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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 1955 /2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24 Settembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1955/2025, posta in deliberazione tra:
e Controparte_1 CP_2
n.q. di legale rappresentante del minore Persona_1
[...] con l'avv. Mariangela De Santis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrenti E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede in Via Armando Fabi snc CP_3
-convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 con contestuale domanda cautelare, e n.q. di Controparte_1 CP_2 legale rappresentante del minore hanno Persona_1 convenuto in giudizio l' di chiedendo di “IN VIA CP_4 CP_3 CAUTELARE: verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ come descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - accertare e dichiarare, a fronte del periculum in mora connesso anche alla situazione economica del nucleo famigliare, il diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato, ove è già stata protocollata impegnativa a gennaio 2025, e/o al rimborso dei costi che i ricorrenti si trovano a dover sostenere privatamente per il Contr trattamento riabilitativo prescritto dalla al minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione mensile, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia;
Contr
- per l'effetto, in via cautelare, condannare la convenuta al rimborso totale dei costi che verranno sostenuti dai ricorrenti, Cont sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla , per la terapia ABA in favore della minore per un totale di ore 4 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione mensile; NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile, come da Contr prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente CP_3 protocollata presso centro convenzionato, dal marzo 2025 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della Contr
. Contr
- condannare la convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal 01/03/2025 al 31/03/2025 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 524,00- e/o per la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 01/04/2025) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza Contr cautelare, condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile, dalla data del 01/01/2025, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato Contr dalla
- in ogni caso, condannare la convenuta alle spese e competenze di causa.”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- il nato a [...] [...], risulta Persona_1 CP_3 affetto da disturbo dello spettro autistico - livello 2 così come Contr confermato dalla all'esito di valutazione effettuata presso l'Ambulatorio Autismo di Ceccano con ad agosto e settembre 2023 e confermato anche con relazione data 15/01/2025 dell
[...]
Ambulatorio Autismo, con cui prescriveva terapia CP_3 comportamentale tipo ABA ad impegno lieve - 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia);
-che l'impegnativa veniva prontamente consegnata, come da Contr disposizioni della al Centro Villa Alba di Veroli, in data 15/01/2025;
-che in ragione di informazioni ricevute in ordine all'impossibilità di un pronto inserimento nel progetto riabilitativo presso i centri convenzionati, i genitori si attivavano per valutazione privata all'esito della quale, dietro consiglio della Dott.ssa Persona_2
, il minore intraprendeva percorso terapeutico ABA con
[...] decorrenza dal febbraio/marzo 2025;
-che non ottenendo alcuna comunicazione dal centro interessato, i ricorrenti inoltravano via mail richiesta di informazioni in data 24/03/2025; il Centro di Villa Alba riscontrava la richiesta comunicando che 'la richiesta è stata protocollata in data 15/01/2025 ed il minore si trova al n. 92 della lista di attesa' (all. 3: mail e riscontro del 24/03/2025);
- che sempre in data 24/03/2025, in ragione della tempistica e dell'inerzia della struttura sanitaria, i ricorrenti inoltravano manifestazione di interesse per la terapia ABA prescritta anche Contr presso il centro convenzionato di Sora ed al CRN di Contro Piedimonte San Germano. Il centro convenzionato inoltrava riscontro del seguente tenore: 'la informiamo che dobbiamo ancora evadere richieste del 2023 e la lista di attesa è attualmente ferma per assenza di tecnici' (all. 4: mail CRN di Piedimonte San Germano;
all. 5: mail STS Sora);
-che con la supervisione della Dott.ssa , Persona_2 attualmente il minore segue percorso riabilitativo ABA per n. 4 ore settimanali oltre supervisione mensile con evidente sacrificio del nucleo famigliare che non assicura la possibilità di continuare a garantire le cure nella misura prescritta dovendo far fronte alle altre esigenze di cura del piccolo;
-che nonostante la consegna dell'impegnativa a gennaio 2025, il minore non e' stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA Part raccomandato dalle Linee Guida dell' ;
-che invero il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 30,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora, con un esborso mensile mai inferiore ad euro 560,00- euro;
-che quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del 01/03/2025 alla data del 31/03/2025, risultano essere pari ad euro 524,00;
-che con comunicazione pec del 2/04/2025, per il tramite del legale di fiducia, i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA, a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all.8).
La pur ritualmente citata in giudizio, non si è Parte_2 costituita ed è stata dichiarata contumace.
Con Ordinanza del 20 Giudice 2025, il Giudice accoglieva la domanda cautelare.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve osservarsi in primo luogo che sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
Sul punto deve osservarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1781/2022 ha affermato che “La domanda di condanna Contr dell al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.”
La Cassazione ha invero osservato che “Non è infatti dubbio che nel caso di specie di "pubblico servizio" si tratti e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della PA sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. Tale essendo il petitum sia mediati che immediato della causa promossa, non vertendosi nell'ipotesi della contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitarià, ne viene dunque implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della con la consequenziale devoluzione della Parte_3 controversia al GA in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Rv. 658855 - 01).
Pertanto, il caso di specie non riguardando l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento” ma al contrario concernendo la “contestazione circa l'esecuzione di un
“programma individuale di intervento”, rientra ella giurisdizione del Giudice adito.
Ciò premesso, va evidenziato che la sussistenza di una prestazione sanitaria richiesta al Servizio Sanitario nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti previsti dalla legge e in particolare dal D.Lgs. n. 502 del 1992 che detta norme sulla "Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza".
L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 502/1992 cit. statuisce che "il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L 23 dicembre 1978 n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”.
Il successivo art. 1 comma 7 cosi dispone: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Ne deriva quindi che requisito imprescindibile per l'erogazione, da parte del Servizio Sanitario, della prestazione sanitaria richiesta e/o per il rimborso delle spese sostenute per la prestazione è che la stessa offra “evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute”.
La giurisprudenza ha chiarito che, in considerazione del diritto primario e costituzionalmente tutelato alla salute, il presupposto della efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto art. I, comma 7 del D.Lgs. n.502 /1992, non può essere escluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili", posto che "le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando, come nella specie, essa sia solo dubbia” (si veda Cassazione, con la sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015).
In particolare, in materia di disturbi dello spettro autistico, la legge 18.08.2015, n.134 ha dettato "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" e ha previsto, all'art. 2 ("linee guida"), che l' aggiorni "le Linee guida sul Controparte_7 trattamento del disturbi dello spettro autistico in tutte le eta' della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali".
Con riferimento alle politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, l'art. 3 prevede che "I. nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
2.Ai fini di cui al comma I, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici assistenziali sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e del servizi per l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi sulle migliori evidenze scientifiche stessi;
la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona …".
Ancora, con DPCM del 12.1.2017 sono stati definiti i nuovi Lea - Livelli essenziali di assistenza - e l'art. 60, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, conferma i contenuti delle L. 134/2015 e prevede che "Al sensi della legge 134/2015 il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche".
Sulla base di detta normativa, pertanto, la metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la onvenuta, è tenuta CP_3 ad erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Invero, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n. 7 del 22.10.2018, richiamato dall ha formalmente riconosciuto CP_4 il metodo ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico – livello 2, del minore
[...] nato a [...] [...], è stata Persona_1 CP_3 Contr effettuata dalla di appartenenza nella relazione rilasciata in data 15/01/2025. Inoltre, risulta dagli atti di causa che la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta dall
[...] Contr
, con relazione del 15.01.2025, con cui la Controparte_8
[...]
Ambulatorio Autismo, riconosciuto il livello di gravità CP_3 del disturbo, prescriveva terapia comportamentale tipo ABA ad impegno lieve - 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia).
Risulta quindi documentalmente che l'Ambulatorio Autismo di Ceccano, contestualmente al rilascio della relazione del 15/01/2025, ha rilasciato impegnativa per l'attivazione di percorso terapeutico ABA ad impegno lieve di 4 ore settimanali, oltre a 1 ore di supervisione, per la durata di mesi 18 (all. 1 ricorso).
Invero, che tale prescrizione sia stata tempestivamente consegnata alla Struttura accreditata risulta per tabulas, anche dalla comunicazione in atti del 24.23.2025 (all. 3 ricorso).
Pertanto, alla luce della documentazione esaminata, risulta evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla ASL di appartenenza, non essendo possibile sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente parte ricorrente.
Essendo stato il trattamento terapeutico prescritto proprio dall e stante la comprovata inerzia della Struttura CP_4
Accreditata, ritiene il Giudice che sussista il diritto al rimborso dei costi per la prestazione sanitaria indifferibile ed urgente oggetto di causa. Invero, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha confermato la fondatezza della richiesta di rimborso dei costi, senza preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui la terapia fruita presso centri non convenzionati sia necessaria per evitare anche il semplice aggravamento delle condizioni di salute nell'ipotesi di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire la prestazione in tempi utili.
Nel caso in esame appare evidente l'impossibilità della struttura pubblica di fornire tempestivamente il trattamento terapeutico prescritto ed inserito nei LEA in ragione dell'esistenza di liste di attesa che non assicurano la conoscenza della tempistica di inserimento nel programma riabilitativo contrariamente a quanto raccomandato dalle Linee Guida che, peraltro, specificano la misura e la tempistica dell'intervento (terapia ABA), fondamentale per il corretto sviluppo evolutivo del paziente.
Sussiste invero, come detto, l'effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l'assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l'intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche.
L'esigenza terapeutica, quindi, dato il carattere urgente e necessario della prestazione sanitaria che non potrebbe essere sospesa senza pregiudizio per il minore, non può gravare sulle risorse economiche del nucleo familiare dovendo essere garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, come confermato dalla normativa vigente sopra richiamata;
ne discende, pertanto, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi sostenuti in attesa dell'attivazione del programma riabilitativo prescritto (cfr. Tribunale di Brindisi sent. n. 1059/2020. (cfr. ex multis Cassazione sentenza n. 2444/2011).
Infine, basti osservare che dalla semplice lettura delle Linee Guida elaborate dal – si evince con chiarezza come la terapia CP_9
ABA risulti essere trattamento raccomandato la cui sospensione comporterebbe, senz'altro, pregiudizio allo stato di salute ed al corretto sviluppo evolutivo del minore non trattandosi di una cura sostanzialmente “temporanea”.
Quindi del tutto legittimamente parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato nel progetto terapeutico prescritto presso il centro accreditato, in base alla impegnativa protocollata a gennaio 2025, e, in mancanza, al rimborso dei costi che i ricorrenti si trovano a dover sostenere privatamente, in attesa della attivazione del programma terapeutico, per il trattamento Contr riabilitativo prescritto dalla alla minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia.
Alla luce dei suddetti dati normativi si può affermare che sussiste il diritto del minore affetto da autismo- Persona_1 livello 2 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato del Servizio Sanitario Nazionale in misura di ore 4 ore settimanali, come prescritto dalla stessa o in mancanza, al rimborso delle spese sostenute sino CP_4 Contr all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore per un totale di ore 4 ore settimanali, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Per queste ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite del procedimento cautelare e del procedimento di merito come di norma seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta e liquidate tenendo conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 CP_10 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1955/2025 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto del minore del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico
[...] prescritto presso centro accreditato, ove è già stata protocollata impegnativa a gennaio 2025, e in mancanza al rimborso dei costi che i ricorrenti devono sostenere privatamente per il trattamento Contr riabilitativo prescritto dalla al minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo;
Contr b) Per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso totale dei costi sostenuti dai ricorrenti, sino all'inserimento nel progetto Contr riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore per un totale di ore 4 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione, quantificati in euro 524,00 dal 01/04/2025 e sino all'accoglimento dell'istanza cautelare;
c) Condanna l' al pagamento in favore della Controparte_3 parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3700,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Frosinone, 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24 Settembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1955/2025, posta in deliberazione tra:
e Controparte_1 CP_2
n.q. di legale rappresentante del minore Persona_1
[...] con l'avv. Mariangela De Santis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrenti E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede in Via Armando Fabi snc CP_3
-convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 con contestuale domanda cautelare, e n.q. di Controparte_1 CP_2 legale rappresentante del minore hanno Persona_1 convenuto in giudizio l' di chiedendo di “IN VIA CP_4 CP_3 CAUTELARE: verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ come descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - accertare e dichiarare, a fronte del periculum in mora connesso anche alla situazione economica del nucleo famigliare, il diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato, ove è già stata protocollata impegnativa a gennaio 2025, e/o al rimborso dei costi che i ricorrenti si trovano a dover sostenere privatamente per il Contr trattamento riabilitativo prescritto dalla al minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione mensile, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia;
Contr
- per l'effetto, in via cautelare, condannare la convenuta al rimborso totale dei costi che verranno sostenuti dai ricorrenti, Cont sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla , per la terapia ABA in favore della minore per un totale di ore 4 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione mensile; NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile, come da Contr prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente CP_3 protocollata presso centro convenzionato, dal marzo 2025 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della Contr
. Contr
- condannare la convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal 01/03/2025 al 31/03/2025 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 524,00- e/o per la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 01/04/2025) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza Contr cautelare, condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile, dalla data del 01/01/2025, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato Contr dalla
- in ogni caso, condannare la convenuta alle spese e competenze di causa.”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- il nato a [...] [...], risulta Persona_1 CP_3 affetto da disturbo dello spettro autistico - livello 2 così come Contr confermato dalla all'esito di valutazione effettuata presso l'Ambulatorio Autismo di Ceccano con ad agosto e settembre 2023 e confermato anche con relazione data 15/01/2025 dell
[...]
Ambulatorio Autismo, con cui prescriveva terapia CP_3 comportamentale tipo ABA ad impegno lieve - 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia);
-che l'impegnativa veniva prontamente consegnata, come da Contr disposizioni della al Centro Villa Alba di Veroli, in data 15/01/2025;
-che in ragione di informazioni ricevute in ordine all'impossibilità di un pronto inserimento nel progetto riabilitativo presso i centri convenzionati, i genitori si attivavano per valutazione privata all'esito della quale, dietro consiglio della Dott.ssa Persona_2
, il minore intraprendeva percorso terapeutico ABA con
[...] decorrenza dal febbraio/marzo 2025;
-che non ottenendo alcuna comunicazione dal centro interessato, i ricorrenti inoltravano via mail richiesta di informazioni in data 24/03/2025; il Centro di Villa Alba riscontrava la richiesta comunicando che 'la richiesta è stata protocollata in data 15/01/2025 ed il minore si trova al n. 92 della lista di attesa' (all. 3: mail e riscontro del 24/03/2025);
- che sempre in data 24/03/2025, in ragione della tempistica e dell'inerzia della struttura sanitaria, i ricorrenti inoltravano manifestazione di interesse per la terapia ABA prescritta anche Contr presso il centro convenzionato di Sora ed al CRN di Contro Piedimonte San Germano. Il centro convenzionato inoltrava riscontro del seguente tenore: 'la informiamo che dobbiamo ancora evadere richieste del 2023 e la lista di attesa è attualmente ferma per assenza di tecnici' (all. 4: mail CRN di Piedimonte San Germano;
all. 5: mail STS Sora);
-che con la supervisione della Dott.ssa , Persona_2 attualmente il minore segue percorso riabilitativo ABA per n. 4 ore settimanali oltre supervisione mensile con evidente sacrificio del nucleo famigliare che non assicura la possibilità di continuare a garantire le cure nella misura prescritta dovendo far fronte alle altre esigenze di cura del piccolo;
-che nonostante la consegna dell'impegnativa a gennaio 2025, il minore non e' stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA Part raccomandato dalle Linee Guida dell' ;
-che invero il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 30,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora, con un esborso mensile mai inferiore ad euro 560,00- euro;
-che quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del 01/03/2025 alla data del 31/03/2025, risultano essere pari ad euro 524,00;
-che con comunicazione pec del 2/04/2025, per il tramite del legale di fiducia, i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA, a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all.8).
La pur ritualmente citata in giudizio, non si è Parte_2 costituita ed è stata dichiarata contumace.
Con Ordinanza del 20 Giudice 2025, il Giudice accoglieva la domanda cautelare.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve osservarsi in primo luogo che sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
Sul punto deve osservarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1781/2022 ha affermato che “La domanda di condanna Contr dell al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.”
La Cassazione ha invero osservato che “Non è infatti dubbio che nel caso di specie di "pubblico servizio" si tratti e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della PA sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. Tale essendo il petitum sia mediati che immediato della causa promossa, non vertendosi nell'ipotesi della contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitarià, ne viene dunque implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della con la consequenziale devoluzione della Parte_3 controversia al GA in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Rv. 658855 - 01).
Pertanto, il caso di specie non riguardando l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento” ma al contrario concernendo la “contestazione circa l'esecuzione di un
“programma individuale di intervento”, rientra ella giurisdizione del Giudice adito.
Ciò premesso, va evidenziato che la sussistenza di una prestazione sanitaria richiesta al Servizio Sanitario nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti previsti dalla legge e in particolare dal D.Lgs. n. 502 del 1992 che detta norme sulla "Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza".
L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 502/1992 cit. statuisce che "il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L 23 dicembre 1978 n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”.
Il successivo art. 1 comma 7 cosi dispone: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Ne deriva quindi che requisito imprescindibile per l'erogazione, da parte del Servizio Sanitario, della prestazione sanitaria richiesta e/o per il rimborso delle spese sostenute per la prestazione è che la stessa offra “evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute”.
La giurisprudenza ha chiarito che, in considerazione del diritto primario e costituzionalmente tutelato alla salute, il presupposto della efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto art. I, comma 7 del D.Lgs. n.502 /1992, non può essere escluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili", posto che "le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando, come nella specie, essa sia solo dubbia” (si veda Cassazione, con la sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015).
In particolare, in materia di disturbi dello spettro autistico, la legge 18.08.2015, n.134 ha dettato "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" e ha previsto, all'art. 2 ("linee guida"), che l' aggiorni "le Linee guida sul Controparte_7 trattamento del disturbi dello spettro autistico in tutte le eta' della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali".
Con riferimento alle politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, l'art. 3 prevede che "I. nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
2.Ai fini di cui al comma I, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici assistenziali sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e del servizi per l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi sulle migliori evidenze scientifiche stessi;
la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona …".
Ancora, con DPCM del 12.1.2017 sono stati definiti i nuovi Lea - Livelli essenziali di assistenza - e l'art. 60, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, conferma i contenuti delle L. 134/2015 e prevede che "Al sensi della legge 134/2015 il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche".
Sulla base di detta normativa, pertanto, la metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la onvenuta, è tenuta CP_3 ad erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Invero, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n. 7 del 22.10.2018, richiamato dall ha formalmente riconosciuto CP_4 il metodo ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico – livello 2, del minore
[...] nato a [...] [...], è stata Persona_1 CP_3 Contr effettuata dalla di appartenenza nella relazione rilasciata in data 15/01/2025. Inoltre, risulta dagli atti di causa che la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta dall
[...] Contr
, con relazione del 15.01.2025, con cui la Controparte_8
[...]
Ambulatorio Autismo, riconosciuto il livello di gravità CP_3 del disturbo, prescriveva terapia comportamentale tipo ABA ad impegno lieve - 4 ore settimanali oltre 1 supervisione mensile (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 2: prescrizione terapia).
Risulta quindi documentalmente che l'Ambulatorio Autismo di Ceccano, contestualmente al rilascio della relazione del 15/01/2025, ha rilasciato impegnativa per l'attivazione di percorso terapeutico ABA ad impegno lieve di 4 ore settimanali, oltre a 1 ore di supervisione, per la durata di mesi 18 (all. 1 ricorso).
Invero, che tale prescrizione sia stata tempestivamente consegnata alla Struttura accreditata risulta per tabulas, anche dalla comunicazione in atti del 24.23.2025 (all. 3 ricorso).
Pertanto, alla luce della documentazione esaminata, risulta evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla ASL di appartenenza, non essendo possibile sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente parte ricorrente.
Essendo stato il trattamento terapeutico prescritto proprio dall e stante la comprovata inerzia della Struttura CP_4
Accreditata, ritiene il Giudice che sussista il diritto al rimborso dei costi per la prestazione sanitaria indifferibile ed urgente oggetto di causa. Invero, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha confermato la fondatezza della richiesta di rimborso dei costi, senza preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui la terapia fruita presso centri non convenzionati sia necessaria per evitare anche il semplice aggravamento delle condizioni di salute nell'ipotesi di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire la prestazione in tempi utili.
Nel caso in esame appare evidente l'impossibilità della struttura pubblica di fornire tempestivamente il trattamento terapeutico prescritto ed inserito nei LEA in ragione dell'esistenza di liste di attesa che non assicurano la conoscenza della tempistica di inserimento nel programma riabilitativo contrariamente a quanto raccomandato dalle Linee Guida che, peraltro, specificano la misura e la tempistica dell'intervento (terapia ABA), fondamentale per il corretto sviluppo evolutivo del paziente.
Sussiste invero, come detto, l'effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l'assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l'intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche.
L'esigenza terapeutica, quindi, dato il carattere urgente e necessario della prestazione sanitaria che non potrebbe essere sospesa senza pregiudizio per il minore, non può gravare sulle risorse economiche del nucleo familiare dovendo essere garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, come confermato dalla normativa vigente sopra richiamata;
ne discende, pertanto, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi sostenuti in attesa dell'attivazione del programma riabilitativo prescritto (cfr. Tribunale di Brindisi sent. n. 1059/2020. (cfr. ex multis Cassazione sentenza n. 2444/2011).
Infine, basti osservare che dalla semplice lettura delle Linee Guida elaborate dal – si evince con chiarezza come la terapia CP_9
ABA risulti essere trattamento raccomandato la cui sospensione comporterebbe, senz'altro, pregiudizio allo stato di salute ed al corretto sviluppo evolutivo del minore non trattandosi di una cura sostanzialmente “temporanea”.
Quindi del tutto legittimamente parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato nel progetto terapeutico prescritto presso il centro accreditato, in base alla impegnativa protocollata a gennaio 2025, e, in mancanza, al rimborso dei costi che i ricorrenti si trovano a dover sostenere privatamente, in attesa della attivazione del programma terapeutico, per il trattamento Contr riabilitativo prescritto dalla alla minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia.
Alla luce dei suddetti dati normativi si può affermare che sussiste il diritto del minore affetto da autismo- Persona_1 livello 2 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto presso centro accreditato del Servizio Sanitario Nazionale in misura di ore 4 ore settimanali, come prescritto dalla stessa o in mancanza, al rimborso delle spese sostenute sino CP_4 Contr all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore per un totale di ore 4 ore settimanali, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Per queste ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite del procedimento cautelare e del procedimento di merito come di norma seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta e liquidate tenendo conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 CP_10 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1955/2025 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto del minore del minore Persona_1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico
[...] prescritto presso centro accreditato, ove è già stata protocollata impegnativa a gennaio 2025, e in mancanza al rimborso dei costi che i ricorrenti devono sostenere privatamente per il trattamento Contr riabilitativo prescritto dalla al minore (terapia ABA), nella misura di ore 4 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo;
Contr b) Per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso totale dei costi sostenuti dai ricorrenti, sino all'inserimento nel progetto Contr riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore per un totale di ore 4 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione, quantificati in euro 524,00 dal 01/04/2025 e sino all'accoglimento dell'istanza cautelare;
c) Condanna l' al pagamento in favore della Controparte_3 parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3700,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Frosinone, 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore