parte convenuta in forza della invocata franchigia
6 contrattuale per attività sportiva, manca incontestabilmente la prova circa il maggior danno asseritamente subito dall'assicurato rispetto a quanto già percepito a titolo di indennizzo per il medesimo infortunio.
In applicazione del principio indennitario, infatti, in caso di assicurazioni plurime, ai sensi dell'art. 1910 3° comma Cod. Civ., come già evidenziato, l'assicurato deve, altresì, provare di non avere già percepito l'ammontare del danno dallo stesso subito, ossia la non eccedenza delle somme già riscosse dall'assicurato rispetto all'ammontare del danno. Nel caso di stipula di più assicurazioni per lo stesso oggetto ed interesse, l'assicurato, che agisca contro l'assicuratore, per il pagamento dell'indennità contrattualmente dovuta, è tenuto a provare che il cumulo tra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno subito, poiché tale circostanza, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod.civ., rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui azionato, in assenza della quale non vi è danno indennizzabile ( Cfr. Cass. n. 7349 del 13.4.2015).
Era, pertanto, onere dell'attore dimostrare che quanto dallo stesso incassato non fosse sufficiente a coprire l'intero danno dal medesimo subito, prova non fornita nella fattispecie (del resto impossibile considerato che è risultato aver incassato almeno il quadruplo del suo preteso danno).
Sono del tutto inconferenti e irrilevanti ai fini del decidere, come già ritenuto nell'ordinanza in data 12.10.2023, le istanze istruttorie formulate (una nuova CTU e le prove testimoniali), oltre che superflue, alla luce della quantificazione del danno già determinato in forza della tabella Inail nella consulenza d'ufficio prodotta dall'attore e quale unico parametro di riferimento da prendersi in considerazione ai sensi della polizza di cui si controverte.
Di conseguenza mancando la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, le domande dell'attore devono essere integralmente respinte.
Non assume rilievo, infine, nel caso di specie ai fini dell'applicazione del principio indennitario, la circostanza dedotta secondo cui la polizza stipulata dal dott. con la compagnia assicurativa Pt_1
coprirebbe anche voci ulteriori non previste nella polizza (quali indennità per CP_7 CP_1 ricovero ospedaliero, invalidità temporanea e personalizzazione del danno) così come a nulla rileva che il calcolo dell'indennità dovuta ai sensi di polizza contempla un calcolo differente da quello previsto nella polizza CP_1
Resta fermo che la CTU espletata nel giudizio contro ha individuato una Controparte_7 percentuale di invalidità del 22% ai sensi della Tabella INAIL allegata al DPR n. 1124 del 30/6/1965 (quella prevista nella polizza e che proprio su detta percentuale di invalidità il dott. CP_1 Pt_1 ha formulato la sua domanda nel presente giudizio. Parte attrice sostiene che il danno subito sarebbe maggiore dell'importo liquidato a suo favore da in quanto dovrebbero essergli riconosciute CP_7 altre voci di danno. Tuttavia, l'indennizzo per l'infortunio subito ai sensi di polizza che qui CP_1 interessa, va calcolato secondo quanto disposto dal richiamato art. 11 ed eventualmente tenuto conto della franchigia per attività sportiva, senza riconoscimento di qualsiasi ulteriore voce di danno non contemplata dalle condizioni contrattuali. La misura dell'indennizzo è predeterminata dalla polizza, ciò costituendo una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose (cfr. cit. Cass. 10602 del 4.5.2018); non trattandosi infatti di una azione di risarcimento da atto illecito, ma di una obbligazione contrattuale.
Tanto meno è stata fornita la prova di un nesso di causalità tra i pretesi ulteriori danni e l'infortunio.
Secondo quanto rilevato dalla Cassazione, infatti, nel caso in cui il contraente abbia stipulato due polizze a copertura del medesimo rischio, in assenza di un collegamento negoziale tra le due polizze e di previsione specifiche della loro cumulabilità, si è in presenza di due assicurazioni relative al
7 medesimo rischio con quantificazione predeterminata del danno e conseguente operatività del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Tale danno corrisponde, necessariamente, all'importo più ampio convenzionalmente indicato in una delle polizze: nel caso in esame la polizza di (Cfr. Cass. n. 10602 del Controparte_7
4.5.2018; Cass. n.5199 del 2002).
Dunque, l'attore è già stato integralmente indennizzato per le conseguenze dannose dell'infortunio di cui è causa.
Si rilevi da ultimo che non può essere presa in esame neppure l'ulteriore quantificazione formulata dall'attore tardivamente in comparsa conclusionale, in quanto comunque inammissibile come domanda nuova e su cui peraltro parte convenuta non ha accettato il contraddittorio e la cui tardività è comunque rilevabile d'ufficio L'attore in sede di comparsa conclusionale ha avanzato una domanda nuova con una richiesta di pagamento di euro 407.766,66 a titolo di rendita vitalizia, da aggiungersi, secondo la tesi attorea, a quanto già richiesto per euro 66.366,14 a titolo di indennizzo assicurativo. Per costante giurisprudenza, le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (Cfr. Cass. n.14916/2025, n. 20723 /2018 n. 5478/2006, n.14250/2004, n.11175/2002).
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, la domanda attrice deve essere respinta. Ne consegue che le spese di giudizio vadano regolate secondo il principio della soccombenza, ponendole a esclusivo carico di parte attrice e liquidate, in favore della convenuta costituita, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.3661 /2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta le domande dell'attore come da motivazione;
- condanna l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore della parte convenuta costituita, liquidati in € 14.103,00 per compenso professionale così distinto: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA.
Bergamo, 12 novembre 2025
Il giudice onorario
AT AN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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