Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/07/2025, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06264/2025REG.PROV.COLL.
N. 03569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2025, proposto dalla sig.ra SO IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Scopinich e Alberto Checchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 94/2025, pubblicata in data 21 gennaio 2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 15 luglio 2025 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Alberto Rotondaro su delega dell’avvocato Alberto Checchetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del TAR Veneto n. 55/2023, pubblicata in data 17 gennaio 2023, è stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra SO IN per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione ha respinto l’istanza da essa presentata per il riconoscimento dell’equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado del titolo di studio straniero denominato National Diploma BTEC “Business + finance”, conseguito presso il Newcastle College (Regno Unito) nel 1993.
2. Con successivo ricorso proposto innanzi al medesimo Tribunale, la sig.ra SO IN ha agito per l’accertamento della violazione del giudicato di cui alla sopra indicata sentenza, stante l’adozione del provvedimento prot. n. 1597/5.3 del 27 febbraio 2023 da parte dell’istituto Tecnico Commerciale Statale “Maria Lazzari” di Dolo (VE), con cui è stato comunicato all’interessata che la Commissione nominata per il riesame della pratica relativa al riconoscimento del suo titolo di studio conseguito all’estero “ ha ritenuto ammissibile la richiesta di valutazione di equipollenza in subordine al superamento di alcuni esami integrativi su discipline individuate dalla Commissione stessa ”.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Veneto ha respinto il suddetto ricorso, avendo l’amministrazione riesaminato l’istanza per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo in questione in conformità ai vincoli scaturenti dal giudicato, avuto riguardo alla valutazione espletata rispetto alle singole materie per le quali era stata presentata dall’interessata la relativa documentazione necessaria per svolgere detta comparazione.
4. L’appellante critica la sentenza impugnata, insistendo per la violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Veneto n. 55/2023, in quanto, pur riconoscendo di non essere stata in grado di produrre i programmi risalenti a molti anni addietro, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto adeguatamente motivare in sede di esecuzione della sentenza di primo grado le ragioni per le quali ha ritenuto necessaria la sottoposizione a numerose prove integrative, sostanzialmente in tutte le materie, in assenza di una congrua considerazione della diversa articolazione del sistema britannico e del conseguimento del titolo in esito un percorso di tredici anni di studio attestato dal Consolato Generale d’Italia. In tale quadro, l’appellante ha ulteriormente ribadito che la commissione avrebbe omesso un effettivo esame comparativo delle singole materie, necessario al fine di appurare l’effettiva necessità dell’espletamento delle prove integrative.
5. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
8. Come correttamente statuito dal primo giudice, la sentenza oggetto di ottemperanza non ha riconosciuto la spettanza dell’equipollenza, avendo ritenuto fondate le censure dirette a contestare la carenza di istruttoria e di motivazione.
8.1. Nella fattispecie, dalle produzioni in atti, consta che la commissione si è attenuta ai vincoli derivanti dal giudicato, avendo proceduto alla rivalutazione in doverosa aderenza alle risultanze documentante, espletando il proprio giudizio rispetto alle singole materie per le quali era stata presentata dall’interessata la relativa documentazione, necessaria per svolgere detta comparazione, dalla quale, come pure esaustivamente argomentato nella sentenza appellata, non è possibile prescindere.
8.2. E, invero, non è in contestazione che l’interessata non sia stata in grado di fornire i programmi del titolo estero per tutte le materie e la commissione ha specificamente evidenziato la difficoltà di comparare le materie de quibus proprio per la mancanza degli elementi oggetti indispensabili ai fini della valutazione.
Dal verbale della commissione relativo alla seduta svolta in data 24 febbraio 2023 consta un vaglio particolarmente accurato, rispettoso dei vincoli scaturenti dal giudicato, come correttamente accertato dal primo giudice nella sentenza appellata con argomentazioni condivise dal Collegio.
9. Esulano dal presente giudizio le doglianze che, come pure bene evidenziato dal TAR, avrebbero dovuto essere proposte con l’ordinaria azione di cognizione, in relazione alla quale non è constata dall’appellante la mancata conversione del rito, esclusa con la sentenza appellata in ragione della tardiva impugnazione del verbale prot. n. 1594/5.3 del 27 febbraio 2023 e la nota prot. n. 1597/5.3 di pari data.
9.1. È, dunque, esclusivamente per completezza, che il Collegio evidenzia che consta in atti che l’interessata non si sia, per propria scelta, presentata per sostenere le prove integrative calendarizzate, con la conseguenza che nessun esito poteva essere comunicato in relazione a prove che non sono state neppure svolte; inoltre, la sentenza oggetto di ottemperanza non ha disposto che la valutazione dovesse essere effettuata da una nuova Commissione in diversa composizione e neppure sussiste nell’ordinamento alcuna norma che imponga in via generale una simile soluzione.
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, in quanto l’amministrazione appellata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 3569 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO