Art. 4.
Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso:
"I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:
a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 . Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".
Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso:
"I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:
a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 . Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".