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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
LO UA, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1560/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Clarissa Anna Scazzi come da Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.04.2025, conveniva Parte_1
in giudizio la cessionaria proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 159/2025 del 05/02/2025 - RG n. 493/2025 del Tribunale di Taranto, pubblicato in data
23.07.2024 e notificatole in data 21.02.2025, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore della ricorrente “della somma di € 25.581,01 per la causale di cui al ricorso;
gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed €
567,00 per compenso dell'avvocato, oltre rimborso spese generali ed ulteriori accessori come per legge (ed oltre alle successive occorrende)”.
Eccepiva l'opponente: il difetto di legittimazione attiva, per mancanza di prova della delle cessioni del credito che sarebbero intervenute;
la mancanza di prova del preteso credito e, comunque, la sua intervenuta prescrizione;
la illegittimità degli interessi moratori applicati;
la
1 violazione dell'art. 1283 c.c. quanto alla capitalizzazione mensile degli interessi e illegittima violazione del tasso soglia. Concludeva, quindi, chiedendo revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da esso opponente alla opposta.
In subordine, accertare e dichiarare il superamento del tasso di soglia e/o la capitalizzazione mensile degli interessi (anatocismo) e/o l'illegittima applicazione di quelli moratori nel contratto di prestito personale per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto ammontare del saldo dare-avere tra le parti.
Si costituita la che contestava tutte le avverse eccezioni e, insistendo Controparte_1
nel credito ingiunto, concludeva chiedendo il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rifusione delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più ampio e puntuale riferimento.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 05.09.2025 veniva disposto l'avvio della mediazione obbligatoria. Alla udienza del 27.10.2025, la parte opposta dichiarava di non aver provveduto ad esperire la procedura di mediazione nel termine di gg. 15 concesso, per cui la parte opponente chiedeva dichiararsi la improcedibilità della avversa domanda creditoria, con revoca del decreto ingiuntivo. Entrambe le parti chiedevano trattenersi la causa in decisione.
Pertanto, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40035/2021, ha fatto luce sulle diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali formulate sulla natura del termine assegnato di 15 giorni per l'instaurazione della mediazione delegata, dichiarando che tale termine non ha natura perentoria e che, pertanto, in caso di non avvio dell'esperimento della mediazione entro tale scadenza, la circostanza non rende di per sé la domanda giudiziale improcedibile, ma sarà tuttavia necessario verificare l'effettivo svolgimento dell'esperimento della procedura di mediazione all'udienza di rinvio fissata dallo stesso giudice.
Ciò chiarito, va osservato che, nel caso di specie, la opposta non ha tuttavia avviato CP_1 la procedura di mediazione né nel termine di 15 giorni concessi, né vi ha provveduto comunque essa spontaneamente e diligentemente entro la successiva udienza del 27.09.2025. Anzi, senza
2 neppure chiedere e giustificare una istanza di rimessione in termini, ha chiesto essa stessa che la causa fosse decisa.
Da ciò consegue la improcedibilità della domanda creditoria avanzata con il decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato.
Tale declaratoria assorbe e preclude ogni altra questione.
La estrema esiguità della materia trattata ed attività profusa, essendosi deciso senza assunzione di mezzi istruttori, con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto e sostanzialmente solo in rito, giustifica la liquidazione del compenso pressocchè nel minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1
diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la improcedibilità della domanda creditoria avanzata dalla Controparte_1
con il procedimento monitorio.
2) Revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 159/2025 di questo Tribunale di Taranto.
3) Condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.745,50 – di cui €
145,50 per esborsi ed € 2.600,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Antonio LO UA
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