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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di OC, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853 del Ruolo degli affari non contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 10.11.2025, promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Siderno (RC), alla via Trento n. 53, presso lo studio legale dell'Avv.
AN IC, che lo rappresento e difende in virtù di procura in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Trento n. 53, presso lo studio legale dell'Avv.
AN IC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OC
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 05 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 02.07.2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.1998, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con provvedimento del 10.11.2025, reso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e che intendono divorziare alle condizioni previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda, proposta congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
OC (celebrata il giorno 06.11.2018), nel procedimento R.G. 1139/2018 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con Decreto del Tribunale di
OC del 20.11.2018, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti
- 2 - di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di OC, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LI (RC), il 12.09.1998 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate;
CP_1
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 2, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 1998).
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di OC, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853 del Ruolo degli affari non contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 10.11.2025, promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Siderno (RC), alla via Trento n. 53, presso lo studio legale dell'Avv.
AN IC, che lo rappresento e difende in virtù di procura in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Trento n. 53, presso lo studio legale dell'Avv.
AN IC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OC
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 05 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 02.07.2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.1998, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con provvedimento del 10.11.2025, reso all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e che intendono divorziare alle condizioni previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda, proposta congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
OC (celebrata il giorno 06.11.2018), nel procedimento R.G. 1139/2018 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con Decreto del Tribunale di
OC del 20.11.2018, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti
- 2 - di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di OC, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LI (RC), il 12.09.1998 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate;
CP_1
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
c. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 2, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 1998).
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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