TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24143
TAR
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 9 del bando di concorso del 6.12.2023

    Tale disciplina deriva da una scelta legislativa (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che tutela i capaci e meritevoli di ogni procedura.

  • Rigettato
    Violazione principi buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.)

    La scelta contestata è operata a livello di normativa primaria (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) e non è irragionevole o contraria ai principi costituzionali, essendo finalizzata a selezionare i più capaci e meritevoli di ogni procedura concorsuale.

  • Rigettato
    Violazione principi di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.)

    La previsione è ascrivibile al Legislatore e non sussiste discriminazione, trattandosi di posizioni diverse. Gli idonei del PNRR 1 possono ambire a scorrimenti e partecipare al PNRR 2.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    La previsione di procedure in sequenza è legislativa (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) ed era nota. Il concorso PNRR 1 risulta concluso, così come sostanzialmente completato il PNRR 2.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al lavoro e tutela posizioni giuridiche pregresse

    Il motivo è generico e inconsistente, poiché la previsione di concorsi in sequenza soddisfa le pretese dei candidati. La posizione di idoneità è meritevole solo di parziale protezione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione artt. 19 e 21 del DPR 487/1994

    La previsione legislativa di concorsi in sequenza (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) supera tali previsioni normative. Non è stato dimostrato alcun pregiudizio per i ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione L. 125/2013 (D.L. 101/2013)

    La doglianza non è meritevole di accoglimento per la sussistenza di una diversa previsione legislativa specificamente applicabile (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

    La discrezionalità legislativa è ampia. Il punteggio aggiuntivo viene attribuito al termine della successiva procedura concorsuale.

  • Rigettato
    Mancato utilizzo delle graduatorie del PNRR 1 e indizione di una nuova procedura concorsuale

    La scansione delle procedure è prevista legislativamente e non impedisce la tutela giurisdizionale. La decisione di concedere agli 'idonei' l'opportunità di beneficiare dello scorrimento e di un punteggio nel successivo concorso è ragionevole.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    La problematica del fabbisogno di personale docente non è determinata dagli atti impugnati.

  • Rigettato
    Mancanza di trasparenza e correttezza del procedimento amministrativo

    La scansione della sequenza dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2 è legislativamente prevista e non impedisce la tutela giurisdizionale.

  • Rigettato
    Danno da ritardo e responsabilità della P.A.

    Non è stata dimostrata inerzia nel concludere il concorso PNRR 1, né sussiste danno per mancata assunzione o perdita della chance occupazionale, in quanto non risulta alcun illecito dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24143
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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