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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 9 IMU 2017 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto il pagamento della IMU indicata come dovuta per l'anno 2017, in relazione agli immobili elencati, per un importo complessivo (comprensivo di accessori) di Euro 4.698.00.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Indicazione di particelle già soppresse
2-Intervenuta cessione di alcune particelle al Comune di San Giovanni Rotondo in forza di Convenzione Urbanistica del 30.5.2001 sottoscritta inter partes con atto a rogito del Nominativo_1
(in forza della immediata esecutività della sentenza, favorevole ad esso ricorrente, n. 163 del 26.8.1999, pronunciata dal Tribunale di Lucera nel giudizio da esso introdotto ex art. 2932 cc.).
3-In ogni caso, risolutivo ed assorbente, difetto di legittimazione passiva , atteso che gli immobili di cui all'atto impositivo nella annualità in contestazione erano ancora oggetto del contenzioso introdotto da esso ricorrente ex art. 2932 cc.
Nel giudizio non si è costituito il COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, pure ritualmente evocato.
All'esito della udienza del 18 febbraio 2026 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc” e, pertanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis, Cass. ord. 30.09.2021 n. 26541, ord. 04.01.2021 n. 11, sent. 29.09.2020 n. 20555, sent. 20.05.2020 n. 9309, sent. 26.09.2019 n. 24093, ord. 09.01.2019 n. 363, sent. n. 5805/2017, sent. n. 2909/2017, sent. n. 2853/2017, sent. n. 12002/2014, S.U. n. 9936/2014, Cass. sent. n. 23621/2011, etc.).
Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, oramai costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. , ed ha come presupposto una visione della attività giurisdizionale intesa, non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto delle parti ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risolutiva ed assorbente si rivela la censura sollevata con il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, siccome si evince dalle risultanze processuali, gli immobili indicati nell'atto impositivo qui in discussione sono stati oggetto di giudizio ex art. 2932 cc, promosso dal ricorrente e definito con esito ad esso favorevole , all'esito di annoso contenzioso, dalla Corte Suprema di Cassazione solo con ordinanza del 20.6.2018 (e non già nel 2014, come erroneamente indicato dall'ente impositore, confondendo la data della pronuncia definitiva con quella della iscrizione a ruolo del ricorso sub n. 7613/2024 RG).
Per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. 28.5.2024 n. 14885) la sentenza pronunciata ex art. 2932 cc produce i suoi effetti solo a far tempo dal suo passaggio in giudicato e non ha effetti retroattivi.
Ne consegue che, poiché il richiamato contenzioso è stato definito in senso favorevole al ricorrente solo nel 2018, effettivamente per l'anno 2017 va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ricorrente_1 rispetto alla pretesa siccome avanzata con l'atto impositivo di cui qui si discute, per difetto della titolarità/possesso degli immobili oggetto dello stesso.
Valga, peraltro, evidenziare che l'ente impositore non si è costituito nel giudizio , sicchè la ricostruzione (documentata) della vicenda non risulta contestata.
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna il Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
-Condanna il Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia il 18.02.2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 9 IMU 2017 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto il pagamento della IMU indicata come dovuta per l'anno 2017, in relazione agli immobili elencati, per un importo complessivo (comprensivo di accessori) di Euro 4.698.00.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Indicazione di particelle già soppresse
2-Intervenuta cessione di alcune particelle al Comune di San Giovanni Rotondo in forza di Convenzione Urbanistica del 30.5.2001 sottoscritta inter partes con atto a rogito del Nominativo_1
(in forza della immediata esecutività della sentenza, favorevole ad esso ricorrente, n. 163 del 26.8.1999, pronunciata dal Tribunale di Lucera nel giudizio da esso introdotto ex art. 2932 cc.).
3-In ogni caso, risolutivo ed assorbente, difetto di legittimazione passiva , atteso che gli immobili di cui all'atto impositivo nella annualità in contestazione erano ancora oggetto del contenzioso introdotto da esso ricorrente ex art. 2932 cc.
Nel giudizio non si è costituito il COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, pure ritualmente evocato.
All'esito della udienza del 18 febbraio 2026 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc” e, pertanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis, Cass. ord. 30.09.2021 n. 26541, ord. 04.01.2021 n. 11, sent. 29.09.2020 n. 20555, sent. 20.05.2020 n. 9309, sent. 26.09.2019 n. 24093, ord. 09.01.2019 n. 363, sent. n. 5805/2017, sent. n. 2909/2017, sent. n. 2853/2017, sent. n. 12002/2014, S.U. n. 9936/2014, Cass. sent. n. 23621/2011, etc.).
Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, oramai costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. , ed ha come presupposto una visione della attività giurisdizionale intesa, non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto delle parti ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risolutiva ed assorbente si rivela la censura sollevata con il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, siccome si evince dalle risultanze processuali, gli immobili indicati nell'atto impositivo qui in discussione sono stati oggetto di giudizio ex art. 2932 cc, promosso dal ricorrente e definito con esito ad esso favorevole , all'esito di annoso contenzioso, dalla Corte Suprema di Cassazione solo con ordinanza del 20.6.2018 (e non già nel 2014, come erroneamente indicato dall'ente impositore, confondendo la data della pronuncia definitiva con quella della iscrizione a ruolo del ricorso sub n. 7613/2024 RG).
Per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. 28.5.2024 n. 14885) la sentenza pronunciata ex art. 2932 cc produce i suoi effetti solo a far tempo dal suo passaggio in giudicato e non ha effetti retroattivi.
Ne consegue che, poiché il richiamato contenzioso è stato definito in senso favorevole al ricorrente solo nel 2018, effettivamente per l'anno 2017 va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ricorrente_1 rispetto alla pretesa siccome avanzata con l'atto impositivo di cui qui si discute, per difetto della titolarità/possesso degli immobili oggetto dello stesso.
Valga, peraltro, evidenziare che l'ente impositore non si è costituito nel giudizio , sicchè la ricostruzione (documentata) della vicenda non risulta contestata.
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna il Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
-Condanna il Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia il 18.02.2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)