Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8049 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2023, proposto da MA IT Di BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AU NC, non costituito in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 04/04/2022, ricevuta in pari data, volta a comunicare il proprio stato di positività al ID e contestualmente a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso;
e, ove occorrente e per quanto di interesse,
PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto 1672 del 25 ottobre 2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV con cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al predetto decreto, per la classe di concorso AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) per le Regioni Lazio, Marche e Toscana, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente .
- della Nota 7707 del 23/02/2022 del “Calendario delle prove scritte della procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, facendo seguito all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura ordinaria a decorrere dal 05.04.2022 (AC25) sino al 07.04.2022 (AC24), non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus ID ;
- del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, avente ad oggetto “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive;
- del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui, all'art. 4 relativo al “Diario e sede di svolgimento della prova d'esame” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua;
e, per l'accertamento, anche in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere ammessa allo svolgimento di una prova suppletiva della procedura ordinaria indetta con D.D. n. 499 del 21.04.2020, per la classe di concorso AC24 e AC25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Vista l’istanza della ricorrente con la quale si domanda di dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi, in ragione dell’andamento complessivo della vicenda e della mancata difesa nel merito da parte dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto sussistano i presupposti per accogliere la suddetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | LE AS |
IL SEGRETARIO