Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2026, proposto da
Inglobal Financial Service s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ezio IA Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile Bottari e Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari:
a) della delibera di disimpegno di Invitalia s.p.a., protocollo NIT20006681 - CUP C85H25005410008;
b) della nota di Invitalia s.p.a. in data 23 dicembre 2025, di comunicazione del provvedimento impugnato sub a);
c) di ogni altro atto preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per l’interesse della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa IA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
- la parte ricorrente impugna la delibera di Invitalia s.p.a. protocollo NIT20006681, che dispone “ la decadenza della domanda di agevolazioni e il disimpegno dell’intero importo delle agevolazioni concesse ” con precedente delibera in data 18 luglio 2025, poiché “ in seguito ai controlli propedeutici alla sottoscrizione del Contratto di finanziamento è emersa una irregolarità contributiva ”;
- alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, il Collegio ha dato avviso di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, concedendo su richiesta della parte ricorrente un termine per presentare note sulla questione;
Rilevato che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 4 dicembre 2020, recante Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , all’articolo 9, comma 1, prevede che “ Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 2 ”;
Considerato che, come già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione e come rilevato dalla Invitalia nella memoria del 28 marzo 2026:
- “ in materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’agevolazione concessa venga meno per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oltre che per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, sicché la verifica si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto (Sez. U., n. 1946 del 18/01/2024; Sez. 1 n. 23657 del 31/08/2021; Sez. U n. 15618 del 10/07/2006; Cass. Sez. Un. n. 25577 del 2020; n. 9826 del 2014) ” (Sezioni Unite, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29709);
- “ Nel caso di specie, … l’intervento dell’Amministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferente all’osservanza, da parte della beneficiaria, delle condizioni e degli obblighi di condotta puntualmente stabiliti al riguardo dal bando, senza margini di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell’interesse pubblico. La situazione soggettiva fatta valere dalla società … è, dunque, di diritto soggettivo. La revoca costituisce un atto incidente, successivamente alla delibera di concessione del finanziamento e alla erogazione della prima tranche, su una posizione di diritto soggettivo della beneficiaria ” (Sezioni Unite, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19484);
- “ In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l’introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che (Ad.Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n.6) … è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 luglio 2016, n. 3051; in termini, T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 22 agosto 2025, n. 5955);
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, altresì, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, alla luce della peculiarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA IA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EL | LA IA LI |
IL SEGRETARIO