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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 191/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2023 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA(C.F.
come da procura e in atti, presso il cui studio in C.F._2
via G Verdi 20°, Borgosatollo ( BS) è domiciliato PE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA, presso il cui studio in via Grazioli 63,
Trento, è domiciliata come da procura in atti appellato CONCLUSIONI
Per parte PE
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) in via pregiudiziale: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 624 co. 1 c.p.c.; b) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza qui impugnata, pronunciata dal Tribunale di Trento in data 14.09.2023, dichiarare estinti i crediti pretesi da , per compensazione, la Controparte_1
causa della contemporanea esistenza del debito che la medesima ha nei confronti del fratello pari ad € 187.700,89, e pertanto, rigettare le domande da essa pretese per i motivi già esposti;
c) sempre in principalità, accertare e dichiarare la temerarietà della lite qui impugnata ex art. 96 c.p.c. con condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, quantificati d'ufficio;
d) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
Respingere l'appello di perché inammissibile ed infondato;
Parte_1
Condannare a pagare ad una somma Parte_1 Controparte_1
determinata in via equitativa ai sensi dell'art.96/3 c.p.c. e a pagare la sanzione ex art.96/4 c.p.c. in favore della Cassa delle ammende;
con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, IVA e
CNPA.
pag. 2/6 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 618, 2° co., c.p.c. conveniva Controparte_1
in giudizio chiedendo l'annullamento o la revoca Parte_1
dell'ordinanza dd. 28 febbraio 2022 con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto, ai sensi dell'art. 483 c.p.c., “la limitazione dei mezzi di espropriazione posti in essere dalla creditrice procedente” e “lo svincolo del pignoramento dell'autovettura di proprietà del signor tg Pt_1
FS144GV”, ritenendo che il pignoramento di tale veicolo fosse “tale da rappresentare ultronea garanzia non rilevante né essenziale al soddisfacimento del credito complessivamente vantato dalla creditrice procedente” e che, quindi, il pignoramento immobiliare fosse in grado di soddisfare le ragioni di credito di . Controparte_1
Costituitosi in giudizio, chiedeva in via principale, di Parte_1
limitare i pignoramenti a quello immobiliare, confermando la legittimità del provvedimento di svincolo del 28 febbraio 2022; in via subordinata, di limitare i pignoramenti a quello immobiliare, svincolando il veicolo, a condizione della concessione di ipoteca sullo stesso, in favore dell'attrice per l'intero attuale valore dello stesso bene;
in via ulteriormente subordinata, di limitare i pignoramenti a quello indicato dalla creditrice.
Con sentenza n. 737/2023, il Tribunale di Trento annullava l'ordinanza emessa dal GE in data 28 febbraio 202; condannava a Parte_1
rifondere ad le spese di lite. Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2023 proponeva appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà Parte_1
della sentenza, in riforma della medesima, che si dichiarassero estinti i crediti pretesi da per compensazione con la Controparte_1
pag. 3/6 contemporanea esistenza del debito che la medesima aveva nei confronti del fratello pari ad € 187.700,89 e che pertanto si rigettassero le domande svolte da controparte. Chiedeva inoltre la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificati d'ufficio.
Si costituiva chiedendo il rigetto della istanza di Controparte_1
sospensione della sentenza;
sollecitava inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto l'azione promossa doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. In ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello, di cui deduceva l'infondatezza
Con comparsa del 16 settembre 2024 si costituiva come nuovo difensore dell'PE l'avvocato Lucrezia Francesca Pulcini .
Con provvedimento in data 6.2.2025 la causa veniva riservata al Collegio sulle conclusioni sopra riportate.
In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 618 c.p.c.
La qualificazione delle domanda come opposizione agli atti esecutivi operata da nell'atto introduttivo di primo grado con cui è Controparte_1
stata chiesta l'annullamento o la revoca del provvedimento con cui il
GE, in accoglimento della istanza ex art 483 c.p.c. avanzata dal debitore, aveva ha disposto la liberazione dal pignoramento dell'autovettura BMW
520D targata FS144GV, è stata condivisa dal Tribunale con l'impugnata sentenza, nella quale ha reiteratamente fatto riferimento all'art 617 c.p.c., anche per escludere la rilevanza delle questioni inerenti una dedotta caducazione del titolo prospettate in corso di giudizio da Parte_1
ed ha quindi concluso per la fondatezza del ricorso ex art 617 c.p.c..
pag. 4/6 Alla luce del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice di prime cure (Cass 32833/21; Cass 31687 /2018 ) deve quindi concludersi che la sentenza n 737/2023 del Tribunale di Trento non è appellabile ai sensi dell'art 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità del gravame proposto.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannato a rifondere ad Parte_1
le spese del grado che, applicando il DM 147/22 nello scaglione CP_1
entro cui è ricompreso il valore dichiarato dall'PE , si liquidano in valori prossimi ai minimi, essendosi il contraddittorio articolato soprattutto sulla questioni preliminare di rito, per la fase studio in euro
900,00, per la fase introduttiva euro 700,00 per la fase trattazione in euro
1000,00 e per la fase decisionale in euro 1500,00 e quindi complessivamente in euro 4100,00 oltre spese generali, iva e cpa .
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'PE ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'PE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti Parte_1
della sentenza del Tribunale di Trento n. 737/2023;
pag. 5/6 condanna a rifondere ad le spese del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 4100,00 oltre spese generali, iva e cpa , come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 18/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 191/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2023 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA(C.F.
come da procura e in atti, presso il cui studio in C.F._2
via G Verdi 20°, Borgosatollo ( BS) è domiciliato PE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. MANTOVANI ANDREA, presso il cui studio in via Grazioli 63,
Trento, è domiciliata come da procura in atti appellato CONCLUSIONI
Per parte PE
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) in via pregiudiziale: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 624 co. 1 c.p.c.; b) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza qui impugnata, pronunciata dal Tribunale di Trento in data 14.09.2023, dichiarare estinti i crediti pretesi da , per compensazione, la Controparte_1
causa della contemporanea esistenza del debito che la medesima ha nei confronti del fratello pari ad € 187.700,89, e pertanto, rigettare le domande da essa pretese per i motivi già esposti;
c) sempre in principalità, accertare e dichiarare la temerarietà della lite qui impugnata ex art. 96 c.p.c. con condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, quantificati d'ufficio;
d) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
Respingere l'appello di perché inammissibile ed infondato;
Parte_1
Condannare a pagare ad una somma Parte_1 Controparte_1
determinata in via equitativa ai sensi dell'art.96/3 c.p.c. e a pagare la sanzione ex art.96/4 c.p.c. in favore della Cassa delle ammende;
con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, IVA e
CNPA.
pag. 2/6 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 618, 2° co., c.p.c. conveniva Controparte_1
in giudizio chiedendo l'annullamento o la revoca Parte_1
dell'ordinanza dd. 28 febbraio 2022 con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto, ai sensi dell'art. 483 c.p.c., “la limitazione dei mezzi di espropriazione posti in essere dalla creditrice procedente” e “lo svincolo del pignoramento dell'autovettura di proprietà del signor tg Pt_1
FS144GV”, ritenendo che il pignoramento di tale veicolo fosse “tale da rappresentare ultronea garanzia non rilevante né essenziale al soddisfacimento del credito complessivamente vantato dalla creditrice procedente” e che, quindi, il pignoramento immobiliare fosse in grado di soddisfare le ragioni di credito di . Controparte_1
Costituitosi in giudizio, chiedeva in via principale, di Parte_1
limitare i pignoramenti a quello immobiliare, confermando la legittimità del provvedimento di svincolo del 28 febbraio 2022; in via subordinata, di limitare i pignoramenti a quello immobiliare, svincolando il veicolo, a condizione della concessione di ipoteca sullo stesso, in favore dell'attrice per l'intero attuale valore dello stesso bene;
in via ulteriormente subordinata, di limitare i pignoramenti a quello indicato dalla creditrice.
Con sentenza n. 737/2023, il Tribunale di Trento annullava l'ordinanza emessa dal GE in data 28 febbraio 202; condannava a Parte_1
rifondere ad le spese di lite. Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2023 proponeva appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà Parte_1
della sentenza, in riforma della medesima, che si dichiarassero estinti i crediti pretesi da per compensazione con la Controparte_1
pag. 3/6 contemporanea esistenza del debito che la medesima aveva nei confronti del fratello pari ad € 187.700,89 e che pertanto si rigettassero le domande svolte da controparte. Chiedeva inoltre la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificati d'ufficio.
Si costituiva chiedendo il rigetto della istanza di Controparte_1
sospensione della sentenza;
sollecitava inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto l'azione promossa doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. In ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello, di cui deduceva l'infondatezza
Con comparsa del 16 settembre 2024 si costituiva come nuovo difensore dell'PE l'avvocato Lucrezia Francesca Pulcini .
Con provvedimento in data 6.2.2025 la causa veniva riservata al Collegio sulle conclusioni sopra riportate.
In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 618 c.p.c.
La qualificazione delle domanda come opposizione agli atti esecutivi operata da nell'atto introduttivo di primo grado con cui è Controparte_1
stata chiesta l'annullamento o la revoca del provvedimento con cui il
GE, in accoglimento della istanza ex art 483 c.p.c. avanzata dal debitore, aveva ha disposto la liberazione dal pignoramento dell'autovettura BMW
520D targata FS144GV, è stata condivisa dal Tribunale con l'impugnata sentenza, nella quale ha reiteratamente fatto riferimento all'art 617 c.p.c., anche per escludere la rilevanza delle questioni inerenti una dedotta caducazione del titolo prospettate in corso di giudizio da Parte_1
ed ha quindi concluso per la fondatezza del ricorso ex art 617 c.p.c..
pag. 4/6 Alla luce del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice di prime cure (Cass 32833/21; Cass 31687 /2018 ) deve quindi concludersi che la sentenza n 737/2023 del Tribunale di Trento non è appellabile ai sensi dell'art 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità del gravame proposto.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannato a rifondere ad Parte_1
le spese del grado che, applicando il DM 147/22 nello scaglione CP_1
entro cui è ricompreso il valore dichiarato dall'PE , si liquidano in valori prossimi ai minimi, essendosi il contraddittorio articolato soprattutto sulla questioni preliminare di rito, per la fase studio in euro
900,00, per la fase introduttiva euro 700,00 per la fase trattazione in euro
1000,00 e per la fase decisionale in euro 1500,00 e quindi complessivamente in euro 4100,00 oltre spese generali, iva e cpa .
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'PE ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'PE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti Parte_1
della sentenza del Tribunale di Trento n. 737/2023;
pag. 5/6 condanna a rifondere ad le spese del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 4100,00 oltre spese generali, iva e cpa , come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 18/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 6/6