Art. 9.
A decorrere dal 1 gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.
Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.
A decorrere dal 1 gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.
Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.