Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 61
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione processuale del legale rappresentante

    La Corte ritiene che l'appello proposto dall'attuale legale rappresentante non possa avere la funzione di ratifica degli atti processuali compiuti dalla socia di maggioranza, in quanto quest'ultima ha agito in primo grado per nome e conto proprio e non quale legale rappresentante della società, mancando il presupposto fattuale della ratifica considerata l'alterità dei soggetti.

  • Rigettato
    Legittimazione attiva della socia di maggioranza

    La Corte rileva che la capacità di agire in giudizio per le persone giuridiche è attribuita ai soli legali rappresentanti, come previsto dall'art. 75 c.p.c., comma 3. La circostanza che l'Ufficio abbia consentito alla socia l'accesso agli atti non le conferisce legittimazione ad agire in sede giudiziale.

  • Rigettato
    Fondatezza nel merito della richiesta di rimborso

    La Corte dichiara che la valenza assorbente del profilo della carenza di legittimazione attiva ostacola la delibazione delle censure inerenti il merito della richiesta di rimborso.

  • Rigettato
    Inimpugnabilità degli atti di accertamento per adesione

    La Corte ritiene che gli atti di accertamento per adesione siano conciliativi e, pertanto, inimpugnabili, inintegrabili e immodificabili ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 218/97.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 61
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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