Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2026, proposto da
GA NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Romeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 123;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 501/2025 depositata il 9.5.2025 dal Tribunale di Palmi, nel giudizio RG n. 224/2024 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. DO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 3.11.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
In data 6.2.2026 parte ricorrente ha depositato la nota dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria prot. 1848 del 5.2.2026 con cui si comunicava l’avvenuta esecuzione della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza di cui all’oggetto, in data 12.1.2026, quindi successivamente alla proposizione del ricorso.
In data 17.3.2026 il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile e allegata documentazione.
Alla camera di consiglio del 25.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Con la nota prot. n. 1848 del 5.2.2026 è stato comunicato dal Ministero resistente alla parte ricorrente che la Sogei S.p.A. gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente” aveva provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2025 in favore della ricorrente con accredito avvenuto il 12.1.2026.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero –stante la posteriorità dell’ottemperanza all’avvio del presente giudizio– al pagamento delle spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto dell’andamento e della natura della lite e con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
DO GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO GA | ER NT |
IL SEGRETARIO