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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Polidea 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Vittorio Emanuele Iii N 119 89126 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200019507291000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente, rappresentato da Difensore_1 -ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200019507291000 IRPEF-ALTRO 2017
Si è costituita AD ed ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con condanna alle spese della ricorrente.
Ha depositato memoria la ricorrente, richiedendo a sua volta la condanna di AD al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto per intervenuta cessata materia del contendere.
In ordine alle spese di giudizio va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto a seguito di evidente errore posto in essere da AD, risultando viceversa del tutto corretta la modalità di versamento semplificata.
Pertanto, AD va condannata al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 (quattrocento), oltre oneri accessori (se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Polidea 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Vittorio Emanuele Iii N 119 89126 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200019507291000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente, rappresentato da Difensore_1 -ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200019507291000 IRPEF-ALTRO 2017
Si è costituita AD ed ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con condanna alle spese della ricorrente.
Ha depositato memoria la ricorrente, richiedendo a sua volta la condanna di AD al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto per intervenuta cessata materia del contendere.
In ordine alle spese di giudizio va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto a seguito di evidente errore posto in essere da AD, risultando viceversa del tutto corretta la modalità di versamento semplificata.
Pertanto, AD va condannata al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 (quattrocento), oltre oneri accessori (se dovuti), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.