Sentenza 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/07/2022, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 01214/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2017, proposto da
Consorzio A.S.I. - Area Sviluppo Industriale - Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lorenzo e Agnese Pisano', con domicilio eletto presso lo studio Danilo Lorenzo in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
M.C.M. EO dei Fratelli AR & LL S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria del diritto del Consorzio A.S.I. – Area di Sviluppo Industriale Lecce – alla riscossione della somma di € 13.082,00, dovuta dalla M.C.M. Neon S.n.c. a titolo di “utilizzo in proprio di suoli” e conseguente condanna della predetta Società al pagamento in favore del Consorzio della somma pari ad € 13.082,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da M.C.M. EO DEI F.LLI SE & LI S.N.C. il 30\11\2017 :
per l'estromissione dal giudizio, anche previa disapplicazione della delibera consortile n. 41/2001, del regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. e degli altri atti e provvedimenti connessi anche successivi, nonchè per accertare e dichiarare che la M.C.M. EO dei Fratelli AR & LL S.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non deve alcuna somma di denaro al Consorzio A.S.I. di Lecce annullamento della delibera Consortile n. 41/01, del regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. e degli altri atti e provvedimenti connessi e per la condanna di quest’ultimo pagare, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, ex art. 2041 C.C. alla M.C.M. Neon dei F.lli AR & LL S.N.C.,- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. AR IG, la somma di € 1.3.869,00, o altra maggiore o minore somma di denaro da determinarsi in corso di causa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da M.C.M. Neon dei F.lli AR & LL S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in oggetto, notificato in data 22/9/2017, il Consorzio A.S.I. di Lecce, ha riassunto innanzi a questo T.A.R. il giudizio civile n. 50000240/2011 R.G., già incardinato innanzi al Tribunale di Lecce -Sez. distaccata di Maglie- e conclusosi con sentenza n. 4789/2016, pubblicata il 10/11/2016, con la quale, detto Tribunale, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
In tale giudizio civile il Consorzio A.S.I. chiedeva al G.O. di accertare e dichiarare come dovute da parte della M.C.M. EO S.n.c. le somme a titolo di contributo minimo per l’utilizzo in proprio di suoli e la conseguente condanna al pagamento della somma di € 13.082,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione e mancata applicazione della Delibera n. 41 del Commissario Straordinario del Consorzio S.I.S.R.I. – ora Consorzio A.S.I. – datata 01.10.2001. Obbligo della M.C.M. Neon S.n.c di corrispondere il prezzo stabilito per il progetto (nuovo o di ampliamento) di iniziativa
industriale e/o artigianale.
Il 3.11.2017 si è costituita in giudizio la Società M.C.M. Neon dei F.lli AR & LL S.n.c., contestando l’ex adverso dedotto nonché proponendo ricorso incidentale/domanda riconvenzionale, chiedendo:
in via principale, la propria estromissione dal giudizio, anche previa disapplicazione della delibera consortile n. 41/2001, del regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. e degli altri atti e provvedimenti connessi anche successivi,
nonchè accertare e dichiarare che la M.C.M. EO dei Fratelli AR & LL S.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non deve alcuna somma di denaro al Consorzio A.S.I. di Lecce a titolo di contributo minimo per l'utilizzo in proprio dei suoli, e per l’effetto rigettare il ricorso quanto alla richiesta del pagamento della somma di € 13,082,00 a carico dell'odierna resistente;
in via riconvenzionale, condannare il Consorzio A.S.I. di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, ex art. 2041 C.C. alla M.C.M. Neon dei F.lli AR & LL S.N.C.,- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. AR IG, la somma di € 1.3.869,00, o altra maggiore o minore somma di denaro da determinarsi in corso di causa;
accertare e dichiarare che le azioni e/o le omissioni del Consorzio A.S.I. di Lecce, hanno causato alla medesima danni patrimoniali e non patrimoniali e, per l’effetto condannare quest’ultimo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare, a titolo di risarcimento danni, ex art.2059 c.c. e/o ex art.. 2043 c.c., alla M.C.M. EO dei Fratelli AR la somma di €50.000, od altra ritenuta di giustizia;
in subordine, compensare i rispettivi debiti – crediti delle parti e condannare il ricorrente alla residua somma dovuta non soggetta a compensazione.
Con atto depositato il 22.06.2022 il difensore del Consorzio ricorrente ha dichiarato che “tra le parti in causa, è intervenuto atto transattivo a tacitazione di ogni reciproca pretesa oggetto del presente giudizio” chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
A seguito della sopravvenienza citata, costituita dalla dichiarazione espressa dalla parte ricorrente il 22.6.2022, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, dalla suddetta dichiarazione non può conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere (come dichiarato dalla parte) che presuppone la completa soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso, ex art. 34 c.p.a., atteso che la transazione conclusa ha determinato inevitabili reciproche concessioni tra le parti.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comprova in ogni caso la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dell'art. 85, comma 9, c.p.a., atteso che , sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, le parti hanno piena disponibilità dell'azione e, quindi, possono rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Pertanto, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio, in considerazione dell’avvenuta transazione e dell’assenza di specifiche richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO