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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO IO IS, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1438/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Agricola Srl E Nell'Interesse Di IV E Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IVA-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2014 IVA-ALTRO 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2014 IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2015 IVA-ALTRO 2015
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2015 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2395/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento del ricorso e declaratoria dell'illegittimità del tacito diniego del rimborso.
Appellato: dichiarare l'inammissibilità dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, pronunciare comunque l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto la pretesa impositiva contenuta negli avvisi di accertamento definiti con atti di adesione è divenuta definitiva, alla luce dell'intangibilità ed inoppugnabilità degli accordi sottoscritti ex art. 2 D.Lgs. 218/1997; nel merito, in ogni caso, rigettare il proposto ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IV quale socia di maggioranza della società Ricorrente_1 società agricola s.r.l. e
Rappresentante_1 quale presidente del CdA nonché legale rappresentante di tale società hanno proposto appello avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia che ha rigettato il ricorso proposto dalla prima volto all'impugnazione del silenzio – rifiuto conseguente ad istanza di rimborso dell'importo pari ad € 493.968,90 relativo all'anno di imposta 2014.
Tale pronuncia ha dichiarato il ricorso inammissibile sul rilievo della carenza di legittimazione processuale della IV in quanto priva della veste di legale rappresentante della società, essendo la stessa detentrice di una quota del capitale sociale. Ciò in considerazione della circostanza che il rimborso era stato chiesto in relazione ai versamenti eseguiti dalla società in esito all'adesione prestata agli avvisi di accertamento alle stessa notificati.
I fatti vanno così sinteticamente esposti: in data 10 ottobre 2018 la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha emesso nei confronti della società Ricorrente_1 società agricola s.r.l. due avvisi di accertamento recanti, rispettivamente,
n.T9503LI02553/2018 per l'anno d'imposta 2013 e n. T9503LI02587/2018 per l'anno d'imposta 2014; proposta istanza di accertamento con adesione, il procedimento si è concluso in data 13 maggio 2019 con la sottoscrizione degli atti relativi da parte dell'allora rappresentante legale della società; il successivo 9 agosto 2022 IV, in qualità di socia di maggioranza, ha presentato istanza di autotutela al fine di conseguire l'annullamento degli atti di adesione sul rilievo dell'assenza del presupposto impositivo con richiesta di rimborso delle rate versate;
respinta la richiesta di annullamento in via di autotutela da parte dell'Ufficio, IV agendo nella medesima veste ha presentato ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano avverso il tacito rifiuto della richiesta di rimborso.
Le appellanti hanno preliminarmente evidenziato che l'impugnazione da parte del legale rappresentante della società è stata effettuata – ove ritenuta la IV falsus procurator – al fine di ratificare ogni atto processuale dalla stessa compiuto nella fase precedente.
Il ricorso – affidato ad un solo motivo –ribadita la ricorrenza della capacità ad agire in giudizio della socia di maggioranza, contesta l'erroneità del modus procedendi dei primi giudici sul rilievo che,
a fronte della contestazione dell'Ufficio ex art. 75 c.p.c., gli stessi avrebbero dovuto sollecitare la regolarizzazione della situazione pervenendo alla pronuncia in rito solo in caso di mancato riscontro.
Hanno quindi concluso per la declaratoria della legittimazione attiva di IV e, in ogni caso per l'intervenuta sanatoria dell'eventuale vizio originario per effetto della costituzione in giudizio del legale rappresentante della società con conseguente accoglimento della richiesta di rimborso e condanna dell'Ufficio alla rifusione degli importi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresentante_1Reputa la Corte che gli appelli proposti, rispettivamente, da quale legale rappresentante della società Ricorrente_1 Società Agricola srl ed IV – quale socia di maggioranza – risultino inammissibile il primo ed infondato il secondo per quanto si espone di seguito.
E' documentato che la richiesta di rimborso attenga ad importi versati dalla contribuente in sede di accertamento per adesione con gli atti n. T95A3LI00119/2019 per l'anno d'imposta 2013 e n.
T95A3LI00122/2019 per l'anno d'imposta 2014.
E' fuori discussione la natura conciliativa degli stessi e la conseguente inimpugnabilità, inintegrabilità ed immodificabilità ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 218/97 il cui comma 3 stabilisce che
“L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio…”. La valenza assorbente del dato testuale citato rende superfluo il riferimento alla pur copiosa giurispudenza di legittimità richiamata dall'Ufficio.
Quanto all'impugnazione proposta da IV , si rileva come nessuno degli argomenti difensivi svolti nella presente sede meriti condivisione.
Premesso che nessuna valenza – come preteso – può attribuirsi alla circostanza che l'Ufficio le abbia consentito - in qualità di socia della Ricorrente_1 società Agricola a r.l. - l'accesso agli atti poiché trattasi di procedimento amministrativo nel cui ambito i soggetti, a vario titolo interessati , possono prendere visione dei documenti ritenuti rilevanti al fine di tutelare un interesse qualificato come concreto ed attuale di cui si assumono portatori, nel caso odierno viene in rilievo la capacità di agire del socio pur detentore di quota maggioritaria.
A riguardo il disposto dell'art.75 c.p.c. comma 3 non lascia dubbi laddove attribuisce – quanto alle persone giuridiche – tale capacità ai soli legali rappresentanti così qualificati dalla legge o dallo statuto.
Parimenti inconferente è la censura che fa leva sull'art. 182 c.p.c. posto che non si verte nell'ipotesi di difetto di rappresentanza, bensì, di carenza di legittimazione ad agire in sede giudiziale.
Né l'avvenuta proposizione dell'appello anche da parte dell'attuale legale rappresentante può acquisire – come parimenti preteso – la funzione di ratifica degli atti processuali compiuti dalla socia di maggioranza: quest'ultima, infatti, ha agito in primo grado per suo nome e conto e non quale legale rappresentante della società. Manca – di conseguenza – il presupposto fattuale della ratifica considerata l'alterità dei soggetti.
La valenza assorbente del profilo evidenziato osta alla delibazione delle numerose censure inerenti il merito della richiesta di rimborso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile l'impugnazione di Rappresentante_1 quale legale rappresentante della società Ricorrente_1 Società Agricola srl;
rigetta l'appello proposto da
IV e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Condanna le appellanti in solido alla rifusione in favore dell'ufficio delle spese del presente grado pari ad euro 9.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
EL AL
Il presidente
GI ST RO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO IO IS, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1438/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Agricola Srl E Nell'Interesse Di IV E Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IVA-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2014 IVA-ALTRO 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2014 IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2015 IVA-ALTRO 2015
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2015 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2395/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento del ricorso e declaratoria dell'illegittimità del tacito diniego del rimborso.
Appellato: dichiarare l'inammissibilità dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, pronunciare comunque l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto la pretesa impositiva contenuta negli avvisi di accertamento definiti con atti di adesione è divenuta definitiva, alla luce dell'intangibilità ed inoppugnabilità degli accordi sottoscritti ex art. 2 D.Lgs. 218/1997; nel merito, in ogni caso, rigettare il proposto ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IV quale socia di maggioranza della società Ricorrente_1 società agricola s.r.l. e
Rappresentante_1 quale presidente del CdA nonché legale rappresentante di tale società hanno proposto appello avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia che ha rigettato il ricorso proposto dalla prima volto all'impugnazione del silenzio – rifiuto conseguente ad istanza di rimborso dell'importo pari ad € 493.968,90 relativo all'anno di imposta 2014.
Tale pronuncia ha dichiarato il ricorso inammissibile sul rilievo della carenza di legittimazione processuale della IV in quanto priva della veste di legale rappresentante della società, essendo la stessa detentrice di una quota del capitale sociale. Ciò in considerazione della circostanza che il rimborso era stato chiesto in relazione ai versamenti eseguiti dalla società in esito all'adesione prestata agli avvisi di accertamento alle stessa notificati.
I fatti vanno così sinteticamente esposti: in data 10 ottobre 2018 la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha emesso nei confronti della società Ricorrente_1 società agricola s.r.l. due avvisi di accertamento recanti, rispettivamente,
n.T9503LI02553/2018 per l'anno d'imposta 2013 e n. T9503LI02587/2018 per l'anno d'imposta 2014; proposta istanza di accertamento con adesione, il procedimento si è concluso in data 13 maggio 2019 con la sottoscrizione degli atti relativi da parte dell'allora rappresentante legale della società; il successivo 9 agosto 2022 IV, in qualità di socia di maggioranza, ha presentato istanza di autotutela al fine di conseguire l'annullamento degli atti di adesione sul rilievo dell'assenza del presupposto impositivo con richiesta di rimborso delle rate versate;
respinta la richiesta di annullamento in via di autotutela da parte dell'Ufficio, IV agendo nella medesima veste ha presentato ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano avverso il tacito rifiuto della richiesta di rimborso.
Le appellanti hanno preliminarmente evidenziato che l'impugnazione da parte del legale rappresentante della società è stata effettuata – ove ritenuta la IV falsus procurator – al fine di ratificare ogni atto processuale dalla stessa compiuto nella fase precedente.
Il ricorso – affidato ad un solo motivo –ribadita la ricorrenza della capacità ad agire in giudizio della socia di maggioranza, contesta l'erroneità del modus procedendi dei primi giudici sul rilievo che,
a fronte della contestazione dell'Ufficio ex art. 75 c.p.c., gli stessi avrebbero dovuto sollecitare la regolarizzazione della situazione pervenendo alla pronuncia in rito solo in caso di mancato riscontro.
Hanno quindi concluso per la declaratoria della legittimazione attiva di IV e, in ogni caso per l'intervenuta sanatoria dell'eventuale vizio originario per effetto della costituzione in giudizio del legale rappresentante della società con conseguente accoglimento della richiesta di rimborso e condanna dell'Ufficio alla rifusione degli importi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresentante_1Reputa la Corte che gli appelli proposti, rispettivamente, da quale legale rappresentante della società Ricorrente_1 Società Agricola srl ed IV – quale socia di maggioranza – risultino inammissibile il primo ed infondato il secondo per quanto si espone di seguito.
E' documentato che la richiesta di rimborso attenga ad importi versati dalla contribuente in sede di accertamento per adesione con gli atti n. T95A3LI00119/2019 per l'anno d'imposta 2013 e n.
T95A3LI00122/2019 per l'anno d'imposta 2014.
E' fuori discussione la natura conciliativa degli stessi e la conseguente inimpugnabilità, inintegrabilità ed immodificabilità ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 218/97 il cui comma 3 stabilisce che
“L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio…”. La valenza assorbente del dato testuale citato rende superfluo il riferimento alla pur copiosa giurispudenza di legittimità richiamata dall'Ufficio.
Quanto all'impugnazione proposta da IV , si rileva come nessuno degli argomenti difensivi svolti nella presente sede meriti condivisione.
Premesso che nessuna valenza – come preteso – può attribuirsi alla circostanza che l'Ufficio le abbia consentito - in qualità di socia della Ricorrente_1 società Agricola a r.l. - l'accesso agli atti poiché trattasi di procedimento amministrativo nel cui ambito i soggetti, a vario titolo interessati , possono prendere visione dei documenti ritenuti rilevanti al fine di tutelare un interesse qualificato come concreto ed attuale di cui si assumono portatori, nel caso odierno viene in rilievo la capacità di agire del socio pur detentore di quota maggioritaria.
A riguardo il disposto dell'art.75 c.p.c. comma 3 non lascia dubbi laddove attribuisce – quanto alle persone giuridiche – tale capacità ai soli legali rappresentanti così qualificati dalla legge o dallo statuto.
Parimenti inconferente è la censura che fa leva sull'art. 182 c.p.c. posto che non si verte nell'ipotesi di difetto di rappresentanza, bensì, di carenza di legittimazione ad agire in sede giudiziale.
Né l'avvenuta proposizione dell'appello anche da parte dell'attuale legale rappresentante può acquisire – come parimenti preteso – la funzione di ratifica degli atti processuali compiuti dalla socia di maggioranza: quest'ultima, infatti, ha agito in primo grado per suo nome e conto e non quale legale rappresentante della società. Manca – di conseguenza – il presupposto fattuale della ratifica considerata l'alterità dei soggetti.
La valenza assorbente del profilo evidenziato osta alla delibazione delle numerose censure inerenti il merito della richiesta di rimborso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile l'impugnazione di Rappresentante_1 quale legale rappresentante della società Ricorrente_1 Società Agricola srl;
rigetta l'appello proposto da
IV e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Condanna le appellanti in solido alla rifusione in favore dell'ufficio delle spese del presente grado pari ad euro 9.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
EL AL
Il presidente
GI ST RO