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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1081/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
MILITELLO (ME) il 09/08/1994, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CUCINOTTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MILITELLO (ME) il 19/06/1997 con elezione di domicilio digitale alla pec:
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Email_1
FABIO MASSIMILIANO con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: dichiarazione di paternità di figlio minore.
1
In fatto e in diritto
Con ricorso, depositato il 14.09.2023 e ritualmente notificato a controparte in uno a provvedimento di fissazione udienza, - n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori (nata a [...] il Persona_1
14.1.2014) e (nato a [...] il [...]) premetteva di Parte_2
avere intrattenuto - tra la fine del 2012 e la prima metà del 2014 - una relazione sentimentale con , nel corso della quale erano stati concepiti i Controparte_1
summenzionati figli, riconosciuti alla nascita solo dalla madre, stante il rifiuto del resistente che, nelle more, aveva interrotto la relazione con la ricorrente.
La ricorrente, ciò premesso in fatto, chiedeva al Tribunale di voler accertare e dichiarare la paternità dei minori e in capo al resistente, con le Per_1 Pt_2
conseguenti annotazioni di legge, autorizzando l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e ordinando al la corresponsione mensile di un assegno CP_1 non inferiore ad € 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al rimborso delle spese straordinarie e ordinarie già sostenute per la prole sin dalla nascita e al risarcimento dei danni subiti, con rivalutazione e interessi. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Integrato il contraddittorio, si costituiva contestando l'avverso Controparte_1
ricorso e sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale, per mancata indicazione del luogo di residenza dei minori, e chiedendo, altresì, la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo per assenza del contenuto minimo previsto dall'art. 473-bis 12; nel merito, domandava il riconoscimento e il mantenimento solo di coloro che fossero risultati figli dal test ematologico e genetico, con attribuzione del cognome paterno post-posto a quello materno, e con rigetto delle istanze di natura economica. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.
Effettuati privatamente gli esami genetici (da cui risulta che il resistente è padre biologico dei figli della ricorrente al 99,999999%, cfr. relazione dott.ssa ) in Per_2
corso di causa le parti raggiungevano e depositavano un accordo per la definizione bonaria della controversia e, quindi, precisate le conclusioni e dando atto dell'intervenuta manifestazione di volontà di riconoscere i figli da parte del innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando, la CP_1
2
causa era assunta in decisione in data 18.09.2024 senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa ovvero degli esiti dell'esame genetico/molecolare effettuato che costituisce -per costante giurisprudenza- prova sufficiente per l'attribuzione di paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza, nonché dell'accordo raggiunto dai contendenti e dai verbali dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di capo d'Orlando, va dichiarato che è padre biologico di e Controparte_1 Persona_1
. Parte_2
Va autorizzato altresì, tenuto conto del consenso dell'altro genitore, dell'interesse dei minori e della carenza di pregiudizio per gli stessi, l'aggiunta del cognome paterno ( al cognome materno ( di e , con ordine CP_1 Per_1 Per_1 Pt_2 all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato.
Vanno altresì recepite le ulteriori clausole dell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti, non essendo contrarie all'interesse della prole, a norme imperative o all'ordine pubblico.
Le spese di lite restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, così decide: Controparte_1
1. Dichiara che è padre biologico di e Controparte_1 Per_1 Parte_2
[...]
2. Autorizza l'aggiunta del cognome paterno ( a quello materno CP_1
( già attribuito ai minori e , ordinando all'Ufficiale dello Per_1 Per_1 Pt_2
Stato Civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato.
3. Dispone l'affido condiviso della prole minore ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come concordati tra le parti.
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4. Pone a carico di ed in favore di per ciascun Controparte_1 Parte_1
figlio minore un assegno di mantenimento mensile di € 150,00 oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie, come da accordi tra le parti.
5. Recepisce le altre condizioni dell'accordo tra le parti del 24.2.2024.
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 1° ottobre 2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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