CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN LO, OR
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4113/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3291/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2022 01227151 57 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7817/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.F. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizi di primo grado di Napoli n. 3291/13/25, depositata il
20/02/2025,di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_2 e Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 01227151 57 502, per Irpef e Addizionali Regionale e Comunale per l'anno 2018 dell'importo di €. 57.312,90, notificata loro in data 4.06.2024, in qualità di eredi di Nominativo_2
, deceduto in Napoli in data 11.2.2019.I primi giudici hanno accolto il ricorso in quanto i due eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e la cartella era priva di ogni riferimento alla eredità beneficiata, per cui, ove non fosse stata annullata, avrebbe potuto costituire titolo per l'esecuzione sull'intero patrimonio degli eredi e non nei limiti dei beni lasciati dal "de cuius”. La cartella era stata emessa per omesso versamento di imposte a seguito di liquidazione automatizzata, ex articolo 36 bis DPR 600/73 del modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2018 da Nominativo_1 e preceduta dalla Comunicazione degli esiti di irregolarità consegnata in data 11-02-2022.
Con l'atto di gravame l'Ufficio ha esposto che gli eredi non avevano contestato la legittimazione passiva a ricevere la notifica della cartella quali eredi con beneficio d'inventario del defunto debitore ed avevano chiesto di rilevare la loro limitazione di responsabilità per i debiti de cuius entro il valore dei beni ereditari. L'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diventava soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimaneva limitata intra vires hereditatis. Era pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento, per cui la cartella non avrebbe dovuto essere annullata e la possibilità di eccepire di non essere tenuto a pagare i debiti oltre il limite di quanto ricevuto riguardava la fase esecutiva e non l'esistenza del debito fiscale. Sussisteva l'interesse dell'A.F. di costituirsi il titolo della pretesa creditoria stante il suo legittimo interesse alla conservazione del credito tributario. Ha aggiunto che il processo tributario “non è un giudizio sull'atto ma un giudizio sul rapporto, con conseguente cognizione piena in ordine ad "an" e "quantum debeatur", in specifico riferimento al soggetto attinto come debitore, per cui il giudice avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti”. Ha, infine, sottolineato che erano pendenti altri giudizi per altre annualità e che, in particolare, il ricorso relativo all'anno 2016 era stato respinto, mentre quello afferente gli anni 2014, 2016 e 2017 era stato parzialmente accolto. La Suprema Corte aveva chiarito che la cartella di pagamento, assolveva alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento ed era priva di efficacia esecutiva, non segnava l'inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit, invece, era segnato dal pignoramento. L'appello doveva essere conseguentemente accolto e confermato l'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
Si sono costituiti i contribuenti, controdeducendo che la cartella di pagamento relativa all'anno 2014 era stata annullata in secondo grado con sentenza n.3044/25, mentre i ricorsi avverso quelle relative ai redditi degli anni 2016 e 2017 erano stati respinti in primo grado ed era in corso l'impugnazione in secondo grado.
Hanno evidenziato che la CGT di primo grado si era pronunziata anche sul ricorso proposto dagli attuali resistenti (RGR.2529/24) avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria in relazione ai ruoli esattoriali oggetto delle suindicate vertenze che non recava l'indicazione né della natura ereditaria del debito tributario, né della qualità di eredi beneficiati di Resistente_2 e Resistente_1. pur avendo ricevuto comunicazione di tale ultima circostanza mediante due distinte Pec. Il ricorso era stato parzialmente accolto e l'atto annullato limitatamente alla circostanza che nella comunicazione preventiva non risultavano indicati la qualità di eredi beneficiati di Nominativo_1 e che rispondevano nei confronti dell'erario nei limiti di quanto ereditato. Ha precisato che era necessario distinguere il caso dell'accertamento, ove si faceva questione di legittimazione degli eredi (si determinava l'obbligazione tributaria del de cuius e quindi l'an ed il quantum debeatur e si notificava l'atto agli eredi ), dall'ipotesi della cartella esattoriale, nella quale per determinare la concreta pretesa, la P.A. avrebbe dovuto tenere conto della eredità beneficiata, fermo restando che la pretesa esecutiva successiva avrebbe dovuto essere compiuta tenendo conto della responsabilità intra vires.
Hanno spiegato appello incidentale in ordine alle spese, ingiustamente compensate, nonostante la vittoria piena ed hanno chiesto il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da note spese in atti.
Gli appallanti incidentali hanno depositato sentenza emessa dalla CGT di secondo Grado della Campania
n 3044/2025 con attestazione del passaggio in giudicato.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre merita accoglimento quello incidentale
Con riferimento al gravame principale va rilevato che è provato in causa che gli attuali appellati hanno accettato l'ereditò del congiunto con il beneficio dell'inventario e, ai sensi dell'art 490 c.c. sono tenuti a corrispondere il tributo in misura non superiore al valore dei beni loro pervenuti (Cass. Sez. Trib., 12/12/2000,
n. 15632). Al fine di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente singoli eredi è imprescindibile la previa definizione l'inventario. Sul punto Cass. Sez.. 6 - 5, Ordinanza n. 14847 del
2015, per la quale “Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, può procedersi alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi appunto quantificare l'imponibile. Pertanto, l'esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l'ammontare dell'asse ante-inventario, deve ritenersi sottoposta alla condizione - correttamente qualificabile come condicio iuris - della conclusione della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. la formazione dello stato di graduazione, in difetto del quale non avrebbe potuto farsi luogo alla concreta definizione dei limiti entro i quali l'erede beneficiato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, sempre che concretamente sia residuato un attivo a favore dell'erede medesimo” -. Nello stesso senso Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 14847 del 15/07/2015, secondo la quale “ La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 23061 del 11/11/2015 “a mente della quale
“in tema di contenzioso tributario, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve far valere il vizio proprio dell'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria pretenda nei suoi confronti il pagamento dell'intera imposta ereditaria. Da ultimo, la sentenza n 17992 del 2025, ha statuito che “In tema di accertamento fiscale, l'erede, che ha accettato con beneficio di inventario, ha interesse a reagire avverso l'avviso intestato al de cuius, notificatogli in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza di essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria entro il limite dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 490 c.c .
Nel caso in esame la cartella impugnata è relativa ai debiti tributari del de cuius e non all'attivo ereditario e illegittimamente è stata emessa, senza attendere le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti agli eredi nei limiti della loro esposizione all'obbligazione tributaria, che potrà essere fatta valer ove residui un attivo in favore degli stessi. Sulla scorta delle esposte considerazioni discende l'infondatezza della tesi dell'Ufficio, che ritiene che la contestazione degli eredi debba essere fatta valere in sede esecutiva, in quanto in tal modo la cartella diverrebbe definitiva e si cristallizzerebbe la pretesa dell'erario nei confronti degli eredi di Nominativo_2. Passando a valutare l'appello incidentale, occorre evidenziare che il riferimento alla “particolare natura della lite” posto dai primi giudici a fondamento della compensazione delle spese del grado non è idonea a soddisfare l'obbligo motivazionale richiesto dall'art 92 c.p.c., il quale prevede tale possibilità nei casi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza o per gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77).Nel caso in esame i contribuente sono stati indotti ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento dell'atto, risultando vittoriosi, l'orientamento giurisprudenziale è a loro favore come sopraindicato e, per ciò che concerne i gravi ed eccezionali motivi, si tratta di un'ipotesi che si riallaccia ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Alcuna motivazione al riguardo è data cogliere nella pronunzia di primo grado, in quanto la natura della lite non individua le speciali situazioni che hanno giustificato la compensazione delle spese del grado, per cui va accolto l'appello e l'appellante condannata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna l'agenzia delle entrate dp2 napoli al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in 4000,00 euro e per il secondo grado in 4000,00 euro oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN LO, OR
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4113/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3291/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2022 01227151 57 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7817/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.F. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizi di primo grado di Napoli n. 3291/13/25, depositata il
20/02/2025,di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_2 e Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 01227151 57 502, per Irpef e Addizionali Regionale e Comunale per l'anno 2018 dell'importo di €. 57.312,90, notificata loro in data 4.06.2024, in qualità di eredi di Nominativo_2
, deceduto in Napoli in data 11.2.2019.I primi giudici hanno accolto il ricorso in quanto i due eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e la cartella era priva di ogni riferimento alla eredità beneficiata, per cui, ove non fosse stata annullata, avrebbe potuto costituire titolo per l'esecuzione sull'intero patrimonio degli eredi e non nei limiti dei beni lasciati dal "de cuius”. La cartella era stata emessa per omesso versamento di imposte a seguito di liquidazione automatizzata, ex articolo 36 bis DPR 600/73 del modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2018 da Nominativo_1 e preceduta dalla Comunicazione degli esiti di irregolarità consegnata in data 11-02-2022.
Con l'atto di gravame l'Ufficio ha esposto che gli eredi non avevano contestato la legittimazione passiva a ricevere la notifica della cartella quali eredi con beneficio d'inventario del defunto debitore ed avevano chiesto di rilevare la loro limitazione di responsabilità per i debiti de cuius entro il valore dei beni ereditari. L'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diventava soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimaneva limitata intra vires hereditatis. Era pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento, per cui la cartella non avrebbe dovuto essere annullata e la possibilità di eccepire di non essere tenuto a pagare i debiti oltre il limite di quanto ricevuto riguardava la fase esecutiva e non l'esistenza del debito fiscale. Sussisteva l'interesse dell'A.F. di costituirsi il titolo della pretesa creditoria stante il suo legittimo interesse alla conservazione del credito tributario. Ha aggiunto che il processo tributario “non è un giudizio sull'atto ma un giudizio sul rapporto, con conseguente cognizione piena in ordine ad "an" e "quantum debeatur", in specifico riferimento al soggetto attinto come debitore, per cui il giudice avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti”. Ha, infine, sottolineato che erano pendenti altri giudizi per altre annualità e che, in particolare, il ricorso relativo all'anno 2016 era stato respinto, mentre quello afferente gli anni 2014, 2016 e 2017 era stato parzialmente accolto. La Suprema Corte aveva chiarito che la cartella di pagamento, assolveva alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento ed era priva di efficacia esecutiva, non segnava l'inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit, invece, era segnato dal pignoramento. L'appello doveva essere conseguentemente accolto e confermato l'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
Si sono costituiti i contribuenti, controdeducendo che la cartella di pagamento relativa all'anno 2014 era stata annullata in secondo grado con sentenza n.3044/25, mentre i ricorsi avverso quelle relative ai redditi degli anni 2016 e 2017 erano stati respinti in primo grado ed era in corso l'impugnazione in secondo grado.
Hanno evidenziato che la CGT di primo grado si era pronunziata anche sul ricorso proposto dagli attuali resistenti (RGR.2529/24) avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria in relazione ai ruoli esattoriali oggetto delle suindicate vertenze che non recava l'indicazione né della natura ereditaria del debito tributario, né della qualità di eredi beneficiati di Resistente_2 e Resistente_1. pur avendo ricevuto comunicazione di tale ultima circostanza mediante due distinte Pec. Il ricorso era stato parzialmente accolto e l'atto annullato limitatamente alla circostanza che nella comunicazione preventiva non risultavano indicati la qualità di eredi beneficiati di Nominativo_1 e che rispondevano nei confronti dell'erario nei limiti di quanto ereditato. Ha precisato che era necessario distinguere il caso dell'accertamento, ove si faceva questione di legittimazione degli eredi (si determinava l'obbligazione tributaria del de cuius e quindi l'an ed il quantum debeatur e si notificava l'atto agli eredi ), dall'ipotesi della cartella esattoriale, nella quale per determinare la concreta pretesa, la P.A. avrebbe dovuto tenere conto della eredità beneficiata, fermo restando che la pretesa esecutiva successiva avrebbe dovuto essere compiuta tenendo conto della responsabilità intra vires.
Hanno spiegato appello incidentale in ordine alle spese, ingiustamente compensate, nonostante la vittoria piena ed hanno chiesto il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da note spese in atti.
Gli appallanti incidentali hanno depositato sentenza emessa dalla CGT di secondo Grado della Campania
n 3044/2025 con attestazione del passaggio in giudicato.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre merita accoglimento quello incidentale
Con riferimento al gravame principale va rilevato che è provato in causa che gli attuali appellati hanno accettato l'ereditò del congiunto con il beneficio dell'inventario e, ai sensi dell'art 490 c.c. sono tenuti a corrispondere il tributo in misura non superiore al valore dei beni loro pervenuti (Cass. Sez. Trib., 12/12/2000,
n. 15632). Al fine di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente singoli eredi è imprescindibile la previa definizione l'inventario. Sul punto Cass. Sez.. 6 - 5, Ordinanza n. 14847 del
2015, per la quale “Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, può procedersi alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi appunto quantificare l'imponibile. Pertanto, l'esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l'ammontare dell'asse ante-inventario, deve ritenersi sottoposta alla condizione - correttamente qualificabile come condicio iuris - della conclusione della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. la formazione dello stato di graduazione, in difetto del quale non avrebbe potuto farsi luogo alla concreta definizione dei limiti entro i quali l'erede beneficiato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, sempre che concretamente sia residuato un attivo a favore dell'erede medesimo” -. Nello stesso senso Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 14847 del 15/07/2015, secondo la quale “ La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 23061 del 11/11/2015 “a mente della quale
“in tema di contenzioso tributario, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve far valere il vizio proprio dell'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria pretenda nei suoi confronti il pagamento dell'intera imposta ereditaria. Da ultimo, la sentenza n 17992 del 2025, ha statuito che “In tema di accertamento fiscale, l'erede, che ha accettato con beneficio di inventario, ha interesse a reagire avverso l'avviso intestato al de cuius, notificatogli in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza di essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria entro il limite dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 490 c.c .
Nel caso in esame la cartella impugnata è relativa ai debiti tributari del de cuius e non all'attivo ereditario e illegittimamente è stata emessa, senza attendere le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti agli eredi nei limiti della loro esposizione all'obbligazione tributaria, che potrà essere fatta valer ove residui un attivo in favore degli stessi. Sulla scorta delle esposte considerazioni discende l'infondatezza della tesi dell'Ufficio, che ritiene che la contestazione degli eredi debba essere fatta valere in sede esecutiva, in quanto in tal modo la cartella diverrebbe definitiva e si cristallizzerebbe la pretesa dell'erario nei confronti degli eredi di Nominativo_2. Passando a valutare l'appello incidentale, occorre evidenziare che il riferimento alla “particolare natura della lite” posto dai primi giudici a fondamento della compensazione delle spese del grado non è idonea a soddisfare l'obbligo motivazionale richiesto dall'art 92 c.p.c., il quale prevede tale possibilità nei casi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza o per gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77).Nel caso in esame i contribuente sono stati indotti ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento dell'atto, risultando vittoriosi, l'orientamento giurisprudenziale è a loro favore come sopraindicato e, per ciò che concerne i gravi ed eccezionali motivi, si tratta di un'ipotesi che si riallaccia ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Alcuna motivazione al riguardo è data cogliere nella pronunzia di primo grado, in quanto la natura della lite non individua le speciali situazioni che hanno giustificato la compensazione delle spese del grado, per cui va accolto l'appello e l'appellante condannata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna l'agenzia delle entrate dp2 napoli al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in 4000,00 euro e per il secondo grado in 4000,00 euro oltre accessori se dovuti.