Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24143 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2025, proposto da AR EL OM, SS RE, DI NI, LL LI, DI BO, CE SC, TE ET, LA CC, AL AO A', NA De FA, TO EA, TO US, AE UL, NA IL, AR DA OM, OM RN, AN MA TT, PH ST, AR LE AC, AU PI CL, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Granata, ARfrancesca D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del Bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nonché del decreto dipartimentale m pi. A00DPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0003059.10-12-2024. h.11:13 del 10.12.2024, e pubblicato l’11.12.2024 sul Portale Unico del reclutamento (InPa), e i relativi allegati, nelle parti di interesse;
b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, di cui al decreto dipartimento del 06.12.2023, e i relativi allegati, nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; 2) le convocazioni per il sostenimento delle prove, i diari delle prove, le prove stesse, le domande di partecipazione inviate e ogni altro inerente la partecipazione, in merito al concorso bandito con decreto dipartimentale del 10.12.2024; 3) il piano di fabbisogno personale docente per le scuole secondarie, nei limiti delle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; 4) il DPCM 26 novembre 2024 recante autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2024/2025, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente, di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno; nonché, ove di interesse, il DPCM 3 agosto 2023 e il DPCM 15 dicembre 2023 (integrativo del primo), recante autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’a.s. 2023/24 all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno.
con condanna
delle Amministrazioni resistenti a fare prioritario riferimento alla procedura concorsuale di cui al bando del 06.12.2023 al fine di coprire il fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie previsto e, quindi, a definire prima il concorso PNRR1 e, poi, dare corso alla procedura PNRR2.
In subordine, con condanna
Delle amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni per equivalente in favore dei ricorrenti.
Con riserva di mezzi istruttori.
Con vittoria di spese e competenze difensive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti espongono che con bando del 6 dicembre 2023 è stato indetto il concorso c.d. PNRR 1 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, per 20.575 posti.
Il concorso prevedeva prova scritta, prova orale (con eventuale prova pratica) e valutazione dei titoli, con successiva formazione di graduatorie di merito regionali, valide annualmente, dalle quali attingere per le immissioni in ruolo e per lo scorrimento in favore degli idonei non vincitori, nei limiti delle facoltà assunzionali.
2. Al momento di proposizione del ricorso le procedure del predetto concorso del 2023 non erano ancora concluse, poiché non erano state pubblicate tutte le graduatorie, nonostante molti candidati (tra cui gli odierni ricorrenti) avessero superato tutte le prove e, in alcuni casi, anche la valutazione dei titoli.
3. Nonostante ciò, con decreto del 10 dicembre 2024, l’Amministrazione ha bandito un nuovo concorso (c.d. PNRR 2) per 10.677 posti, con modalità sostanzialmente identiche al precedente, senza prevedere alcuna priorità o utilizzo delle graduatorie del concorso del 2023.
4. Tale scelta, ad avviso dei ricorrenti, rischia di erodere il fabbisogno di personale, impedendo l’assunzione dei vincitori e lo scorrimento degli idonei del concorso precedente.
5. Pertanto, i ricorrenti denunciano l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, anche perché il nuovo bando riconosce punteggio aggiuntivo a chi ha superato il concorso precedente, pur in assenza delle relative graduatorie.
Ciò genererebbe una situazione discriminatoria e priva di logica.
6. In particolare, i ricorrenti sostengono che l’indizione del nuovo concorso darebbe luogo alla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, uguaglianza e legittimo affidamento (artt. 3 e 97 Cost.); contrasterebbe con l’art. 9 del bando del 2023, che prevedeva l’assunzione dei vincitori e scorrimento delle graduatorie; andrebbe a ledere il diritto al lavoro e posizioni giuridiche già maturate; si porrebbe in contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidate, che riconoscono lo scorrimento delle graduatorie come regola generale e il nuovo concorso come eccezione, da motivare puntualmente.
Ulteriormente, la mancata conclusione del concorso del 2023 e la sovrapposizione con il nuovo bando determinerebbe un danno da ritardo e da mancata assunzione, che i ricorrenti chiedono venga risarcito per equivalente, qualora non sia possibile la reintegrazione in natura.
7. Nello specifico, i ricorrenti sviluppano, in un unico articolato motivo di ricorso, dodici punti di critica.
8. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
9. In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta.
10. Successivamente, è stato integrato il contraddittorio ed alcuni dei ricorrenti hanno irritualmente rinunziato al ricorso.
11. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
13. Preliminarmente occorre osservare che il ricorso è stato proposto in via collettiva e cumulativa in assenza dei relativi presupposti.
Come osservato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., in sede cautelare, senza che i ricorrenti abbiano chiarito alcunché sul punto, sussistono elementi per ritenere esistente un conflitto di interessi tra i ricorrenti stessi, considerando che alcuni di loro hanno partecipato, o potevano partecipare, al concorso c.d. PNRR 2, di cui però tutti hanno domandato l’annullamento.
Pertanto, in assenza di puntuale esplicazione delle posizioni di ciascun ricorrente dovrebbe concludersi per la inammissibilità del ricorso.
Tuttavia, il Collegio ritiene di prescindere dal rilievo che precede, perché il ricorso è infondato nel merito e tale va dichiarato.
14. La prima critica dell’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 97 Cost. nonché dei principi di buon andamento e imparzialità.
L’Amministrazione avrebbe indetto un nuovo concorso senza concludere quello precedente (PNRR 1), determinando duplicazione di procedure, spreco di risorse pubbliche e gestione irrazionale del reclutamento, in violazione del principio di efficienza e razionalità dell’azione amministrativa.
Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato, perché quella contestata è una scelta operata a livello di normativa primaria (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), e, nell’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte legislative, non può dirsi che la stessa sia irragionevole o contraria ai principi costituzionali.
Al contrario, la decisione normativa appare finalizzata a selezionare i più “capaci e meritevoli” di ogni procedura concorsuale, e di per sé risulta bilanciata con altri principi, come quello del superamento del precariato, su cui peraltro i ricorrenti non hanno dedotto in maniera specifica.
15. La seconda censura di cui all’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 9 del bando di concorso del 6.12.2023, perché il nuovo bando svuoterebbe di contenuto il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo nei limiti assunzionali ed il diritto degli idonei non vincitori allo scorrimento delle graduatorie.
In altre parole, la mancata conclusione del concorso del 2023 e la indizione del nuovo concorso renderebbe inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 9 del bando.
Ad avviso del Collegio la doglianza è da respingere, in quanto anche questa disciplina deriva da una scelta legislativa (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), insindacabile nel merito anche alla luce di quanto sopra visto in ordine alla sussistenza di elementi per ritenere che siano stati precipuamente tutelati i capaci e meritevoli.
16. La terza lamentela di cui all’unico motivo di ricorso attiene alla violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.). In particolare viene denunziata una presunta disparità di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra: candidati idonei del concorso del 2023, che hanno superato le prove ma non possono essere assunti; nuovi candidati ammessi al concorso del 2024.
Ad avviso del Collegio, anche tale contestazione è priva di giuridico fondamento, sia in quanto la previsione è da ascrivere al Legislatore (v. supra ), peraltro in accordo con la Commissione UE nell’ambito del c.d. PNRR, sia in quanto non sussiste alcuna discriminazione, trattandosi di posizioni diverse e non assimilabili.
Difatti, da un lato, gli idonei del PNRR 1 possono ambire agli scorrimenti normativamente previsti ed incrementati per via legislativa successivamente alla proposizione del ricorso, dall’altro lato possono partecipare al PNRR 2 ed in tale sede dimostrare le loro capacità ed i loro meriti.
Non si vede dunque in che modo i nuovi candidati al concorso PNRR 2, tra cui anche tutti o alcuni dei ricorrenti, sarebbero avvantaggiati rispetto agli idonei del PNRR 1.
17. La quarta doglianza dell’unico motivo di gravame attiene alla violazione del principio del legittimo affidamento, perché i ricorrenti avrebbero partecipato al concorso del 2023 confidando nella conclusione della procedura e nell’utilizzo delle graduatorie, e l’indizione di un nuovo concorso, senza completare il precedente, frustrerebbe l’affidamento legittimamente maturato.
Anche tale censura, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.
La previsione di procedure in sequenza è da ascriversi al Legislatore (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), ed era nota e conosciuta prima del bando. Inoltre non è dimostrato che non sia stato completato il concorso c.d. PNRR 1, che invece risulta sia stato regolarmente portato a termine, così come risulta sostanzialmente completato il PNRR 2, salvi, per l’uno e per l’altro, gli scorrimenti normativamente previsti e che potranno essere eventualmente incrementati a discrezione del Legislatore.
18. La quinta articolazione dell’unico motivo di ricorso attiene alla violazione del diritto al lavoro ed alla tutela delle posizioni giuridiche pregresse, in quanto l’azione amministrativa comprometterebbe il diritto all’accesso al pubblico impiego dei ricorrenti, che avrebbero già maturato una posizione qualificata (idoneità/vittoria) tramite una procedura selettiva regolare.
Ad avviso del Collegio pure tale motivo non coglie nel segno, risultando affetto, da un lato, da genericità in violazione dell’art. 40 c.p.a., e, dall’altro lato, da inconsistenza, visto che la previsione di concorsi in sequenza, come sopra visto, è parimenti in grado di soddisfare le giuste pretese della platea dei candidati che ricomprende i ricorrenti. La posizione di idoneità di questi ultimi è stata ritenuta, non irragionevolmente, meritevole solo di parziale protezione quanto all’attribuzione di punteggio in concorsi successivi e alla possibilità di scorrimento; in ogni caso tale posizione non può essere equiparata a quella di vittoria del concorso.
19. La sesta ragione di cui all’unico motivo di ricorso attiene alla pretesa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994. L’Amministrazione non avrebbe rispettato le regole procedurali sui concorsi pubblici, in particolare sull’obbligo di conclusione della procedura e sulla formazione e utilizzo delle graduatorie di merito.
Ad avviso del Collegio, non trattasi di prospettazione persuasiva, considerando che la previsione legislativa (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) di concorsi in sequenza è idonea a superare le previsioni normative invocate dai ricorrenti.
In ogni caso, non è stato dimostrato che alcuno dei ricorrenti sia stato pregiudicato dal ritardo nella approvazione di graduatorie di cui al c.d. PNRR 1, sotto il profilo della mancata considerazione del punteggio aggiuntivo nell’ambito del PNRR 2.
20. Il settimo submotivo denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. 125/2013 (D.L. 101/2013), perché sarebbe stato bandito un nuovo concorso senza verificare l’esistenza di graduatorie efficaci o comunque in via di approvazione, in contrasto con il principio di priorità dello scorrimento delle graduatorie esistenti.
Anche tale doglianza, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni già esplicitate, attinenti alla sussistenza di una diversa previsione legislativa specificamente applicabile alla sequenza concorsuale che occupa (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).
21. L’ottavo profilo di censura dell’unico motivo di ricorso concerne eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, perché sarebbe stato bandito un nuovo concorso prima di concludere quello precedente, ed in esso sarebbe riconosciuto punteggio aggiuntivo per il superamento del concorso del 2023 senza graduatorie pubblicate.
Il Collegio ritiene di disattendere anche tale lamentela, considerando, per un verso, l’ampiezza della discrezionalità legislativa, e, per altro verso, la non plausibilità di quanto denunziato, visto che il punteggio aggiuntivo, come già detto, viene attribuito al termine della successiva procedura concorsuale e dunque tempestivamente per tutelare capacità e merito.
Vale comunque chiarire che i titoli vanno valutati all’esito del concorso, ossia nel caso di specie del PNRR 2, per cui tale questione potrà essere eventualmente fatta valere dagli interessati una volta che abbiano dimostrato di aver chiesto, seppur tardivamente, e non ottenuto, la valutazione del punteggio derivante dall’eventuale inserimento non tempestivo in una graduatoria di merito ovvero dal superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto.
22. I profili di censura dal nono al dodicesimo punto dell’unico motivo di ricorso possono essere oggetto di trattazione congiunta e vanno anche essi respinti.
Gli atti impugnati derivano infatti da previsioni legislative (cfr. art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), quindi non abbisognavano di alcuna motivazione.
Il mancato utilizzo delle graduatorie del PNRR 1, rectius il parziale utilizzo di tali graduatorie, per le ragioni sopra esplicate, è ragionevole, così come l’indizione di una nuova procedura concorsuale, al fine di concedere la giusta opportunità ai candidati che avessero successivamente maturato i requisiti e una nuova chance a coloro che non fossero riusciti ad esprimersi al meglio nella precedente procedura.
Tenendo presenti le considerazioni che precedono non sussiste contraddittorietà dell’azione amministrativa, nell’ambito della quale si è non irragionevolmente deciso di concedere agli “idonei” soltanto l’opportunità di beneficiare dello scorrimento entro determinati limiti e di un punteggio nell’ambito del successivo concorso.
Per le medesime ragioni non sussiste difetto di istruttoria, mentre la problematica del fabbisogno di personale docente non è determinata dagli atti impugnati.
Neppure sussiste alcuna dimostrazione del fatto che il ritardo e la sovrapposizione delle procedure abbiano impedito ai ricorrenti una tutela effettiva delle proprie posizioni, compromettendo la trasparenza e la correttezza del procedimento amministrativo.
Difatti, la scansione della sequenza di cui ai concorsi PNRR 1 e PNRR 2 è legislativamente prevista e non impedisce e non ha impedito in alcun modo la tutela giurisdizionale dei ricorrenti.
23. Non può riscontrarsi nemmeno il lamentato danno da ritardo e responsabilità della P.A., come dedotto alle pagine da 13 a 15 del ricorso, non essendo stato dimostrato che vi sia stata inerzia nel concludere il concorso c.d. PNRR 1, e che sussista alcun danno per mancata assunzione o perdita della chance occupazionale, in quanto, per le considerazioni che precedono, non risulta alcun illecito dell’Amministrazione, peraltro nemmeno identificato con precisione nel ricorso o in atti di causa.
24. Tutti gli altri motivi o submotivi o argomenti dei ricorrenti vanno considerati assorbiti in quanto ripetitivi dei precedenti o logicamente connessi da vincolo inscindibile a postulazioni respinte, secondo il principio simul stabunt, simul cadunt .
25. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai ricorrenti SA AO AL, DI NI, LI LL, NA IL, AU PI CL, OM AR EL, TO EA, mentre va respinto quanto agli altri ricorrenti.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge con riguardo a tutti i ricorrenti, non sussistendo elementi per distinguere tra gli stessi, anche considerando la disomogeneità originaria degli interessi dei medesimi, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per i ricorrenti di cui al punto 25 della motivazione e per i restanti ricorrenti lo respinge.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, che liquida forfettariamente in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO SS, Presidente
AN AP, Referendario, Estensore
CE Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | RO SS |
IL SEGRETARIO