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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2698/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TOLETTINI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per_
“… (omissis) … 1) Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al CP_1 Per_ mantenimento della sola figlia fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica, mediante il versamento alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, di un assegno mensile pari ad € 346,50, da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie per la figlia come meglio regolamentate in sede di separazione. 4) Assegnare la casa familiare sita in Castiglione delle Stiviere alla signora Pt_1
quale genitore collocatario della minore, fino alla vendita di tale bene e
[...] per la quale le parti si impegnando come al punto che segue.
5) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano a conferire, entro e non oltre i cinque giorni successivi, mandato non esclusivo di vendita alle due agenzie immobiliari già individuate, Tecnocasa di via Ordanino 46 Castiglione delle Stiviere e Immobiliare Gobbi EN & C. Sas di Via Pretorio n.30 Castiglione delle Stiviere, ed ad altre che individueranno, ai valori di cui alle stime raccolte, convenendo con le stesse che la provvigione per la mediazione sarà imputata alle parti in pari quota e non in via solidale (nella percentuale dell'1,5%), dandosi altresì reciprocamente atto.
6) Il signor si riconosce debitore della signora per la somma CP_1 Pt_1 di €.17.453,92. Tale debito verrà estinto segnatamente: -in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di Castiglione delle Stiviere con il ricavato della vendita che, al netto dell'estinzione del mutuo, verrà distribuito tra le parti al 50% con detrazione dalla quota del Bossio dell'importo di € 17.453,92 che sarà attribuito a favore della quota della Sig.ra - Pt_1 nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo con la caparra confirmatoria che sarà corrisposta a favore della Sig.ra fino al totale soddisfo di €.17.453,92, Pt_1 mentre l'eventuale avanzo della caparra sarà diviso equamente tra le parti.
7) Le parti convengono altresì che per la caldaia installata presso l'abitazione verrà esposto il costo d'acquisto al potenziale acquirente il quale, in caso di accettazione, dovrà corrisponderlo direttamente alla signora avendone Pt_1 sostenuto integralmente l'esborso, ovvero diversamente la casa verrà venduta senza tale macchinario.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che con le rispettive quote del ricavato dalla vendita, come sopra calcolate, o con proprie risorse, ciascuna provvederà a saldare in parti uguali spese e oneri attinenti alla compravendita e, segnatamente, provvigione agenzia, oneri certificazioni energetiche ed eventuali pratiche edilizie che si rendessero necessarie per la vendita.
9) Le parti dichiarano reciprocamente di accettare i preventivi di spesa Fildent e che ne sosterranno i costi in parti uguali in via parziaria, dandone comunicazione esplicita al professionista in sede di sottoscrizione di preventivo lavori e di impegnarsi affinché il trattamento terapeutico abbia inizio entro e non oltre il prossimo mese di giugno 2025 (sub docc. 7 e 6).
10) In ragione di quanto precede, la signora dichiara di rinunciare Parte_1 all'assegno di mantenimento liquidatole in sede di separazione a decorrere dal prossimo mese di luglio 2025 (ultimo mese di erogazione giugno 2025). A tal fine si onera delle comunicazioni di legge al datore di lavoro per la cessazione del prelievo diretto.
11) Le parti dichiarano che il giudizio n. 2011/2024 RG Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., verrà abbandonato a spese compensate, non partecipando all'udienza del 20.05.2025.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che resta ferma l'assegnazione delle
2 somme come da ordinanze 4/16.12.2024 emesse dal Tribunale di Mantova nel procedimento RG Es. n. 1188/2024 e per la cui liquidazione provvede mensilmente il terzo pignorato LMP SRL, c.f. , senza rinuncia alcuna da parte P.IVA_1 della signora al diritto di credito oggetto di detta esecuzione. Pt_1
13) con l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui al punto 6) e l'avvenuta sottoscrizione per accettazione di un preventivo di spesa per l'intervento di cui al punto 9), la signora si impegna a cedere a titolo gratuito al signor Parte_1
, che accetta, la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in CP_1 Belmonte Calabro (CS), via Pitagora n. 12 (già via Grada dei Monaci), contraddistinto al Catasto fabbricati del predetto comune con foglio 34, p.lla n. 970 sub 24, via Grada dei monaci n.SN, piano 2, z.c. 2, cat. C/2 cl. 2, mq 39, rendita 122,87 e, di contro, il signor si impegna a tenere manlevata la CP_1 signora da ogni qualsivoglia onere attinente a qualsiasi titolo a detto Pt_1 immobile. Le parti si danno atto che i sopradetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel divorzio, precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, la cessione della quota di proprietà di cui sopra è esente da qualunque imposta in base alle agevolazioni fiscali previste in caso di separazione e divorzio.
14) Nulla reciprocamente tra le parti che, fermo l'esatto adempimento delle condizioni di vendita della casa familiare come ivi convenuto ai punti 5) e 6) nonché dell'obbligazione di cui al punto 12), dichiarano la propria autonomia e indipendenza economica.
15) Le parti dichiarano che le condizioni previste nel presente ricorso sono obbligazioni strettamente e reciprocamente dipendenti l'una dall'altra e che insieme hanno concorso alla formazione del consenso alla sottoscrizione del ricorso medesimo.
16) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza.
17) Spese e compensi professionali del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
18) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13 L.P., oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 25/07/1998 ed ivi trascritto al numero 26, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1998;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2698/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TOLETTINI SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per_
“… (omissis) … 1) Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al CP_1 Per_ mantenimento della sola figlia fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica, mediante il versamento alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, di un assegno mensile pari ad € 346,50, da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie per la figlia come meglio regolamentate in sede di separazione. 4) Assegnare la casa familiare sita in Castiglione delle Stiviere alla signora Pt_1
quale genitore collocatario della minore, fino alla vendita di tale bene e
[...] per la quale le parti si impegnando come al punto che segue.
5) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano a conferire, entro e non oltre i cinque giorni successivi, mandato non esclusivo di vendita alle due agenzie immobiliari già individuate, Tecnocasa di via Ordanino 46 Castiglione delle Stiviere e Immobiliare Gobbi EN & C. Sas di Via Pretorio n.30 Castiglione delle Stiviere, ed ad altre che individueranno, ai valori di cui alle stime raccolte, convenendo con le stesse che la provvigione per la mediazione sarà imputata alle parti in pari quota e non in via solidale (nella percentuale dell'1,5%), dandosi altresì reciprocamente atto.
6) Il signor si riconosce debitore della signora per la somma CP_1 Pt_1 di €.17.453,92. Tale debito verrà estinto segnatamente: -in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di Castiglione delle Stiviere con il ricavato della vendita che, al netto dell'estinzione del mutuo, verrà distribuito tra le parti al 50% con detrazione dalla quota del Bossio dell'importo di € 17.453,92 che sarà attribuito a favore della quota della Sig.ra - Pt_1 nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo con la caparra confirmatoria che sarà corrisposta a favore della Sig.ra fino al totale soddisfo di €.17.453,92, Pt_1 mentre l'eventuale avanzo della caparra sarà diviso equamente tra le parti.
7) Le parti convengono altresì che per la caldaia installata presso l'abitazione verrà esposto il costo d'acquisto al potenziale acquirente il quale, in caso di accettazione, dovrà corrisponderlo direttamente alla signora avendone Pt_1 sostenuto integralmente l'esborso, ovvero diversamente la casa verrà venduta senza tale macchinario.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che con le rispettive quote del ricavato dalla vendita, come sopra calcolate, o con proprie risorse, ciascuna provvederà a saldare in parti uguali spese e oneri attinenti alla compravendita e, segnatamente, provvigione agenzia, oneri certificazioni energetiche ed eventuali pratiche edilizie che si rendessero necessarie per la vendita.
9) Le parti dichiarano reciprocamente di accettare i preventivi di spesa Fildent e che ne sosterranno i costi in parti uguali in via parziaria, dandone comunicazione esplicita al professionista in sede di sottoscrizione di preventivo lavori e di impegnarsi affinché il trattamento terapeutico abbia inizio entro e non oltre il prossimo mese di giugno 2025 (sub docc. 7 e 6).
10) In ragione di quanto precede, la signora dichiara di rinunciare Parte_1 all'assegno di mantenimento liquidatole in sede di separazione a decorrere dal prossimo mese di luglio 2025 (ultimo mese di erogazione giugno 2025). A tal fine si onera delle comunicazioni di legge al datore di lavoro per la cessazione del prelievo diretto.
11) Le parti dichiarano che il giudizio n. 2011/2024 RG Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., verrà abbandonato a spese compensate, non partecipando all'udienza del 20.05.2025.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che resta ferma l'assegnazione delle
2 somme come da ordinanze 4/16.12.2024 emesse dal Tribunale di Mantova nel procedimento RG Es. n. 1188/2024 e per la cui liquidazione provvede mensilmente il terzo pignorato LMP SRL, c.f. , senza rinuncia alcuna da parte P.IVA_1 della signora al diritto di credito oggetto di detta esecuzione. Pt_1
13) con l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui al punto 6) e l'avvenuta sottoscrizione per accettazione di un preventivo di spesa per l'intervento di cui al punto 9), la signora si impegna a cedere a titolo gratuito al signor Parte_1
, che accetta, la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in CP_1 Belmonte Calabro (CS), via Pitagora n. 12 (già via Grada dei Monaci), contraddistinto al Catasto fabbricati del predetto comune con foglio 34, p.lla n. 970 sub 24, via Grada dei monaci n.SN, piano 2, z.c. 2, cat. C/2 cl. 2, mq 39, rendita 122,87 e, di contro, il signor si impegna a tenere manlevata la CP_1 signora da ogni qualsivoglia onere attinente a qualsiasi titolo a detto Pt_1 immobile. Le parti si danno atto che i sopradetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel divorzio, precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, la cessione della quota di proprietà di cui sopra è esente da qualunque imposta in base alle agevolazioni fiscali previste in caso di separazione e divorzio.
14) Nulla reciprocamente tra le parti che, fermo l'esatto adempimento delle condizioni di vendita della casa familiare come ivi convenuto ai punti 5) e 6) nonché dell'obbligazione di cui al punto 12), dichiarano la propria autonomia e indipendenza economica.
15) Le parti dichiarano che le condizioni previste nel presente ricorso sono obbligazioni strettamente e reciprocamente dipendenti l'una dall'altra e che insieme hanno concorso alla formazione del consenso alla sottoscrizione del ricorso medesimo.
16) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza.
17) Spese e compensi professionali del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
18) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13 L.P., oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 25/07/1998 ed ivi trascritto al numero 26, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1998;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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